Sentenza 19 settembre 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'annullamento con rinvio del decreto di conferma della confisca non rileva ai fini del rispetto del termine di un anno e sei mesi previsto dall'art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2017, n. 46500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46500 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
Testo completo
46500-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/09/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1703/2017 DOMENICO CARCANO Presidente - ANDREA TRONCI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE CAPOZZI ANGELO N. 5013/2017 ERSILIA CALVANESE ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC OS nato il [...] a [...] nonché dai terzi interessati AT IO nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] avverso il decreto del 29/09/2016 (dep. 10/11/2016) della CORTE d'APPELLO di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sost. PIERO GAETA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Аб RITENUTO IN FATTO Con decreto del 29.09.2016, in esito a due distinti annullamenti di questa 1. Suprema Corte, entrambi per motivi di carattere formale - l'uno per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. e l'altro per difetto di notificazione la Corte - d'appello di Torino confermava la misura di prevenzione patrimoniale adottata dal Tribunale dello stesso capoluogo nei confronti di SA NC, di professione mediatore finanziario ed immobiliare, sfociata nella statuizione di confisca dei beni allo stesso formalmente intestati o comunque a lui riconducibili, per il tramite dei prestanome ZI AT e MA NF, rispettivamente nipote e madre del prevenuto, così disattendendo gli appelli formalizzati tanto dal proposto quanto dagli anzidetti terzi interessati, il AT nella veste di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta NF quale socia e legale denominata "L'Erede al Trono", rappresentante della "Castello Anton Mary s.a.s". Contestualmente, la Corte territoriale dichiarava non luogo a provvedere quanto alla misura di prevenzione personale, in origine emessa con il medesimo decreto del Tribunale nei confronti del NC, in ragione della già intervenuta revoca di tale misura, sulla scorta del provvedimento in data 19.04.2015 dello stesso giudice d'appello.
2. La Corte piemontese reputava senza meno infondata, in primo luogo, la tesi difensiva della dedotta inefficacia del provvedimento di confisca motivata dalla difesa sulla scorta della valenza dei pregressi annullamenti senza rinvio disposti dal giudice di legittimità, sì da far ritenere tamquam non essent i provvedimenti cassati - rilevando come "un decreto nullo non è equiparabile ad un atto giudiziario addirittura inesistente, non potendosi comunque disconoscere una pur limitata efficacia procedimentale all'atto conclusivo della fase di secondo grado", come desumibile dagli esempi a tal fine richiamati, con conseguente, puntuale rispetto del termine di legge di un anno e mezzo. Osservava, quindi, come "l'amplissimo quadro delineato con grande precisione dal decreto impugnato", fosse stato arricchito e confermato, all'esito del relativo giudizio di primo grado, dalla sentenza di condanna per truffe e circonvenzione d'incapace pronunciata il 22.01.2014 dal Tribunale di Torino nei riguardi del NC, avente ad oggetto larga parte dei fatti già presi in esame dal decreto di cui trattasi, risultando quindi autorevolmente ribadito il giudizio di า 2 pericolosità sociale del proposto per il periodo fino al 2007, alla stregua di un ricorrente modus operandi connotato dalla "scelta di alcuni contraenti venditori di immobili tra soggetti in condizioni di circonvenibilità o comunque di particolare debolezza psichica od economica, con stipulazione di atti a condizioni gravemente pregiudizievoli per i venditori"; con la variante, "in caso di acquisto da soggetto non circonvenibile", di una "valutazione esagerata delle quotazioni degli immobili acquistati a mezzo di prestanome (anch'essi spesso scelti tra persone in condizioni di particolare debolezza) e falsificazione dai dati reddituali degli acquirenti interposti, sì da ottenere mutui ipotecari di molto superiori al valore dell'immobile, i cui importi erano lucrati dal NC per il tramite delle sue società e le cui rate non erano poi pagate". Il tutto, appunto, mediante il "ricorso sistematico a società, anche con sede formalmente all'estero e affidate a prestanome, in funzione di schermo delle proprie responsabilità". Aggiungeva ancora la Corte come il giudizio di pericolosità sociale fosse confermato dalle vicende pure oggetto di trattazione relative agli anni dal - - 1999 al 2004, tutte connotate in senso chiaramente illecito, ancorché l'azione penale non fosse stata per esse esercitata, in ragione della maturata prescrizione. "I nulli o modestissimi redditi dichiarati dal proposto" nel periodo preso in esame, a cospetto del valore dei cespiti in sequestro, taluno dei quali oggetto altresì di ingenti lavori di restauro, erano posti a base della conferma del giudizio di sproporzione richiesto dalla legge, su cui s'inserivano poi le considerazioni finali, circa la riconducibilità al NC dei cespiti formalmente facenti capo alla società "Castello Anton Mary" ed al ristorante "L'erede al trono".
