Sentenza 4 dicembre 2015
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2 della l.r. Liguria n. 1 del 2008, il censimento comunale delle strutture ricettive ha funzione ricognitiva e non costitutiva del vincolo di destinazione ad uso di albergo, sicché la comoda divisibilità dell'immobile deve essere valutata anche con riguardo all'esistenza del vincolo non censito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2015, n. 24765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24765 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2015 |
Testo completo
0024765/15 REP UBBLICA I TALIANA I N NOME DEL PO PO LO I TALIANO L A CORTE SUPREMA D I CAS SAZ IONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo ODDO Presidente R. G. 3929/2011 24765 Consigliere Dott. Lorenzo ORILIA Cron. e.I. Rep. Dott. Antonio ORICCHIO Consigliere Ud. 17/11/2015 - Consigliere Rel. Dott. Alberto GIUSTI Dott. Luigi ABETE - Consigliere ha pronunciato la seguente Scioglimento di comunione SENTENZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE TAORMINA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Vincenzo Roppo e Mario Contaldi, con domicilio e- letto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Pier Luigi da Palestrina, n. 63; ricorrente -
contro
IMMOBILIARE ELSA DI LUCIANA DI CROCE & C. s.a. s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, speciale in calce al controricorso,in forza di procura an 2209/15 JD dall'Avv. Guido Alpa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Benedetto Cairoli, n. 6; - controricorrente nonché nei confronti di HOTEL SAVOIA BORDIGHERA DI UGO FEA E C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata e di UNICREDIT s.p.a. (già Cassa di Risparmio di Torino s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 955 in data 1° settembre 2010. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien- za del 17 novembre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per - il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. - Con atto di citazione notificato in data 7 gennaio 1992, l'Immobiliare IN s.r.l., comproprietaria pro indi- viso per la quota pari a 1/2 dell'immobile sito in Bordighera corso Italia n. 49, ove era gestita attività alberghiera (Ho- conveniva in giudizio davanti il Tribunale ditel Savoia), ам - 2 s.a. s., comproprietariaSanremo la società Immobiliare LS della residua quota pari a 1/2, chiedendo lo scioglimento del- la comunione immobiliare, con attribuzione ad essa della por- zione materiale corrispondente alla propria quota ideale di 1/2, previo espletamento di c.t.u. tesa alla formazione di due - lotti di ugual valore. laSi costituiva in giudizio l'Immobiliare LS s.a. s., quale, resistendo, rilevava che l'immobile, adibito ad attivi- tà alberghiera, non era divisibile. Instava per l'attribuzione a sé della restante quota pari a 1/2 previa corresponsione del valore da accertarsi a mezzo di c.t.u. Interveniva in giudizio la società Hotel Savoia Bordighe- ra, opponendosi alla divisione dell'immobile, da sempre desti- nato ad [...] alberghiera, e chiedendo la condanna delle due società immobiliari, pro quota, al rimborso delle spese sostenute negli anni per migliorie, addizioni e ristruttura- zioni. Interveniva in causa anche la Cassa di Risparmio di Torino dell'ipoteca sulla quota (poi Unicredit s.p.a.) a tutela dell' Immobiliare LS.
2. Il Tribunale di Sanremo, con sentenza in data 8 mag- gio 2001, dato atto dell'indivisibilità dell'immobile per cui è causa, disponeva lo scioglimento della comunione sullo stes- so;
assegnava l'immobile all' Immobiliare LS e determinava la da erogarsi alla Immobiliare IN nella misura del somma 3 E 50% del valore complessivo dell'immobile, come determinato nella c.t.u. espletata dall'arch. Emilio Carli, oltre accesso- ri;
disponeva che l'ipoteca gravante sull'immobile continuasse a gravare sullo stesso, come sopra attribuito, con parità di grado;
condannava l'Immobiliare IN e l'Immobiliare LS pro quota al 50% a rimborsare alla società Hotel Savoia Bordi- ghera le spese sostenute per le opere di ristrutturazione, da quantificarsi in separato giudizio;
respingeva le altre doman- de e compensava le spese di lite tra le parti. 3. - La Corte d'appello di Genova, con sentenza resa pub- blica mediante deposito in cancelleria il 1° settembre 2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha confermato lo scioglimento della comunione nonché l'assegnazione dell'immobile per cui è causa all' Immobiliare LS, l'uno e l'altra già disposti con la gravata decisione, rideterminando in aumento, peraltro, la somma da erogarsi come conguaglio all' Immobiliare IN, stabilendola nell'importo di euro 700.000, con rivalutazione ed interessi come in motivazione;
! ha dato atto della cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte da Unicredit s.p.a., già Cassa di Risparmio di Torino s.p.a.; ha confermato nel resto l'impugnata sentenza;
ha regolato tra le parti le spese di li- te e quelle di c.t.u.
