Sentenza 13 dicembre 2000
Massime • 3
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui all'art. 2-ter, comma terzo, l. 31 maggio 1965, n. 575, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, stante la natura della decisione che le applica, inidonea a determinare un giudicato in senso proprio, nessuna preclusione sussiste a che, annullato per vizi formali un decreto di confisca, si instauri, in costanza di esecuzione di una misura di prevenzione personale, una nuova procedura di sequestro e confisca sui medesimi beni oggetto del provvedimento annullato.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la procedura finalizzata al sequestro ed alla confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza può essere legittimamente iniziata anche successivamente all'applicazione di una misura di prevenzione personale, purché in costanza della sua esecuzione; in tal caso è indifferente il momento in cui la procedura si conclude, ben potendo il provvedimento ablatorio intervenire dopo la cessazione della misura personale, purché nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 2-ter, comma terzo, l. 31 maggio 1965, n. 575, decorrente all'avvenuto sequestro. (Vedi Corte cost., sent. n. 465 del 1993)
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/2000, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA Presidente
1.Dott. UMBERTO PAPADIA Componente
2. " MAURO D. LOSAPIO Componente
3. " TORQUATO GEMELLI (Rel.) Componente
4. " CARLO NE Componente
5. " ALDO GRASSI Componente
6. " NN DE TO Componente
7. " NC AR Componente
8. " NN AN Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AD SE, nato a [...] il [...];
avverso il decreto in data 12-5-99 della Corte di Appello di Caltanissetta;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere: dott. Torquato GEMELLI;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 12-5-99 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato il provvedimento di confisca dei beni appartenenti a SE AD, sottoposto a misura di prevenzione personale, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 5-4-94 a seguito di sequestro del 21-7-93.
La Corte ha respinto l'impugnazione con la quale era stata eccepita la nullità dei decreti di sequestro e di confisca in quanto reiterativi di analoghi provvedimenti emessi, rispettivamente, il 9-4 ed il 17-12-85 ed annullati in sede d'impugnazione il 6-5-91 per vizio di forma.
Avverso il decreto del 12-5-99 la difesa del "prevenuto" ha proposto ricorso per cassazione censurando la violazione dell'art. 2 ter della legge 31-5-1965 n. 575 per essere stata ritenuta l'autonomia delle due misure adottate, mentre intercorre un rapporto di effettiva dipendenza;
da ciò l'impossibilità da parte del pubblico ministero di reiterare la richiesta di un nuovo sequestro a causa della perenzione del precedente.
Con memoria del 21-4-2000 il ricorrente rinnova la critica al decreto impugnato, sostenendo l'inscindibilità tra cautela e provvedimento ablatorio, sicché anche il limite temporale previsto quale termine di efficacia del sequestro (art. 2 ter co. 3 legge cit.) costituisce condizione di validità della confisca;
con la conseguenza che la reiterazione della misura disposta oltre il termine perentorio è nulla.
Con successiva memoria il difensore fa leva sul principio del giusto processo presidiato dall'art. 111 della Costituzione, che tra l'altro impone una durata ragionevole anche del procedimento di prevenzione, in armonia col principio stabilito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Nel merito, il ricorrente censura la mancanza di motivazione sul collegamento tra beni confiscati e attuale pericolosità del prevenuto o accrescimento della stessa, nonché sul ritenuto non superamento della presunzione della provenienza illegittima degli stessi beni.
Il ricorso è stato assegnato alla V Sezione penale, la quale ha rilevato un contrasto di giurisprudenza sul termine entro il quale può essere disposta la confisca. E, aderendo all'orientamento minoritario (Sez. V 20-11-97 Laudani e Sez. I 28-11-86 Nava), afferma di condividere la risposta interpretativa del giudice delle leggi (sentenza n. 465/93), che ancora l'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale alla misura personale in corso di esecuzione, utilizzando per la sua definizione il termine più lungo fra quello previsto dal terzo comma e quello previsto dal sesto comma dell'art. 2 ter.
