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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 12/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da
Parte_1 Parte_2
con sede in Mirano (Ve) (c.f. e p. iva n. ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale , difesa dall'avv. Marco Parte_3
Noventa del foro di Venezia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mirano (Ve)
(appellante) nei confronti di con sede in Bolzano (c.f. e p. iva n. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante , difesa P.IVA_3 CP_2
dall'avv. Alberto Mascotto del foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria Fabbrani, in Venezia
1 (appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
NEL MERITO:
a riforma della sentenza n. 2459 del 21 dicembre 2023 del Tribunale
Ordinario di Venezia, per tutti i motivi esposti, relativamente alle cause di cui al RG 6040/2020 e RG 6132/2020:
- accertarsi e dichiararsi l'inesigibilità e/o l'infondatezza dei crediti attivati in via monitoria da e, per l'effetto, revocarsi Controparte_1
i decreti ingiuntivi opposti n. 997 del 5 giugno 2020, e n. 1227, del 23 giugno 2020, del Tribunale di Venezia;
- accertati i vizi e/o difetti delle opere realizzate da Controparte_1
(direttamente ed a mezzo dei propri subappaltatori ulteriori) presso i cantieri commissionati da ed il conseguente minor Parte_2
valore delle stesse;
accertato l'ammontare delle penali da ritardo a carico di contrattualmente previste dalle parti;
Controparte_1
disporre la proporzionale riduzione del corrispettivo complessivamente preteso e, per l'effetto:
- dichiarare insussistente il diritto di credito azionato in via monitoria nei confronti di revocando e/o dichiarando nulli e/o privi Parte_2
di giuridici effetti i decreti ingiuntivi n. 997 del 5giugno 2020, e n. 1227, del 23 giugno 2020, emessi dal Tribunale di Venezia;
- condannare a restituire a Controparte_1 Parte_2
l'eventuale differenza tra gli importi dalla prima già incassati e quello invece eventualmente dovutole dopo l'operata riduzione;
2 - condannare al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1
a fronte degli inadempimenti nell'esecuzione delle opere Parte_2
commissionate e del loro ritardo di consegna, anche in considerazione delle penali contrattualmente previste tra le parti, nella misura che verrà accertata in corso di causa e, comunque, da liquidarsi anche via equitativa ai sensi dell'art. 1226c.c.;
- accertarsi e dichiararsi l'indebito pagamento effettuato ad CP_1
in data 9 luglio2020, per i motivi esposti in narrativa, e, per
[...]
l'effetto, condannarsi alla corresponsione in favore di Controparte_1
di € 391.273,43, oltre ad interessi legali maturati dal Parte_2
dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 2033 e ss., c.c.;
- nella denegata ipotesi in cui, operata la riduzione del corrispettivo, sussistesse un residuo credito a favore dell'odierna opposta, disporne la compensazione con il maggior importo che risulterà dovuto a Parte_2
per le causali dedotte in narrativa, condannando
[...] CP_1
al pagamento della somma differenziale.
[...]
a riforma della sentenza n. 2459 del 21 dicembre 2023 del Tribunale
Ordinario di Venezia, per tutti i motivi esposti, relativamente alla causa di cui al RG 7568/2020:
- accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del credito attivato in via monitoria da e, per l'effetto, revocarsi il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto;
- accertata e dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa, condannarsi alla Controparte_1
corresponsione di una somma equitativamente determinata in una misura pari almeno al triplo delle spese di lite che il giudice riconoscerà a all'esito del giudizio. Parte_2
IN OGNI CASO:
3 spese di lite, compensi ed accessori di legge interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, anche a parziale riforma della sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA:
anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ammettersi tutte le istanze istruttorie articolate in atti da e non ammesse Parte_2
dal Giudice di primo grado”.
per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni altra deduzione, istanza e conclusione:
Nel merito:
- rigettarsi l'impugnazione di in quanto infondata in fatto ed Parte_2
in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermarsi integralmente la Sentenza n. 2459/2023 del Tribunale di Venezia.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge, compreso il rimborso forfettario del 15% ex D.M. n. 55/2014, anche per quanto concerne la fase dell'inibitoria, con apposita richiesta ex art. 93 c.p.c. di distrazione delle spese di lite a favore dello scrivente procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione, conveniva davanti al Parte_2
Tribunale di Venezia opponendosi ai decreti Controparte_1
ingiuntivi, tutti provvisoriamente esecutivi, n. 997/2020 (con cui lo stesso
Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di Euro 309.397,75 a favore di prima di quattro rate concordate il 4 marzo 2020 a Controparte_1
saldo del corrispettivo di lavorazioni compiute presso il cantiere di
4 IC, denominato “Agrologic”), n. 1227/2020 (con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 223.593,22: differenza residua tra l'importo di Euro 309.397,75, dovuto per la seconda rata prevista dal medesimo accordo, e l'importo di Euro 85.804,53, ricevuto in pagamento l'8 maggio 2020) e n. 1380/2020 (con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 309.397,75: terza rata del corrispettivo concordato), oltre interessi moratori e spese.
Nelle tre cause di opposizione (n. 6040/20 r.g., n. 6132/20 r.g. e n.
7568/20 r.g.), eccepiva: i) quanto al d.i. n. 997/2020 e al Parte_2
d.i. 1227/2020, che l'opposta non avesse consegnato la documentazione attestante la regolarità contributiva, prevista sia dall'art. 17 bis, d.lgs.
241/1997, sia dall'art. 9 dei contratti di subappalto, sicché il credito azionato non era esigibile;
ii) di avere versato all'opposta, il 9 luglio 2020, in esecuzione alla transazione del 4 marzo 2020, la somma di euro
391.273,43 di cui chiedeva la restituzione, in quanto indebitamente versata in mancanza di attestazione della regolarità contributiva;
iii)
l'esistenza di vizi nelle opere realizzate dall'opposta, il che imponeva una riduzione del corrispettivo, oltre al risarcimento dei danni (quantificati in euro 348.000,00 oltre iva per i ripristini, in euro 6.500.000,00 per la perdita di altre commesse e in euro 500.000,00 per la lesione dell'onore e della reputazione) e al pagamento della somma di euro 2.000.781,70 a titolo di penale da ritardo contrattualmente pattuita;
iv) quanto al d.i.
1380/2020, di avere corrisposto all'opposta, in data 9 luglio 2020, la somma di euro 391.273,43, a saldo della terza rata (scaduta il 10 giugno
2020) e della quarta rata (con scadenza al 10 luglio 2020), sottraendo da euro 618.795,50 (somma della terza e quarta rata, ciascuna di euro
309.397,75) l'importo di euro 227.522,05 (quota parte delle polizze assunte da di euro 186.493,49, maggiorata di iva al Parte_2
22%), come previsto dal punto 2 dell'accordo del 4 marzo 2020; v) di
5 avere corrisposto, il 7 agosto 2020, l'importo di euro 9.943,33 per spese legali ed interessi moratori, richiesti dall'opposta, e ciò nonostante, il 20 agosto, le era stato notificato il decreto opposto munito di formula esecutiva. si costituiva nei tre processi, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
opposizioni e la conferma integrale dei decreti ingiuntivi opposti. In via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo n. 1380/2020, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo capitale di euro 309.397,75, portato dallo stesso decreto, con diritto a trattenere la relativa somma già incassata e condanna dell'opponente al pagamento di interessi e spese del giudizio monitorio come già liquidate.