3.1. In particolare, la Corte d'appello -> tenuto conto del nuovo elaborato peritale svolto dall'arch. Roberto Melai, an - nominato - ha rilevato chec.t.u. nel giudizio di gravame l'immobile in questione deve ritenersi nuovamente soggetto al vincolo alberghiero, alla luce della sopravvenuta legge della Regione Liguria 7 gennaio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguar- dia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico- ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), e che lo stesso deve ritenersi indivisibile, giacché alla divisione in natura tra i due comproprietari, affinché ciascuno di essi vi eserciti l'attività alberghiera, osterebbe la necessità di do- ver fronteggiare problemi tecnici eccessivamente gravosi. 4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello l'Immobiliare IN ha proposto ricorso, con atto notificato il 1° febbraio 2011, sulla base di sei motivi. L' Immobiliare LS vi ha resistito con controricorso. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. In prossimità dell'udienza la ricorrente e la controricor- rente hanno depositato memorie illustrative. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 8 febbraio 2008, n. 1; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione), la ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto sussistente un vincolo di destinazione alberghiera - 5 - an sull'immobile oggetto del giudizio derivante dal sopravvenuto dettato della legge della Regione Liguria n. 1 del 2008. Al fine di dichiarare la sussistenza del vincolo, la Corte in e- d'appello avrebbe dovuto farsi carico di verificare se, secuzione delle prescrizioni della legge regionale indicata quale fonte del rilevato vincolo di destinazione, il Comune di avesse effettivamente provveduto agli adempimentiBordighera di cui ai commi 2 e SS. dell'art. 2 della citata legge regio- nale. Ad avviso della ricorrente, mancherebbero i presupposti previsti dalla legge regionale per l'imposizione del vincolo, essendo espressamente riconosciuto che non si è completato il procedimento descritto per giungere a tale conseguenza (il censimento da parte del Comune delle strutture alberghiere at- tive). La Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare a- criticamente quanto riferito dal consulente tecnico d'ufficio. - Il motivo è infondato.
1.1. L'art. 2 della legge della Regione Liguria n. 1 del 2008 (nel testo vigente all'epoca della proposizione del ricorso per cassazione, anteriormente quindi alle modifiche di cui al- la legge regionale 18 marzo 2013, n. 4) disponeva, per quanto qui interessa, che: Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive classificate "albergo" e le relative aree asservite e di pertinenza, ai sensi della normativa vigente in materia, quelle la cui attività sia ces- sata e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in An - 6 · una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edi- lizi già rilasciati in data anteriore, quelle in corso di rea- lizzazione e quelle realizzate successivamente o divenute suc- cessivamente tali, sono soggette a specifico vinco- lo di destinazione d'uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione, se non alle condizioni previste dai commi 4 e 5" (comma 1). Al successivo secondo comma si disponeva quin- di che i Comuni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dovessero effettuare il censimento delle strutture ricettive, anche sulla scorta di proposte degli im- prenditori alberghieri, definendo le esigenze di miglioramento "1 appositaampliamento delle strutture alberghiere, con ° modifica al vigente strumento urbanistico comunale secondo le procedure di cui al comma 10...". In termini di presupposti, il successivo comma 4 stabiliva che "I Comuni, con la modifica dello strumento urbanistico comunale vigente, possono propor- re, su richiesta del proprietario e acquisito il parere del gestore, il non assoggettamento al vincolo di cui al comma 1 delle strutture esistenti censite per le quali non sia più e- sercitabile l'attività alberghiera in relazione alla sopravve- nuta inadeguatezza a mantenere presenza sul mercatola dell'offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica del- a) og-la stessa, motivate da almeno una delle seguenti cause: gettiva impossibilità dell'immobile ad adeguare le sue carat- teristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello ан - 7 degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urba- nistico-edilizi non superabili;
b) collocazione della struttu- ra in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o terri- toriali determinino l'incompatibilità o l'insostenibilità del- la funzione alberghiera”. "delleIn questo contesto, è chiaro che il censimento strutture ricettive di cui al comma 1" ad opera dei Comuni ha una funzione, non costitutiva, ma meramente ricognitiva dello specifico vincolo di destinazione d'uso derivante dalla stessa legge regionale, applicabile, oggettivamente, anche a quegli immobili classificati albergo la cui attività sia cessata ma che non siano stati oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione d'uso. Questo impianto è confermato anche a seguito delle modifi- che risultanti dalla sopravvenuta citata legge regionale n. 4 del 2013, dove: si precisa (al comma 1-ter del novellato art. 2 della legge regionale n. 1 del 2008) che i Comuni effettuano il censimento degli alberghi assoggettati al vincolo di desti- nazione d'uso ad albergo e approvano l'elenco degli immobili vincolati;
si puntualizza (al comma 1 dell'art. 2) la durata del vincolo (dalla data di entrata in vigore della legge e per il periodo di vigenza dell'elenco di cui al comma 1-ter); si fissano (ai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo) le con- an 8. - dizioni e il procedimento per ottenere, da parte del Comune territorialmente competente, lo svincolo. Ne deriva che, per un verso, è erronea la premessa da cui muove la ricorrente, secondo cui il censimento da parte dei Comuni costituirebbe presupposto per l'imposizione del vincolo di destinazione per gli immobili interessati dalla disciplina della citata legge regionale;
e che, per l'altro verso, è ir- rilevante la "sospensione dell'attività" da parte dell'Hotel Savoia Bordighera per intervenuta revoca dell'autorizzazione, posto che il vincolo di destinazione alberghiera imposto dalla legge regionale prescinde dalla sussistenza di un'autorizzazione in atto all'esercizio dell'attività alber- ghiera. Ancora non significativa appare la dedotta inidoneità dell'immobile de quo all'esercizio dell'attività alberghiera per la necessità di adeguarlo alla normativa in materia di si- curezza sul lavoro e prevenzione incendi, giacché la sopravve- nuta inadeguatezza della struttura rileva solo a condizione siano riconosciute dall'autorità ammini- che sussistano e strativa competente le condizioni per lo svincolo. - Non è riscontrabile il denunciato acritico appiattimento della Corte territoriale sulla relazione del consulente tecni- co d'ufficio, avendo i giudici del gravame fatto corretta ap- plicazione della pertinente normativa di legge regionale sulla base degli elementi di fatto, relativi alla destinazione della au 9 - struttura immobiliare oggetto di causa, emergenti dalla consu- lenza tecnica d'ufficio.
2. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazio- insufficiente e contrad- ne dell'art. 720 cod. civ.; omessa, si lamenta che sia stata confermata la dittoria motivazione) statuizione di non comoda divisibilità dell'immobile. Ad avvi- so della ricorrente, dalla cassazione della parte della sen- tenza in cui viene riconosciuta la sussistenza del vincolo di destinazione alberghiera deriverebbe l'accoglimento della cen- sura in relazione al giudizio di non comoda divisibilità, po- sto che tale statuizione troverebbe la sua unica dichiarata ragione proprio nella sussistenza del vincolo e nelle onerose conseguenze che il mantenimento dello stesso e il frazionamen- to dell'immobile produrrebbero. La statuizione di non comoda divisibilità sarebbe in ogni caso viziata, giacché la divisio- ne dell'immobile non imporrebbe ai comproprietari - diversa- mente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale - di eserci- tare l'attività alberghiera in forma distinta e concorrente. 2.1. - Il motivo è infondato. Innanzitutto, per la parte in cui la censura non è autono- ma reitera critiche articolate con il primo mezzo, valgono ma le considerazioni di cui retro, al punto 1.1. del Considerato in diritto. Per il resto, la Corte d'appello premesso l'assoggettamento dell'immobile al vincolo di destinazione an - 10 - ha rilevato che alla divisione in natura della struttura tra i due comproprietari osterebbe la necessità di dover affrontare problemi tecnici eccessivamente gravosi, essendo richieste °- pere complesse e di notevole costo anche in considerazione della incidenza del frazionamento sulla destinazione economi- co-funzionale del bene. La conclusione cui è pervenuta - con congrua e logica mo- la Corte d'appello si sottrae alle censure della tivazione - ricorrente. In tema di divisione giudiziale, infatti, la non comoda divisibilità di un immobile può ritenersi legittimamente pre- dicabile quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi о limitazioni eccessivi (Cass., Sez. II, 28 maggio 2007, n. 12406; Cass., Sez. II, 21 agosto 2012, n. 14577; Cass., Sez. II, 19 agosto 2015, n. 16918). Su questa base, coerente con il principio enunciato l'esclusione della comoda divisibilità, tra le due società comproprietarie, dell'immobile in questione, sottoposto al vincolo alberghiero, in considerazione delle opere da realiz- zare, ai fini del frazionamento, che comprometterebbero 10 11 au svolgimento dell'attività alberghiera con complessivo pregiu- dizio economico anche per la necessità di dover affrontare problemi tecnici eccessivamente gravosi. In questo contesto, nel contestare la conclusione di non comoda divisibilità cui è pervenuto il giudice del merito, la ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e un decisivo difetto di motivazione, in realtà tende ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisi- tazione dell'apprezzamento di fatto motivatamente compiuto dal giudice del merito sulla scorta delle risultanze peritali. In particolare, non è decisivo il rilievo, su cui insiste ricorrente, in ordine alla compatibilitàla difesa della dell'esercizio alberghiero in forma unitaria a fronte dell'appartenenza separata dell'edificio per piani o per por- zioni di piani a due diversi proprietari. Invero, non è in discussione il fatto che il carattere di- stintivo dell'esercizio alberghiero risiede nell'unitarietà dei vari servizi e non nell'appartenenza dell'immobile ad un solo proprietario. La Corte d'appello non ha infatti affermato che il condo- è in sé di ostacolo alla gestione unitaria di minio un'attività alberghiera. La sentenza impugnata ha piuttosto considerato ostativa al frazionamento la necessità che derive- rebbe di dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente