Sentenza 4 agosto 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 89, secondo comma, cod. proc. civ., costituisce requisito dell'accoglimento dell'istanza di cancellazione di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi che le stesse non riguardino l'oggetto della causa. (Nella specie la S.C. non ha accolto istanza di cancellazione dell'affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione, che l'attività dell'istituto bancario resistente sarebbe stata caratterizzata da una notoria gestione clientelare e politicizzata, dato che essa era strettamente inerente alle tesi difensive del lavoratore ricorrente, sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di avere attuato una sconsiderata espansione dell'attività creditizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/1999, n. 8411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8411 |
| Data del deposito : | 4 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Marino SANTOIANNI Consigliere
Dott. Fernando LUPI Cons. relatore
Dott. Vincenzo TRIONE Consigliere
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO TA, elettivamente domiciliato in Roma, via G. da Carpi,6 presso l'avv. Mario Antonini difeso dall'Avv. Francesco Andronico giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO DI SICILIA S.p.a., in persona del Presidente prof. avv. Gustavo Visentini elettivamente domiciliato in Roma alla via Tibullo 10, presso l'avv. Marcello Furitano, rappresentato e difeso giusta procura notarile in atti dall'Avv. Silvano Bigazzi;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.1695/96 depositata il 24.6.1996 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.01.1999 dal Relatore Cons. dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Francesco Andronico e Silvano Bigazzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.6.1996 il Tribunale di Catania, decidendo sull'appello del Banco di Sicilia nei confronti di CA AE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello e in riforma della sentenza del Pretore rigettava l'impugnativa del licenziamento disciplinare del 20.12.1990 proposta dal CA.
Osservava in motivazione che non poteva condividersi l'opinione del primo giudice in ordine alla interpretazione dell'art.109 del regolamento del personale, secondo la quale la sospensione del processo disciplinare inizierebbe con la richiesta del P.M. al G.I.P. di rinvio a giudizio, in quanto secondo la terminologia del nuovo codice il procedimento penale - cui la lettera della norma regolamentare collega la sospensione - inizia con l'iscrizione del soggetto nel registro degli indagati. Rilevava che questa interpretazione non era in contrasto con la ratio della norma di evitare conflitto tra le valutazioni del giudice penale e quelle del procedimento disciplinare, prospettandosi già da questa fase la possibilità del conflitto che la norma vuole evitare. Esaminati quindi gli anomali comportamenti del CA, come evidenziati da una relazione ispettiva del 21.2.1989 ed oggetto della contestazione 12.9.1989, riteneva che gli stessi costituissero giusta causa di recesso. Quanto alla difesa del CA volta a evidenziare che le sofferenze bancarie create dalla sua condotta erano connesse alla espansione dell'attività di raccolta, da lui promossa e conseguita, osservava che essa andava condotta razionalmente evitando che, con un scorretta gestione dei rischi, ad una apparente espansione della attività creditizia conseguissero situazioni pregiudizievoli per l'Istituto. Rilevava che nelle sue difese il CA aveva ammesso di essersi ingolfato in situazioni superiori alle sue capacità di controllo, non essendo supportato della necessaria avvedutezza e prudenza. Rilevava ancora che non si era trattato di mera inosservanza formale delle procedure conforme ad una asserita prassi, in quanto la violazione di esse era stata sistematica ed aveva comportato un danno superiore al miliardo di lire. Sottolineata la gravità e la recidiva nelle operazioni irregolari e il danno conseguente, concludeva che il comportamento del dipendente aveva irrimediabilmente inciso sull'elemento fiduciario che sottende al rapporto di lavoro e rendeva adeguata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la sanzione espulsiva adottata.
In ordine alla eccepita nullità della sanzione per omessa affissione del codice disciplinare osservava che, essendo il licenziamento fondato direttamente sulle norme di legge che regolano il rapporto di lavoro subordinato in quanto il comportamento del dipendente integrava la violazione dei suoi basilari doveri, era irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare. Quest'ultima peraltro era da addebitarsi solo al CA, che aveva omesso di affiggere quale responsabile di agenzia il codice disciplinare inviatogli con circolare l'8.8.1988 e con espressa richiesta di affissione.