L'opposta chiedeva poi, in caso di revoca dei decreti ingiuntivi, la condanna di al pagamento di euro 848.162,44, oltre Parte_2
interessi moratori dal dovuto al saldo, dando atto che l'importo di euro
309.397,75 (di cui al decreto ingiuntivo n. 1380/2020) le era già stato corrisposto.
In ogni caso, l'opposta chiedeva il rigetto di tutte le domande riconvenzionali dell'opponente, perché infondate in fatto e diritto.
Le tre cause erano riunite con ordinanze del 2 dicembre 2020 e del 18 marzo 2021.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie, le cause riunite erano trattenute in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 2459/2023 del 21 dicembre 2023, il Tribunale di Venezia così decideva: a) nella causa n. 6040/2020 r.g., rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 997/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex artt. 653 e 654 c.p.c.; condannava parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese del processo di
6 opposizione liquidate in euro 64.138,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
b) nella causa n. 6132/2020 r.g., rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 1227/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex artt. 653 e 654 c.p.c.; condannava parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese del processo di opposizione liquidate in euro 4.180,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
c) nella causa n.7568/2020 r.g., accoglieva parzialmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 1380/2020, dichiarando tenuta al pagamento Parte_2
dell'importo capitale di euro 309.397,75 portato dallo stesso decreto ed legittimata a trattenere la somma di denaro già Controparte_1
incassata; dichiarava, altresì, che fosse tenuta al Parte_2
pagamento di interessi e spese del giudizio monitorio già liquidate in complessivi euro 9.943,33 e che fosse legittimata a Controparte_1
trattenere la relativa somma già incassata, compensando le spese del processo di opposizione.
Con riferimento ai tre procedimenti riuniti, dichiarava assorbita ogni questione, anche istruttoria, non espressamente decisa.
Quanto alle opposizioni n. 6040/2020 r.g. e n. 6132/2020 r.g., il giudice, riteneva inapplicabile l'art. 17 bis del d.lgs. 241/1997 sia ratione temporis, poiché la norma, introdotta con l'art. 4 del d.l. 124/2019, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia sotto il profilo oggettivo, poiché essa si riferisce a “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, circostanze non provate dall'opponente.
7 Quanto ai lamentati vizi delle opere, il Tribunale rilevava che la perizia di parte (datata 21 aprile 2021), prodotta in causa dall'opponente, era successiva al mutamento dello stato dei luoghi e anche all'accordo (del 15 novembre 2019) con la committente Aspiag, che prevedeva il versamento a favore di quest'ultima, a titolo risarcitorio, di euro 400.000 complessivi da parte delle due società in causa e nel quale si dava atto della
“intervenuta positiva definizione delle problematiche insorte”.
Il giudice riteneva, altresì, che l'accordo del 4 marzo 2020, facendo riferimento al pagamento degli ultimi s.a.l., implicasse la chiusura della controversia e il superamento delle questioni circa eventuali difformità e ritardi (ritardi comunque giustificati dall'accertato inadempimento dell'opponente).
Su tali presupposti il Tribunale negava il risarcimento danni relativamente a spese sostenute, mancati guadagni e reputazione commerciale e respingeva anche la domanda di restituzione della somma di euro
391.273,43, secondo l'opponente indebitamente versata in data 9 luglio
2020.
Nella causa 7568/2020 r.g. di opposizione al d.i. n. 1380/2020, relativo al pagamento della terza rata con scadenza 10 giugno 2020, il giudice - rilevato che l'opponente aveva consegnato il 9 luglio 2020 assegni circolari a saldo della terza e quarta rata, nonché il 7 agosto 2020
l'importo di euro 9.943,33 per spese legali ed interessi moratori come richiesti dall'opposta - evidenziava che “ancorché con riserva di ripetizione, il pagamento parziale del credito, già da solo, comporta la revoca integrale del decreto ingiuntivo”, ma l'opposta era autorizzata a trattenere le somme ricevute in pagamento e ciò giustificava la compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2024, Parte_2
impugnava la sentenza formulando quattro motivi, dei quali i primi tre
8 erano relativi alla decisione delle cause nn. 6040/2020 n. 6132/2020 r.g.
(con espressa rinuncia alle domande di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., del danno all'immagine e del danno da perdita delle commesse di Bolzano e Trieste) e il quarto era relativo alla causa n.
7568/2020 r.g.: i) vi era stata violazione e falsa applicazione dell'art. 1965
c.c. e dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa e apparente motivazione in merito al carattere transattivo e assorbente dell'accordo del
4 marzo 2020 (secondo l'appellante l'accordo non aveva il valore novativo e onnicomprensivo attribuitogli dal Tribunale e non conteneva una rinuncia a pretese risarcitorie); ii) il giudice era incorso in violazione dell'art. 132, co. 1°, n. 4, c.p.c., per omessa e apparente motivazione in merito al carattere assorbente dell'accordo del 4 marzo 2020 (secondo l'appellante, la pattuita corresponsione delle ritenute in garanzia non doveva intendersi quale obbligo incondizionato, poiché i contratti di subappalto espressamente disponevano che ogni pagamento fosse subordinato alla preventiva consegna della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva del subappaltatore: in assenza di tale documentazione, era legittimata a sospendere i Parte_2
pagamenti); iii) il giudice aveva violato e fatto falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento alla prova dell'inadempimento dei contratti di subappalto da parte di (secondo Controparte_1
l'appellante, il giudice avrebbe dovuto ritenere irrilevante la data di redazione della perizia di parte prodotta dal momento che essa, pur se
“datata 21.4.2021, ovvero di una data successiva alla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.”, aveva ad oggetto eventi occorsi anteriormente alla sua stesura;
in ogni caso, l'odierna appellante aveva anche chiesto l'ammissione della prova per testi e che fosse disposta c.t.u., mentre – che pure era onerata di fornire la prova del proprio CP_1
adempimento – non aveva offerto alcuna dimostrazione dell'esatto
9 adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di subappalto, né aveva chiesto l'espletamento di c.t.u. che accertasse la corretta esecuzione delle opere); iv) vi era stata violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c. e dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa ed apparente motivazione (il giudice, pur avendo revocato, in ragione dell'avvenuto pagamento, il decreto ingiuntivo opposto, disattendendo la richiesta dell'opposta di conferma del decreto stesso, aveva poi ingiustamente compensato le spese processuali).
