Sentenza 18 maggio 2017
Massime • 3
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell'onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell'acquisto. (La S.C., in motivazione, ha precisato che il fatto in sé dell'acquisto a titolo oneroso spezza il nesso di riferibilità del bene al soggetto pericoloso, persino nel caso di consapevolezza, da parte dell'acquirente, della condizione di costui).
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale.
Nel procedimento di prevenzione, la competenza funzionale dell'organo proponente deve essere determinata alla stregua dell'inquadramento della pericolosità del proposto dedotto nell'atto introduttivo, purché lo stesso non appaia "ictu oculi" incoerente rispetto alla base fattuale offerta; ne consegue che deve ritenersi ritualmente promosso il procedimento della procura della Repubblica presso il tribunale circondariale nei confronti di un soggetto con riferimento al quale sia dedotta la pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancorché tra le condotte prese in esame ne figuri alcuna aggravata dal metodo mafioso.
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- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
Leggi di più… - 2. Assolto nel penale, ammissibile miura di prevenzione? (Cass. 11846/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 42238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42238 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2017 |
Testo completo
42238- 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/05/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente Sent. n. sez. 1824/2017 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE RAFFAELLO MAGI N.34287/2016 ANTONIO MINCHELLA ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA RE nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Luigi Birociteri, dhe he cicesło dichiararsi impermissibili i ricors! -1- RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con decreto emesso in data 18 gennaio 2016 (depositato il 24 maggio 2016) ha deciso in secondo grado sugli appelli relativi al procedimento di prevenzione svoltosi presso il Tribunale di Monza (decreto del 10 novembre 2014) nei confronti di AN RE e terzi intestatari.
1.1 La decisione di secondo grado, per quanto qui rileva : - conferma la sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di AN RE riducendone la durata ad anni quattro, con sospensione ex lege correlata allo stato di detenzione;
-revoca la confisca del bene immobile sito in Limbadi via Matteotti n.26 e 28 intestato a NÒ RE e IN AN;
- conferma le residue statuizioni di carattere patrimoniale e dunque la confisca di : a) un appartamento sito in Carugo, intestato a Dell'Ordine Romana;
b) quattro unità immobiliari site in SS e intestate a NT s.r.l. nonchè la totalità delle quote sociali della predetta NT;
c) due imbarcazioni e una autovettura;
d) cinque unità immobiliari site in Pontoglio e intestate a AA s.r.l. ; d) sedici unità immobiliari site in Filago e intestate a DB s.r.l. e) due terreni siti in Limbadi e intestati a TA AL;
f) un immobile sito in Limbadi al corso Umberto I n. 159 intestato a LA IN e NÒ LL;
g) saldi attivi di conti correnti bancari intestati a Barone Enrico, Dell'Ordine Romana, AN RI, AN FR. RM Gli appelli risultano proposti da AN RE del '67 (proposto), IN IN del '67 (quale titolare di quote della NT), la coppia NÒ RE e IN AN (titolari dell'immobile in Limbadi, restituito), la coppia LA IN e NÒ LL (immobile in Limbadi, bene rimasto in confisca). Non tutti i soggetti terzi titolari di beni confiscati hanno dunque proposto appello, e ciò in particolare riguarda le posizioni dei terzi DB e AA (riferibili a Barone Enrico), titolari formali di compendi immobiliari ritenuti riferibili al proposto . Gli attuali ricorrenti sono: AN RE, IN IN, LA IN e NÒ LL.
