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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/07/2024, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 858/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a intimazione di pagamento promossa da
(subentrata ex lege a Parte_1 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Debora Maria Pettinato – Appellante contro
( , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._1 avv.ti Venera Cosima Nicita ed Emanuele Calderone –
Appellata e nei confronti di
(CF: Controparte_3
) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_2 della rappresentato e difeso per procura generale alle liti Controparte_4 dall'avv.ta Livi Gaezza, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio le- gale di Catania –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 278 del 21.1.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 29320169024063344000 notificata il 20/07/2017 relativa anche
R.G. 858_2021 2
all'avviso di addebito n.59320120000425645000 afferente a contributi previ- denziali dovuti all gestione artigiani per l'anno 2011. CP_3
1. Il tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito in quanto «tra questa e la data di notifica dell'intimazione n. 29320169024063344000 (notificata il 20/07/2017) risultano trascorsi più di 5 anni».
Il primo giudice reputava, altresì, che il pagamento parziale da parte del ricor- rente, effettuato il 2.10.201, non fosse idoneo a interrompere la prescrizione non essendo stato effettuato “in acconto” sulla maggiore pretesa, conforme- mente alla giurisprudenza della Suprema Corte in tema (tra cui Cass.
7820/2017, citata in sentenza).
Spese da soccombenza.
Appellava la suddetta pronuncia con ricorso del 16.7.2021. Si costitui- CP_5 vano le altre parti.
La causa veniva posta in decisione in data 6.6.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante rileva l'erroneità della sentenza per aver escluso efficacia interruttiva al pagamento di euro 146,06 atteso che lo stesso «si riferisce ad un pignoramento presso terzi (BONP) eseguito ai sensi e per gli effetti dell'art 28 D.P.R. 602/73 (RMAN 28). Segnatamente la prescri- zione è stata interrotta mediante la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi» del quale chiede ammettersi la relativa documentazione ex art. 437 c.p.c.
La questione è, altresì, riproposta anche nel terzo motivo di appello.
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza per aver qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione laddove va qualificata come oppo- sizione agli atti esecutivi e, quindi, la stessa è tardiva poiché proposta oltre il termine di venti giorni.
3. Con il quarto motivo di appello l'appellante lamenta l'ingiustizia della
«condanna alle spese del concessionario della riscossione che ha operato del tutto correttamente applicando la procedura esattoriale in ossequio ai dettami di legge».
R.G. 858_2021 3
4. Occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione passiva di questione rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del CP_5 processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il giudicato sulle legittimazione non è configurabile nella fattispecie – come quella qui in esame - «cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sul- la base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della senten- za risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.» (in termini Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2021, n. 41019); cfr. anche «La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agi- re ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statui- zione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di di- scussione in contraddittorio» (Cassazione civile, sez. I, 17/02/2021, n. 4221).
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al meri- to della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concor- rente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far vale- re nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia inter- venuto il giudicato interno («l'eventuale annullamento della cartella e del ruo- lo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo
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schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) auto- rizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudi- ce nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412)» (Cassazione civile , sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav.
- 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda il merito della pretesa in quanto l'opponente non ha eccepito vizi propri dell'intimazione ma il merito della pre- tesa (cfr. pag. 3 ricorso di primo grado) e, segnatamente, l'estinzione del credi- to per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_5
L'appello di è dunque inammissibile. CP_5
5. L si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_3 dell'appello di CP_5
Osserva il collegio che l'appello proposto dall può qualificarsi come im- CP_3 pugnazione adesiva rivolta contro la parte cui è rivolta l'impugnazio- ne principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale.
Tuttavia, poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra espo- ste, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello adesivo, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza.
Nel caso in esame l'impugnazione adesiva è stata proposta nel rispetto del ter- mine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque è ammissibile, e tuttavia l non ha provveduto a notificare l'appello a . CP_3 Controparte_2
L'appello adesivo dell in mancanza di notifica all'appellato va dichiarato CP_3 improcedibile (cfr. Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n. 24742; Cassazio- ne civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889).
6. In definitiva deve l'appello di deve di- Controparte_6 chiararsi inammissibile;
l'appello adesivo dell deve dichiararsi improce- CP_3 dibile.
