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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3175/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. GIOVANNI MANONI
e
LE DE EN
Con l'avv. LUIGINO MARIA MARTELLATO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 30/01/2025:“1) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli
e , il Signor si impegna a bonificare sui loro conti correnti Per_1 Per_2 Parte_1
e/o a versargli in via diretta, mensilmente, in via anticipata, entro il 15° giorno di ogni mese
- ciò fino a quando ciascuno di loro non avrà raggiunto l'autosufficienza economica - la somma di € 500,00 ciascuno, mentre la OR De LE LE si impegna ad assolvere i propri obblighi di mantenimento ordinario nei confronti dei figli provvedendo al loro mantenimento diretto, senza nulla chiedere all'altro genitore;
entrambi, infine si impegnano
a concorrere in ragione del 50% alle loro spese universitarie e straordinarie nei termini specificati dal protocollo siglato dal Tribunale di Venezia in data 20.09.2019. Qualora dette spese siano anticipate/sostenute da uno dei genitori o da uno dei figli, questi avrà diritto al
1 rimborso della quota a carico dell'altro genitore o dei genitori, entro 15 giorni dalla richiesta corredata da adeguata documentazione giustificativa. 2) Le parti dichiarano di avere dato esecuzione alle condizioni elencate nel verbale di precisazione delle conclusioni congiunte così come ratificate nella sentenza che ha dichiarato la loro separazione e, in particolare, di avere perfezionato le operazioni immobiliari ivi previste;
precisano che continuando la OR De LE a risiedere e vivere nell'immobile di Venezia-Favaro
Veneto, via Cà Pesaro n. 6, la stessa continuerà a sostenere i costi per spese condominiali ed utenze;
quanto alla somma di € 117.250,00 che in sede di separazione la OR De LE
LE si è impegnata a versare al Signor per le causali e i titoli ivi Parte_1 indicati, in n. 35 rate mensili di pari importo con decorrenza Ottobre 2023 e che da allora ha puntualmente versato, la stessa si impegna ed obbliga a versare con le stesse modalità e termini il residuo. 3) Con l'eccezione per quanto riguarda l'esatto e completo adempimento dell'obbligazione qui sopra ricordata, le parti dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa di carattere economico/patrimoniale essendo, tra l'altro, entrambe economicamente autosufficiente e avendo definito ogni loro rapporto di dare ed avere. Dichiarano, in ogni caso, ora e per il futuro, di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta contributiva ovvero alimentare. 4) I coniugi si dispensano reciprocamente dalla produzione della documentazione prevista dall'art. 473 bis 12, comma terzo, c.p.c.. Nulla per le spese, che restano integralmente compensate tra le parti” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 26/07/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 23/10/1993 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli Per_1
(30/07/1996) e (10/07/2001), ad oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
indipendenti.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dall'11/11/2020, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di
2 separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi materiali degli stessi.
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 23/10/1993 tra e LE DE Parte_1
EN e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1993, Parte 2, Serie A, n. 105.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
1) dispone, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , che il Signor Per_1 Per_2
corrisponda mediante bonifico sui loro conti correnti e/o in via diretta, Parte_1
mensilmente, in via anticipata, entro il 15° giorno di ogni mese - ciò fino a quando ciascuno di loro non avrà raggiunto l'autosufficienza economica - la somma di € 500,00 ciascuno, mentre la OR De LE LE assolverà i propri obblighi di mantenimento ordinario nei confronti dei figli provvedendo al loro mantenimento diretto, senza nulla chiedere all'altro genitore;
entrambi, infine concorreranno in ragione del 50% alle loro spese universitarie e
3 straordinarie nei termini specificati dal protocollo siglato dal Tribunale di Venezia in data
20.09.2019. Qualora dette spese siano anticipate/sostenute da uno dei genitori o da uno dei figli, questi avrà diritto al rimborso della quota a carico dell'altro genitore o dei genitori, entro 15 giorni dalla richiesta corredata da adeguata documentazione giustificativa.
2) Prende atto che le parti dichiarano di avere dato esecuzione alle condizioni elencate nel verbale di precisazione delle conclusioni congiunte così come ratificate nella sentenza che ha dichiarato la loro separazione e, in particolare, di avere perfezionato le operazioni immobiliari ivi previste;
precisano che continuando la OR De LE a risiedere e vivere nell'immobile di Venezia-Favaro Veneto, via Cà Pesaro n. 6, la stessa continuerà a sostenere i costi per spese condominiali ed utenze;
quanto alla somma di € 117.250,00 che in sede di separazione la OR De LE LE si è impegnata a versare al Signor , Parte_1
per le causali e i titoli ivi indicati, in n. 35 rate mensili di pari importo con decorrenza Ottobre
2023 e che da allora ha puntualmente versato, la stessa si impegna ed obbliga a versare con le stesse modalità e termini il residuo.
3) prende altresì atto che, con l'eccezione per quanto riguarda l'esatto e completo adempimento dell'obbligazione qui sopra ricordata, le parti dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa di carattere economico/patrimoniale essendo, tra l'altro, entrambe economicamente autosufficiente e avendo definito ogni loro rapporto di dare ed avere.
