Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità sociale del sottoposto deve sussistere al momento in cui viene adottata la decisione di primo grado con cui viene affermata, ed è invece irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della medesima risultino essere oramai lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2010, n. 38471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38471 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/10/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA F. Paolo - Consigliere - N. 1518
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 24225/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA HE, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 7/07/2009 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 7 novembre 2006, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava a HE BA, quale indiziato di appartenenza al clan camorristico dei "Casalesi", la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui alla L. n. 575 del 1965, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre e mesi sei e con l'imposizione della cauzione di Euro 5.000,00. Adita dal ricorso del BA, che contestava il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Tribunale, in punto di ritenuta attualità, la Corte di appello di Napoli con il decreto del 7 luglio 2009, in epigrafe richiamato, confermava il provvedimento impugnato. A fronte delle contestazioni difensive, i giudici di secondo grado rilevavano che il sottoposto era stato condannato in via definitiva per favoreggiamento personale del capoclan dei "Casalesi" ZA HE;
che, con ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti, era stato gravemente indiziato della commissione di reati associativi ed estorsivi, riferiti al sodalizio casalese, fatti per i quali nel frattempo aveva riportato una condanna in primo grado - con la diminuente per il giudizio abbreviato - ad anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 2.440,00 di multa;
che, in altro procedimento, ancorché risultasse archiviata la sua posizione per duplicazione di contestazioni, era data, in motivazione, per acquisita la sua qualità di "adepto storico del gruppo". La Corte riteneva che, a fronte di un "curriculum" non equivoco circa l'annosa adesione del BA ad uno dei gruppi camorristici più violenti ed alla circostanza storica del protrarsi della detenzione fino a pochi mesi prima (costui, per il titolo cautelare sopra citato, era stato detenuto dal 22 giugno 2006 al 28 marzo 2009), potesse "fondatamente presumersi la persistenza della pericolosità" del sottoposto. Evidenziava a tal riguardo che la gravità degli episodi nei quali il BA risultava coinvolto, analiticamente ripercorsi nel decreto del Tribunale, era tale da far escludere che fosse sufficiente un periodo di pochi mesi di mancanza di accertamenti di coinvolgimento in fatti penalmente rilevanti per escludere la persistenza della pericolosità.
2. Avverso il suddetto decreto, il BA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento, sulla base di due motivi di impugnazione.
In primis, ha dedotto la violazione della L. L. 27 dicembre 1956, n.1423, art. 3, comma 1 e 3, e art. 4, comma 8, in quanto il giudice di secondo grado avrebbe fatto ricorso ad una "presunzione di persistenza della pericolosità", non consentita nella materia delle misure di prevenzione. La Corte avrebbe, con motivazione del tutto generica, fondato il giudizio di pericolosità su fatti ascritti al BA risalenti nel tempo, ma dei quali è taciuta l'epoca, e non avrebbe indicato nella motivazione nessun elemento concreto a dimostrazione contraria di quanto asserito nei motivi di impugnazione, e cioè, la mancanza nel successivo lungo lasso di tempo (almeno otto anni dalla consumazione dei fatti ascritti al ricorrente, di cui ben cinque trascorsi in stato di libertà) di qualsiasi condotta rivelatrice di una pericolosità attuale, tenuto conto della mancanza di frequentazioni con pregiudicati, del lavoro regolare e costante nella azienda agricola di famiglia dal 2001 fino all'arresto avvenuto l'8 giugno 2006, dei controlli e delle perquisizioni negative subite nel corso del tempo, anche prima della sua detenzione.
Con un secondo motivo, il ricorrente deduce inoltre la mancanza di motivazione in ordine allo specifico motivo di gravame concernente la durata della misura di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Relativamente al primo motivo di ricorso, le doglianze sono infondate e non meritano pertanto accoglimento.
Occorre in via preliminare ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, commi 10 ed 11, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 ter, comma 2; con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
2. Così definito il perimetro del controllo affidato a questa Corte, deve osservarsi che i rilievi del ricorrente imperniati sulla carenza di attualità delle connotazioni di pericolosità del BA non hanno ragion d'essere.
È stato infatti più volte affermato che "ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività associative" (ex plurimis, Sez. 6, n. 114 del 23/11/2004, dep. 05/01/2005, Camarda, Rv. 231448; Sez. 6, n. 499 del 21/11/2008, dep. 09/01/2009, Conversano, Rv. 242379).
Va peraltro precisato che tale regula iuris, che trova la sua giustificazione nella peculiare stabilità dell'adesione alle organizzazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., non è assoluta, rischiando altrimenti di trasformarsi nella enunciazione del principio semel mafioso semper mafioso. Quindi se il tempo trascorso dal fatto non basta da solo ad escludere la presunzione d'appartenenza del sottoposto all'organizzazione criminale, deve ritenersi che quest'ultima viene a scemare quanto più sono lontani nel tempo i fatti indizianti (Sez. 1, n. 17932 del 10/03/2010, dep. 11/05/2010, De Carlo. Rv. 247053, nella specie la Corte ha ritenuto che, in presenza di fatti risalenti a ben 13 anni prima della decisione del giudice di merito, questi non potesse trascurare di verificare le allegazioni difensive sui comportamenti effettivamente tenuti).
