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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2359 R.G. per l'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 22.1.25, e vertente
T R A
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Simona Voso, come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Via
Don Emilio Matarazzo, n. 33.
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Roberto Passaro, come da procura allegata alla memoria di
1 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Via Giustiniano, n. 7.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
22.1.25, da intendersi qui integralmente riportate;
il P.M. ha concluso come da atto in data 20.2.25.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.29 ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha chiesto la modifica delle Parte_1
statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza n. 3035/16 della Corte di
Appello di Napoli, che ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale
di Benevento in data 17.2.15, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ed in data Pt_1 Controparte_1
18.5.02.
In particolare, il giudice del gravame ha disposto: 1) la riduzione dell' assegno divorzile in favore della alla somma mensile di Euro 400,00, con CP_1
esclusione della percentuale sulla mensilità tredicesima e quattordicesima e del pagamento delle utenze domestiche, oltre alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT al costo della vita a far data dal 17.2.16;
2) la conferma dell'assegno per il mantenimento del figlio minore Per_1
dovuta dal padre nella misura di Euro 300,00 mensili, oltre al 25% delle mensilità tredicesima e quattordicesima, con rivalutazione automatica
2 annuale secondo gli indici ISTAT al costo della vita a far data dal mese di dicembre 2016, nonché la contribuzione alle spese straordinarie per il figlio ripartite nella misura del 70% il padre e del 30% la madre.
Il ha chiesto ora la revoca sia dell'assegno per il mantenimento del CP_2
figlio, essendosi quest'ultimo trasferito a vivere dal padre, sia dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della , per il venir meno dei suoi CP_1
presupposti.
Si è costituita la resistente ed ha invocato la conferma dell'assegno divorzile nella somma di Euro 400,00, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat
a partire dal 17.02.2016 sino al 17.02.2024 (€ 479,60), sottolineando le persistenti difficoltà economiche legate al suo stato di disoccupazione,
nonché la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio nella misura di Euro 300,00 mensili, rivalutato annualmente a partire dal mese di dicembre
2016 sino al mese di dicembre 2023 (€ 355,60), oltre al concorso alle spese straordinarie cosi come previsto nella sentenza n. 3025/16 della Corte di
Appello.
All' udienza del 27.11.24, sentite le parti e su accordo degli ex coniugi, è stato revocato l'assegno di mantenimento previsto per il figlio in sede di Per_1
sentenza divorzile, ed è stato stabilito che ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento ordinario del figlio nel periodo di rispettiva permanenza nelle reciproche abitazioni, restando ferma la ripartizione del contributo alle spese straordinarie prevista in sede divorzile, per la cui disciplina s è rinviato al protocollo sottoscritto con il COA presso questo
Tribunale.
3 Acquisita documentazione, all'udienza del 22.1.25, all'esito della discussione, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Oggetto di controversia rimane la questione concernente la spettanza ed entità
dell'assegno divorzile già riconosciuto alla resistente.
Giova preliminarmente ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell' art. 9 L. 898 del 1970 (così come modificato dalla L. n. 436 del
1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica,
quanto ai rapporti economici o all' affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Pertanto, la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
In particolare, il giudice a tal fine adito non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell' assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già
compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell' attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle
4 parti, abbiano alterato l' equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l' importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-
reddituale accertata (cfr., tra le altre, Cass. n. 11177/19; Cass. n. 787/17; Cass.
n. 14143/14; Cass. n. 10133/07).
Ciò posto, la richiesta di modifica della precedente disciplina in punto di assegno divorzile non può trovare accoglimento.
Il ha motivato l'istanza di revoca e successivamente, per quanto Pt_1
dichiarato all' udienza del 27.11.24, di riduzione dell'assegno divorzile previsto in favore dell'ex coniuge allegando un sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della , dovuto sia al trasferimento di CP_1
quest'ultima presso l'abitazione dei propri genitori, affetti entrambi da patologie invalidanti e percettori di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento, sia al fatto che la resistente non dovesse più provvedere al mantenimento del figlio, divenuto maggiorenne e trasferitosi dal padre.
Va evidenziato sul punto che, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha ridotto l'importo dell'assegno divorzile previsto in favore della alla somma di Euro CP_1
400,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici
ISTAT al costo della vita a far data dal 17.2.16, escludendo la percentuale sulla mensilità tredicesima e quattordicesima e il pagamento delle utenze domestiche.