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
L'appellata sosteneva che, con l'accordo del 4 marzo 2020, l'impegno di a corrispondere il saldo dovuto era incondizionato, Parte_2
poiché la transazione chiudeva il contenzioso in essere tra le parti. Era al contempo superato la contestazione circa la mancanza di documentazione attestante gli adempimenti contributivi, che era stata oggetto di ampio scambio di corrispondenza (fermo restando che l'appellante non aveva impugnato la decisione del Tribunale secondo cui non trovava applicazione l'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997).
Con ordinanza del 12 aprile 2024 era rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa era rimessa in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Il primo motivo d'impugnazione è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il motivo è inammissibile laddove l'appellante si duole che il giudice abbia considerato “novativa” la transazione conclusa dalle parti il 4 marzo
2020, dilungandosi a discorrere sull'erroneità di tale qualificazione.
10 Invero, il Tribunale non ha mai affermato il carattere novativo dell'accordo del 4 marzo 2020, il che non significa che non fosse una transazione.
Il motivo è infondato nella parte in cui sostiene che, con Parte_2
l'accordo suddetto, non rinunciò ad alcuna pretesa.
Con l'accordo del 4 marzo 2020 (che seguiva a un precedente accordo transattivo dell'11 luglio 2019) le parti - dopo avere dato atto di
“contrasti” relativi all'esecuzione delle opere nei tre cantieri di Bologna,
IC e Trieste, in cui (subappaltatrice) aveva Controparte_1
lavorato su incarico di (subappaltante) - concordavano, Parte_2
a “chiusura del contenzioso tra le stesse insorto in ordine al pagamento dei lavori eseguiti e delle ritenute applicate”, il compimento d'interventi di ripristino e le corresponsioni che avrebbe compiuto, Parte_2
fissando le date dei pagamenti.
È perciò indubitabile che l'accordo suddetto fosse una transazione (del resto, così lo qualificò la stessa opponente a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione al primo decreto ingiuntivo n. 997/2020, in cui può leggersi:
“Dopo vari contatti, interveniva atto transattivo del 4 marzo 2020, a mezzo del quale si obbligava a corrispondere ad Parte_2
la somma di € 1.237.591,00, relativa alle ritenute in Controparte_1
garanzia del cantiere, in quattro rate di € 309.397,75, con scadenze al 10 aprile 2020, 10 maggio 2020, 10 giugno 2020 e 10 luglio 2020”: v. atto di citazione datato 5 agosto 2020).
Come ha evidenziato il Tribunale, senza richiedere e ottenere la risoluzione del contratto transattivo, non poteva non Parte_2
adempiere l'obbligazione di pagare il corrispettivo concordato “a chiusura del contenzioso”.
Trova sicura smentita l'affermazione dell'appellante, secondo cui l'accordo intese regolare solo la corresponsione delle ritenute in garanzia
11 “senza toccare minimamente gli altri aspetti del complesso rapporto” (pag.
15 dell'atto di citazione di appello). Infatti, il “contenzioso” riguardava altresì l'esecuzione dei lavori, che in plurime missive Parte_2
aveva contestato essere stati eseguiti non a regola d'arte (tanto che alcune opere di ripristino furono indicate nell'accordo).
In proposito si osserva che l'appellante dichiara di fare riferimento al solo cantiere Agrologic di IC (a pag. 2 dell'atto di citazione in appello si legge: “limitiamo l'esposizione in questa sede al cantiere di IC
– denominato Agrologic – in quanto l'unico interessato dalla vicenda per cui è lite”), ma proprio con riferimento a quel cantiere già nel 2019 le parti controvertevano sull'esistenza di vizi (v. la transazione dell'11 luglio
2019). Inoltre, l'appellante narra di vizi denunciati dalla direzione dei lavori il 20 marzo 2019, che comportavano il pericolo di crollo, per ovviare al quale “un pool di luminari elaborava un piano di intervento
d'urgenza la cui attuazione durava dal 1° aprile al 19 luglio 2019” e aggiunge che “gli interventi di risistemazione” dell'impianto di automazione si concludevano entro il 31 dicembre 2019 (pag. 3 dell'atto di citazione in appello).
Ciò premesso, non è sostenibile che “all'interno Parte_2
dell'accordo [transazione del 4 marzo 2020] non rinuncia ad alcuna pretesa – precedentemente maturata o futura – verso Controparte_1
(pag. 16 dell'atto di citazione in appello).
Nell'interpretare il contenuto del contratto dev'essere indagata la comune intenzione delle parti, che si desume dal loro complessivo comportamento
(art. 1362 c.c.). Dunque, se le parti già nel 2019 controvertevano su vizi delle opere e sull'inadempimento del subappaltatore (v. sempre transazione dell'11 luglio 2019), ed ancora nei mesi di gennaio e febbraio
2020 discutevano sulla regolare esecuzione dei lavori (v. le pec 7 febbraio e 20 febbraio 2020, doc. 33 e doc. 34 fasc. opposta), la controversia, che
12 la transazione del 4 marzo 2020 intese risolvere, non era limitata all'assolvimento degli oneri contributivi di quale Controparte_1
condizione per ricevere il pagamento del corrispettivo dell'appalto, ma concerneva per l'appunto anche l'esecuzione delle opere.
Del resto, poiché il corrispettivo era stato trattenuto dalla subappaltante proprio a scopo di garanzia, l'accordo sui pagamenti significa che le parti superarono le questioni concernenti l'esistenza di vizi.
Con l'accordo del 4 marzo 2020, la subappaltante dopo Parte_2
avere precedentemente contestato alla subappaltatrice la non regolare esecuzione di opere, impegnandosi alla corresponsione d'importi determinati di denaro per porre termine al “contenzioso”, rinunciava a fare valere l'asserito inadempimento di controparte.
Tale rinuncia è definitiva. Infatti, la transazione, anche non novativa, produce un effetto preclusivo, che consiste nell'impedire ai transigenti di riaprire la controversia, riproponendo pretese che si fondano sulla controversia già risolta o prevenuta.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante sovrappone questioni diverse, tornando a dolersi del fatto che il Tribunale di Venezia ha ritenuto “assorbente” l'accordo transattivo.
L'appellante, non senza contraddizione, dopo avere sostenuto che l'accordo del 4 marzo 2020 riguardava esclusivamente la corresponsione delle ritenute a garanzia (il che – come già detto – non corrisponde al vero), afferma che neppure quelle dovessero venire corrisposte
“incondizionatamente”. non aveva esibito i documenti Controparte_1
comprovanti il versamento delle ritenute fiscali relative ai lavoratori da essa impiegati e ciò rendeva illegittime “le pretese azionate in via monitoria” (pag. 17 dell'atto di citazione in appello).
