Sentenza 14 giugno 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, l'attribuzione al proposto della condizione di "pericolosità" richiede il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011,n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, cui può seguire la "fase prognostica in senso stretto", ossia la valutazione delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati. (In motivazione, la Corte ha affermato che il giudizio di attualità della pericolosità sociale non si basa esclusivamente sull'ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsivoglia condotta illecita, come previsto in via generale dall'art. 203 cod. pen., ma presuppone la precedente inscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, richiedendo, pertanto, l'accertamento di tale specifica inclinazione del soggetto).
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- 2. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2017, n. 54119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54119 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
Testo completo
5411 9-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/06/2017 ARTURO CORTESE ->Presidente Sent. n. sez. 2188/2017 OM ROCCHI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.38478/2016 STEFANO APRILE RAFFAELLO MAGI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE IO OM nato il [...] a [...] avverso il decreto del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA RM sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG P. frente, de heParente, du he criests it oel ricorso;
мідеть -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. La TE di Appello di Messina, con decreto emesso in data 5 maggio 2016 ha dal Tribunale di confermato, solo in parte, i contenuti della prima decisione emessa Messina il 16 luglio 2015 - nei confronti di TT IO IA. In particolare, ferma restando la sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la TE di secondo grado : - rideterminava la durata della misura in anni uno;
revocava l'obbligo di soggiorno.
1.1 Il Tribunale aveva ritenuto di procedere alla 'iscrizione' del TT IO nella categoria criminologica di cui all'art. 4 co.1 lett. a cod.proc.pen. (indiziato di appartenenza alla associazione mafiosa dei 'barcellonesi'), in virtù delle provvisorie risultanze di un procedimento penale da cui era risultata la 'vicinanza' del TT a soggetti di sicura caratura mafiosa. Costui era stato rinviato a giudizio, in sede penale, per concorso in usura e, in diverso procedimento, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.
1.2 In secondo grado, veniva prodotta copia della decisione emessa in sede di appello penale, attestante la riqualificazione dell'ipotesi di reato di tentata estorsione in quella di tentato esercizio arbitario delle proprie ragoni, con correlata improcedibilità per assenza di querela e con esclusione della ricorrenza dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.
2. La TE di Appello, valutando le acquisizioni probatorie antecedenti e quelle prodoote successivamente, affermava - in sintesi - che : a) il TT, per recuperare il suo credito si era servito - nel marzo del 2012 - di persone appartenenti alla organizzazione criminale barcellonese. Tale assunto in fatto, ferma restando la diversa qualificazione giuridica e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n.152 del 1991, non era stato smentito nel giudizio penale correlato;
b) i rapporti 'opachi', sul piano economico, intrattenuti dal TT con personaggi legati alla organizzazione mafiosa - ferma restando l'assenza di gravità indiziaria per il reato di usura - erano emersi anche nell'ulteriore procedimento, più risalente nel tempo. Ciò posto veniva ritenuta sussistente la 'contiguità' tra il soggetto proposto e la organizzazione mafiosa, almeno sino al 2012, con conferma del giudizio di pericolosità personale a fini applicativi della misura di prevenzione. La carcerazione cui il TT è stato sottoposto, per un periodo consistente (superiore a due anni) non viene ritenuta rilevante a fini di eventuale attenuazione di tale pericolosità, ferma restando la necessaria delimitazione temporale della durata della misura (da un anno e sei mesi il periodo di sottoposizione viene ridotto ad un anno) e la esclusione dell'obbligo di soggiorno. -2- 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore - TT IO IA, articolando due motivi.
2.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice. Si contesta la decisione di 'non tener conto', a fini di attualizzazione del giudizio di pericolosità del periodo di carcerazione sofferta, in aperta violazione dei contenuti resi da TE Cost. nella sentenza n.291 del 2013. Si afferma, inoltre, che la TE di secondo grado ha finito con il non apprezzare l'esito favorevole per il TT del giudizio penale correlato.