Quanto infine al rilievo della inosservanza del principio di immediatezza, il Tribunale rilevava che la sospensione cautelare fu disposta il 2.3.1989 subito dopo la conoscenza della relazione ispettiva in data 21.2.1989; il Tribunale esponeva dettagliatamente il fitto carteggio di contestazioni e difese e sottolineava che la sanzione espulsiva fu presa subito dopo il provvedimento del G.I.P. che aveva chiuso l'indagine penale, facendo venir meno la sospensione del procedimento disciplinare;
concludeva che i tempi del procedimento disciplinare non erano imputabili ad inerzia della amministrazione ma alla complessità della vicenda, al fitto carteggio intercorso tra le parti e alla sospensione del procedimento cautelare. Esclusa anche la violazione del principio della immediatezza, concludeva rigettando la impugnativa del licenziamento. Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il CA;
resiste con controricorso il Banco di Sicilia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il CA, denunziando la violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art.1362 e ss.c.c. in riferimento alla interpretazione dell'art. 109 comma 3 del regolamento per il personale del Banco di Sicilia, nonché degli artt. 405, 408 e 409 c.p.p., censura che il Tribunale si sia limitato nella interpretazione all'elemento letterale in riferimento al significato dei termini procedimento e processo nel nuovo processo penale, senza tener conto che la norma regolamentare fu emanata nel vigore del vecchio codice di procedura penale, nel quale l'inizio del procedimento o processo coincideva con l'esercizio dell'azione penale, mentre nel nuovo codice coincide con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. al G.I.P..
Osserva, quindi, che la norma ispiratrice dell'art.109 era l'art.3 del codice di procedura penale allora vigente che prevedeva la sospensione del giudizio civile o amministrativo o disciplinare davanti alle pubbliche autorità se sul fatto su cui si controverte fosse iniziata l'azione penale. Invoca quindi a conforto della tesi la previsione dell'art.211 delle norme di coordinamento del codice vigente, che prevede il permanere sospensione del processo civile o amministrativo solo nella ipotesi che sia iniziata l'azione penale. Rileva ancora che la contrattazione collettiva del 1987 del settore prevedeva la sospensione del procedimento disciplinare solo in caso di inizio dell'azione penale.
Le censure sono inammissibili o infondate. La violazione dei canoni dell'ermeneutica contrattuale è dedotta con la generica indicazione della violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. senza precisare quali delle regole stabilite da dette norme sarebbero state violate. Questa censura va ritenuta, pertanto, inammissibile per genericità.
Il ricorrente poi ammette che l'interpretazione seguita dal Tribunale è quella letterale e non la contesta su questo piano confermando che nel nuovo codice di procedura penale il termine procedimento, al cui inizio fa riferimento il terzo comma dell'art.109 del regolamento del personale del Banco per indicare il momento in cui deve sospendersi il procedimento disciplinare, indica quella fase processuale che inizia con la iscrizione dell'indagato nell'apposito registro. Poiché il canone letterale è il primario criterio di interpretazione anche degli atti negoziali, essendo nel caso in esame il dato letterale univoco e di chiara interpretazione, il rilievo che la clausola contrattuale fu stipulata nel vigore del vecchio codice di rito non è concludente per ritenere che la motivazione che sorregge l'interpretazione adottata dal Tribunale sia illogica. Infatti non vi sono elementi per escludere che nello stabilire la clausola si sia voluto far riferimento all'atto processuale che il legislatore indica come atto iniziale del procedimento ed è evidente che, mutando la norma processuale, muta il momento iniziale della sospensione previsto dalla norma regolamentare. In definitiva l'interpretazione della clausola proposta dal ricorrente non prospetta come illogica quella adottata dal Tribunale, il che è sufficiente a ritenere infondata la censura in sede di legittimità, essendo preclusa alla Corte e riservata al giudice di merito la scelta tra opzioni interpretative ugualmente percorribili.
Va comunque sottolineato che la tesi del ricorrente, collegando la possibilità di sospensione del procedimento cautelare all'inizio del processo nel nuovo rito, sposta tanto avanti il momento iniziale della sospensione rispetto al rito precedente, nel quale l'azione penale si esercitava con l'emissione dell'ordine di comparizione (o di accompagnamento o di cattura), da rendere di fatto quasi mai applicabile la sospensione in quanto al momento della richiesta del PM al GIP di rinvio a giudizio sarebbero quasi sempre trascorsi i 90 giorni dal primo atto del procedimento disciplinare previsti dal regolamento per la perenzione dell'azione disciplinare. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.7 della legge n.300 del 1970 ed il vizio della motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) in relazione alla dedotta inosservanza dell'obbligo di affissione del codice disciplinare per non avere il Tribunale rilevato che nella contestazione si faceva espresso riferimento all'art. 104 lettera b del regolamento per il personale e che la trasmissione del codice per l'affissione fu posteriore ai fatti contestati.
La censura è infondata, con essa non si contesta il decisivo rilievo della sentenza impugnata che i fatti oggetto della contestazione disciplinare, costituendo gravi inadempimenti ai doveri stabiliti dalle norme di legge che regolano il lavoro subordinato, non necessitano di previsione nel codice disciplinare e della sua affissione. Tanto premesso è palesemente irrilevante se sia stata contestata anche la violazione del codice disciplinare e la tardività della comunicazione di esso.