gravosi ai fini della realizzazione in concreto di porzioni аи - 12 - suscettibili di autonomo e libero godimento. E questa valuta- zione resiste alle censure articolate dalla ricorrente, posto che al di là dell'esercizio dell'attività alberghiera in via unitaria (sulla base di un rapporto contrattuale con un terzo) o in via distinta e concorrente ba la divisione materiale in regime di condominio prospettata dalla ricorrente si risolve- rebbe in uno stato di indivisibilità, ex art. 1119 cod. civ., per talune parti dell'immobile e la sua attuazione comporte- rebbe, rispetto al bene, limitazioni e condizionamenti suscet- tibili di incidere sulla funzionalità alberghiera, limitazioni e condizionamenti che la Corte d'appello, basandosi sulla re- lazione del c.t.u., ha appunto ritenuto preclusivi, in concre- to, della comoda divisibilità. D'altra parte, si rivela astratto il riferimento della ri- corrente alla possibilità, nella specie, di una gestione uni- taria dell'attività alberghiera pur dopo il richiesto frazio- namento, avendo la sentenza della Corte di Genova sottolineato che l'Immobiliare IN è apparsa "ben più interessata ad 'ottenere la revoca del vincolo alberghiero adibendo poi l'immobile, all'uopo ristrutturato con regolare concessione edilizia, a residence, altamente remunerativi', piuttosto che all'esercizio della relativa attività alberghiera”. 3. - Con il terzo motivo si prospetta omessa, insufficien- e contraddittoria motivazione con riguardo ai criteri di te attribuzione dell'immobile non comodamente divisibile. Rileva an - 13 - la ricorrente che da un lato la Corte ha dato atto di alcune circostanze rilevanti (la circostanza che l'attività alber- ghiera non è più svolta all'interno dell'immobile per revoca della relativa autorizzazione;
il fatto, ancora, che la com- proprietaria Immobiliare LS abbia promesso di vendere a ter- zi l'immobile; l'esposizione debitoria e la sussistenza di i- scrizioni ipotecarie sull'immobile), ma dall'altro non avrebbe sviluppato coerentemente la sua argomentazione logica, giun- gendo a conclusioni (l'assegnazione all'Immobiliare LS) in- coerenti con le premesse ritenute rilevanti (la prosecuzione dell'attività alberghiera). Inoltre, la Corte d'appello avreb- be svalutato l'unico argomento che avrebbe dovuto orientare la decisione discrezionale del giudice di merito: l'esistenza di un debito consistente, di gravose ipoteche iscritte sulla quo- ta immobiliare della condividente Immobiliare LS. D'altra parte, a fronte dell'estensione dell'ipoteca iscritta sull'intero immobile, in ipotesi assegnato all' Immobiliare El- sa, la ricorrente si sostiene vedrebbe frustrata l'efficacia dell'ipoteca legale, trovandosi garantita da un'ipoteca di secondo grado. 3.1. - Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di assegnazione anziché all' Immobiliareall'Immobiliare LS, IN, dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile. an - 14 - La Corte territoriale ha osservato: che nel giudizio di primo grado l'Immobiliare LS fu l'unica a chiedere l'assegnazione dell'immobile, dimo- strando quindi interesse sia a detta assegnazione sia al- la conseguente continuazione dell'attività alberghiera esercitata nell'immobile stesso, e tenendo ferma tale ri- chiesta per tutta la durata del giudizio, mostrando un comportamento rilevante con riferimento al criterio dell'attuazione della detta funzione economica;
che non osta all'assegnazione all'Immobiliare LS la pro- - messa di vendita da questa fatta a terzi della quota del 90% della sua metà, risultando comunque l'intenzione di proseguire l'attività alberghiera;
che non può darsi rilievo alla posizione debitoria di det- - ta società, con riferimento alla sussistenza di ipoteche, essendo il trasferimento della quota in ogni caso subor- dinato al pagamento del prezzo;