L'orientamento di segno opposto (Sez. I 15-2-88 Molè, 7-3-89 Stelitano e 11-6-99 Vernengo), che fa leva sulla natura unitaria del procedimento di prevenzione patrimoniale che vede inscindibilmente connessi sul piano tecnico- giuridico e su quello operativo gli strumenti del sequestro e della confisca, afferma che la previsione del limite temporale si pone sia come requisito di efficacia della cautela che come condizione essenziale per la validità della successiva confisca. In particolare, la sentenza Vernengo dà un'interpretazione opposta alla sentenza Laudani sul suggerimento ermeneutico contenuto nella sentenza n. 465/93, propendendo per l'esclusione dell'autonomia tra le disposizioni di cui al terzo ed al sesto comma dell'art. 2 ter, sicchè la norma va letta nel senso che il termine di cui al terzo comma ha natura perentoria e ultima di efficacia della cautela, condizionando contemporaneamente i limiti temporali dell'adozione del provvedimento di confisca. Il P.G. presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, assumendo che il sequestro eseguito nel 1993, che scandisce il decorso del termine di cui al citato terzo comma, è autonomo rispetto a quello perento;
e le vicende di quest'ultimo restano ininfluenti per il nuovo procedimento di prevenzione, non derivando alcuna preclusione dalla caducazione della misura originaria per vizi di forma, poiché la logica del sistema, che pur garantisce la ragionevole durata del sequestro, non tollera la permanenza nel circuito criminale di beni di provenienza illegittima nella disponibilità del soggetto pericoloso. Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione l'odierna udienza camerale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine logico, la questione principale oggetto del ricorso attiene alla preclusione che sarebbe conseguita alla perenzione del primo procedimento di prevenzione nei confronti del Madonia per la nullità dichiarata dalla Corte di Appello di Caltanissetta col decreto in data 6-5-91. L'assunto difensivo si basa sul carattere di mera reiterazione del secondo decreto di sequestro, cui conseguirebbe l'illegittimità del provvedimento per una sorta di giudicato che travolgerebbe anche la confisca, pur se adottata entro l'anno dal provvedimento di cautela:
sarebbe stato violato, dunque, il principio del "ne bis in idem".
2. Osserva la Corte che il sistema prevede come regola - salvo due eccezioni - il collegamento tra misura di prevenzione personale e misura di prevenzione patrimoniale. Una serie di disposizioni (artt. 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3 ter L. n. 575/65 e succ. modif.) evidenzia la stretta dipendenza fra i due strumenti previsti per neutralizzare la pericolosità di tipo mafioso (o equiparato) tendendo a prevenire condotte illecite;
sicché, nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni criminali il tribunale competente che ha emesso la misura di prevenzione personale ordina, anche di ufficio, il sequestro dei beni dei quali il "proposto" risulta poter disporre direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, ovvero quando sulla base di sufficienti indizi si abbia motivo di ritenere ch'essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
La confisca segue all'indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto del sequestro da parte dell'interessato, sia quando la misura patrimoniale sia applicata contestualmente a quella personale, che quando sia adottata successivamente, purché prima della sua cessazione. Le sole eccezioni riguardano chi risiede all'estro (art. 2 ter co. 7) e chi sia sottoposto a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata (co. 8), per l'evidente urgenza causata dal pericolo del disperdersi delle garanzie - è la stessa "ratio" che sottende al sequestro anticipato che può disporre il presidente del tribunale e che perde efficacia se non convalidato nei termini previsti dagli artt. 2 bis co. 5 e 2 ter co. 2 L. 575/65 -.
Dunque, in linea generale, sono stati previsti la dipendenza e il collegamento fra le due misure di prevenzione. Il legislatore ha voluto creare un rapporto pregiudiziale inscindibile fra misura personale e misura patrimoniale, tanto che sequestro e confisca possono essere adottati anche dopo il primo grado del giudizio di prevenzione personale e persino dopo la definizione del procedimento, col limite peraltro costituito dalla cessazione della misura personale (art. ex art. 2 ter co. 6); salvo che per le due eccezioni di cui si è fatto cenno, in cui peraltro il nesso tra le due misure è solo meno stretto.
3. Anche fra sequestro e confisca intercorre un rapporto di stretta connessione.
La lettera della legge, con la previsione dell'applicazione della misura di prevenzione con la quale il tribunale dispone la "confisca dei beni sequestrati" dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, indica l'inscindibile collegamento tra cautela e provvedimento ablatorio. Larga parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza concordano sul punto. Varie decisioni della Corte Suprema hanno evidenziato la natura unitaria del procedimento di prevenzione patrimoniale, che vede inscindibilmente connessi sia sul piano tecnico-giuridico che su quello operativo i provvedimenti di sequestro e di confisca (Sez. I 15-2-88 Molè e 7-3-89 Stelitano, tra l'altre). Lo strumento di cautela, con funzione tipicamente prodromica e provvisoria, è propedeutico alla misura ablatoria che attua il trasferimento coattivo del bene al patrimonio dello Stato e deve necessariamente precederla (Sez. I 11-6-99 Vernengo). Non è accettabile la tesi della confisca "svincolata da ogni condizionamento di carattere temporale... ove non sia disposto preventivamente il sequestro" (Cass. Sez. I 28-11-86 Nava), soluzione che, configurando come ordinatorio il termine previsto dal citato terzo comma dell'art. 2 ter (un anno eventualmente prorogato di un altro anno, computati tenendo conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in quanto compatibili), è decisamente contrastata dall'interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 465/93 cit.) che rafforza la lettera della norma, attribuendo al termine previsto carattere di perentorietà e di ultima efficacia del sequestro. E conferma altresì lo stretto collegamento con l'ablazione dei beni che occorre sottrarre alla disponibilità diretta o indiretta del proposto, per recidere in maniera definitiva il legame tra persona pericolosa e relativo patrimonio d'indimostrata legittima provenienza. Si è voluto, dunque, neutralizzare la situazione di pericolosità derivante dal permanere dei beni, i quali non hanno un intrinseco carattere d'illiceità, nella disponibilità di chi li abbia acquisiti illegittimamente e li gestisca (anche attraverso aventi causa o prestanome) verso la perpetrazione di attività delinquenziale, trasferendoli dall'illegale circuito economico di origine in altro esente da condizionamenti criminali.
Per altro verso, nella logica del sistema la tassatività del termine e la connessione fra sequestro e confisca consentono di evitare il protrarsi di una situazione d'incertezza al di là d'inevitabili scansioni normativamente delimitate secondo i principi di tipicità e di legalità, ai quali corrispondono la compressione della sfera giuridica della persona e la possibilità del pregiudizio dei diritti di terzi, che impongono di non superare i limiti indicati - da qui la perentorietà dei termini -, in attuazione dei principi della libertà dell'iniziativa economica privata e del riconoscimento della proprietà privata (artt. 41 e 42 della Costituzione).
4. Affrontando più strettamente il "thema decidendum", va rilevato che la preclusione processuale impedisce a qualsiasi giudice di prendere cognizione della questione già decisa, in mancanza di deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita allo stato degli atti. Ha un'efficacia più ristretta di quella del giudicato, includendo solo le questioni dedotte, non anche quelle deducibili, e restando condizionata alla situazione di fatto (Sez. Un. 31-3-99 Liddi) che, se immutata, rende applicabile il principio del "ne bis in idem". Solo entro tali limiti i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione hanno natura sostanziale di sentenza e acquistano un'intangibilità relativa, divenendo suscettibili di costituire ostacolo all'instaurarsi di un ulteriore analogo procedimento. È stato così ritenuto che la preclusione non trae origine da un precedente rigetto della richiesta di sequestro dei beni dell'indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, poiché nessuno sbarramento può derivare all'esercizio dei poteri cautelari del Tribunale, essendo quello in esame un provvedimento non suscettibile di passare in cosa giudicata (Sez. II 21-3-97 Nobile). Tale stato della decisione in materia di prevenzione è convalidato dal secondo comma dell'art. 7 della legge 27-12-1956 n. 1423, il quale stabilisce che il provvedimento applicativo delle misure di prevenzione, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che l'ha proposto, può essere revocato o modificato dall'organo che lo ha emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Ciò costituisce conferma dei limiti preclusori dell'impropriamente definito "giudicato di prevenzione", essendo relativa l'immutabilità del provvedimento definito "rebus sic stantibus" che, accertando lo "status" di pericolosità sociale di una persona, non ha il crisma della definitività, in quanto elementi comunque non presi in considerazione sfuggono alla preclusione.
La decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto-reato e la responsabilità di una persona, sicchè elementi non presi in considerazione nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto della decisione sfuggono alla preclusione, ponendosi in una relazione di novità (Sez. Un. 30-3-98 Pisco e Sez. I 6-3-92 Santapaola).
La misura di prevenzione ha carattere strumentale, ha insita la provvisorietà, è finalizzata al contenimento della pericolosità sociale e quindi alla prevenzione di reati. È evidente, pertanto, l'affinità strutturale e sistematica con le misure cautelari per il comune carattere di strumentalità e di provvisorietà in quanto decisioni "allo stato degli atti" non immutabili.
