Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.6430.2022 R.A.C.L., promossa da:
Danilo Romano
Con il proc. Avv. Alcini
CONTRO
CP_
Avvocatura
Parte ricorrente ha adito tempestivamente, in data 15.6.22, questo Tribunale chiedendo dichiararsi che ha svolto attività quale otd per 105 gg nel 2021 e quindi il proprio diritto alla CP_ conseguente iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli con condanna di ai conseguenti adempimenti e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli, sia stata cancellata per 105 gg annui, benchè abbia lavorato da dal 2.3.21 al 31.7.21 , quale addetto a marzo alla raccolta delle olive, alla preparazione dei terreni per la coltivazione di ortaggi (aratura, pulizia delle erbacce, sistemazione degli impianti di irrigazione); alla piantagione di frutta e ortaggi quali fragole, cicorie;
ad aprile e maggio alla pulizia degli alberi di ulivo mediante attività di sbullonatura e potatura del verde, alla pulizia dei terreni con raccolta di legname ed accatastamento degli scarti di lavorazione, alla preparazione dei terreni per la coltivazione di ortaggi (aratura, pulizia delle erbacce, sistemazione degli impianti di irrigazione); alla piantagione di frutta e ortaggi quali fragole, meloni, cicorie, melanzane, peperoni, alla raccolta e sistemazione in cassetta di cicorie e fragole;
a giugno e luglio alla pulizia degli alberi di ulivo mediante attività di sbullonatura e potatura del verde, alla pulizia dei terreni con raccolta del legname ed accatastamento degli scarti di lavorazione, alla pulizia e sistemazione dell'impianto
con prestazione resa con orario 6\7-
12\13, ricevendo direttive da verso un compenso giornaliero di euro 50,00; Parte_1
di avere lavorato in c.da e Per_1 Per_2
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso alla luce del verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21.
Dal verbale di accertamento 2020008636 del 21.7.21 è emerso quanto segue:
sono stati effettuati sopralluoghi presso i terreni in via santa Barbara ( località c.da nei Per_1 giorni 16.7.20, 31.7.20, 23.9.20, 30.9.20, 9.12.20, 23.12.20, 12.1.21, 21.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività né coltivazioni, trattandosi di fondo con uliveto colpito gravemente da xilella e per il resto coperto da erbacce mentre gli unici lavori riscontrati in data 16.7.20 riguardavano la costruzione di un muretto a secco;
come in data 30.10.20 e 6.11.20 fossero stati rinvenuti lavoratori intenti alla raccolta di olive ma che indicavano in il Persona_3 proprio datore di lavoro;
come in effetti i lavoratori rinvenuti in data 16.7.20 siano stati poi regolarizzati da e quelli rinvenuti in data 30.10.20, 6.11.20 e 23.12.20 da Parte_1 [...]
; Persona_3
come i fratelli abbiano trasferito a propri familiari le quote ex Agea in effetti poi dagli Pt_1 stessi conseguite;
come la cooperativa non abbia alcuna attrezzatura agricola;
come abbia ammesso che alcuna attività agricola sia stata mai svolta sui terreni;
Tes_1
come l'unica attività riscontrata sia relativa alla raccolta di olive sui pochi alberi non abbattuti per xilella ma come detta attività sia gestita da;
Persona_3
come siano stati effettuati sopralluoghi presso il frantoio nei giorni 4.11.20. 5.11.20, 6.11.20,
9.12.20, 12.1.21 senza rinvenire alcuno né tracce di attività;
come l'oleificio sia stato gestito dall' (impresa operante Parte_2 nel settore industriale) siccome dichiarato da Persona_4 come la cooperativa non disponesse di un conto corrente aziendale nonostante il volume economico allegato;
come per il 2017 l'azienda non avesse alcuna documentazione fiscale, né verbali dell'assemblea e libro soci e documentazione contabile della cooperativa;
come la cooperativa avesse registrato presenti lavoratori in giorni in cui invece, a seguito di sopralluoghi, era emersa l'assenza degli stessi;
come i terreni, benchè concessi alla cooperativa, fossero rimasti nella disponibilità dei fratelli
; Pt_1
come, a seguito della liquidazione concorsuale di Agripetito soc. cooperativa, , Parte_1
e abbiano costituito la cooperativa Marulla in data 16.1.17 Parte_3 Parte_4 con l.r. ; Parte_4
come la cooperativa abbia denunziato sino a 27 gg al mese, il che appare affatto plausibile in considerazione delle condizioni atmosferiche del periodo novembre\gennaio risultanti alla stazione meteorologica di Copertino;
come nel periodo 2017\21 la cooperativa non abbia mai versato contributi e dai registri Iva risulti un imponibile nel 2017 pari a zero;
come per il 2017 sia stato documentati solo gli incassi per la molitura delle olive e l'acquisto del carburante per la pulizia del frantoio e di semi di ortaggi vari ma non risulti per il 2017 la vendita di ortaggi e fragole;
come la cooperativa abbia registrato un saldo passivo annuale notevole negli anni 2017\2020;
come la cooperativa abbia stipulato in data 17.1.17 contratto di cessione di frutto pendente con e benchè questi avessero già ceduto la conduzione dei terreni il primo Parte_1 Parte_5 Per_ al figlio ed il secondo alla moglie , titolari di omonima azienda agricola;
Pt_3
come abbia riferito di avere lavorato presso il frantoio dal 2011 al 2018 e Persona_4 come il frantoio fosse gestito da che assumeva il personale, pur avendo qualche Parte_1 volta visto gli amministratori delle cooperative che si sono succedute e come, nel periodo in cui era in forza alla cooperativa Marulla, fosse a corrispondere la retribuzione;
Parte_1
come fosse sempre a pagare il carburante acquistato dalla cooperativa;
Parte_1
come non fosse a conoscenza del numero dei lavoratori avviati e delle attività Tes_1 lavorative svolte.
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario [cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96,
Cass. civ. sez. lav. n.3745/95].
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
(cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700
c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente, senza che, talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come il ricorrente avrebbe lavorato da marzo a luglio 2021 per la ditta , in c.da Marulla, su terreno Per_1 Parte_2 corredato di impianto irriguo quale addetto all'uliveto (ed in particolare alla spollonatura e potatura ed alla piantagione in capo aperto di fragole, melenzane, peperoni e meloni [Giustizieri che, cancellato, ha proposto analogo ricorso]; come il ricorrente avrebbe lavorato dal marzo
2021 al 31 luglio 2021 in c.da (quale addetto alla raccolta delle olive fatte cadere con Per_1 macchinari ed in per la piantagione e poi raccolta di meloni, fragole, ortaggi come CP_2 cicorie e melanzane [Albano che, cancellata, ha introdotto analogo giudizio indicando il ricorrente quale teste]
Si deve osservare come, a dispetto della prova testimoniale assunta, la incertezza registratasi sulla figura del soggetto che gestiva gli operai in campagna [ -siccome riferito dallo Pt_6 stesso e comunque confermato da (che nell'interrogatorio di garanzia ha riferito Parte_1 come anche gestisse gli operai in campagna oltre a lavorare con gli stessi) o, come Pt_6 riferito in ricorso e dai testi, ); la incapacità per di indicare quei pochi Parte_1 Pt_6 lavoratori avviati a poca distanza dai fatti;
le criticità evidenziate dagli ispettori e di cui al verbale in atti e che hanno determinato la cancellazione dei testi escussi nel corso del giudizio minano il riscontro probatorio all'assunto attoreo sicchè il ricorso non può trovare accoglimento. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 04/02/2025
Lorenzo Bellanova