3. Avverso detto provvedimento sono stati proposti autonomi ricorsi nell'interesse del NC, della NF e del AT. In particolare, il legale del NC denuncia: a) violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in forza della reiterata deduzione circa l'inefficacia del primigenio decreto del Tribunale di Torino, per decorso del termine di legge;
b) ulteriore violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 2 cod. pen., atteso che, in ragione della natura sanzionatoria propria delle misure di prevenzione reale ed avuto riguardo all'epoca di acquisizione dei cespiti sottoposti a confisca, non si sarebbe potuto far luogo all'applicazione delle stesse, disgiuntamente dalle misure di 3 аб prevenzione personale (stante l'intervenuta caducazione di quella inizialmente adottata), come invece consentito solo a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009; c) violazione dell'art. 606 lett. c) del codice di rito, con riferimento alla totalità degli elementi valorizzati ai fini del giudizio di pericolosità sociale del NC al momento dell'acquisizione dei beni di cui trattasi, acquisiti "al di fuori di una contestazione di reato", nonostante "la presente procedura di applicazione delle misure di prevenzione antimafia ha quale suo presupposto logico e giuridico ... la commissione di una serie di condotte delittuose contestate in un processo penale", con conseguente violazione anche del diritto di difesa, sancito dagli artt. 24 e 111 della Carta Costituzionale, oltre che dall'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo; d) violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., relativamente ai fatti che la Corte distrettuale ha inteso valorizzare riconducendoli al paradigma criminoso dell'art. 640 cod. pen. trattasi di mutui contratti con istituti di credito (nessuno dei quali ha sporto querela), per i quali è stata fornita la prova dell'integrale corresponsione di quanto dovuto - pur in assenza "di alcuna contestazione di reato" e) ennesima violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'erronea affermazione della pericolosità sociale del NC, all'epoca degli acquisti dei singoli beni confiscati, e della fittizia intestazione di beni a terzi, sulla scorta della disamina delle singole vicende, analiticamente ripercorse.
3.1 Quanto alla NF, il suo difensore formula due motivi di doglianza: il primo ripercorre le medesime argomentazioni sviluppate dall'impugnazione relativa al proposto, relativamente alla ritenuta inefficacia del decreto originario, per via del supposto superamento del termine di legge;
il secondo contesta la pretesa fittizietà della intestazione alla società "Castello Anton Mary" dei fabbricati e dei terreni siti in Torino ed assoggettati a confisca, per via dell'eccepito difetto di motivazione circa la mancata condivisione delle ragioni spiegate con l'appello a suo tempo proposto e qui nuovamente esposte.
3.2 Identica struttura connota l'impugnazione redatta dal medesimo difensore nell'interesse del AT: anche qui, infatti, si è in presenza di due censure, la prima concernente la sopravvenuta inefficacia del decreto del Tribunale di Torino 4 ه م ا e la seconda volta a dimostrare l'effettività della intestazione al prevenuto dell'attività di ristorazione oggetto di ablazione.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con cui, all'esito della dettagliata disamina di ogni singolo motivo di doglianza, ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi tutti.