2. La pericolosità personale di AN RE. Quanto all'aspetto personale, la Corte di secondo grado, in sintesi, così esprime le ragioni della conferma del provvedimento di primo grado : a) AN RE, sin dalla fine anni '90 trasferitosi a Seregno da Vibo Valentia, in atto detenuto dal 2 dicembre 2013 in riferimento ad un decreto di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Monza (anni diciassette e mesi tre di reclusione per estorsioni commesse in Rosarno ed altri luoghi della calabria nel 2009 e per detenzione a fini di spaccio di 2 kg. di cocaina, fatto avvenuto in SE e SS nel 2011), ha manifestato concretamente la sua pericolosità sociale nel tempo attraverso la commissione di più fatti, di particolare 2 gravità, costituenti delitto. In particolare vengono richiamate decisioni giudiziarie definitive tra cui quella per le estorsioni commesse nel '99 in calabria con metodo mafioso (sent. Trib. di Lamezia Terme del 2012), le plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti commesse in territorio lombardo nel 2001 ( sent. GUP Monza del 2004) la sentenza del Tribunale di Monza del 2010 con condanna per usura e truffa (fatti del 2006 avvenuti in lombardia), la detenzione illegale di armi comuni e da guerra constatata in Seregno nel 2006 (sent. Gup Monza del 2007), l'ulteriore violazione della legge sugli stupefacenti avvenuta nel 2011 in Cavenago Brianza e luoghi limitrofi (sent. Trib. Monza del 2013); b) tale costante attività delittuosa, intervallata da periodi di carcerazione, va ritenuta tuttora sussistente ed è pienamente conforme alle previsioni in tema di pericolosità semplice attualmente trasfuse nell'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011. Sul tema, in rapporto alle obiezioni difensive, la Corte di Appello milanese : - quanto al punto della competenza territoriale della Procura di Monza evidenzia che il AN, dopo aver commesso le attività estorsive nel 1999 in Calabria (fatti di indubbia gravità) ha successivamente radicato la sua attività criminale nel territorio della Brianza (dunque in provincia di Monza) spaziando dalle violazioni della disciplina degli stupefacenti all'usura e alle truffe, alla violazione della legge sulle armi e di nuovo al traffico delle sostanze stupefacenti. Si tratta di condotte illecite che seppur meno gravi di quelle estorsive risultano poste in essere con continuità nel territorio di Monza e prescindono dall'inquadramento del AN in contesti associativi di stampo mafioso. Corretta è dunque non solo la attribuzione alla Procura ordinaria di Monza della competenza per RM territorio ma anche di quella 'funzionale', essendo stata proposta l'azione di prevenzione per pericolosità 'semplice' (attività illecita costantemente produttiva di reddito) e non per appartenenza ad associazioni mafiose;
- quanto al punto della attualità di tale pericolosità (al momento della decisione di primo grado) la Corte di merito afferma che neanche i periodi di carcerazione hanno determinato il ridimensionamento della pericolosità del AN, mantenutasi in essere specie attraverso la prosecuzione dell'attività di usura e la rinnovata dedizione al traffico di stupefacenti. Precisa inoltre che l'attuale stato detentivo non è di ostacolo alla emissione della misura (la cui durata viene ridotta ad anni quattro) essendovi sospensione ex lege degli effetti ed obbligo di rivalutazione (corte cost. n.291 del 2013) all'esito della limitazione di libertà derivante dallo stato di esecuzione pena.
3. Gli aspetti patrimoniali. Vengono qui in rilievo le sole posizioni dei soggetti appellanti. In particolare va ricordato che : - quanto alla srl NT, il socio di maggioranza nonchè amministratore unico è, dal 2002, IN IN, moglie del AN. La società viene ritenuta diretta emanazione del proposto che ne se serve per porre in essere attività di impresa (due esercizi di bar) nonchè investimenti immobiliari (una villetta e due autorimesse in SS). La Corte di merito 3 conferma la confisca delle quote sociali e dei beni intestati a detta società ritenendoli nella disponibilità del AN;
-- quanto alla ricostruzione della redditività del nucleo familiare (la coppia AN/IN ha avuto 5 figli, nati tra il 1988 e il 2004) la Corte di merito richiama l'analisi svolta dal Tribunale e conferma la valutazione di manifesta sproporzione tra redditi e investimenti. La tabella riportata a pag. 30 del decreto, riferita all'intero nucleo familiare, evidenzia tra il 1993 ed il 2012 molte annualità del tutto incapienti (reddito zero tra il 1997 e il 2005, tranne che euro 31,00 nel 2003) ed alcune annualità (tra il 2006 e il 2011) con redditività molto bassa tra i 10.000 e i 16.000 euro per anno (per lo più derivanti da lavoro dipendente della IN o della AN IN presso la stessa società NT di cui sopra). Da tale inquadramento deriva che, fatta salva la verifica del parametro della disponibilità dei singoli beni in capo al AN e della correlazione temporale tra pericolosità soggettiva e investimento economico, nessun dato economico apprezzabile è di ostacolo alla confisca dei beni.