Tenuto conto di queste precisazioni, appare del tutto ingiustificata l'eccezione sulla mancanza di una attuale pericolosità sociale del BA.
Invero, il decreto impugnato, nella parte motiva come sopra sinteticamente ripercorsa, muove dal presupposto dell'esistenza di un'associazione criminale avente le caratteristiche descritte dall'art. 416 bis cod. pen., alla quale il ricorrente è indiziato di appartenere, richiamando a tal fine la diffusa valutazione già compiuta dal Tribunale, ed evidenziando alcuni elementi dimostrativi, tra i quali la condanna riportata nel frattempo in primo grado - con la diminuente per il giudizio abbreviato - ad anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.440 di multa per reati associativi ed estorsivi, riferiti sempre al sodalizio criminale casalese, cui aveva fatto riferimento il decreto del Tribunale quali oggetto di ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti. La citata ordinanza cautelare, emessa l'8 giugno 2006, sulla quale ampiamente si era soffermato il Tribunale, aveva evidenziato "l'elevato livello di affiliazione" risalente nel tempo del BA al gruppo criminale, nel quale avrebbe assunto la qualità di "adepto storico del gruppo", dimostrato dalla realizzazione da parte di costui di "condotte determinanti e decisive" per la effettiva realizzazione delle risoluzioni criminose programmate dal gruppo stesso, tra le quali la partecipazione diretta a vari episodi estorsivi e la presenza "all'inquietante riunione" avvenuta il 23 ottobre 2003 nella sede della ditta Riccardo Maria, finalizzata a provare il funzionamento di armi da fuoco ed alla quale era intervenuto lo stesso capoclan QU ZA.
Pertanto, i fatti dimostrativi presi considerazione dai giudici di merito non risalgono affatto ad "almeno otto anni dalla consumazione dei fatti ascritti al ricorrente", come deduce il ricorrente, che pretende di considerare anche il periodo intercorso tra la decisione di primo grado e le successive istanze di impugnazione. È invero principio già affermato da questa Corte che, per stabilire l'esistenza della pericolosità sociale del sottoposto, occorre far riferimento al momento in cui è stata emessa la decisione di primo grado che l'afferma, sicché è irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità del soggetto risultino lontani nel tempo al momento del procedimento di appello o di legittimità (così Sez. 1, n. 4952 del 31/10/1994, dep. 17/01/1995, Zullo, Rv. 200325). D'altra parte è lo stesso ricorrente ad allegare a sua difesa fatti relativi al periodo 2001-2006 e non oltre. Si deve concludere quindi che la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo, sulla base delle emergenze processuali che dimostravano una adesione al gruppo criminale almeno sino all'ottobre 2003, che potesse presumersi la persistenza della pericolosità qualificata del BA, non valutando sufficienti per escluderla le allegazioni difensive relative al periodo intercorrente tra i fatti indizianti e l'arresto di costui, avvenuto nel giugno 2006.
In ordine a queste ultime, vai la pena di osservare che le considerazioni della difesa, reiterate nell'odierno ricorso, quanto alla ipotizzata cessazione di rapporti del BA con gli ambienti criminali, assumono tra l'altro valore meramente assertivo, inconferente apparendo in particolare il dato relativo all'attività di lavoro lecito che il BA avrebbe svolto nel periodo 2001/2006. Dato che di per sè non vale ad attestare l'assenza di legami o collegamenti con gli ambienti criminali di iniziale frequentazione.
3. Inammissibile, per manifesta infondatezza, va ritenuta infine la censura concernente la mancanza di motivazione del decreto impugnato in ordine alla durata della misura di prevenzione con annesso obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Condividendo le argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, questo Collegio rileva che il giudice a quo era stato investito sul punto da una censura generica connessa a quella relativa ai presupposti applicativi della misura di prevenzione ("in ogni caso sulla base di quanto argomentato non appare equa la sottoposizione del preposto alla misura ...") con sollecitazione ad un periodo applicativo comunque "contenuto o ridotto nel minimo". Pertanto, l'assoluta indeterminatezza e genericità' della censura rendevano inammissibile il relativo motivo di appello, esonerando il giudice del gravame dal prenderlo in esame, con la conseguenza, quindi, della impossibilità di dolersi in questa sede adducendo a ragione di annullamento il mancato esame di quel motivo (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 24973 del 17/04/2009, dep. 16/06/2009, Ignone, Rv. 244227).
4. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010