che non rileva la temporanea sospensione dell'attività, - nel permanere della destinazione alberghiera dell'immobile. La Corte di Genova ha quindi sottolineato che non ricorro- no valide e logiche ragioni per assegnare il compendio all' Immobiliare IN, la quale: nel giudizio di primo grado non manifestò alcun interesse all'assegnazione dell'immobile; Ди - 15 1 nel giudizio di appello ha chiesto la formazione di due lotti con attribuzione a sé di uno dei due, incurante della circostanza che l'ipotesi della divisione contra- stava con evidenza con la funzionalità del complesso al- berghiero, come rilevato in sede di c.t.u. ; dopo otto anni di causa, e dopo l'espletamento di due c.t.u. e di un ulteriore supplemento peritale, dal quale è risultato confermato il vincolo alberghiero, ancora ha chiesto una nuova c.t.u., che valuti "se sia possibile un mutamento d'uso dell'immobile e se sì con quali ricadute sulla valorizzazione dello stesso”, apparendo ben più in- teressata ad "ottenere la revoca del vincolo alberghiero adibendo poi l'immobile, all'uopo ristrutturato con rego- lare concessione edilizia, a residence, altamente remune- rativi", piuttosto che all'esercizio della relativa atti- vità alberghiera;
risulta attualmente in liquidazione, sicché l'esercizio di - attività alberghiera da parte sua potrebbe risultare in contrasto con il dovere del liquidatore di limitarsi a compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. Tanto premesso, è noto che - per costante giurisprudenza (Cass., Sez. II, 13 maggio 2010, n. 11641; Cass., Sez. VI-2, 17 luglio 2014, n. 16376) - nell'esercizio del potere di at- tribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, 16 - an il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusi- vamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adegua- tamente e logicamente motivato. La ricorrente oppone all'articolata e ragionata motivazio- ne dei giudici del merito obiezioni insuscettibili di eviden- ziare mende logiche nella motivazione della Corte territoria- le. In particolare, non è condivisibile in punto di diritto il rilievo della ricorrente secondo cui, a fronte dell'estensione dell'ipoteca iscritta sull'intero immobile, assegnato a Immo- biliare LS, Immobiliare IN vedrebbe frustrata l'efficacia dell'ipoteca legale che, ai sensi dell'art. 2817, primo comma, numero 2), cod. civ. compete al condividente per il pagamento del conguaglio, trovandosi garantita da un'ipoteca soltanto di secondo grado a fronte di un'ipoteca di primo grado. an - 17 - i Infatti, è vero che, ai sensi dell'art. 2825 cod. civ., ove nella divisione sia assegnato al contitolare debitore l'intero bene ipotecato, e quindi egli riceva una assegnazione in natura in misura superiore al valore della sua quota, con conseguente obbligazione a suo carico di pagare un conguaglio all'altro contitolare, l'ipoteca si estende all'intero bene. Si tratta della stessa ipoteca che permane con il grado origi- sennonché, in forza del disposto del terzo comma nario;
dell'art. 2650 cod. civ., l'ipoteca legale a favore del condi- vidente creditore del conguaglio, iscritta contemporaneamente alla trascrizione della divisione, prevale rispetto alle i- scrizioni eseguite anteriormente contro il condividente tenuto al conguaglio. In altri termini, l'iscrizione contro il condividente te- nuto al conguaglio, pur estendendosi all'intero bene a lui as- nella divisione, resta inefficace di frontesegnato all'ipoteca legale che sia iscritta, a favore del condividente creditore del conguaglio, contemporaneamente alla trascrizione della divisione: la sua anteriorità non ha valore di fronte a questa ipoteca legale, che è prevalente e privilegiata per e- spressa previsione