2.2 Al secondo motivo i temi di critica vengono sostanzialmente riproposti, con riguardo al vizio di 'apparenza di motivazione', integrante - in tesi - nullità della decisione.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 Va in particolare rilevato che pur essendo la deduzione difensiva essenzialmente - incentrata sulla ritenuta 'attualità della pericolosità' del TT, il ricorrente contesta - altresì la permanenza dell'inquadramento criminologico nella previsione di legge che - concerne l'indiziato di 'appartenenza' alla associazione mafiosa, e ciò in rapporto all'esito favorevole del giudizio penale correlato. -Tale aspetto della decisione, in effetti, non appare conforme in diritto - nè alle linee ormai consolidate della giurisprudenza di questa TE, nè ai contenuti della - sopravvenuta, rispetto al ricorso decisione emessa dalla TE ED nel febbraio del 2017 nel caso De AS
contro
Italia, di cui è doveroso tener conto. -3.2 La decisione impugnata in effetti mantiene l'inquadramento criminologico 'originario' del TT, nella categoria di cui all'art. 4 co.1 lett. a d.lgs. n.159 del 2011 (indiziato di appartenenza alla associazione mafiosa) esclusivamente in riferimento ad una condizione definita in termini di 'contiguità' (per l'essersi rivolto a soggetti di caratura mafiosa in sede di recupero di un proprio credito e per non meglio precisati rapporti opachi sul piano delle relazioni economiche) e pure a fronte di una esclusione espressa, nel giudizio penale correlato, della circostanza aggravante della finalità o del metodo mafioso (aspetto che avrebbe dovuto indurre a ritenere che nella condotta del TT non vi fosse un finalismo diverso rispetto a quello del recupero del credito 'personale'). Tali aspetti non concretizzano un vizio di tipo 'motivazionale' (intendendosi per tale il vizio delle argomentazioni in fatto e sul fatto) quanto una violazione di legge, denunziata (sia pure in modo non particolarmente approfondito, ma sufficiente) dalla parte ricorrente, per quanto si passa ad esporre.
4. Va infatti rilevato che, già seguendo il percorso tracciato da questa TE in diversi arresti, antecedenti rispetto alla citata pronunzia della TE ED (si veda, in particolare, quanto affermato da Sez. I n. 31209 del 24.3.2015, ric. Scagliarini;
Sez. II n. 26235 del 4.6.2015, ric. Friolo;
Sez. I n. 43720 del 11.6.2015 ric. Pagone;
Sez. I n. 16038 del -3- -2.2.2016, ric. Targia) il giudizio di prevenzione, con riferimento, alla fondamentale - attribuzione alla persona del proposto della condizione di «pericolosità», lungi dall'essere un giudizio di marca soggettivistica ed incontrollabile, richiede una complessa operazione preliminare di 'inquadramento' del soggetto in virtù dell'apprezzamento di fatti in una delle categorie criminologiche 'normative' e 'tipizzanti', e ciò sia sul fronte della cd. pericolosità generica che di quella qualificata . La scissione del giudizio prevenzionale in due fasi (secondo una linea espressa in Sez. I n. 23641 del 11.2.2014, ric. Mondini) è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo nella presente sede di legittimità degli istituti coinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamento di fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate) può seguire la fase prognostica» in senso stretto (ossia la valutazione delle probabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati), logicamente influenzata dai risultati della prima. Come è stato osservato in diverso arresto (sentenza Scagliarini, cit.), che il Collegio condivide e fa proprio, nessuna misura di prevenzione (sia essa personale o patrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di «fatti>> idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale D.Lgs. n.159 del 2001 :[ .. l'avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche di pericolosità consente, lì dove tale giudizio sia formulato in termini di attualità all'esito del giudizio di primo grado (Sez. VI n. 38471 del 13.10,2010, rv 248797) di applicare la misura di prevenzione personale, se del caso 'congiunta' a misura patrimoniale, lì dove in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più attuale (sempre al momento della decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, applicata la misura patrimoniale della confisca 'disgiunta' (per tutte, Sez. U. n. 4880 del 2015, ric. Spinelli). Affermare la «attualità»> della pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità» di qualsivoglia condotta illecita così come previsto in via generale dall'articolo 203 del codice penale, norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una - delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicchè la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4 -4- d.lgs. n.159 del 2011) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile ravvedimento o dissociazione. Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche «categorie» di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono infatti da rienersi 'tipizzanti' e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 del Decreto Legislativo n.159 del 2011. Trattandosi, infatti, di applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato da TE Cost. n. 93 del 2010) le misure di prevenzione, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in una accezione lata di provvedimenti con portata afflittiva (in chiave preventiva) il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come 'fonte giustificatrice' di dette limitazioni. Da ciò deriva la considerazione della ineliminabile componente ricostruttiva» del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento di «fatti» idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di cui sopra. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto «colpevole>> o non colpevole≫ in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto «pericoloso» o «non pericoloso» in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad «indice rivelatore» della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate disposizioni di legge che qualificano» le diverse categorie di pericolosità. L'iscrizione in tali categorie criminologiche rapportata ai sottostanti elementi di fatto è condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione della misura di prevenzione personale, dato che tali categorie rappresentano, a loro volta, indicatori della pericolosità del soggetto, come chiaramente evidenziato dalla disposizione contenuta nell'art. 1 comma 3 della legge- delega del 13.08.2010 n. 136 (recante il piano straordinario contro le mafie, nonche' la delega al Governo in materia di normativa antimafia) che in tal modo esplicitava il criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia;
che venga definita in maniera " organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di -5- prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosita' del soggetto . Ciò, peraltro, rappresenta l'approdo inevitabile della fisionomia costituzionale assunta da tale versante della giurisdizione a seguito di numerose decisioni della TE Costituzionale, tra cui va ricordata la sentenza n.177 del 22.12.1980, con cui proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto venne cancellata la categoria criminologica dei 'soggetti proclivi a delinquere' .. invero, se giurisdizione in materia penale significa applicazione della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che abbia le necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di prevenzione la prognosi di pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò, passibili di accertamento giudiziale.., nonchè l'altrettanto fondamentale sentenza del 23 marzo 1964, n. 23, con cui la TE Cost. ebbe a dichiarare infondate le numerosi questioni all'epoca sollevate dai giudici di merito sul testo della legge 1423 del '56 : " non è esatto che dette misure ..possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti;
l'applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona.. ]. " Dunque, nelle precisazioni e nelle chiavi di lettura fornite da questa TE di legittimità - già negli anni 2014-2016 - è ben presente la considerazione del giudizio di prevenzione come giudizio ricostruttivo» di condotte materiali, tali da consentire l'inquadramento criminologico del soggetto in una delle 'descrizioni legislative' integranti la specifica categoria di destinatari.
5. In simile quadro interpretativo, come si è detto prodottosi - in larga misura - prima del 2017, è peraltro intervenuto l'arresto della Grande Camera TE ED nel caso De AS
contro
Italia, del 23.2.2017, di cui è necessario dare conto. In sintesi, è noto che con tale decisione la TE ED ha evidenziato, in un caso in cui era stata riconosciuta (esclusivamente in primo grado ma con immediata sottoposizione, come previsto dalla legge, e successivo annullamento in secondo grado) l'appartenenza del soggetto ad una classe di pericolosità cd. generica, un deficit di chiarezza e precisione (dunque di tassatività) nella previsione regolatrice interna ( al par. 117 di tale decisione si ritiene che che la legge esaminata - n.1423 del '56 - non contenga disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società), con la conseguenza di disancorare - in simile visione - la scelta applicativa dall'apprezzamento di condotte predeterminate, specifiche ed idonee a porsi a base di una argomentata prognosi di pericolosità, con eccesso di discrezionalità del giudice e pregiudizio dei diritti protetti dalla Convenzione Europea del 1950 e dai successivi protocolli (è stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2 -6- Protocollo n.4 della Convenzione, del 16 novembre 1963, disposizione posta a tutela della libertà di circolazione). Giova, in particolare, riportare un passaggio argomentativo di tale sentenza, nel modo che segue : [ . 