Deve al contrario rilevarsi che l'accordo transattivo prevedeva che avrebbe bonificato in date prestabilite i corrispettivi Parte_2
13 concordati, senza menzione di obblighi di documentazione da parte della subappaltatrice, e una parte dei pagamenti fu anche compiuta senza richiedere l'esibizione di alcunché.
Dunque, non poteva sospendere i pagamenti, che si era Parte_2
impegnata a compiere, adducendo il mancato ricevimento di documentazione, di cui l'accordo transattivo non faceva parola.
In corso di causa ha depositato perizia, sottoscritta Parte_2
dall'ing. , che quantifica in Euro 493.396,83 “i danni Persona_1
derivanti da singoli vizi e non conformità”.
I lavori erano però stati ultimati nel 2019. Pertanto, le pretese di riduzione del corrispettivo e di risarcimento, fondate su presunti vizi, erano abdicate con le transazioni. Come già s'è detto, l'accordo del 4 marzo 2020 prevedeva che compisse specifici ripristini e Controparte_1
non ha negato che siano stati compiuti. In defintiva, Parte_2
ha adempiuto al contratto transattivo, mentre Controparte_1
dopo il pagamento parziale, si è resa inadempiente. Parte_2
L'appellante afferma che alcuni vizi le sarebbero stati denunciati dalle committenti successivamente al 4 marzo 2020.
I documenti richiamati dall'appellante si riferiscono a vizi già conosciuti da in epoca anteriore al 4 marzo 2020 (la Parte_2
comunicazione di Agrologic del 3 aprile 2020 e del 23 aprile 2020 sollecitano il compimento d'interventi e non denunciano nuovi vizi;
neppure contiene la denuncia di vizi, ma solamente la richiesta di un certificato relativo a una tubazione, la mail inviata da “ ” Parte_4
a il 26 maggio 2020). Controparte_1
Inoltre, difetta la prova, ma ancora prima l'allegazione, di avere dovuto corrispondere somme di denaro alle committenti o di avere sostenuto costi per rimediare a vizi in ipotesi conosciuti solo successivamente all'accordo transattivo (i capitoli di prova, che peraltro demandano inammissibilmente
14 ai testimoni valutazioni, si riferiscono alla problematica insorta nel 2019
[cap. 5 e ss.], mentre, per quanto riguarda vizi che sarebbero stati scoperti dopo il 3 aprile 2020, i capitoli di prova discorrono genericamente d'interventi sostitutivi di “cap. 16: vero che Controparte_1
invitava ad intervenire Parte_2 Controparte_1
immediatamente per risolvere le problematiche di cui al capitolo 14 che precede, la quale, tuttavia, latitava ad attivarsi”; cap. 17: “vero che, in conseguenza della mancata attivazione di Controparte_1
nell'eliminazione dei vizi e delle non conformità di cui al capitolo 14 che precede, interveniva in via sostitutiva per non incorrere Parte_2
in penali o in nuovi inadempimenti verso la committente Parte_5
: si fa riferimento in questi capitoli ai vizi di cui al doc. 13 del fasc.
[...]
dell'opponente, che conteneva un sollecito a porre rimedio a situazioni già conosciute dall'appaltatrice e non la denuncia di nuovi vizi).
Rimane in ogni caso decisivo il fatto, già sottolineato dal Tribunale, che, senza impugnare il contratto transattivo del 4 marzo 2020, Parte_2
non poteva sottrarsi al suo adempimento.
[...]
Se infatti fosse intervenuta la conoscenza di vizi ignorati allorché perfezionò la transazione, avrebbe dovuto chiedere Parte_2
l'annullamento per errore della transazione (annullamento ammissibile, trattandosi di errore sul fatto e non sul diritto).
Solo la rimozione del contratto transattivo avrebbe caducato l'obbligazione di corresponsione delle somme di denaro promesse ad con il medesimo contratto, riaprendo la controversia Controparte_1
sulla responsabilità di per la cattiva esecuzione delle Parte_2
opere subappaltate.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla penale per i ritardi, che l'appellante quantifica in Euro 1.999.591,71. Poiché, come già detto, nel marzo 2020 l'esecuzione delle opere era già stata ultimata, salvi
15 gli interventi di ripristino concordati con l'accordo transattivo,
con la transazione, ha rinunciato a tale pretesa, Parte_2
incompatibile con la determinazione del corrispettivo ancora dovuto a definizione della “controversia” in essere tra le parti.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., poiché, mentre essa avrebbe offerto prova dei danni sofferti a seguito dell'inadempimento di controparte, quest'ultima non ha dato prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dai rapporti di subappalto.
Anche questo motivo è infondato. ha agito in giudizio facendo valere il contratto di Controparte_1
transazione e ottenendo ingiunzioni di pagamento per gli importi di denaro che si era impegnata a corrispondere con la Parte_2
stessa transazione.
Il titolo della domanda di condanna al pagamento del debito pecuniario si rinviene nel contratto di transazione del 4 marzo 2020. non era pertanto tenuta a provare di avere esattamente Controparte_1
eseguito le prestazioni dei contratti di subappalto.
4. Con riferimento alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1380/2020 (che ingiungeva il pagamento della terza rata prevista dall'accordo transattivo), l'appellante si duole della compensazione delle spese processuali.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il decreto suddetto è stato revocato esclusivamente per il fatto che ha compiuto il pagamento, dopo l'emissione del decreto Parte_2
ma prima della sua notificazione.
Tale pagamento fu tuttavia eseguito con riserva di ripetizione, sicché
come rilevato dal Tribunale, era legittimata ad Controparte_1
introdurre il giudizio, onde ottenere l'accertamento del suo diritto.
16 L'accertamento è poi stato favorevole ad avendo il Controparte_1
giudice riconosciutole il diritto a trattenere il pagamento ricevuto. È perciò indubbia la prevalente soccombenza di Controparte_3
non si lamenta della compensazione delle spese,
[...]
motivata dal Tribunale sul presupposto che, dopo l'introduzione del processo, non si era limitata a chiedere l'accertamento del diritto di trattenere le somme di denaro ricevute in pagamento, ma aveva chiesto anche la conferma del decreto.
Poiché a parte l'ottenuta revoca del decreto, è stata Parte_2
soccombente, essa non può ottenere la rifusione delle spese processuali.
Deve perciò confermarsi la compensazione, atteso che il giudizio di primo grado, anche con riferimento alla causa n. 7568/2020 r.g., si è concluso favorevolmente per ossia con l'accertamento del Controparte_1
diritto di trattenere l'importo ricevuto di Euro 309.397,75, oltre Euro
3.797,49 per interessi legali maturati fino al 5 agosto 2020.
5. In conclusione, l'appello è respinto con integrale conferma della sentenza n. 2459/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri medi del d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Stante il rigetto integrale dell'appello, sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 12/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_2 CP_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha
[...]
deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2459/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, che liquida in Euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 26 settembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da
Parte_1 Parte_2
con sede in Mirano (Ve) (c.f. e p. iva n. ), in persona
[...] P.IVA_1
del legale , difesa dall'avv. Marco Parte_3
Noventa del foro di Venezia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Mirano (Ve)
(appellante) nei confronti di con sede in Bolzano (c.f. e p. iva n. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante , difesa P.IVA_3 CP_2
dall'avv. Alberto Mascotto del foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valeria Fabbrani, in Venezia
1 (appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
NEL MERITO:
a riforma della sentenza n. 2459 del 21 dicembre 2023 del Tribunale
Ordinario di Venezia, per tutti i motivi esposti, relativamente alle cause di cui al RG 6040/2020 e RG 6132/2020:
- accertarsi e dichiararsi l'inesigibilità e/o l'infondatezza dei crediti attivati in via monitoria da e, per l'effetto, revocarsi Controparte_1
i decreti ingiuntivi opposti n. 997 del 5 giugno 2020, e n. 1227, del 23 giugno 2020, del Tribunale di Venezia;
- accertati i vizi e/o difetti delle opere realizzate da Controparte_1
(direttamente ed a mezzo dei propri subappaltatori ulteriori) presso i cantieri commissionati da ed il conseguente minor Parte_2
valore delle stesse;
accertato l'ammontare delle penali da ritardo a carico di contrattualmente previste dalle parti;
Controparte_1
disporre la proporzionale riduzione del corrispettivo complessivamente preteso e, per l'effetto:
- dichiarare insussistente il diritto di credito azionato in via monitoria nei confronti di revocando e/o dichiarando nulli e/o privi Parte_2
di giuridici effetti i decreti ingiuntivi n. 997 del 5giugno 2020, e n. 1227, del 23 giugno 2020, emessi dal Tribunale di Venezia;
- condannare a restituire a Controparte_1 Parte_2
l'eventuale differenza tra gli importi dalla prima già incassati e quello invece eventualmente dovutole dopo l'operata riduzione;
2 - condannare al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1
a fronte degli inadempimenti nell'esecuzione delle opere Parte_2
commissionate e del loro ritardo di consegna, anche in considerazione delle penali contrattualmente previste tra le parti, nella misura che verrà accertata in corso di causa e, comunque, da liquidarsi anche via equitativa ai sensi dell'art. 1226c.c.;
- accertarsi e dichiararsi l'indebito pagamento effettuato ad CP_1
in data 9 luglio2020, per i motivi esposti in narrativa, e, per
[...]
l'effetto, condannarsi alla corresponsione in favore di Controparte_1
di € 391.273,43, oltre ad interessi legali maturati dal Parte_2
dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 2033 e ss., c.c.;
- nella denegata ipotesi in cui, operata la riduzione del corrispettivo, sussistesse un residuo credito a favore dell'odierna opposta, disporne la compensazione con il maggior importo che risulterà dovuto a Parte_2
per le causali dedotte in narrativa, condannando
[...] CP_1
al pagamento della somma differenziale.
[...]
a riforma della sentenza n. 2459 del 21 dicembre 2023 del Tribunale
Ordinario di Venezia, per tutti i motivi esposti, relativamente alla causa di cui al RG 7568/2020:
- accertarsi e dichiararsi l'infondatezza del credito attivato in via monitoria da e, per l'effetto, revocarsi il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto;
- accertata e dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa, condannarsi alla Controparte_1
corresponsione di una somma equitativamente determinata in una misura pari almeno al triplo delle spese di lite che il giudice riconoscerà a all'esito del giudizio. Parte_2
IN OGNI CASO:
3 spese di lite, compensi ed accessori di legge interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, anche a parziale riforma della sentenza impugnata.
IN VIA ISTRUTTORIA:
anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ammettersi tutte le istanze istruttorie articolate in atti da e non ammesse Parte_2
dal Giudice di primo grado”.
per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni altra deduzione, istanza e conclusione:
Nel merito:
- rigettarsi l'impugnazione di in quanto infondata in fatto ed Parte_2
in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermarsi integralmente la Sentenza n. 2459/2023 del Tribunale di Venezia.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge, compreso il rimborso forfettario del 15% ex D.M. n. 55/2014, anche per quanto concerne la fase dell'inibitoria, con apposita richiesta ex art. 93 c.p.c. di distrazione delle spese di lite a favore dello scrivente procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione, conveniva davanti al Parte_2
Tribunale di Venezia opponendosi ai decreti Controparte_1
ingiuntivi, tutti provvisoriamente esecutivi, n. 997/2020 (con cui lo stesso
Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di Euro 309.397,75 a favore di prima di quattro rate concordate il 4 marzo 2020 a Controparte_1
saldo del corrispettivo di lavorazioni compiute presso il cantiere di
4 IC, denominato “Agrologic”), n. 1227/2020 (con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 223.593,22: differenza residua tra l'importo di Euro 309.397,75, dovuto per la seconda rata prevista dal medesimo accordo, e l'importo di Euro 85.804,53, ricevuto in pagamento l'8 maggio 2020) e n. 1380/2020 (con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 309.397,75: terza rata del corrispettivo concordato), oltre interessi moratori e spese.
Nelle tre cause di opposizione (n. 6040/20 r.g., n. 6132/20 r.g. e n.
7568/20 r.g.), eccepiva: i) quanto al d.i. n. 997/2020 e al Parte_2
d.i. 1227/2020, che l'opposta non avesse consegnato la documentazione attestante la regolarità contributiva, prevista sia dall'art. 17 bis, d.lgs.
241/1997, sia dall'art. 9 dei contratti di subappalto, sicché il credito azionato non era esigibile;
ii) di avere versato all'opposta, il 9 luglio 2020, in esecuzione alla transazione del 4 marzo 2020, la somma di euro
391.273,43 di cui chiedeva la restituzione, in quanto indebitamente versata in mancanza di attestazione della regolarità contributiva;
iii)
l'esistenza di vizi nelle opere realizzate dall'opposta, il che imponeva una riduzione del corrispettivo, oltre al risarcimento dei danni (quantificati in euro 348.000,00 oltre iva per i ripristini, in euro 6.500.000,00 per la perdita di altre commesse e in euro 500.000,00 per la lesione dell'onore e della reputazione) e al pagamento della somma di euro 2.000.781,70 a titolo di penale da ritardo contrattualmente pattuita;
iv) quanto al d.i.
1380/2020, di avere corrisposto all'opposta, in data 9 luglio 2020, la somma di euro 391.273,43, a saldo della terza rata (scaduta il 10 giugno
2020) e della quarta rata (con scadenza al 10 luglio 2020), sottraendo da euro 618.795,50 (somma della terza e quarta rata, ciascuna di euro
309.397,75) l'importo di euro 227.522,05 (quota parte delle polizze assunte da di euro 186.493,49, maggiorata di iva al Parte_2
22%), come previsto dal punto 2 dell'accordo del 4 marzo 2020; v) di
5 avere corrisposto, il 7 agosto 2020, l'importo di euro 9.943,33 per spese legali ed interessi moratori, richiesti dall'opposta, e ciò nonostante, il 20 agosto, le era stato notificato il decreto opposto munito di formula esecutiva. si costituiva nei tre processi, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
opposizioni e la conferma integrale dei decreti ingiuntivi opposti. In via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo n. 1380/2020, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo capitale di euro 309.397,75, portato dallo stesso decreto, con diritto a trattenere la relativa somma già incassata e condanna dell'opponente al pagamento di interessi e spese del giudizio monitorio come già liquidate.