Con il terzo motivo, deducendo la insufficiente motivazione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n.604 del 1966, il CA lamenta che il Tribunale, nel giudicare della immediatezza del provvedimento disciplinare, non abbia tenuto conto che i sistemi informatici vigenti consentono il monitoraggio quotidiano della attività bancaria, ritiene inoltre insufficiente la motivazione ove spiega con la burocratizzazione il ritardo nella contestazione di fatti risalenti al 1988 e i tempi del processo disciplinare.
La censura è infondata. Il ricorrente non deduce in base a quali specifici elementi probatori, di cui non avrebbe tenuto conto il Tribunale risulterebbe che il Banco sarebbe venuto a conoscenza prima della comunicazione avvenuta il 21.2.1989 della relazione ispettiva dei comportamenti addebitati al CA, sicché la censura di insufficienza della motivazione appare infondata. Quanto a quella di illogicità per avere ritenuto rispettato il principio di immediatezza malgrado la cronologia dei fatti, la censura - a prescindere dal carattere relativo del principio invocato e della attenuazione di esso per effetto della disposta sospensione cautelare, cfr tra le tante Cass. n. 624 del 1998, nn. 5751 e 11095 del 1997 - non tiene conto della sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza di quello penale, sicché, detratto il periodo della sospensione, i tempi del procedimento sono stati, come accertato dal Tribunale, rispettosi del principio di immediatezza. Con il quarto motivo denunziando la insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 della legge n.604 del 1966, degli artt.416,comma 2, 115 e 116 c.p.c., il CA lamenta che il Tribunale abbia ritenuto provati gli addebiti alla stregua di una relazione ispettiva, che è atto di parte, e non ha valore probatorio "nonostante il CA avesse, in sede di deduzioni nel corso del procedimento disciplinare nonché in sede giudiziale, rilevato errori ed omissioni nel contenuto della relazione medesima, avesse contestato taluni comportamenti addebitatigli e responsabilità di operati che non rientravano nell'ambito delle sue funzioni, rilevato che alcuni degli stessi non erano stati da lui commessi, che di alcune contestazioni risultava incomprensibile il concreto oggetto, ovvero che taluni operati rientravano pienamente nell'ambito di poteri discrezionali attribuitigli, che altri ancora non integravano alcuna violazione di norme procedurali." Esclude, quindi, che le sue difese costituissero una confessione degli addebiti e rileva inoltre che molti comportamenti erano conformi alla prassi generalizzata del Banco e che anche in relazione ad essa andava giudicata la gestione del CA.
La censura è fondata. La sentenza impugnata fonda l'accertamento della reale effettuazione delle operazioni oggetto della contestazione sul contenuto estremamente chiaro e dettagliato della relazione ispettiva del 21.2.1989 e della nota di contestazione del 12.9.1989.
Appare evidente, a fronte della dettagliata contestazione delle accuse contenuta negli scritti difensivi del CA, la insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova in quanto dalla chiarezza e dattagliatezza della accusa non può dedursi alcunché in ordine alla sua fondatezza. La relazione degli ispettori del Banco è uno scritto proveniente dalla parte datoriale e non può costituire prova in suo favore. Non vi è cenno nella motivazione al riscontro di altra prova documentale su cui il Tribunale abbia fondato il suo convincimento. L'unico riscontro sarebbe dato da una nota difensiva del CA nella quale, per giustificare la non buona gestione dei rischi, deduce la sua mancanza di esperienza e di prudenza. Ma queste ammissioni non implicano il riconoscimento di avere compiuto i fatti addebitati, che si sostanziavano in comportamenti ben più gravi della semplice inesperienza e imprudenza.
Deve infine esaminarsi l'istanza del Banco di Sicilia di cancellazione di una espressione "disdicevole" contenuta nel ricorso con la quale si afferma che l'attività del medesimo sarebbe caratterizzata da una "(notoria) gestione clientelare e politicizzata". L'istanza non può essere accolta in quanto requisito per l'adozione del chiesto provvedimento ai sensi del secondo dell'art.89 c.p.c. è che le espressioni offensive non riguardino l'oggetto della causa. Nella specie invece esse sono strettamente inerenti alla tesi difensiva che la gestione del credito da parte del CA non si discostasse molto da quella generale del Banco e che di ciò dovesse tenersi conto nella valutazione disciplinare della sua condotta.
Le esposte insufficienze della motivazione circa il punto decisivo dell'accertamento della sussistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare e, quindi, sulla sussistenza della giusta causa del recesso comportano a sensi dell'art.360 n.5 C.P.C. la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro Tribunale che si indica nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385 terzo comma c.p.c. di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999