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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14391 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente tra
(avv.ti Giacomo Giuliano e Ursula Raniolo); Parte_1
Ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(avv. Lorenzo Dell'Elce);
Resistente
Oggetto: responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto la condanna dell'azienda Parte_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa degli errori medici commessi dai sanitari durante l'intervento chirurgico cui la paziente si sottopose in data
29/10/2015 presso l'ospedale (di seguito MEH) nonché a causa della Controparte_1
grave infezione nosocomiale contratta.
Costituendosi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta, ha contestato ogni addebito di responsabilità e ha chiesto il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. medico legale che la ricorrente, - affetta da fibrillazione atriale cronica 1, ipertensione arteriosa, dislipidemia Parte_1
e distiroidismo - in data 28 ottobre 2015 veniva ricoverata presso la MEH e in data 29 ottobre 2015 veniva sottoposta ad intervento di “ablazione di fibrillazione atriale mediante utilizzo di COBRA CP_2
in minitoracotomia anteriore destra”. Dimessa il 4 novembre 2015, la ricorrente faceva rientro presso la succitata struttura il 17 novembre 2015, in quanto affetta da “insufficienza respiratoria, deiscenza ferita
1 chirurgica” e veniva sottoposta a due toracentesi. Nel corso della degenza, in virtù dell'evidente deiscenza della ferita chirurgica, nonché della positività del tampone per “Enterococcus Faecalis”, la pz veniva sottoposta ad antibiotico terapia specifica, medicazioni giornaliere e VAC terapy. In seguito a tali riscontri, in data 15 gennaio 2016, si riteneva necessario trasferire la paziente presso la
[...]
In tale sede l'esame elettromiografico disposto Controparte_3
evidenziava assenza di risposta evocata per stimolazione del nervo frenico di destra. Si iniziava, dunque, trattamento con NIV in modalità B-PAP a bassissime pressioni finalizzato al reclutamento delle unità alveolari residue. Dimessa in data 8 febbraio 2016 con diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta su cronica secondaria a paralisi diaframmatica iatrogena”.
In relazione alle censure mosse dalla ricorrente all'operato dei sanitari che la ebbero in cura presso la struttura resistente, la relazione dei CC.TT.UU., dottori e Persona_1
, nominati da questo Tribunale in seno al procedimento di ATP, ha dimostrato Persona_2
la fondatezza dell'assunto attoreo.
Invero i CC.TT.UU., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, interamente fondata sulle emergenze dei documenti in atti e sull'esame obiettivo del paziente, i cui risultati si condividono pertanto in questa sede, hanno ritenuto non condivisibile l'opzione chirurgica fatta, evidenziando che “l'indicazione chirurgica non era il trattamento di prima scelta. L'indicazione chirurgica è successiva alla valutazione del trattamento percutaneo, dato che non si tratta di un trattamento associato ad una procedura di chirurgia cardiaca”. I CC.TT.UU. hanno precisato che “per quanto riguarda la lesione del nervo frenico, questa rappresenta una complicanza prevista in cardiochirurgia e, come esposto prima, anche del trattamento percutaneo ma con una frequenza decisamente minore” ed hanno concluso che “i sanitari che hanno avuto in cura la perizianda non si sono attenuti alle linee guida del settore ed hanno, così facendo, posto in essere un comportamento imprudente. Il discostarsi dai trattamenti previsti e più in linea con il caso in questione, ha esposto la paziente al rischio infettivo e alla lesione del nervo frenico che, utilizzando un ragionamento basato sulla dizione civilistica “del più probabile che non”, non si sarebbero verificati qualora i sanitari si fossero attenuti alle terapie più adeguate, sancite dalla buona pratica clinica”.
Acclarata la sussistenza di profili di responsabilità professionale per non corretta scelta del trattamento da eseguire sulla paziente, i CC.TT.UU. hanno stimato il maggior danno biologico temporaneo jatrogeno assoluto in giorni 30 e il maggior danno biologico temporaneo jatrogeno parziale al 75% in giorni 60, al 50% in giorni 60 e al 25% in ulteriori giorni 60.