7. Le spese devono essere compensate in considerazione del contrasto giuri-
R.G. 858_2021 5
sprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
8. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello di , Controparte_6 dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell . CP_3 compensa tra tutte le parti le spese processuali del presente grado.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.6.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
R.G. 858_2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 858/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a intimazione di pagamento promossa da
(subentrata ex lege a Parte_1 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 pore, rappresentata e difesa dall'avv.ta Debora Maria Pettinato – Appellante contro
( , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 C.F._1 avv.ti Venera Cosima Nicita ed Emanuele Calderone –
Appellata e nei confronti di
(CF: Controparte_3
) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_2 della rappresentato e difeso per procura generale alle liti Controparte_4 dall'avv.ta Livi Gaezza, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio le- gale di Catania –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 278 del 21.1.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Controparte_2 pagamento n. 29320169024063344000 notificata il 20/07/2017 relativa anche
R.G. 858_2021 2
all'avviso di addebito n.59320120000425645000 afferente a contributi previ- denziali dovuti all gestione artigiani per l'anno 2011. CP_3
1. Il tribunale accoglieva l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito in quanto «tra questa e la data di notifica dell'intimazione n. 29320169024063344000 (notificata il 20/07/2017) risultano trascorsi più di 5 anni».
Il primo giudice reputava, altresì, che il pagamento parziale da parte del ricor- rente, effettuato il 2.10.201, non fosse idoneo a interrompere la prescrizione non essendo stato effettuato “in acconto” sulla maggiore pretesa, conforme- mente alla giurisprudenza della Suprema Corte in tema (tra cui Cass.
7820/2017, citata in sentenza).
Spese da soccombenza.
Appellava la suddetta pronuncia con ricorso del 16.7.2021. Si costitui- CP_5 vano le altre parti.
La causa veniva posta in decisione in data 6.6.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante rileva l'erroneità della sentenza per aver escluso efficacia interruttiva al pagamento di euro 146,06 atteso che lo stesso «si riferisce ad un pignoramento presso terzi (BONP) eseguito ai sensi e per gli effetti dell'art 28 D.P.R. 602/73 (RMAN 28). Segnatamente la prescri- zione è stata interrotta mediante la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi» del quale chiede ammettersi la relativa documentazione ex art. 437 c.p.c.
La questione è, altresì, riproposta anche nel terzo motivo di appello.
2. Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza per aver qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione laddove va qualificata come oppo- sizione agli atti esecutivi e, quindi, la stessa è tardiva poiché proposta oltre il termine di venti giorni.
3. Con il quarto motivo di appello l'appellante lamenta l'ingiustizia della
«condanna alle spese del concessionario della riscossione che ha operato del tutto correttamente applicando la procedura esattoriale in ossequio ai dettami di legge».
R.G. 858_2021 3
4. Occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione passiva di questione rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del CP_5 processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il giudicato sulle legittimazione non è configurabile nella fattispecie – come quella qui in esame - «cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sul- la base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della senten- za risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.» (in termini Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2021, n. 41019); cfr. anche «La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agi- re ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statui- zione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di di- scussione in contraddittorio» (Cassazione civile, sez. I, 17/02/2021, n. 4221).
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al meri- to della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concor- rente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far vale- re nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia inter- venuto il giudicato interno («l'eventuale annullamento della cartella e del ruo- lo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo
R.G. 858_2021 4
schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) auto- rizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudi- ce nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412)» (Cassazione civile , sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav.
- 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda il merito della pretesa in quanto l'opponente non ha eccepito vizi propri dell'intimazione ma il merito della pre- tesa (cfr. pag. 3 ricorso di primo grado) e, segnatamente, l'estinzione del credi- to per intervenuta prescrizione;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di CP_5
L'appello di è dunque inammissibile. CP_5
5. L si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_3 dell'appello di CP_5
Osserva il collegio che l'appello proposto dall può qualificarsi come im- CP_3 pugnazione adesiva rivolta contro la parte cui è rivolta l'impugnazio- ne principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale.
Tuttavia, poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra espo- ste, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello adesivo, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza.
Nel caso in esame l'impugnazione adesiva è stata proposta nel rispetto del ter- mine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque è ammissibile, e tuttavia l non ha provveduto a notificare l'appello a . CP_3 Controparte_2
L'appello adesivo dell in mancanza di notifica all'appellato va dichiarato CP_3 improcedibile (cfr. Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n. 24742; Cassazio- ne civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889).
6. In definitiva deve l'appello di deve di- Controparte_6 chiararsi inammissibile;
l'appello adesivo dell deve dichiararsi improce- CP_3 dibile.
7. Le spese devono essere compensate in considerazione del contrasto giuri-
R.G. 858_2021 5
sprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
8. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello di , Controparte_6 dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell . CP_3 compensa tra tutte le parti le spese processuali del presente grado.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.6.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
R.G. 858_2021