3.1 I singoli beni rilevanti. Beni intestati alla NT srl. a) beni formalmente intestati alla srl NT (IN IN): la Corte di secondo grado esamina il motivo di appello, essenzialmente basato sulla esistenza di una provvista economica familiare iniziale che avrebbe consentito alla IN di realizzare l'investimento (acquisto del bar in Milano) e sulla capacità reddituale dell'azienda, in buona parte occultata RM al fisco. Da ciò sarebbe derivata la capacità di acquisto delle unità immobiliari, confiscate in primo grado. Si ritiene, da parte degli appellanti, che l'evasione fiscale commessa dal 'terzo' (e ricostruita attaverso il riferimento agi studi statistici di settore) non sia di ostacolo alla rivendicazione della titolarità del bene. La Corte di Appello non accoglie le obiezioni difensive, evidenziando che l'evasione fiscale (Sez. Un. 2014 ric. Repaci) non può essere opposta come fattore di requilibrio del giudizio di sproporzione in sede di prevenzione patrimoniale, trattandosi di condotta contra legem che finisce con il riacutizzare la valutazione di pericolosità del soggetto proposto, dominus reale dell'attività. Inoltre, da pag. 37 a pag. 48 della motivazione, la Corte di secondo grado aggiunge ulteriori considerazioni e valutazioni, a conferma della permanente ingerenza del AN RE nelle attività 'sociali' e della provenienza illecita delle risorse impiegate per i singoli acquisti, tutti avvenuti nel periodo in cui si dispiegava la pericolosità sociale del AN. In sintesi, si evidenzia che : - l'asserita donazione ricevuta da IN IN (da parte di AN FR) è del tutto sfornita di prova, anche indiziaria, ed è affidata alle generiche affermazioni del commercialista Paparatto ed ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, priva di data, allegata alla memoria del gennaio 2016. Nessuna traccia di tale pretesa donazione vi è sui rapporti bancari della IN o su quelli della società; nessun elemento a favore può trarsi dalla comparazione tra i ricavi della società e gli studi di settore, posto che, al di là del carattere presuntivo dei medesimi e delle ragioni in diritto già esposte, non sono stati considerati, nella elaborazione difensiva, i costi per la produzione del reddito;
- l'analisi dei bilanci della società ha mostrato la piena inattendibilità delle scritture contabili, con costante ricorso a 'finanziamento soci' al fine di compiere operazioni immobiliari estranee all'oggetto sociale (acquisto dell'immobile in SS avvenuto nel 2006, con impiego di denaro non proveniente dalla gestione aziendale per circa 200.000 euro, in pieno periodo di pericolosità' del AN); - gli acquisti immobiliari realizzati nel 2006 sono derivati da provvista versata in contanti sui conti della società per 112.000 euro e le captazioni di conversazioni relative al procedimento penale n. 7221/2005, riportate per stralci, testimoniano in modo inequivoco che l'acquirente reale fu AN RE;
- analogamente, l'acquisto del bar in SS avvenuto nel 2004 è stato realizzato quasi integralmente attraverso previo versamento di contanti sui conti della società e le captazioni ambientali dimostrano che l'effettivo gestore era il AN;
anche gli acquisti immobiliari del 2006 in SS sono stati realizzati con la stessa tecnica (previo versamento di contanti sui conti riferiti alla NT) così come il pagamento delle rate di mutuo derivante da accollo (anche qui quasi integralmente previo versamento di denaro contante prossimo alla scadenza delle rate). Le trattative, per come emerge dalle prova raccolte in sede penale, sono state condotte dal AN e l'assunzione della IN RM presso la DB era fittizia e strumentale alla accettazione del subingresso nel rapporto di mutuo. Gli immobili siti in Limbadi. Per quanto riguarda, inoltre gli immobili siti in Limbadi, dunque nella terra di origine del AN, la Corte di secondo grado ricostruisce in questi termini la vicenda: TA AL (non appellante) nel novembre del 2004 acquista da AN - IA (sorella del proposto) un terreno ricevuto dalla AN per successione, pagandolo circa 25.000 euro;
-AN RE non gradisce tale cessione di un bene famiglia (fatto di cui non era stato preavvisato) e, anche attraverso inequivoche minacce, riacquista di fatto - ad inizio del 2006 il terreno (che resta formalmente intestato a AL), su cui il AL aveva iniziato ad edificare due abitazioni, per 36.000 euro, come risulta da una serie di intercettazioni realizzate in sede penale e riportate in larga misura nel provvedimento oggi impugnato. Come si è detto, il terreno resta formalmente intestato a TA AL, che termina i due manufatti e ne cura la vendita in favore degli acquirenti NÒ RE e IN AN vedono riconosciuta la non fittizietà dell'acquisto (con restituzione 5 dell'immobile confiscato in primo grado) mentre la Corte di merito conferma la confisca in danno degli altri acquirenti LA IN e NÒ LL. Trattandosi di vicenda unitaria, va illustrata la motivazione nel suo complesso, anche per la parte non gravata da ricorso. NÒ RE e IN AN concludono l'acquisto nel giugno del 2006 (con lavori di edificazione in atto), dietro il pagamento di 50.000 euro per destinazione abitazione. La costruzione viene ultimata nel giugno del 2010. La Corte di Appello afferma, in premessa, che « il fatto che RE AN avesse deciso di riacquistare il terreno che TA AL aveva ricevuto da IA AN non implica necessariamente che avesse la disponibilità del sovrastante fabbricato» . L'acquisto del manufatto da parte della coppia NÒ RE/IN AN viene ritenuto reale e non fittizio, in ragione : a) del fatto che l'avvenuto pagamento in contanti, pur sospetto, non prova che la provvista economica non fosse degli acquirenti;