L'opposta chiedeva poi, in caso di revoca dei decreti ingiuntivi, la condanna di al pagamento di euro 848.162,44, oltre Parte_2
interessi moratori dal dovuto al saldo, dando atto che l'importo di euro
309.397,75 (di cui al decreto ingiuntivo n. 1380/2020) le era già stato corrisposto.
In ogni caso, l'opposta chiedeva il rigetto di tutte le domande riconvenzionali dell'opponente, perché infondate in fatto e diritto.
Le tre cause erano riunite con ordinanze del 2 dicembre 2020 e del 18 marzo 2021.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie, le cause riunite erano trattenute in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 2459/2023 del 21 dicembre 2023, il Tribunale di Venezia così decideva: a) nella causa n. 6040/2020 r.g., rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 997/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex artt. 653 e 654 c.p.c.; condannava parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese del processo di
6 opposizione liquidate in euro 64.138,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
b) nella causa n. 6132/2020 r.g., rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto n. 1227/2020, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex artt. 653 e 654 c.p.c.; condannava parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese del processo di opposizione liquidate in euro 4.180,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
c) nella causa n.7568/2020 r.g., accoglieva parzialmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 1380/2020, dichiarando tenuta al pagamento Parte_2
dell'importo capitale di euro 309.397,75 portato dallo stesso decreto ed legittimata a trattenere la somma di denaro già Controparte_1
incassata; dichiarava, altresì, che fosse tenuta al Parte_2
pagamento di interessi e spese del giudizio monitorio già liquidate in complessivi euro 9.943,33 e che fosse legittimata a Controparte_1
trattenere la relativa somma già incassata, compensando le spese del processo di opposizione.
Con riferimento ai tre procedimenti riuniti, dichiarava assorbita ogni questione, anche istruttoria, non espressamente decisa.
Quanto alle opposizioni n. 6040/2020 r.g. e n. 6132/2020 r.g., il giudice, riteneva inapplicabile l'art. 17 bis del d.lgs. 241/1997 sia ratione temporis, poiché la norma, introdotta con l'art. 4 del d.l. 124/2019, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia sotto il profilo oggettivo, poiché essa si riferisce a “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, circostanze non provate dall'opponente.
7 Quanto ai lamentati vizi delle opere, il Tribunale rilevava che la perizia di parte (datata 21 aprile 2021), prodotta in causa dall'opponente, era successiva al mutamento dello stato dei luoghi e anche all'accordo (del 15 novembre 2019) con la committente Aspiag, che prevedeva il versamento a favore di quest'ultima, a titolo risarcitorio, di euro 400.000 complessivi da parte delle due società in causa e nel quale si dava atto della
“intervenuta positiva definizione delle problematiche insorte”.
Il giudice riteneva, altresì, che l'accordo del 4 marzo 2020, facendo riferimento al pagamento degli ultimi s.a.l., implicasse la chiusura della controversia e il superamento delle questioni circa eventuali difformità e ritardi (ritardi comunque giustificati dall'accertato inadempimento dell'opponente).
Su tali presupposti il Tribunale negava il risarcimento danni relativamente a spese sostenute, mancati guadagni e reputazione commerciale e respingeva anche la domanda di restituzione della somma di euro
391.273,43, secondo l'opponente indebitamente versata in data 9 luglio
2020.
Nella causa 7568/2020 r.g. di opposizione al d.i. n. 1380/2020, relativo al pagamento della terza rata con scadenza 10 giugno 2020, il giudice - rilevato che l'opponente aveva consegnato il 9 luglio 2020 assegni circolari a saldo della terza e quarta rata, nonché il 7 agosto 2020
l'importo di euro 9.943,33 per spese legali ed interessi moratori come richiesti dall'opposta - evidenziava che “ancorché con riserva di ripetizione, il pagamento parziale del credito, già da solo, comporta la revoca integrale del decreto ingiuntivo”, ma l'opposta era autorizzata a trattenere le somme ricevute in pagamento e ciò giustificava la compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2024, Parte_2
impugnava la sentenza formulando quattro motivi, dei quali i primi tre
8 erano relativi alla decisione delle cause nn. 6040/2020 n. 6132/2020 r.g.
(con espressa rinuncia alle domande di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., del danno all'immagine e del danno da perdita delle commesse di Bolzano e Trieste) e il quarto era relativo alla causa n.
7568/2020 r.g.: i) vi era stata violazione e falsa applicazione dell'art. 1965
c.c. e dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa e apparente motivazione in merito al carattere transattivo e assorbente dell'accordo del
4 marzo 2020 (secondo l'appellante l'accordo non aveva il valore novativo e onnicomprensivo attribuitogli dal Tribunale e non conteneva una rinuncia a pretese risarcitorie); ii) il giudice era incorso in violazione dell'art. 132, co. 1°, n. 4, c.p.c., per omessa e apparente motivazione in merito al carattere assorbente dell'accordo del 4 marzo 2020 (secondo l'appellante, la pattuita corresponsione delle ritenute in garanzia non doveva intendersi quale obbligo incondizionato, poiché i contratti di subappalto espressamente disponevano che ogni pagamento fosse subordinato alla preventiva consegna della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva del subappaltatore: in assenza di tale documentazione, era legittimata a sospendere i Parte_2
pagamenti); iii) il giudice aveva violato e fatto falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. con riferimento alla prova dell'inadempimento dei contratti di subappalto da parte di (secondo Controparte_1
l'appellante, il giudice avrebbe dovuto ritenere irrilevante la data di redazione della perizia di parte prodotta dal momento che essa, pur se
“datata 21.4.2021, ovvero di una data successiva alla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.”, aveva ad oggetto eventi occorsi anteriormente alla sua stesura;
in ogni caso, l'odierna appellante aveva anche chiesto l'ammissione della prova per testi e che fosse disposta c.t.u., mentre – che pure era onerata di fornire la prova del proprio CP_1
adempimento – non aveva offerto alcuna dimostrazione dell'esatto
9 adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di subappalto, né aveva chiesto l'espletamento di c.t.u. che accertasse la corretta esecuzione delle opere); iv) vi era stata violazione e falsa applicazione dell'art. 91
c.p.c. e dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa ed apparente motivazione (il giudice, pur avendo revocato, in ragione dell'avvenuto pagamento, il decreto ingiuntivo opposto, disattendendo la richiesta dell'opposta di conferma del decreto stesso, aveva poi ingiustamente compensato le spese processuali).