Infine, i CC.TT.UU., hanno riconosciuto che, a causa delle responsabilità che sono emerse, si
è determinata una menomazione dell'integrità psico-fisica intesa quale “danno biologico permanente” in misura pari al 15% (quindici per cento), precisando che “La suddetta percentuale prende in
2 considerazione essenzialmente gli esiti della lesione del nervo ricorrente, mentre non risultano riconducibili alle vicende cliniche sia la lamentata coxoartrosi che il disturbo dell'adattamento, condizione questa ultima che non detiene caratteristiche di permanenza di danno in quanto non sussistono certificazioni specialistiche che ne attestino la sua attualità”.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano per il 2024.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (15%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (64 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma in valori attuali di € 32.998,00; quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, deve liquidarsi, considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u., la somma di € 13.800,00 (liquidando € 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta), per un totale complessivo di € 46.798,00.
A tale somma devono aggiungersi i danni patrimoniali per spese mediche documentate che ammontano ad € 1.861,00.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, poiché non è stata fornita alcuna prova (né è stato allegato alcunché) che consenta di valutare nella loro effettiva consistenza le particolari sofferenze psichiche e fisiche patite dal soggetto leso, pertanto si ritiene che la somma sopra liquidata sia sufficiente a ristorare nella sua interezza il danno non patrimoniale subito dall'attore.
Come ribadito dalla Corte di cassazione “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (in
3 motivazione, Cass. 2788/2019); ancora “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. 28988/2019).
Nessuna somma può essere liquidata a titolo di danno morale, non avendo il danneggiato allegato le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Invero, in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, può essere liquidato a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. Ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Ordinanza n. 23469/2018); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (Cass. 6444/2023).
La somma complessiva di € 48.659,00 è espressa in valori attuali e va devalutata all'epoca del sinistro;
quindi, si devono calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di € 54.113,27, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
decisione al soddisfo.
4 In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali del presente giudizio e del procedimento di ATP, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, avuto riguardo, per il presente giudizio, ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore effettivo della controversia, per il procedimento di ATP, ai parametri medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile-bassa complessità).
Le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di ATP devono essere poste definitivamente a carico della convenuta, stante la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 54.113,27, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi e € 786,00 per spese, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge nonché delle spese del procedimento di ATP, che si liquidano € 3.056,00 per compensi e € 286,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
pone le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di ATP definitivamente a carico della convenuta.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T.U. sull'imposta di registro, si indica nella parte resistente la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”.
Palermo, 29/09/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14391 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente tra
(avv.ti Giacomo Giuliano e Ursula Raniolo); Parte_1
Ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(avv. Lorenzo Dell'Elce);
Resistente
Oggetto: responsabilità professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto la condanna dell'azienda Parte_1
convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa degli errori medici commessi dai sanitari durante l'intervento chirurgico cui la paziente si sottopose in data
29/10/2015 presso l'ospedale (di seguito MEH) nonché a causa della Controparte_1
grave infezione nosocomiale contratta.
Costituendosi in giudizio, l'azienda sanitaria convenuta, ha contestato ogni addebito di responsabilità e ha chiesto il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In punto di fatto, emerge dalla documentazione in atti e dalla c.t.u. medico legale che la ricorrente, - affetta da fibrillazione atriale cronica 1, ipertensione arteriosa, dislipidemia Parte_1
e distiroidismo - in data 28 ottobre 2015 veniva ricoverata presso la MEH e in data 29 ottobre 2015 veniva sottoposta ad intervento di “ablazione di fibrillazione atriale mediante utilizzo di COBRA CP_2
in minitoracotomia anteriore destra”. Dimessa il 4 novembre 2015, la ricorrente faceva rientro presso la succitata struttura il 17 novembre 2015, in quanto affetta da “insufficienza respiratoria, deiscenza ferita
1 chirurgica” e veniva sottoposta a due toracentesi. Nel corso della degenza, in virtù dell'evidente deiscenza della ferita chirurgica, nonché della positività del tampone per “Enterococcus Faecalis”, la pz veniva sottoposta ad antibiotico terapia specifica, medicazioni giornaliere e VAC terapy. In seguito a tali riscontri, in data 15 gennaio 2016, si riteneva necessario trasferire la paziente presso la
[...]
In tale sede l'esame elettromiografico disposto Controparte_3
evidenziava assenza di risposta evocata per stimolazione del nervo frenico di destra. Si iniziava, dunque, trattamento con NIV in modalità B-PAP a bassissime pressioni finalizzato al reclutamento delle unità alveolari residue. Dimessa in data 8 febbraio 2016 con diagnosi di “insufficienza respiratoria acuta su cronica secondaria a paralisi diaframmatica iatrogena”.