b) del fatto che sui conti della coppia vi era capienza sufficiente nel 2006, in larga misura giustificata dai redditi e dallo svincolo di buoni fruttiferi postali. Diversa soluzione viene adottata per l'acquisto posto in essere dalla coppia LA IN/NÒ LL. Costoro acquistano l'immobile (ancora in costruzione) dal Pantaleo nel novembre del 2006, sempre per la somma di 50.000 euro. Nell'atto di acquisto si fa riferimento al fatto che il prezzo viene pagato mediante utilizzo del mutuo fondiario che risulta concesso in pari data (per euro 75.000) dalla Banca di Credito Cooperativo di San Calogero. L'immobile viene RM destinato ad abitazione familiare. Secondo gli appellanti il mutuo è stato erogato in modo regolare, con garanzia fornita dai genitori della NÒ (NÒ OM e ZU CA) e con aiuto di una zia. Negli anni successivi la coppia ha migliorato la condizione economica, posto che LA è dipendente di una società di Perugia e la NÒ è insegnate. Per il completamento dell'immobile è stato acceso un secondo mutuo (con estinzione del precedente) presso la UBI Banca. La Corte di merito decide, invece, per la fittizietà dell'acquisto sulla base delle considerazioni che seguono : - la coppia conosceva AN RE, posto che in precedenza aveva abitato in un immobile di proprietà di costui, versando un modesto canone di locazione;
- la coppia all'atto dell'acquisto del grezzo non aveva sufficenti risorse economiche;
- solo attraverso il mutuo concesso dalla Banca di Cedito Cooperativo, materialmente erogato nel dicembre 2006, risulta possibile immaginare l'esistenza della provvista;
- da tale conto, dopo l'erogazione del mutuo, emerge il versamento di 50.000 euro a favore di TA AL, così come emerge la nuova erogazione del mutuo successivo per completare i lavori, ma circa la metà dell'importo delle restituzioni peraltro non totali - - 6 risulta proveniente da versamenti in contanti per circa 35.000 euro, nel corso degli anni successivi;
- il valore stimato dell'immobile è pari ad euro 250.000, il che determina il verosimile impiego di risorse maggiori per il suo completamento, la cui provenienza è dubbia, atteso che i genitori di LA non avevano fonti di reddito idonee a sostenere gli esborsi indicati dallo stesso. Viene dunque confermata la confisca dell'immobile, ritenendosi fittizia la sua intestazione.
4. I ricorsi. Avverso detto decreto sono stati proposti i seguenti ricorsi.
4.1 AN RE ha proposto ricorso a mezzo dell'avv. Ivan Colgiaco in data 27 maggio 2016. Al primo e unico motivo si deduce la incompetenza territoriale e funzionale della Procura di Monza, organo proponente, con correlata violazione di legge e nullità del procedimento. Premessa la interpretazione giurisprudenziale della nozione di 'dimora', il ricorrente evidenzia che lì dove le condotte siano molteplici, va individuata la competenza rispetto al luogo in cui si sono verificate quelle di maggior spessore e rilevanza. I fatti di maggiore gravità (estorsione aggravata dal metodo mafioso) sono stati commessi dal AN nel territorio di Lamezia Terme e non in quello di Monza, sicchè la competenza era da attribuirsi agli organi calabresi, peraltro in ordine alla pericolosità 'qualificata' (art. 4 RM d.lgs. n.159 del 2011) e non alla pericolosità generica o semplice. Con successivi motivi aggiunti, a firma dell'avv. Giancarlo Pittelli, si coltiva il ricorso e si afferma che le condotte poste a base della proposta portano a ritenere inquadrata la persona del AN nella qualificazione normativa di pericolosità qualificata, il che - anche a voler ritenere superata la questione della competenza territoriale avrebbe dovuto - radicare la titolarità dell'azione nella Procura Distrettuale di Milano. Si ribadisce la richiesta di annullamento della decisione.
4.2 IN IN ricorre quale legale rappresentante della NT s.r.l. (società in sequestro e confisca) con atto principale depositato il 3 giugno 2016 e successivi motivi aggiunti del 28.4.2017. Nell'atto di ricorso si deduce, al primo motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sul tema della ritenuta non rilevanza dell'ipotesi di evasione fiscale. La tesi difensiva, asseverata dalla consulenza di parte, sarebbe stata illegittimamente disattesa, posto che l'evasione fiscale era sostenuta da una ipotesi concreta di quantificazione e risultava posta in essere non già dal proposto, quanto da un soggetto terzo. Al secondo motivo si deducono analoghi vizi in riferimento alla totalità della confisca. Le allegazioni della società avevano, quantomeno dimostrato la capacità reddituale parziale - attraverso l'impiego dei ricavi - lì dove la confisca è stata realizzata in misura integrale. 7 Al terzo motivo si deducono analoghi vizi sul tema della dimostrazione della fitizzia intestazione dei beni. L'accusa non ha fornito alcuna dimostrazione in proposito, in violazione delle norme regolatrici. Con motivi aggiunti si deduce la violazione del ne bis in idem in riferimento al provvedimento di restituzione dei medesimi beni in sede cautelare penale (Trib. Milano del 17.2.2011).