116 A tale riguardo, la TE rileva che la TE " costituzionale italiana ha annullato la legge nei confronti di una categoria di persone che ha ritenuto non fossero definite in maniera sufficientemente dettagliato, ovvero coloro "che per le manifestazioni cui hanno dato luogo diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere"(si veda la sentenza n. 177 del 1980, paragrafo 55 supra). La disposizione pertinente non era più in vigore all'epoca in cui sono state applicate al ricorrente le misure contestate. Per quanto riguarda tutte le altre categorie di soggetti cui sono applicabili le misure di prevenzione, la TE costituzionale è pervenuta alla conclusione che la Legge n. 1423/1956 conteneva una descrizione sufficientemente dettagliata dei tipi di comportamento che si riteneva rappresentassero un pericolo per la società. Ha concluso che la semplice appartenenza a una delle categorie di persone di cui all'articolo 1 della Legge non era un motivo sufficiente per l'applicazione di una misura di prevenzione;
al contrario, era necessario accertare l'esistenza di uno specifico comportamento che indicasse che l'interessato costituiva un pericolo reale e non puramente teorico. Le misure di prevenzione non potevano quindi essere adottate sulla base di un semplice sospetto, ma dovevano essere basate su una valutazione oggettiva degli "elementi fattuali", che rivelavano il comportamento abituale della persona e il suo tenore di vita, o specifici segni esteriori delle sue tendenze criminali (si veda la giurisprudenza della TE costituzionale esposta ai paragrafi 45-55 supra). 117. La TE osserva che, nonostante il fatto che la TE costituzionale sia intervenuta in diverse occasioni per chiarire i criteri da utilizzare per valutare se le misure di prevenzione fossero necessarie, l'applicazione di tali misure resta legata a un'analisi prospettica da parte dei tribunali nazionali, dato che né la Legge né la TE costituzionale hanno individuato chiaramente le "prove fattuali" o le specifiche tipologie di comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare il pericolo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di prevenzione. La TE ritiene pertanto che la Legge in questione non contenesse disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati costituire un pericolo per la società ] . Ora, la valutazione espressa dalla TE ED sulla 'cattiva qualità' della legge (viene esaminata, in tale arresto, la l.n.1423 del '56, ma ciò non ha rilievo di ridimensionamento, essendovi sostanziale continuità normativa) in punto di chiarezza e precisione delle categorie criminologiche astratte, con riflessi negativi in punto di prevedibilità delle 'conseguenze sfavorevoli' del proprio agire (e correlato eccesso di discrezionalità del giudice) è, ovviamente, un segnale di 'sofferenza' di un sistema come quello della prevenzione italiana (quantomeno nel rapporto tra contenuti degli arresti di legittimità e decisioni diffuse), sistema che tende a porsi con sempre maggior forza in termini di 'alternativa' alla risposta sanzionatoria penale, con avvertita necessità di cautela sul terreno delle garanzie fondamentali. Tuttavia pare di poter affermare che tale giudizio, a ben vedere influenzato da un caso concreto (avvenuto nel 2008) che indubbiamente reca in sè elementi di sfiducia verso la reale portata 'tassativizzante' delle previsioni di legge (con avvenuta esclusione della -7- pericolosità in appello), da un lato non può atteggiarsi a giudizio demolitorio dell'intera piattaforma normativa interna (posto che la stessa TE ED ha in più occasioni evidenziato la legittimità convenzionale e, in qualche caso, la sostanziale doverosità di una frazione dell'ordinamento giuridico che contenga aspetti, anche individualizzanti, tesi alla prevenzione delle condotte aggressive verso beni giuridici primari) dall'altro finisce per valorizzare quell'atteggiamento interpretativo espresso in tempi più recenti da questa TE di legittimità già teso a riconoscere portata 'tassativa' alla fase cd. constatativa del giudizio di prevenzione, prima illustrata, con necessario rispetto della portata di 'connotazione' delle scelte linguistiche operate dal legislatore nella costruzione del primo 'gradino' del giudizio prevenzionale, rappresentato dalla iscrizione del proposto nella categoria criminologica tipica sulla base di 'fatti'. In altre parole, ferma restando la diversità finalistica e strutturale che intercorre tra il giudizio penale in senso stretto e quello di prevenzione, dal caso esaminato in sede sovranazionale e dai contenuti di tale decisione è necessario ad avviso del Collegio - trarre, come conseguenza, il rafforzamento della - già espressa - considerazione per cui la descrizione della 'categoria criminologica' di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011 ha il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la 'previa' selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di 'indizio di commissione' di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un 'fascio di condotte' (le ipotesi di pericolosità generica).