normativa. insufficiente e4. Il quarto motivo denuncia omessa, contraddittoria motivazione con riguardo ai criteri di valuta- zione dell'immobile e alle risultanze della c.t.u. La ricor- rente contesta le modalità attraverso le quali il c.t.u. è - 18 ar so-giunto alla determinazione dell'entità del conguaglio, e stiene che erroneamente la Corte ha escluso il richiesto sup- plemento di consulenza, affermando che la normativa sopravve- nuta della Regione Liguria (legge 3 novembre 2009, n. 49), che consente l'ampliamento di edifici, non sarebbe pertinente ad - si so- immobili a destinazione alberghiera. Tale circostanza sarebbe contraddetta dall'art. 7 della richiamata stiene - normativa regionale.
4.1. La censura è infondata. Ai fini della determinazione del valore dell'immobile og- getto di divisione, la Corte d'appello ha tenuto conto della rideterminazione in aumento del valore di mercato dell'immobile per cui è causa operata, in sede di gravame, dal consulente tecnico d'ufficio. L'ausiliare del giudice ha considerato che l'immobile soggetto al vincolo alberghiero e ha valutato le potenzialità di aumento volumetrico offerte dalla stessa legge regionale n. 1 del 2008 che tale vincolo ha disposto, sottolineando in par- ticolare che l'edificio può giovarsi, ai sensi di tale norma- tiva, di un aumento volumetrico pari al 40% del volume attuale nel caso in cui si intenda mantenere l'attuale utilizzo come "albergo tradizionale" ovvero del 25% nel caso in cui intenda trasformarlo in "albergo residenziale" o RTA. La Corte territoriale ha inoltre spiegato le ragioni per occorre disporre una nuova indagine peritale in rela-cui non au 19 1 zione alla sopravvenuta legge della Regione Liguria 3 gennaio 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edi- lizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico- edilizio), sottolineando che detta legge concerne l'ampliamento di edifici residenziali non superiori ai 1.000 metri cubi nonché la possibilità di demolizione e ricostruzio- ne di edifici a destinazione residenziale riconosciuti incon- grui (edifici, cioè, la cui presenza comporti rischi per la pubblica o privata incolumità effetti di dequalificazione ° del contesto nel quale l'edificio è inserito), e che in nessu- na di queste due categorie è riconducibile l'immobile per cui è causa. Tanto l'adesione della Corte d'appello alle conclusioni della c.t.u., motivata sul rilievo che la rideterminazione del valore di mercato dell'immobile riposa su una valutazione ar- ticolata con adeguato supporto tecnico, quanto il rigetto dell'istanza di procedere ad un ulteriore supplemento alla lu- ce della sopravvenuta legge regionale n. 49 del 2009, sono lo- gicamente e congruamente motivati. Non è suscettibile di infirmare la ponderata conclusione della Corte territoriale la circostanza che la citata legge regionale n. 49 del 2009 contempli anche, all'art. 7, la ri- qualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a destina- zione diversa da quella residenziale. аи - 20 Infatti, se si ha riguardo all'art. 7 nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, è evidente che la pos- sibilità di approvare "interventi di demolizione e di rico- struzione aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione diversa da quella residenziale" presuppone il ricorrere di due condizioni di cui dal testo del ricorso non emerge la sussi- stenza nel caso di specie: vale a dire la possibilità di ri- condurre l'immobile de quo tra gli edifici "incongrui” e il rilascio dei titoli occorrenti all'esito di una "procedura di conferenza di servizi atta a comportare modifica allo strumen- to urbanistico comunale". Quanto poi al nuovo testo dell'art. 7 della legge n. 49 del 2009 conseguente alla sostituzione operata dall'art.