4.3 LA IN e NÒ LL hanno proposto due atti di ricorso, con successive memorie. Nel primo atto, a firma dei difensori avv. Veneto e avv. Ceravolo, muniti di procura speciale, si deduce al primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 24 d.lgs. n.159 del 2011 e l'apparenza di motivazione. La Corte di merito valorizza un dato non rilevante, rappresentato dalla pretesa conoscenza tra la coppia ed il AN, in modo difforme rispetto a quanto ritenuto, nel medesimo provvedimento, nel caso di NÒ RE e IN AN. La motivazione della fittizietà dell'acquisto è solo apparente, in quanto basata su circostanze di fatto prive di significato probatorio. In particolare, non vi è motivazione reale circa il fatto, potenzialmente neutralizzante la confisca, che i coniugi NÒ/IN hanno dimostrato l'accensione di ben due mutui, il primo funzionale all'acquisto del grezzo, il secondo al completamento dell'opera. RM La contrattazione è pacificamente intervenuta con il AL e non con il AN. Il mutuo iniziale (così come il successivo), è stato peraltro erogato con fideiussione personale prestata dai genitori della NÒ (con iscrizione ipotecaria su beni immobili dei garanti NÒ OM e ZU CA), il che esclude ipotesi simulatorie, fatto su cui la Corte di secondo grado non ha speso argomenti. Non vi alcuna prova, pertanto, della 'disponibilità' del bene in capo al AN, in aperta violazione dellla disposizione di cui all'art. 24 co.1 d.lgs. n.159 del 2011. Analogo vizio viene dedotto al secondo motivo. Si rappresenta l'apparenza di motivazione circa la capacità patrimoniale della coppia, rievocando i contenuti delle allegazioni difensive. I mutui e il sostegno familiare hanno reso possibile l'operazione iniziale e successivamente entrambi i coniugi sono divenuti produttori di reddito (la NÒ dal 22 ottobre 2014 è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, il LA già nel 2013 prestava attività lavorativa). Nel secondo atto, a firma del solo avv. Ceravolo, si realizza premessa ricostruttiva in fatto e si espongono censure analoghe. Analoghe argomentazioni nelle due memorie aggiunte. 800 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, con motivi aggiunti, proposto nell'interesse di AN RE è inammissibile.
1.1 Va premesso che nel procedimento di prevenzione conclusosi con il decreto impugnato è stata analizzata e ricostruita la pericolosità del AN RE con espresso riferimento alla ipotesi di cui all'art. 1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 (coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose), posto che a tale fattispecie tipica ha fatto riferimento l'organo proponente nell'atto introduttivo (v.pag. 25 della proposta redatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza il 4 aprile 2012). Tale inquadramento soggettivo del AN è derivato dall'apprezzamento di condotte specifiche e ricorrenti costituenti delitto, oggetto di diversi procedimenti penali conclusosi, in massima parte, con decisioni irrevocabili di condanna. La compresenza, in tale fascio di condotte, della attività estorsiva realizzata nel 1999 con metodo mafioso (aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152 del 1991) non appare in alcun modo decisiva come prospettato dalla difesa al fine di un inquadramento soggettivo diverso (art. 4 co.1 lett. a / lett. b del d.lgs. n. 159 del 2011) in termini di pericolosità cd. qualificata (con gli ipotizzati riflessi sulla titolarità dell'azione in punto di incompetenza RM funzionale della Procura ordinaria di Monza). Ciò per due essenziali e palesi ragioni, da esprimersi nei termini che seguono : a) per regola processuale generale, la competenza dell'organo giudicante si radica in rapporto ai contenuti della prospettazione, salvo che la stessa contenga errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1 n. 11047 del 24.2.2010, rv 246782; Sez. 1 n.52541 del 20.6.2014, rv 262143) e nel caso in esame è stata prospettata la pericolosità semplice ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011; b) nessun errore macroscopico è rilevabile (anche ex post) in tale prospettazione, atteso che l'esistenza - tra le varie condotte prese in esame di una che avrebbe potuto dar luogo - ad inquadramento diverso della categoria di pericolosità non determina alcuna incoerenza della proposta nè alcuna conseguenza processuale. In effetti, la pericolosità 'semplice' è stata sia contestata che riconosciuta e, pertanto, la sua sussistenza (o meno) è motivo di discussione nel merito (neanche affrontato nel ricorso) e non certo di competenza. Inoltre, il giudizio di pericolosità soggettiva è da qualificarsi come «giudizio storico>> di tipo constatativo (alimentato dall'apprezzamento di condotte specifiche) cui si unisce la parte prognostica» relativa alle probabili condotte future (sul punto, Sez. 1 n. 23641 del 11.2.2014, Mondini, rv 260104) ed è pertanto ben possibile che - dovendosi analizzare una condizione durevole e non una singola condotta - vengano ricomprese nell'inquadramento di tipizzazione (ossia nella operazione di riconduzione delle emergenze fattuali alle ipotesi 9 normativamente tipizzate di pericolosità) sia condotte riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 4 co.1 lett. a/b del d.lgs. n.159 del 2011 che condotte riconducibili alle ipotesi tipiche di cui all'art. 1 (e dunque 4 co.1 lett. c) del testo di legge. Ciò che rileva, in simili casi, è che la titolarità della proposta provenga dall'organo competente in ragione dell'inquadramento ipotizzato (nel caso in esame di pericolosità semplice) e che tale inquadramento non sia ictu oculi incoerente rispetto alla base fattuale offerta (ad esempio, lì dove si elevi l'azione per pericolosità semplice a fronte di una unica condotta principale di associazione mafiosa).