In relazione alle censure mosse dalla ricorrente all'operato dei sanitari che la ebbero in cura presso la struttura resistente, la relazione dei CC.TT.UU., dottori e Persona_1
, nominati da questo Tribunale in seno al procedimento di ATP, ha dimostrato Persona_2
la fondatezza dell'assunto attoreo.
Invero i CC.TT.UU., con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, interamente fondata sulle emergenze dei documenti in atti e sull'esame obiettivo del paziente, i cui risultati si condividono pertanto in questa sede, hanno ritenuto non condivisibile l'opzione chirurgica fatta, evidenziando che “l'indicazione chirurgica non era il trattamento di prima scelta. L'indicazione chirurgica è successiva alla valutazione del trattamento percutaneo, dato che non si tratta di un trattamento associato ad una procedura di chirurgia cardiaca”. I CC.TT.UU. hanno precisato che “per quanto riguarda la lesione del nervo frenico, questa rappresenta una complicanza prevista in cardiochirurgia e, come esposto prima, anche del trattamento percutaneo ma con una frequenza decisamente minore” ed hanno concluso che “i sanitari che hanno avuto in cura la perizianda non si sono attenuti alle linee guida del settore ed hanno, così facendo, posto in essere un comportamento imprudente. Il discostarsi dai trattamenti previsti e più in linea con il caso in questione, ha esposto la paziente al rischio infettivo e alla lesione del nervo frenico che, utilizzando un ragionamento basato sulla dizione civilistica “del più probabile che non”, non si sarebbero verificati qualora i sanitari si fossero attenuti alle terapie più adeguate, sancite dalla buona pratica clinica”.
Acclarata la sussistenza di profili di responsabilità professionale per non corretta scelta del trattamento da eseguire sulla paziente, i CC.TT.UU. hanno stimato il maggior danno biologico temporaneo jatrogeno assoluto in giorni 30 e il maggior danno biologico temporaneo jatrogeno parziale al 75% in giorni 60, al 50% in giorni 60 e al 25% in ulteriori giorni 60.
Infine, i CC.TT.UU., hanno riconosciuto che, a causa delle responsabilità che sono emerse, si
è determinata una menomazione dell'integrità psico-fisica intesa quale “danno biologico permanente” in misura pari al 15% (quindici per cento), precisando che “La suddetta percentuale prende in
2 considerazione essenzialmente gli esiti della lesione del nervo ricorrente, mentre non risultano riconducibili alle vicende cliniche sia la lamentata coxoartrosi che il disturbo dell'adattamento, condizione questa ultima che non detiene caratteristiche di permanenza di danno in quanto non sussistono certificazioni specialistiche che ne attestino la sua attualità”.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano per il 2024.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (15%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (64 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma in valori attuali di € 32.998,00; quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, deve liquidarsi, considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u., la somma di € 13.800,00 (liquidando € 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta), per un totale complessivo di € 46.798,00.
A tale somma devono aggiungersi i danni patrimoniali per spese mediche documentate che ammontano ad € 1.861,00.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, poiché non è stata fornita alcuna prova (né è stato allegato alcunché) che consenta di valutare nella loro effettiva consistenza le particolari sofferenze psichiche e fisiche patite dal soggetto leso, pertanto si ritiene che la somma sopra liquidata sia sufficiente a ristorare nella sua interezza il danno non patrimoniale subito dall'attore.
Come ribadito dalla Corte di cassazione “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (in
3 motivazione, Cass. 2788/2019); ancora “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. 28988/2019).
Nessuna somma può essere liquidata a titolo di danno morale, non avendo il danneggiato allegato le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Invero, in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, può essere liquidato a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria. Ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Ordinanza n. 23469/2018); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (Cass. 6444/2023).
La somma complessiva di € 48.659,00 è espressa in valori attuali e va devalutata all'epoca del sinistro;
quindi, si devono calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Pertanto, la deve essere condannata al pagamento Controparte_1
in favore di della somma di € 54.113,27, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
decisione al soddisfo.
4 In applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali del presente giudizio e del procedimento di ATP, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, avuto riguardo, per il presente giudizio, ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore effettivo della controversia, per il procedimento di ATP, ai parametri medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile-bassa complessità).
Le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di ATP devono essere poste definitivamente a carico della convenuta, stante la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 54.113,27, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi e € 786,00 per spese, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge nonché delle spese del procedimento di ATP, che si liquidano € 3.056,00 per compensi e € 286,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;
pone le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di ATP definitivamente a carico della convenuta.
In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T.U. sull'imposta di registro, si indica nella parte resistente la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”.
Palermo, 29/09/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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