Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2017, n. 54119
CASS
Sentenza 14 giugno 2017

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In tema di misure di prevenzione, l'attribuzione al proposto della condizione di "pericolosità" richiede il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011,n. 159, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica, cui può seguire la "fase prognostica in senso stretto", ossia la valutazione delle probabili future condotte della persona in chiave di offesa ai beni tutelati. (In motivazione, la Corte ha affermato che il giudizio di attualità della pericolosità sociale non si basa esclusivamente sull'ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsivoglia condotta illecita, come previsto in via generale dall'art. 203 cod. pen., ma presuppone la precedente inscrizione del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, richiedendo, pertanto, l'accertamento di tale specifica inclinazione del soggetto).

Commentari2

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    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 maggio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2017, n. 54119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54119
Data del deposito : 14 giugno 2017

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