Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 42238
CASS
Sentenza 18 maggio 2017

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Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi ad allegare circostanze di fatto tese a dimostrare l'effettivo impiego di risorse economiche proprie nell'acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell'onere di allegazione gravante sul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell'acquisto. (La S.C., in motivazione, ha precisato che il fatto in sé dell'acquisto a titolo oneroso spezza il nesso di riferibilità del bene al soggetto pericoloso, persino nel caso di consapevolezza, da parte dell'acquirente, della condizione di costui).

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale.

Nel procedimento di prevenzione, la competenza funzionale dell'organo proponente deve essere determinata alla stregua dell'inquadramento della pericolosità del proposto dedotto nell'atto introduttivo, purché lo stesso non appaia "ictu oculi" incoerente rispetto alla base fattuale offerta; ne consegue che deve ritenersi ritualmente promosso il procedimento della procura della Repubblica presso il tribunale circondariale nei confronti di un soggetto con riferimento al quale sia dedotta la pericolosità generica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancorché tra le condotte prese in esame ne figuri alcuna aggravata dal metodo mafioso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 42238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42238
Data del deposito : 18 maggio 2017

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