6. Alla luce di tali chiarimenti preliminari, è evidente che la stessa nozione di indizio di 'appartenenza' alla associazione di stampo mafioso, evocata nel caso in esame e mantenuta dalla TE di secondo grado, va colta nella sua portata tassativizzante, con rifiuto come già ritenuto in taluni arresti di questa TE (il riferimento è a quanto affermato da da Sez. VI n. 3941 del 8.1.2016, ric. Gaglianò ed altri, rv 266541, per cui il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, richiede l'apprezzamento di una situazione di contiguità all'associazione stessa che risulti funzionale agli interessi della struttura criminale, nel senso che il proposto deve offrire un "contribuito fattivo" alle attività ed allo sviluppo del sodalizio criminoso) di approcci interpretativi tesi a degradarne il significato in termini di mera 'contiguità ideologica', comunanza di 'cultura mafiosa' 0 riconosciuta 'frequentazione' con soggetti coinvolti nel sodalizio. Ciò perchè la dilatazione - impropria - del significato del termine utilizzato dal legislatore in chiave di connotazione del comportamento - ove l'appartenenza evoca il 'far parte' o almeno il rendere un contributo concreto al gruppo sarebbe non solo di per sè - illegittima ma foriera di una inaccettabile esposizione del sistema interno a nuove denunzie di violazione dei parametri convenzionali, aspetto che deve orientare l'attività -8- interpretativa verso linee di compatibilità, nel complesso quadro dei rapporti tra le fonti di produzione e interpretazione del diritto. Ciò appare del resto in linea con gli assetti interpretativi più recenti, maturati nella presente sede, tesi a promuovere la maggior aderenza ai contenuti di decisioni emesse dalla TE ED, anche affrontando - se necessario modifiche o correzioni di linee interpretive antecedenti (si veda, in particolare, quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa TE nella decisione n. 40076 del 2017, ric. Paternò, intervenuta sulla rilevanza penale della violazione della prescrizione generica di rispettare le leggi, con avvenuta adozione di un criterio interpretativo della norma incriminatrice ispirato ad una lettura 'tassativizzante' e tipizzante della fattispecie, correlato esplicitamente alla avvertita necessità di realizzare una interpretazione coerente con i principi costituzionali e convenzionali). -7. La ragione dell'accoglimento del ricorso sta pertanto nell'avvenuta adozione, da parte della TE di Appello di Messina, di una lettura non 'tassativa' dei contenuti della norma di riferimento (art. 4 co.1 lett. a d.lgs. n.159/2011), lettura da ritenersi incompatibile per quanto sinora detto con il volto costituzionalmente orientato del - sistema della prevenzione personale e patrimoniale. L'avvenuta esclusione in sede penale, in particolare, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991, non superata da autonome considerazioni dimostrative da parte del giudice della prevenzione (pure possibili, con motivazione rafforzata), impone di ritenere la singola ed unica condotta 'deviante' finalizzata a scopi personali, e ciò esclude che tale comportamento possa essere ritenuto 'indizio di appartenenza' alla organizzazione di stampo mafioso, nè le vaghe indicazioni ulteriori esposte nel provvedimento possono ritenersi argomenti idonei a sostenere la decisione, con l'ulteriore vizio di 'apparenza' di motivazione. L'annullamento va disposto con rinvio, atteso che per principio generale il giudice della prevenzione è titolare di un autonomo potere di valutazione dei fatti emersi in giudizi penali correlati, il che porta a ritenere astrattamente possibile l'elaborazione di una autonoma linea ricostruttiva.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova valutazione alla TE di Appello di Messina. Così deciso 14 giugno 2017 Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore Arraro TEse Raffaello Magi рног DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA