Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/2000, n. 36
CASS
Sentenza 13 dicembre 2000

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro, ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui all'art. 2-ter, comma terzo, l. 31 maggio 1965, n. 575, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, stante la natura della decisione che le applica, inidonea a determinare un giudicato in senso proprio, nessuna preclusione sussiste a che, annullato per vizi formali un decreto di confisca, si instauri, in costanza di esecuzione di una misura di prevenzione personale, una nuova procedura di sequestro e confisca sui medesimi beni oggetto del provvedimento annullato.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la procedura finalizzata al sequestro ed alla confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza può essere legittimamente iniziata anche successivamente all'applicazione di una misura di prevenzione personale, purché in costanza della sua esecuzione; in tal caso è indifferente il momento in cui la procedura si conclude, ben potendo il provvedimento ablatorio intervenire dopo la cessazione della misura personale, purché nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 2-ter, comma terzo, l. 31 maggio 1965, n. 575, decorrente all'avvenuto sequestro. (Vedi Corte cost., sent. n. 465 del 1993)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/2000, n. 36
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36
Data del deposito : 13 dicembre 2000

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