5. Con memoria pervenuta in cancelleria il 15.09.2017, il difensore del NC ha replicato alle argomentazioni del P.G., richiamandosi genericamente ai motivi del proprio ricorso, salvo soffermarsi, in particolare, sulla censura concernente la dedotta, sopravvenuta inefficacia dell'originario decreto del Tribunale, in particolare rimarcando le diverse implicazioni connesse all'annullamento disposto in sede di legittimità, a seconda che essa preveda o meno il rinvio al giudice di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO La richiesta del requirente P.G. è in effetti meritevole di accoglimento.
1. Iniziando la disamina delle proposte impugnazioni da quella del NC, 2. manifestamente infondati sono i primi quattro motivi di doglianza, attraverso cui si articola il relativo ricorso.
2.1 Tanto vale, innanzi tutto per il primo profilo, incentrato sulla presunta inefficacia dell'originario decreto, per decorso del termine fissato dall'art. 27 d. Igs 159/2011. Per vero, l'inconsistenza della pretesa difensiva potrebbe già essere dedotta dalle implicazioni logiche connesse al rinvio da ultimo disposto da questa Suprema Corte, nel senso che, attesa l'epoca di deposito del ricorso in appello, il giudice di legittimità così come la Corte distrettuale non ha mancato di - sottolineare, al pari dell'esaustiva requisitoria del P.G. in sede - avrebbe dovuto semplicemente prendere atto della maturata inefficacia e definire in tal modo il procedimento. La diversa soluzione adottata, lungi dal poter essere ricondotta ad un marchiano errore, è la spia evidente della radicale inconsistenza della prospettazione pervicacemente reiterata dalla difesa del NC, in palese contrasto già con la lettera della legge. 5 Invero, l'art. 27 sopra citato è chiaro nel significare che, "in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso": dunque, ciò che il legislatore ha inteso richiedere è semplicemente che il giudice di secondo grado adotti la propria decisione nel rispetto del termine indicato, che svolge una chiara funzione d'impulso ai fini della celere definizione di una procedura, potenzialmente suscettibile di effetti particolarmente incisivi. In altri termini, in nessun caso può fondatamente intendersi il testo normativo nel senso che la Corte d'appello debba adottare un provvedimento in grado di resistere all'eventuale ricorso per cassazione, non solo si ripete - per - l'indubbia estraneità di tale ipotesi al dato obiettivo, ma anche per la palese irragionevolezza di siffatta esegesi, che, in contrasto altresì con parametri costituzionali di agevole identificazione, per un verso, verrebbe a far dipendere il decorso del termine indicato che, per la sua ricordata funzione acceleratoria, - non può che essere ancorato a dati certi anche da un evento del tutto - ipotetico, quale la determinazione dell'avente diritto ad esercitare la facoltà d'impugnazione di cui è titolare;
per altro verso, finirebbe irragionevolmente, di fatto, a prevedere ex lege la sistematica caducazione del decreto originario, ove la fase di legittimità si concluda con l'annullamento, in ragione dei tempi tecnici necessari per la celebrazione del giudizio di rinvio. E ciò a prescindere da ulteriori considerazioni circa l'artificiosa distinzione fra le ipotesi di annullamento da parte del giudice di legittimità, introdotta dalla tesi qui disattesa, ulteriore "spia" della indubbia fallacia della medesima.
2.2 Eguale conclusione s'impone in relazione al secondo profilo di censura, per violazione dei principi in tema di successione di leggi. Qui il ricorrente è perfettamente consapevole che l'assunto propugnato si fonda su di una premessa la natura sanzionatoria delle misure di prevenzione - reale che questa Corte, nella sua più alta composizione, ha reputato infondata, - essendo stato affermato, in senso esattamente contrario, che "Le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen." (così Sez. Un., sent. n. 4880 del 26.06.2014 - dep. 02.02.2015, ric. SP+1, Rv. 262602). 6 15 Principio, quest'ultimo, ribadito anche dalla giurisprudenza successiva (cfr. Sez. 2, sent. n. 28096 del 26.03.2015, Rv. 264133) e da cui questo Collegio, condividendolo, non ha motivo di discostarsi, a fronte del quale il ricorrente non ha peraltro addotto argomentazione alcuna, limitandosi all'asciutta citazione di talune massime, espressione dell'orientamento poi superato dal risolutivo intervento delle Sezioni Unite di cui si è detto.