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione.
L'appellata sosteneva che, con l'accordo del 4 marzo 2020, l'impegno di a corrispondere il saldo dovuto era incondizionato, Parte_2
poiché la transazione chiudeva il contenzioso in essere tra le parti. Era al contempo superato la contestazione circa la mancanza di documentazione attestante gli adempimenti contributivi, che era stata oggetto di ampio scambio di corrispondenza (fermo restando che l'appellante non aveva impugnato la decisione del Tribunale secondo cui non trovava applicazione l'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997).
Con ordinanza del 12 aprile 2024 era rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza.
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa era rimessa in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Il primo motivo d'impugnazione è in parte inammissibile e in parte infondato.
Il motivo è inammissibile laddove l'appellante si duole che il giudice abbia considerato “novativa” la transazione conclusa dalle parti il 4 marzo
2020, dilungandosi a discorrere sull'erroneità di tale qualificazione.
10 Invero, il Tribunale non ha mai affermato il carattere novativo dell'accordo del 4 marzo 2020, il che non significa che non fosse una transazione.
Il motivo è infondato nella parte in cui sostiene che, con Parte_2
l'accordo suddetto, non rinunciò ad alcuna pretesa.
Con l'accordo del 4 marzo 2020 (che seguiva a un precedente accordo transattivo dell'11 luglio 2019) le parti - dopo avere dato atto di
“contrasti” relativi all'esecuzione delle opere nei tre cantieri di Bologna,
IC e Trieste, in cui (subappaltatrice) aveva Controparte_1
lavorato su incarico di (subappaltante) - concordavano, Parte_2
a “chiusura del contenzioso tra le stesse insorto in ordine al pagamento dei lavori eseguiti e delle ritenute applicate”, il compimento d'interventi di ripristino e le corresponsioni che avrebbe compiuto, Parte_2
fissando le date dei pagamenti.
È perciò indubitabile che l'accordo suddetto fosse una transazione (del resto, così lo qualificò la stessa opponente a pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione al primo decreto ingiuntivo n. 997/2020, in cui può leggersi:
“Dopo vari contatti, interveniva atto transattivo del 4 marzo 2020, a mezzo del quale si obbligava a corrispondere ad Parte_2
la somma di € 1.237.591,00, relativa alle ritenute in Controparte_1
garanzia del cantiere, in quattro rate di € 309.397,75, con scadenze al 10 aprile 2020, 10 maggio 2020, 10 giugno 2020 e 10 luglio 2020”: v. atto di citazione datato 5 agosto 2020).
Come ha evidenziato il Tribunale, senza richiedere e ottenere la risoluzione del contratto transattivo, non poteva non Parte_2
adempiere l'obbligazione di pagare il corrispettivo concordato “a chiusura del contenzioso”.
Trova sicura smentita l'affermazione dell'appellante, secondo cui l'accordo intese regolare solo la corresponsione delle ritenute in garanzia
11 “senza toccare minimamente gli altri aspetti del complesso rapporto” (pag.
15 dell'atto di citazione di appello). Infatti, il “contenzioso” riguardava altresì l'esecuzione dei lavori, che in plurime missive Parte_2
aveva contestato essere stati eseguiti non a regola d'arte (tanto che alcune opere di ripristino furono indicate nell'accordo).
In proposito si osserva che l'appellante dichiara di fare riferimento al solo cantiere Agrologic di IC (a pag. 2 dell'atto di citazione in appello si legge: “limitiamo l'esposizione in questa sede al cantiere di IC
– denominato Agrologic – in quanto l'unico interessato dalla vicenda per cui è lite”), ma proprio con riferimento a quel cantiere già nel 2019 le parti controvertevano sull'esistenza di vizi (v. la transazione dell'11 luglio
2019). Inoltre, l'appellante narra di vizi denunciati dalla direzione dei lavori il 20 marzo 2019, che comportavano il pericolo di crollo, per ovviare al quale “un pool di luminari elaborava un piano di intervento
d'urgenza la cui attuazione durava dal 1° aprile al 19 luglio 2019” e aggiunge che “gli interventi di risistemazione” dell'impianto di automazione si concludevano entro il 31 dicembre 2019 (pag. 3 dell'atto di citazione in appello).
Ciò premesso, non è sostenibile che “all'interno Parte_2
dell'accordo [transazione del 4 marzo 2020] non rinuncia ad alcuna pretesa – precedentemente maturata o futura – verso Controparte_1
(pag. 16 dell'atto di citazione in appello).
Nell'interpretare il contenuto del contratto dev'essere indagata la comune intenzione delle parti, che si desume dal loro complessivo comportamento
(art. 1362 c.c.). Dunque, se le parti già nel 2019 controvertevano su vizi delle opere e sull'inadempimento del subappaltatore (v. sempre transazione dell'11 luglio 2019), ed ancora nei mesi di gennaio e febbraio
2020 discutevano sulla regolare esecuzione dei lavori (v. le pec 7 febbraio e 20 febbraio 2020, doc. 33 e doc. 34 fasc. opposta), la controversia, che
12 la transazione del 4 marzo 2020 intese risolvere, non era limitata all'assolvimento degli oneri contributivi di quale Controparte_1
condizione per ricevere il pagamento del corrispettivo dell'appalto, ma concerneva per l'appunto anche l'esecuzione delle opere.
Del resto, poiché il corrispettivo era stato trattenuto dalla subappaltante proprio a scopo di garanzia, l'accordo sui pagamenti significa che le parti superarono le questioni concernenti l'esistenza di vizi.
Con l'accordo del 4 marzo 2020, la subappaltante dopo Parte_2
avere precedentemente contestato alla subappaltatrice la non regolare esecuzione di opere, impegnandosi alla corresponsione d'importi determinati di denaro per porre termine al “contenzioso”, rinunciava a fare valere l'asserito inadempimento di controparte.
Tale rinuncia è definitiva. Infatti, la transazione, anche non novativa, produce un effetto preclusivo, che consiste nell'impedire ai transigenti di riaprire la controversia, riproponendo pretese che si fondano sulla controversia già risolta o prevenuta.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante sovrappone questioni diverse, tornando a dolersi del fatto che il Tribunale di Venezia ha ritenuto “assorbente” l'accordo transattivo.
L'appellante, non senza contraddizione, dopo avere sostenuto che l'accordo del 4 marzo 2020 riguardava esclusivamente la corresponsione delle ritenute a garanzia (il che – come già detto – non corrisponde al vero), afferma che neppure quelle dovessero venire corrisposte
“incondizionatamente”. non aveva esibito i documenti Controparte_1
comprovanti il versamento delle ritenute fiscali relative ai lavoratori da essa impiegati e ciò rendeva illegittime “le pretese azionate in via monitoria” (pag. 17 dell'atto di citazione in appello).