In particolare, la Corte ha osservato che “Vanno invece esclusi gli obblighi
economici accessori (pagamento delle utenze domestiche e corresponsione
del 25% della tredicesima e della quattordicesima), questi sì certamente
5 collegati strettamente al permanere del vincolo coniugale e, quindi, non
giustificabili più al momento dello scioglimento del matrimonio, dovendo, in
questa sede, opportunamente valutarsi da un lato il vantaggio che alla
come genitore presso cui è collocato il minore, deriva dalla CP_1
fruizione della casa familiare, dall' altro il sacrificio economico
correlativamente imposto al tenuto a procurarsi una nuova Pt_1
abitazione.”
Orbene, è pacifico che la ha lasciato la casa coniugale, di proprietà CP_1
del in data 8.3.23 (cfr. accordo tra le parti). Pt_1
Il ricorrente, operatore ecologico dipendente della società Asia, ha dichiarato di essersi risposato e di abitare a San Leucio del Sannio, nella casa di proprietà
di sua moglie;
ha precisato che dal secondo matrimonio non sono nati figli, e di guadagnare mensilmente circa Euro 1.800,00 - 1.900,00, tenendo conto della cessione di un quinto dello stipendio per un mutuo. (cfr. verbale dell'udienza 27.11.24)
Dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha percepito per l'anno 2023 un reddito complessivo di Euro 33.847,00, con imposta netta di
Euro 5.155,00, con a carico coniuge ed il figlio (cfr. Mod.730/24); Per_1
per l'anno 2022 un reddito complessivo di Euro 32.808,00, con imposta netta di Euro 4.778,00, con a carico coniuge ed il figlio (cfr. Per_1
Mod.730/23); per l' anno 2021 un reddito complessivo di Euro 30.906,00,
con imposta netta di Euro 3.652,00, con a carico coniuge ed il figlio Per_1
(cfr. Mod.730/22); per l' anno 2020 un reddito complessivo di Euro
6 29.668,00, con imposta netta di Euro 3.754,00, con a carico coniuge ed il figlio . (cfr. Mod.730/21). Per_1
Il risulta intestatario di un conto corrente che presenta alla data del Pt_1
30.6.23 un saldo finale di Euro 1.238,46; alla data del 31.12.2023 un saldo finale di Euro 1.899,28; alla data del 17.3.24 un saldo finale di Euro 822,17;
la giacenza media riferita al conto corrente per l'anno 2022 è pari ad Euro
1.562,73; la giacenza media riferita al conto corrente per l'anno 2023 è pari ad Euro 1.125,66.
La resistente ha dedotto di non essere riuscita a trovare occupazione, pur essendo iscritta negli elenchi del Centro per l'Impiego; ha confermato di abitare con i suoi genitori. (cfr. verbale dell'udienza del 27.11.24).
Dalla certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate prodotta dalla riferita all' anno d' imposta 2021, si rileva nessun reddito percepito;
CP_1
per l'anno d' imposta 2022 sono indicato redditi esenti per Euro 997,07; per l'anno d' imposta 2023 si rileva nessun reddito percepito.
Il conto corrente presenta al 31.12.2022, un saldo contabile di CP_3
Euro 6,96 con una giacenza media di Euro 2,26 e l'indicazione di n. 2 BFP;
il conto corrente Intesa San paolo presenta al 30.9.24 un saldo finale di Euro
109,64.
E' stata prodotta la dichiarazione dei redditi riferita all' anno 2022 di _2
, madre della resistente, dalla quale si evince un reddito complessivo
[...]
pari ad Euro 7.494,00; l'indennità di accompagnamento invalidi percepita dall' 1.11.23 da , padre della resistente, pari ad Euro 531,76; Persona_3
7 gli arretrati percepiti dal medesimo pari ad Euro1.054,32 con data valuta
22.1.24.
Alla luce di tali emergenze, la condizione reddituale delle parti non può dirsi sostanzialmente modificata rispetto all'epoca della decisione della Corte di
Appello prima richiamata, avuto riguardo anche alle disposizioni concordate dalle parti quanto al figlio;
pertanto l'assegno divorzile va Per_1
confermato nella misura già stabilita.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca l'assegno a carico di per il mantenimento del Parte_1
figlio come stabilito con sentenza della Corte di Appello di Per_1
Napoli n. 3035/16, pubblicata il 27.7.16, disponendo che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario del figlio nel periodo di rispettiva permanenza nelle reciproche abitazioni, restando ferma la ripartizione del contributo alle spese straordinarie prevista in sede divorzile, per la cui disciplina si rinvia al protocollo sottoscritto con il COA presso questo
Tribunale;
2. rigetta nel resto il ricorso proposto;
3. compensa tra le parti le spese di lite.
8 Così deciso nella camera di consiglio del 24.2.25
Il Presidente Est
(dr. Ennio RICCI)
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