2.3 Parimenti inammissibili sono la terza e la quarta doglianza del ricorso, la cui identità di ratio legittima la loro trattazione congiunta e che, peraltro, appaiono correlate al discorso testé svolto. Anche in questo caso non ha alcun pregio il fulcro su cui s'incentra l'argomentazione difensiva: non è affatto vero che il d. lgs 159/2011 presuppone, ai fini dell'applicazione delle misure da esso previste, il divieto di utilizzo di "elementi probatori assunti al di fuori di una contestazione di reato", assunto che - a ben vedere sembra risentire dell'impostazione già presa in - esame e disattesa nel precedente paragrafo, nel senso che la pretesa inerenza esclusiva al procedimento penale degli elementi valutabili ai fini della confisca di prevenzione è elemento funzionale alla sostenuta natura sanzionatoria del provvedimento ablativo di cui trattasi. Vero è, al contrario, che possono e devono essere valorizzati tutti gli elementi rilevanti al fine richiesto dalla legge, comunque riconducibili al comportamento concreto dell'interessato. Ciò coerentemente con la funzione propria del procedimento di prevenzione, che è quella di verificare se ricorra, o meno, la pericolosità sociale del soggetto di volta in volta proposto, a prescindere dalla stretta valenza penale dei suoi comportamenti, in funzione dell'obiettivo ultimo perseguito, di rimuovere dal circuito legale beni di cui è lecito presumere l'illecita formazione, appunto in virtù della loro provenienza da soggetti ritenuti socialmente pericolosi, beni atti, come tali, ad inquinare le dinamiche del libero mercato, con pregiudizio delle attività lecite. A puntuale conferma di quanto precede, sta la constatazione che l'art. 4 del citato decreto legislativo, nell'elencare le categorie dei destinatari delle misure di prevenzione personale - richiamato, poi, dal successivo art. 16, con riferimento alle misure di carattere reale - non richiede necessariamente che i proposti siano stati attinti da procedimento penale, in proposito essendo sintomatica l'elaborazione giurisprudenziale formatasi riguardo alla prima categoria indicata dal menzionato art. 4 quella, cioè, degli "indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p." secondo cui "Il 7 Аб concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa" (così, da ultimo, sez. 6, sent. n. 9747 del 29.01.2014, Rv. 259074). Né rileva la giurisprudenza convenzionale citata dal ricorrente, che non a caso prende le mosse dalle pronunce rese dalla Corte E.D.U. sul tema della pubblicità dell'udienza del procedimento di prevenzione: argomento, quest'ultimo, che s'inserisce nel tema della "giurisdizionalizzazione" del procedimento di prevenzione, a sua volta strettamente legato alla rilevanza dei beni incisi dai provvedimenti conclusivi del procedimento medesimo. Ed infatti come puntualmente si legge nella sentenza SP delle Sezioni Unite, in - precedenza citata - "Proprio con riferimento alla confisca di prevenzione italiana, numerose pronunce della stessa Corte EDU hanno escluso l'operatività dei principi di irretroattività e del ne bis in idem dettati per la materia penale dall'art. 7 della Convenzione, mentre in altre pronunce (17/05/2011, AN e MP c. Italia;
02/02/2010, EO c. Italia;
05/01/2010, NO c. Italia;
08/07/2008, RR c. Italia;
13/11/2007, LA e RI c. Italia), nel censurare la difformità della procedura di prevenzione italiana rispetto alla regola dell'udienza pubblica, si è puntualizzato che la previsione convenzionale violata, ex art. 6 CEDU, attiene a quella parte della disciplina del "giusto processo" che non è riservata all'ambito della "materia penale").". Non senza aggiungere si - prosegue che "l'ordinamento sovranazionale consente interventi dell'autorità - invasivi del «diritto al rispetto dei beni» quando ciò sia determinato da ragioni di pubblica utilità, come sancito dall'art. 1, Prot. 1, CEDU, riconoscendo la potestà discrezionale degli Stati-membri di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni «in modo conforme all'interesse generale»".