Deve al contrario rilevarsi che l'accordo transattivo prevedeva che avrebbe bonificato in date prestabilite i corrispettivi Parte_2
13 concordati, senza menzione di obblighi di documentazione da parte della subappaltatrice, e una parte dei pagamenti fu anche compiuta senza richiedere l'esibizione di alcunché.
Dunque, non poteva sospendere i pagamenti, che si era Parte_2
impegnata a compiere, adducendo il mancato ricevimento di documentazione, di cui l'accordo transattivo non faceva parola.
In corso di causa ha depositato perizia, sottoscritta Parte_2
dall'ing. , che quantifica in Euro 493.396,83 “i danni Persona_1
derivanti da singoli vizi e non conformità”.
I lavori erano però stati ultimati nel 2019. Pertanto, le pretese di riduzione del corrispettivo e di risarcimento, fondate su presunti vizi, erano abdicate con le transazioni. Come già s'è detto, l'accordo del 4 marzo 2020 prevedeva che compisse specifici ripristini e Controparte_1
non ha negato che siano stati compiuti. In defintiva, Parte_2
ha adempiuto al contratto transattivo, mentre Controparte_1
dopo il pagamento parziale, si è resa inadempiente. Parte_2
L'appellante afferma che alcuni vizi le sarebbero stati denunciati dalle committenti successivamente al 4 marzo 2020.
I documenti richiamati dall'appellante si riferiscono a vizi già conosciuti da in epoca anteriore al 4 marzo 2020 (la Parte_2
comunicazione di Agrologic del 3 aprile 2020 e del 23 aprile 2020 sollecitano il compimento d'interventi e non denunciano nuovi vizi;
neppure contiene la denuncia di vizi, ma solamente la richiesta di un certificato relativo a una tubazione, la mail inviata da “ ” Parte_4
a il 26 maggio 2020). Controparte_1
Inoltre, difetta la prova, ma ancora prima l'allegazione, di avere dovuto corrispondere somme di denaro alle committenti o di avere sostenuto costi per rimediare a vizi in ipotesi conosciuti solo successivamente all'accordo transattivo (i capitoli di prova, che peraltro demandano inammissibilmente
14 ai testimoni valutazioni, si riferiscono alla problematica insorta nel 2019
[cap. 5 e ss.], mentre, per quanto riguarda vizi che sarebbero stati scoperti dopo il 3 aprile 2020, i capitoli di prova discorrono genericamente d'interventi sostitutivi di “cap. 16: vero che Controparte_1
invitava ad intervenire Parte_2 Controparte_1
immediatamente per risolvere le problematiche di cui al capitolo 14 che precede, la quale, tuttavia, latitava ad attivarsi”; cap. 17: “vero che, in conseguenza della mancata attivazione di Controparte_1
nell'eliminazione dei vizi e delle non conformità di cui al capitolo 14 che precede, interveniva in via sostitutiva per non incorrere Parte_2
in penali o in nuovi inadempimenti verso la committente Parte_5
: si fa riferimento in questi capitoli ai vizi di cui al doc. 13 del fasc.
[...]
dell'opponente, che conteneva un sollecito a porre rimedio a situazioni già conosciute dall'appaltatrice e non la denuncia di nuovi vizi).
Rimane in ogni caso decisivo il fatto, già sottolineato dal Tribunale, che, senza impugnare il contratto transattivo del 4 marzo 2020, Parte_2
non poteva sottrarsi al suo adempimento.
[...]
Se infatti fosse intervenuta la conoscenza di vizi ignorati allorché perfezionò la transazione, avrebbe dovuto chiedere Parte_2
l'annullamento per errore della transazione (annullamento ammissibile, trattandosi di errore sul fatto e non sul diritto).
Solo la rimozione del contratto transattivo avrebbe caducato l'obbligazione di corresponsione delle somme di denaro promesse ad con il medesimo contratto, riaprendo la controversia Controparte_1
sulla responsabilità di per la cattiva esecuzione delle Parte_2
opere subappaltate.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla penale per i ritardi, che l'appellante quantifica in Euro 1.999.591,71. Poiché, come già detto, nel marzo 2020 l'esecuzione delle opere era già stata ultimata, salvi
15 gli interventi di ripristino concordati con l'accordo transattivo,
con la transazione, ha rinunciato a tale pretesa, Parte_2
incompatibile con la determinazione del corrispettivo ancora dovuto a definizione della “controversia” in essere tra le parti.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., poiché, mentre essa avrebbe offerto prova dei danni sofferti a seguito dell'inadempimento di controparte, quest'ultima non ha dato prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dai rapporti di subappalto.
Anche questo motivo è infondato. ha agito in giudizio facendo valere il contratto di Controparte_1
transazione e ottenendo ingiunzioni di pagamento per gli importi di denaro che si era impegnata a corrispondere con la Parte_2
stessa transazione.
Il titolo della domanda di condanna al pagamento del debito pecuniario si rinviene nel contratto di transazione del 4 marzo 2020. non era pertanto tenuta a provare di avere esattamente Controparte_1
eseguito le prestazioni dei contratti di subappalto.
4. Con riferimento alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1380/2020 (che ingiungeva il pagamento della terza rata prevista dall'accordo transattivo), l'appellante si duole della compensazione delle spese processuali.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il decreto suddetto è stato revocato esclusivamente per il fatto che ha compiuto il pagamento, dopo l'emissione del decreto Parte_2
ma prima della sua notificazione.
Tale pagamento fu tuttavia eseguito con riserva di ripetizione, sicché
come rilevato dal Tribunale, era legittimata ad Controparte_1
introdurre il giudizio, onde ottenere l'accertamento del suo diritto.
16 L'accertamento è poi stato favorevole ad avendo il Controparte_1
giudice riconosciutole il diritto a trattenere il pagamento ricevuto. È perciò indubbia la prevalente soccombenza di Controparte_3
non si lamenta della compensazione delle spese,
[...]
motivata dal Tribunale sul presupposto che, dopo l'introduzione del processo, non si era limitata a chiedere l'accertamento del diritto di trattenere le somme di denaro ricevute in pagamento, ma aveva chiesto anche la conferma del decreto.
Poiché a parte l'ottenuta revoca del decreto, è stata Parte_2
soccombente, essa non può ottenere la rifusione delle spese processuali.
Deve perciò confermarsi la compensazione, atteso che il giudizio di primo grado, anche con riferimento alla causa n. 7568/2020 r.g., si è concluso favorevolmente per ossia con l'accertamento del Controparte_1
diritto di trattenere l'importo ricevuto di Euro 309.397,75, oltre Euro
3.797,49 per interessi legali maturati fino al 5 agosto 2020.
5. In conclusione, l'appello è respinto con integrale conferma della sentenza n. 2459/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri medi del d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Stante il rigetto integrale dell'appello, sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
17 La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 12/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_2 CP_1
(appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha
[...]
deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2459/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, che liquida in Euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 26 settembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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