Simmetrico al citato art. 7 L. n. 1423/56 è, in materia cautelare, l'art. 299 c.p.p. che prevede la revoca o la sostituzione di dette misure "anche per fatti sopravvenuti".
Si è perciò ritenuta legittima la rivalutazione della posizione del soggetto interessato ed altresì la reiterazione di una misura cautelare per gli stessi fatti che si renda necessaria a seguito della caducazione di una precedente, qualora non ricorra alcuna preclusione, la quale è di ostacolo ad una riproposizione quando non intervenga una modificazione dei fatti di riferimento (Sez. Un.3-10-97 Gibilras e 10-9-92 Grazioso).
La corretta conclusione che si trae in materia di prevenzione è l'inapplicabilità del principio dell'intangibilità della decisione, in quanto non può verificarsi una situazione di "cosa giudicata" in senso proprio. Sulla base di nuovi elementi di pericolosità ben può instaurarsi un nuovo, diverso procedimento di prevenzione, con conseguenti sequestro e confisca dei beni dell'indiziato (Sez. I 25-10-93 Labate), alla stregua di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto entrambi i profili, personale e patrimoniale.
Se, dunque, è legittima l'appplicazione di una misura di prevenzione dopo un'altra misura applicata in precedenza i cui effetti si siano comunque esauriti, a maggior ragione può affermarsi che nessuna preclusione può verificarsi quando, come nel caso in esame, la decisione sia stata annullata solo per vizio formale, senza che residui un contenuto di merito.
Pertanto, va affermato il principio che in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale nessuna preclusione deriva dall'avvenuto annullamento per vizi formali del decreto di confisca:
è, quindi, legittima in costanza di misura di prevenzione personale l'instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca degli stessi beni.
5. La questione rimessa a queste Sezioni Unite riguarda il contrasto di giurisprudenza sul termine entro il quale può essere disposta la confisca dei beni finalizzata alla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, sulla base della normativa contenuta nell'art. 2 ter co. 3 e 6 della legge 31-5-1965 n. 575, introdotto con l'art. 14 della legge 13-9-1982 n. 646 e successivamente modificato dall'art.2 della legge 19-3-1990 n. 55.
La Sezione rimettente trae spunto dall'affermazione, contenuta nel ricorso, che l'inizio del termine entro il quale deve intervenire il provvedimento di confisca non può essere che "quello dell'originaria e primigenia applicazione della misura cautelare reale". Si è fatto cenno ad una linea interpretativa (Sez. V 20-11-97 Laudani) che, intendendo aderire all'orientamento espresso dal giudice delle leggi (sentenza n. 465/93), ritiene applicabile la misura della confisca in costanza della misura di prevenzione personale, indipendentemente dai termini di cui al terzo comma dell'art. 2 ter cit.
La linea interpretativa di segno opposto (sez.I 11-6-99 Vernengo, 7-3-89 Stelitano e 15-2-88 Molè) sostiene la natura unitaria del procedimento di prevenzione e ritiene inscindibile la connessione tra le due misure.
Secondo quest'ultimo orientamento gli strumenti del sequestro e della confisca si snodano in immediato collegamento, con la previsione del limite temporale di efficacia della cautela, che è anche condizione essenziale per la validità del successivo provvedimento ablatorio. E la sentenza Vernengo, con riferimento esplicito alla sentenza costituzionale suindicata, trae la convinzione che il giudice delle leggi, escludendo l'autonomia delle regole contenute nei commi terzo e sesto dell'art. 2 ter, abbia indicato la sussistenza di uno stretto collegamento normativo che impone un coordinamento tra le due disposizioni. Resta così individuato un vincolo necessario tra cautela e ablazione del bene da adottarsi nei termini perentori ivi previsti. La perentorietà del termine è un approdo che consente di restare nei limiti dei citati parametri costituzionali (artt. 41 e 42 Cost.) e di riequilibrare la maggior "afflittività" della confisca quale misura di prevenzione prevista dall'art. 2 ter rispetto alla confisca quale misura di sicurezza prevista dal settimo comma dell'art. 416 bis c.p., avendo la prima portata più ampia in quanto non limitata alle (sole) cose pertinenti al reato ma comprendente tutti i beni che si presumono frutto di attività illegittima.