Dichiarano, in ogni caso, ora e per il futuro, di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta contributiva ovvero alimentare.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.02.2025 dal Tribunale di Venezia
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. GIOVANNI MANONI
e
LE DE EN
Con l'avv. LUIGINO MARIA MARTELLATO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 30/01/2025:“1) A titolo di concorso nel mantenimento dei figli
e , il Signor si impegna a bonificare sui loro conti correnti Per_1 Per_2 Parte_1
e/o a versargli in via diretta, mensilmente, in via anticipata, entro il 15° giorno di ogni mese
- ciò fino a quando ciascuno di loro non avrà raggiunto l'autosufficienza economica - la somma di € 500,00 ciascuno, mentre la OR De LE LE si impegna ad assolvere i propri obblighi di mantenimento ordinario nei confronti dei figli provvedendo al loro mantenimento diretto, senza nulla chiedere all'altro genitore;
entrambi, infine si impegnano
a concorrere in ragione del 50% alle loro spese universitarie e straordinarie nei termini specificati dal protocollo siglato dal Tribunale di Venezia in data 20.09.2019. Qualora dette spese siano anticipate/sostenute da uno dei genitori o da uno dei figli, questi avrà diritto al
1 rimborso della quota a carico dell'altro genitore o dei genitori, entro 15 giorni dalla richiesta corredata da adeguata documentazione giustificativa. 2) Le parti dichiarano di avere dato esecuzione alle condizioni elencate nel verbale di precisazione delle conclusioni congiunte così come ratificate nella sentenza che ha dichiarato la loro separazione e, in particolare, di avere perfezionato le operazioni immobiliari ivi previste;
precisano che continuando la OR De LE a risiedere e vivere nell'immobile di Venezia-Favaro
Veneto, via Cà Pesaro n. 6, la stessa continuerà a sostenere i costi per spese condominiali ed utenze;
quanto alla somma di € 117.250,00 che in sede di separazione la OR De LE
LE si è impegnata a versare al Signor per le causali e i titoli ivi Parte_1 indicati, in n. 35 rate mensili di pari importo con decorrenza Ottobre 2023 e che da allora ha puntualmente versato, la stessa si impegna ed obbliga a versare con le stesse modalità e termini il residuo. 3) Con l'eccezione per quanto riguarda l'esatto e completo adempimento dell'obbligazione qui sopra ricordata, le parti dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa di carattere economico/patrimoniale essendo, tra l'altro, entrambe economicamente autosufficiente e avendo definito ogni loro rapporto di dare ed avere. Dichiarano, in ogni caso, ora e per il futuro, di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta contributiva ovvero alimentare. 4) I coniugi si dispensano reciprocamente dalla produzione della documentazione prevista dall'art. 473 bis 12, comma terzo, c.p.c.. Nulla per le spese, che restano integralmente compensate tra le parti” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 26/07/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 23/10/1993 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli Per_1
(30/07/1996) e (10/07/2001), ad oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
indipendenti.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dall'11/11/2020, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di
2 separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi materiali degli stessi.
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 23/10/1993 tra e LE DE Parte_1
EN e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1993, Parte 2, Serie A, n. 105.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
1) dispone, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , che il Signor Per_1 Per_2
corrisponda mediante bonifico sui loro conti correnti e/o in via diretta, Parte_1
mensilmente, in via anticipata, entro il 15° giorno di ogni mese - ciò fino a quando ciascuno di loro non avrà raggiunto l'autosufficienza economica - la somma di € 500,00 ciascuno, mentre la OR De LE LE assolverà i propri obblighi di mantenimento ordinario nei confronti dei figli provvedendo al loro mantenimento diretto, senza nulla chiedere all'altro genitore;
entrambi, infine concorreranno in ragione del 50% alle loro spese universitarie e
3 straordinarie nei termini specificati dal protocollo siglato dal Tribunale di Venezia in data
20.09.2019. Qualora dette spese siano anticipate/sostenute da uno dei genitori o da uno dei figli, questi avrà diritto al rimborso della quota a carico dell'altro genitore o dei genitori, entro 15 giorni dalla richiesta corredata da adeguata documentazione giustificativa.
2) Prende atto che le parti dichiarano di avere dato esecuzione alle condizioni elencate nel verbale di precisazione delle conclusioni congiunte così come ratificate nella sentenza che ha dichiarato la loro separazione e, in particolare, di avere perfezionato le operazioni immobiliari ivi previste;
precisano che continuando la OR De LE a risiedere e vivere nell'immobile di Venezia-Favaro Veneto, via Cà Pesaro n. 6, la stessa continuerà a sostenere i costi per spese condominiali ed utenze;
quanto alla somma di € 117.250,00 che in sede di separazione la OR De LE LE si è impegnata a versare al Signor , Parte_1
per le causali e i titoli ivi indicati, in n. 35 rate mensili di pari importo con decorrenza Ottobre
2023 e che da allora ha puntualmente versato, la stessa si impegna ed obbliga a versare con le stesse modalità e termini il residuo.
3) prende altresì atto che, con l'eccezione per quanto riguarda l'esatto e completo adempimento dell'obbligazione qui sopra ricordata, le parti dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa di carattere economico/patrimoniale essendo, tra l'altro, entrambe economicamente autosufficiente e avendo definito ogni loro rapporto di dare ed avere.
Dichiarano, in ogni caso, ora e per il futuro, di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta contributiva ovvero alimentare.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25.02.2025 dal Tribunale di Venezia
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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