1.2 Ciò posto (in tema di competenza funzionale), va detto che manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla competenza territoriale. E' noto che la nozione di dimora di cui all'art. 5 co.4 del d.lgs. n.159 del 2011 non riproduce la nozione civilistica ma va correlata alla funzione dell'intervento giurisdizionale che è quello di arginare la pericolosità del soggetto lì dove la stessa viene a manifestarsi. In tal senso si è ritenuto - nella presente sede di legittimità - che ove detta pericolosità si sia manifestata, nel corso del tempo, in più luoghi, va individuato il Tribunale competente in quello del luogo ove sono stati posti in essere i comportamenti di maggiore gravità, a nulla rilevando eventuali modifiche della formale residenza del proposto : [... ..nel procedimento di prevenzione la competenza si radica in stretta correlazione con il criterio dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo in cui, al momento della proposta, o, per essere più precisi, della decisione, la pericolosità si manifesti: e, nell'ipotesi in cui plurime siano le manifestazioni del tipo in esame e si verifichino, poi, in luoghi diversi, dove le condotte di RM "tipo qualificato" appaiano di maggior spessore e rilevanza...], così Sez. Un., 3.7.1996, n.18, Simonelli. Ora, i contenuti di tale decisione (emessa in una ipotesi di pericolosità qualificata) non autorizzano in alcun modo a ritenere che come prospettato dal ricorrente - in caso di - pericolosità semplice debba individuarsi la competenza territoriale esclusivamente sulla base del luogo di commissione del 'fatto più grave', tra i diversi posti a base della cognizione. Ciò perchè - lo si ripete - il giudizio di prevenzione personale è inquadramento di una condizione» e non giudizio ricostruttivo del singolo fatto, dunque ad essere rilevante è il luogo ove tale complessiva condizione di pericolosità si sia manifestata con maggiore continuità (in tal senso, di recente, Sez. 1 n. 45380 del 7.7,2015, rv 265255). Nel caso in esame, peraltro, la condotta di estorsione (realizzata materialmente a Milano ma nell'ambito di un accordo criminoso consumatosi in calabria) è particolarmente risalente nel tempo, mentre le condotte successive commesse nel territorio sottoposto alla giurisdizione - di Monza hanno effettivamente manifestato continuità e radicamento nel territorio lombardo, il che esclude in radice la fondatezza del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad ' escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al 10 versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 2,000,00. 2. Inammissibile è anche il ricorso proposto da IN IN.
2.1 Sul punto va operata una premessa. La IN ha proposto ricorso quale legale rappresentante della società NT sottoposta a vincolo (le quote sociali sono tutte oggetto di confisca), mentre avrebbe dovuto esercitare in proprio i diritti nascenti dalla - - incisa titolarità delle quote sociali. Ad essere oggetto della procedura di prevenzione sono infatti i «beni» riferibili, anche di fatto, al soggetto proposto e pertanto lì dove si tratti di beni formalmente intestati a terzi/persone giuridiche la procedura di prevenzione riguarda - in qualità di terzi apparenti titolari non già le persone giuridiche in quanto tali, ma le - persone fisiche che, in quanto di titolari delle quote sociali, incise dal sequestro, sono chiamate ad allegare elementi di prova contraria sul tema della «disponibilità» dei beni in capo al proposto (in tal senso, già Sez. 1 n. 48882 del 8.10.2013, rv 257605, nonchè spunti in Sez. 5 n. 5002 del 11.11.1997 e Sez. 5 n. 16583 del 22.1.2010). Diversa è, invece, l'ipotesi di terzi «creditori», cui non è contestata alcuna attività di occultamento della proprietà di beni, ma che rivendicano la condizione di buona fede all'atto della contrattazione con il soggetto pericoloso. In tale secondo caso la domanda di tutela va proposta dal titolare del credito, sia esso persona fisica o persona giuridica, non venendo in rilievo il tema della 'disponibilità mediata' del bene in capo al proposto, ma questione giuridica del tutto diversa (tutela dell'affidamento). RM In altre parole, la procedura di prevenzione è strumento