7 - della legge regionale 1° marzo 2011, n. 4 " esso prevede sì la possibilità di approvare interventi di demolizione e rico- struzione con incremento fino al 35 per cento della volumetria esistente aventi ad oggetto edifici a destinazione diversa da quella residenziale e di consistenza non eccedente 10.000 me- tri cubi. Ma si tratta di una possibilità che per un verso è rimessa alla osservanza "dei presupposti, dei requisiti, delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 6", di cui non consta la ricorrenza nel caso di specie;
e che, per l'altro verso, e soprattutto, non può logicamente cumularsi, con ri- guardo all'incremento di volume, con la facoltà già conside- suo supplemento concessa agli alberghirata dal c.t.u. nel - ам - 21 dalla legge speciale n. 1 del 2008 di giovarsi di un aumento volumetrico pari, a seconda dei casi, del 40% ovvero del 25%. - Il quinto ed il sesto mezzo denunciano violazione e 5. falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, ca. I, art. 1, tabella B. Per un'ipotesi di totale soccombenzaun verso non ricorrerebbe della ricorrente;
per l'altro si contesta l'abnorme riconosci- mento di diritti tanto a favore di Immobiliare LS quanto a favore di Hotel Savoia. 5.1. - Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha condannato l'Immobiliare IN a rifondere all'Immobiliare LS le spese di lite di secondo grado, liquidate in euro 599,26 per spese, euro 8.127 per di- ritti ed euro 9.400 per onorari;
e a rifondere all'Hotel Sa- voia Bordighera le spese di lite di secondo grado, liquidate in euro 215,31 per spese, euro 7.330 per diritti ed euro 8.700 per onorari. Poiché deve escludersi che, all'esito del giudizio di ap- pello, l'Immobiliare IN sia la parte totalmente vitto- riosa, non è configurabile la sussistenza della violazione di legge denunciata: posto che, secondo la costante giurispruden- (Cass., Sez. lav., 5 aprile 2003, n. 5386; Cass., Sez. V, za 19 giugno 2013, п. 15317), in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese 22 an non possono essere poste a carico della parte totalmente vit- toriosa: pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel pote- re discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. Inoltre, quanto all'importo dei diritti, la censura è del tutto generica, giacché la ricorrente non si è fatta carico di illustrare quale sarebbe stata l'attività effettivamente svol- ta dalle controparti e per quali ragioni il riconoscimento dei diritti nella misura liquidata sarebbe abnorme, essendosi li- mitata ad un mero richiamo al cap. I, art. 1, tabella B, della tariffa approvata con il d.m. 8 aprile 2004, n. 127. 6. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da di- spositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al 1 rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricor- rente, che liquida in complessivi euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se- zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 novembre 2015. an 23 - A Il Consigliere estensore Il Presidente Ом Alberto kiusti Funzionato na D DAN DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, #4 DIC 2015 Sumonato Ciudizia Posts Donajela D'ANN - 24 -