Sul punto la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 2 ter cit. in riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), per la ritenuta irragionevolezza dello sbarramento temporale legato alla cessazione della misura di prevenzione personale, ha affermato, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 465/93, che va tenuta ferma l'esigenza perseguita dalla legge di ancorare l'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale al perdurare della misura personale;
ciò consente, senza distinzione alcuna circa il momento di adozione della cautela, di utilizzare per la sua definizione "il termine più lungo fra quello previsto dal terzo comma dell'art. 2 ter citato (un anno più un altro eventuale anno dal sequestro) e quello previsto dal sesto comma (cessazione della misura personale)".
In realtà, da un'analisi approfondita, la motivazione della sentenza costituzionale risulta contenere una conclusione interpretativa aderente al caso specifico sottoposto allo scrutinio di legittimità oltre che un suggerimento ermeneutico come regola generale. Evidenzia che il sesto comma ha la sua genesi nella possibilità d'introdurre già in sede di prima applicazione della legge n. 646/82 gli strumenti di prevenzione patrimoniale e quindi di confiscare i beni dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso nei cui confronti fosse già in corso di esecuzione la misura personale prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Detta disposizione, dunque, secondo il giudice delle leggi assolve la funzione di rendere possibile l'inizio del procedimento di prevenzione patrimoniale anche dopo l'irrogazione della misura personale in primo grado: in ipotesi potrebbe scoprirsi l'esistenza di (altri) beni da confiscare nel corso del giudizio di appello relativo a misura personale il cui provvedimento sia stato emesso dal tribunale quando ancora non era risultata la disponibilità di tali beni in capo al prevenuto. Si evita in tal modo una sorta d'"immunità" patrimoniale, poiché i precedenti commi dell'art. 2 ter disciplinano il sequestro come adottabile entro la definizione del procedimento di primo grado;
e si proroga la competenza funzionale del tribunale della prevenzione, superando nel contempo il dubbio del Tribunale rimettente circa lo sbarramento alla confisca causato dall'imminente scadenza della misura personale.
Peraltro, la regola generale si rinviene nella parte finale della sentenza laddove la Corte Costituzionale suggerisce l'interpretazione per coordinare il sesto col terzo comma, al fine di delimitare il momento finale in cui può adottarsi il provvedimento di confisca, assumendo "la cessazione della durata della misura personale come termine insuperabile ai fini dell'avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale, soggetto comunque, per la sua conclusione, al termine finale indicato nel terzo comma dell'art. 2 ter citato".
A quest'ultima chiave di lettura aderiscono queste Sezioni Unite, risultando esaltato l'aggancio voluto dal legislatore che salda il sesto al terzo comma attraverso il riferimento espresso ai "provvedimenti previsti dal presente articolo", i quali possono essere "adottati... anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione"; e richiama "le forme previste per il relativo procedimento", quindi ineludibilmente anche i termini perentori di efficacia del sequestro entro i quali il provvedimento ablatorio dovrà essere emanato.
Dunque, solo l'inizio del procedimento di prevenzione patrimoniale deve verificarsi in costanza della misura personale, mentre resta indifferente l'epoca della sua conclusione. Una diversa interpretazione sarebbe non ragionevole, incongrua, poiché condizionerebbe la possibilità della confisca alla casualità identificata nel tempo più o meno lungo intercorrente tra il rinvenimento dei beni col conseguente avvio del procedimento ed il limite finale (scadenza) della misura di prevenzione personale. Pertanto, va affermato il principio che in pendenza di una misura di prevenzione personale è legittimo, ai sensi del sesto comma dell'art. 2 ter della L. n. 575/65 e succ. modif., l'avvio del sequestro finalizzato alla confisca dei beni dei quali l'interessato non abbia dimostrato la legittima provenienza;
ma il provvedimento ablatorio che intervenga dopo la cessazione della stessa misura personale è valido soltanto se sia adottato nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dal terzo comma dell'art. 2 ter della stessa legge.
6. Nel merito, il ricorrente, sotto l'apparente censura di vizi della motivazione, nella sostanza prospetta una rivalutazione delle risultanze del procedimento in senso più favorevole alla difesa: ciò è inidoneo a sollecitare il sindacato di legittimità sul provvedimento impugnato.
D'altra parte, con argomentazioni corrette e coerenti, la Corte territoriale ha dato ragione del mancato superamento della presunzione della provenienza illegittima dei beni confiscati, desunta da elementi di dimostrata, inequivoca sintomaticità. Va, quindi, rigettato il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 13 dicembre 2000.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7 FEBBRAIO 2001.