con cui si tende a recuperare i beni di illecita provenienza, tendenzialmente frutto della attività 'pericolosa' svolta dal proposto, svelando i meccanismi di eventuale intestazione fittizia (realizzati tramite persone fisiche o giuridiche). I contraddittori naturali, in ipotesi di beni intestati a compagini societarie, sono pertanto i soggetti (persone fisiche) titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali, incisi nella disponibilità immediata dei relativi diritti e nelle loro aspettative patrimoniali correlate alla 'proiezione' del valore delle quote sul patrimonio sociale oggetto di potenziale confisca. Gli organi amministrativi delle società sottoposte al vincolo non hanno, infatti, alcuna legittimazione ad agire in giudizio di prevenzione (non trattandosi di un procedimento teso ad irrogare sanzioni alla società, come quello previsto e regolamentato dal d.lgs. n.231 del 2001) già in conseguenza già del provvedimento di sequestro, che trasferisce all'amministratore giudiziario in primis poteri e diritti nascenti dalle quote di partecipazione societaria (in tal senso già Sez. 1 n. 1032 del 14.2.2000, rv 215375), ivi compreso quello di revocare i precedenti amministratori, in caso di sequestro di quote maggioritarie (ai sensi dell'art. 41 co.6 d.lgs. n.159 del 2011) e comunque di stabilire le linee di azione aziendale. La costituzione in giudizio della società sottoposta al sequestro di prevenzione in quanto - non è dunque ipotizzabile, atteso che dovrebbe essere previamente autorizzata tale dall'amministratore giudiziario e dallo stesso Tribunale e finirebbe con il determinare una 11 -in proprio-alle persone fisiche indebita duplicazione delle facoltà difensive, spettanti titolari delle quote.
2.2 Ciò premesso, anche se si volesse ritenere che la IN (cui è stata consentita la costituzione in detta anomala veste in sede di merito) abbia inteso proporre ricorso in proprio, in quanto titolare delle quote sociali espropriate (ricorso sotto tale profilo ammissibile) il ricorso risulterebbe ugualmente inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, è inammissibile - per le ragioni che seguono - il ricorso principale. Quanto al primo motivo, corretta è in diritto la considerazione della Corte di Appello sulla irrilevanza della eventuale quota di ricavi in nero che sarebbero stati impiegati per gli acquisti realizzati dalla NT (con richiamo al principio espresso da Sez. Un. 2014, Repaci). L'evasione, infatti, al di là della sua dimostrazione solo presuntiva (attraverso studi di settore e senza considerazione adeguata dei maggiori costi) non è stata commessa dal 'terzo' (intendendosi per tale il soggetto 'altro' rispetto al proposto), ma è riferibile allo stesso soggetto 'proposto' AN, che la Corte di Appello ha puntualmente ritenuto -con compiute argomentazioni in fatto - reale determinatore delle scelte aziendali e reale investitore economico (in beni peraltro del tutto estranei all'oggetto aziendale). Mancando la condizione sostanziale di «alterità» tra il terzo (solo schermo formale) e il proposto, è evidente che si ricade appieno nei principi di diritto espressi dalle Sezione Unite Repaci, posto che l'eventuale produzione di una redditività in nero è imputabile, in realtà, al RM proposto e ne accresce la condizione di soggetto pericoloso. Quanto ai motivi ulteriori, il ricorrente - oltre a richiamare in modo non consentito il vizio di motivazione, trattandosi di procedura di prevenzione - non si confronta minimamente con le ampie argomentazioni impiegate dalla Corte di secondo grado, con riferimenti ad indagini patrimoniali e captazioni di conversazioni, al fine di giustificare sia la totalità della confisca che la permanente ingerenza del AN nelle iniziative societarie e l'impiego di capitali a lui riferibili. La inammissibilità dei motivi principali determina analogo esito per i motivi aggiunti (art. 585 co.4 cod.proc.pen.), peraltro basati su una pretesa - incongrua di assimilazione degli effetti tra gli esiti di un incidente cautelare penale (a cognizione limitata) e quelli di una procedura cognitiva di prevenzione trattata in contraddittorio pieno e basata su materiali dimostrativi in parte diversi.