2.4 Ciò posto in linea di principio, non è inutile osservare che, nella presente vicenda, accanto a fatti (già valutati dal giudice della prevenzione) che sono stati oggetto di accertamento in sede penale, conclusosi allo stato con sentenza di condanna, altri sono stati affiancati, rispondenti al medesimo modus procedendi 8 45 e perciò del tutto sovrapponibili, seppur rimasti estranei ad ogni verifica da parte del giudice penale per via del difetto di querela ovvero della maturata prescrizione: donde la sicura legittimità di siffatto iter, che ha condotto i giudici di merito a formulare convergentemente un accorto ed argomentato giudizio di pericolosità sociale nei confronti del NC, andando anche al di là delle risultanze emerse in ambito penale, proprio perché ilper quanto detto - - giudice della prevenzione non è vincolato all'accertamento del fatto che costituisce reato, a differenza di quanto doverosamente accade in quella sede. Essendo appena il caso di osservare, conclusivamente, che nessuna violazione del diritto di difesa può fondatamente essere addotta, attesa l'ampia possibilità - in concreto esercitata nell'interesse del NC - di far valere le proprie ragioni rispetto ai singoli elementi allegati dalla parte pubblica.
2.5 Quanto alla quinta ed ultima censura, essa, nella parte in cui contesta la statuizione di confisca disposta con riferimento al "castello Bramafame" e, quindi, nei confronti dei terzi formali intestatari è palesemente inficiata da - difetto di legittimazione, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non avendo il NC alcun personale interesse a contrastare il provvedimento ablatorio, nel momento in cui assume l'effettività del diritto dei terzi suddetti, salva solo la possibile rilevanza ai fini del giudizio in ordine alla proporzionalità fra valore dei beni colpiti ed i cespiti reddituali a propria disposizione, che tuttavia deve essere oggetto di specifica deduzione, nel caso di specie del tutto assente, posto che il ricorrente medesimo ha qualificato la propria posizione “ad adiuvandum" rispetto ai terzi proprietari (cfr., fra le tante, Sez. 5, sent. n. 8922 del 26.10.2015 - dep. 03.03.2016, Rv. 266141, nonché Sez. 6, sent. n. 48274 dell'01.12.2015, Rv. 265767). Per ciò che concerne, poi, i beni confiscati facenti capo alla Federnautica e perciò direttamente al NC, la censura è circoscritta ad una mera valutazione in punto di fatto, funzionale alla dimostrazione dell'acquisizione dei medesimi in epoca successiva a quella ultima cui giunge la valutazione di pericolosità sociale del prevenuto: censura, dunque, non consentita, poiché all'evidenza estranea alla sola permessa in subiecta materia, ossia la violazione di legge.
3. Eguale giudizio d'inammissibilità s'impone in relazione ai ricorsi redatti nell'interesse del AT e della NF, come detto connotati da assoluta identità di struttura. 9 45 Della manifesta infondatezza della questione incentrata sulla pretesa, sopravvenuta inefficacia della misura, per via del decorso del termine di legge di anni uno e mesi sei, già si è detto, nell'affrontare la medesima eccezione formulata in seno al ricorso del NC. Mentre, per ciò che concerne il distinto ed autonomo motivo con cui ciascun ricorso intende confutare la statuizione di confisca, assorbente è la constatazione che, in entrambi i casi, non si è in presenza di argomentazioni tese a far emerge profili di assenza di motivazione, anche sotto le spoglie di una motivazione meramente apparente, giacché si è al cospetto di valutazioni di fatto, funzionali a far valere la distinta esegesi della difesa rispetto a quella prospettata e fatta propria dai giudici di merito: il che - si ripete non è consentito nella presente sede di legittimità, senza necessità di - spendere superflue considerazioni in proposito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi di SA NC, ZI AT e MA NF, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017 Il Presidente Il Consigliere est. Andua drove DEPOSITATO IN CANCELLERIA 隐 10 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piero Esposito 10