2.3 Il ricorso proposto dai terzi LA e NÒ è fondato. Ed invero, va precisato, in premessa, che la questione in diritto riguarda la interpretazione della disposizione di cui all'art. 24 co.1 del d.lgs. n.159 del 2011, nella parte in cui detto articolo di legge prevede la confisca dei beni riferibili» al soggetto pericoloso, anche se formalmente intestati a terzi. 12 La condizione del titolare, in tesi di accusa solo 'formale', del bene, è oggetto di particolare protezione da parte dell'ordinamento, nel senso che al fine di pervenire alla ablazione patrimoniale (con sacrificio del diritto di proprietà, qualificato come apparente) è necessario che l'accusa fornisca (al di là delle ipotesi di presunzione relativa di cui all'art. 26 co.2 dell'attuale testo di legge) la prova concreta della fittizietà dell'intestazione ( tra le molte, per la particolare chiarezza, v. già Sez. 1 n. 6279 del 10.11.1997, rv 208941 sul testo previgente: in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto;
disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario,ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare). In altre parole, ed arrivando ad oggi, la attuale caratterizzazione delle misure di RM prevenzione patrimoniale (v. Sez. U. 2015 Spinelli) come strumento di inibizione della pericolosità trasferita» al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua 'genesi illecita' (il bene entra nel patrimonio occulto del soggetto pericoloso e rappresenta una proezione della sua pericolosità sociale, se ed in quanto immobilizza delle risorse di provenienza illecita, correlate alle attività contra legem del proposto) impone di riempire di ulteriore significato la espressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave di confisca, che 'quel bene' rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso e non dall'intestatario formale. Dunque, a fronte del dato rappresentato dalla formale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessario comprendere quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternative sostenibili se l'impiego delle risorse economiche, per l'acquisto, la realizzazione, le migliorie, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, della confisca) o meno (con dovere di restituzione). Il titolare formale, peraltro, non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momento dell'acquisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma può limitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la coincidenza» tra l'intestazione formale e l'impiego di risorse proprie o comunque 'diverse' da quelle provenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell'acquisto). Il titolare formale, che impieghi risorse «proprie» per l'acquisto del bene è dunque immune da provvedimento di confisca (anche se, in ipotesi, fosse consapevole del fatto che il venditore 13 è soggetto pericoloso) perchè tale condizione (l'acquisto reale a titolo oneroso) spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa, con le conseguenze prima evidenziate. Ora, nel caso in esame, la ricostruzione emergente dal provvedimento impugnato non appare rispondente alle considerazioni che precedono e finisce con il porre in rilievo sia incertezze di inquadramento giuridico (vengono valorizzate circostanze di fatto in realtà ininfluenti, che paiono virare verso l'analisi della condizione del soggetto titolare di un mero diritto di credito) che vuoti argomentativi di tale pregnanza da integrare, come denunziato dai ricorrenti, l'apparenza di motivazione (rilevabile anche in sede di ricorso avverso misura di prevenzione). E' infatti vero che i ricorrenti non soltanto hanno contrattato con persona diversa dal AN (per quanto ciò rilevi) ma hanno impiegato per ciò che risulta dalle fonti - documentali citate nel provvedimento risorse apparentemente 'proprie', destinate alla - persona del venditore e derivanti dalla erogazione di un mutuo che si assume garantito da soggetti appartenenti ad uno dei nuclei familiari di origine. Tale allegazione impone un onere dimostrativo, in capo all'accusa, aggravato dalla necessità di contrastare tali dati obiettivi, onere che non risulta in alcun modo soddisfatto nè individuato. Non vi è menzione, infatti, di alcuna verifica storica e patrimoniale circa le modalità di RM erogazione di siffatto mutuo (e del successivo, con cui è stato estinto primo e finanziati i lavori di completamento) e circa l'effettivo impiego di garanzie fornite da soggetti, comuque, 'diversi' dal proposto (i genitori della NÒ). La logica dimostrativa si affida, nella decisione di confisca, esclusivamente al fatto che una parte dei finanziamenti erogati dalle banche (circa il 50%) venne restituita, negli anni successivi, con versamento non tracciabile, ma tale dato - pur se desta ragioni di sospetto - non è qualificabile come indizio di effettiva provenienza di tali risorse dalla persona del AN (unica ipotesi che giustificherebbe, almeno in parte, il provvedimento di confisca). Inoltre, del tutto fuorviante è il riferimento - contenuto nella decisione impugnata - al valore commerciale» del bene immobile (che deriva da variabili estranee al tema probatorio) lì dove ciò che rileva è l'analisi dei costi di realizzazione, al fine di comprendere se vi sia stato - o meno l'afflusso di capitali fiduciari provenienti dal soggetto pericoloso (che in tal modo mantiene, in ipotesi, la disponibilità occulta del bene). In tale parte, pertanto, il provvedimento va annullato per nuovo esame, con rinvio alla Corte di Appello di Milano. In sede di rinvio, ferma restando la libertà di valutazione e di ampliamento delle fonti dimostrative ci si dovrà attenere ai principi di diritto sinora espressi, così sintetizzabili : in caso di ipotizzata intestazione fittizia di un bene immobile in capo a soggetti terzi, la disposizione di cui all'art. 24 comma 1 d.lgs. n.159 del 2011 richiede come necessaria a fini di confisca la prova da intendersi quale emersione di dati dimostrativi tali da dissipare ipotesi alternative sostenibili-, della riferibilità del bene al soggetto portatore di pericolosità, 14 in termini di provenienza da tale soggetto delle risorse economiche impiegate - in tutto o in parte per l'acquisto o per il miglioramento del bene in questione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di LA IN e di NÒ LL e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN RE e di IN IN che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi RIStefania Di Tomassi рпор DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2017 PILCANCEDIL CANCHALISEE Pietro Med E T R O C 15