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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 21296/2023 promossa da:
• nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]) in proprio Controparte_1
e anche - congiuntamente alla Sig.ra nata il [...] a [...] Controparte_2
PA (Stato di SA PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 71,
Tatuapé, SA PA (Stato di SA PA in Brasile) - nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali della figlia minorenne, con loro convivente,
[...] ata il 20.10.2011 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile); Parte_1
• , nata il [...] a [...] in Parte_2
Brasile) in proprio e anche - congiuntamente al Sig. , nato il [...] a Parte_3
SA PA (Stato di SA PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 31,
Campo Belo, SA PA (Stato di SA PA in Brasile) - nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali dei figli minorenni, con loro conviventi,
, nata il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), Parte_4 [...]
, nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Parte_5
• , nata il [...] a [...] in Parte_6
Brasile) in proprio e anche congiuntamente al Sig. , nato il [...] a Controparte_3
SA PA (Stato di SA PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 31, SA
PA (Stato di SA PA in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali del figlio minorenne, con loro convivente, Parte_7 nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); • , nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]) Controparte_4
residente in [...], ap.to 31, SA PA (Stato di SA PA in Brasile);
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Antonio Lorito elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso (pec: Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'On.le Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso: 1) provvedere per
l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli ( Pt_8 Controparte_1
, , Parte_2 Parte_6 Controparte_4
) e i minorenni nell'interesse dei quali il presente ricorso è proposto
[...] Parte_1
, , sono cittadini Parte_4 Parte_5 Parte_7 italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti;
2) per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del CP_5
procuratore antistatario”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, in proprio e - Controparte_1 congiuntamente alla Sig.ra nella qualità di genitore esercente la Controparte_2
responsabilità genitoriale nonché rappresentante legale della figlia minorenne, Parte_1
, in proprio e - congiuntamente al Sig.
[...] Parte_2 Parte_3
- nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nonché rappresentante legale dei
[...] figli minorenni: e;
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in proprio e - congiuntamente al Sig. - nella qualità di genitore
[...] Controparte_3 esercente la responsabilità genitoriale nonché rappresentante legale del figlio minorenne, Parte_7
convenivano in giudizio il chiedendo di
[...] Controparte_4 Controparte_5
accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
[...]
( o ) cittadino italiano, nato a [...] il [...], ed emigrato in Brasile senza Persona_1 Pt_5
mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, deceduto in data 9.01.1988
(cfr. doc. in atti n. 2 e 3)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia. Controparte_5
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 19.03.2025 il legale insisteva sulle domande ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti: , Parte_1 Parte_4
e il Tribunale ritiene che la rappresentanza in Parte_5 Parte_7
giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- l'avo (o ), emigrava in Brasile dove, il 6.04.1944 contraeva matrimonio con la Persona_1 Pt_5 cittadina italiana e decedeva in data 9.01.1988 (v. all.2); Per_2
- dal matrimonio dei predetti nascevano due figli: , nato in [...] il [...] (v.all. 4) e Persona_3 Per_4
, nata in [...] il [...] (v. all. 11);
[...]
- il primogenito di , , il 4.12.1971 contraeva matrimonio con la cittadina Persona_1 Persona_3
brasiliana ST YD HE (v. all. 4) e da tale unione mescevano due figlie: Parte_6
, nata in [...], il [...] (v. all. 5) e , nata in [...], il [...]
[...] Parte_2
(v. all. 8), entrambe odierne ricorrenti;
- A loro volta, e davano vita a due differenti Parte_6 Parte_2
rami di discendenza:
1) , in data 5.02.1999, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano Parte_6 [...]
(v. all. 5) e da tale unione nascevano due figli: nato Controparte_3 Parte_7 Controparte_4
in Brasile, il 02.05.2001, odierno ricorrente e nato in [...], il [...] e Parte_7
odierno ricorrente minorenne (v. all. 6 e 7);
2) , in data 21.11.2009, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano Parte_2
(all. 8) e da tale unione nascevano due figli:: , Parte_3 Parte_5
nato in [...], il [...] e nata, in Brasile, il 02.03.2016, entrambi odierni Parte_4 ricorrenti minorenni (v. all. 9 e 10);
- invece, la secondogenita di , , in data 19.06.1971, contraeva matrimonio Persona_1 Persona_4
con il cittadino brasiliano (v. all. 11) e da tale unione nasceva Persona_5 Controparte_1
nato in [...], il [...] (v. all. 12), odierno ricorrente;
- costui contraeva matrimonio con da tale unione nasceva Controparte_2 [...]
nata il [...], odierna ricorrente minorenne (v. all. 13) Persona_6
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (o ) non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 Pt_5
naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche allei figli e e Persona_3 Persona_4
da questi a tutti i loro discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009); - i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i
[...]
in Brasile e segnatamente di quello di SA PA, nell'evasione delle richieste di cittadinanza Parte_9 iure sanguinis e l'impossibilità perfino della presentazione delle domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi; deducono altresì i ricorrenti che, come si evince anche dalle convocazioni periodicamente pubblicate sul sito web dell'ufficio consolare, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis sono di circa dodici anni.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che Persona_1
(o ), cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Brasile dopo
[...] Pt_5
l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale e, poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare, aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che (o ), nato in Persona_1 Pt_5 Pt_9
14.09.1915 a Crissolo (CN) (cfr. doc. in atti n. 2), non è stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 3) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola ai figli e e da questi a tutti i Persona_3 Persona_4
discendenti, ivi compresi gli odierni ricorrenti (v. all. da 4 a 13).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_5 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità per i ricorrenti di accedere al sericio offerto dal a SA PA poiché tutti gli appuntamenti per il servizio risultavano già prenotati e gli Parte_10 istanti erano invitati a controllare l'indomani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti (v.all.
14,15,16)
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite non ripetibili, considerata la mancata opposizione alla domanda e considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato il Controparte_1
22.11.1973 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile), nata il Parte_1
20.10.2011 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile); , nata Parte_2 il 30.06.1976 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) , , nata il Parte_4
02.03.2016 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile), , nato il Parte_5 04.04.2012 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile); , Parte_6
nata il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), nato il Parte_7
10.06.2008 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) e , nato il Controparte_4
02.05.2001 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) residente in [...], ap.to 31,
SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg. 21296/2023 promossa da:
• nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]) in proprio Controparte_1
e anche - congiuntamente alla Sig.ra nata il [...] a [...] Controparte_2
PA (Stato di SA PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 71,
Tatuapé, SA PA (Stato di SA PA in Brasile) - nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali della figlia minorenne, con loro convivente,
[...] ata il 20.10.2011 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile); Parte_1
• , nata il [...] a [...] in Parte_2
Brasile) in proprio e anche - congiuntamente al Sig. , nato il [...] a Parte_3
SA PA (Stato di SA PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 31,
Campo Belo, SA PA (Stato di SA PA in Brasile) - nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali dei figli minorenni, con loro conviventi,
, nata il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), Parte_4 [...]
, nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); Parte_5
• , nata il [...] a [...] in Parte_6
Brasile) in proprio e anche congiuntamente al Sig. , nato il [...] a Controparte_3
SA PA (Stato di SA PA in Brasile), entrambi residenti in [...], ap.to 31, SA
PA (Stato di SA PA in Brasile), nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nonché rappresentanti legali del figlio minorenne, con loro convivente, Parte_7 nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]); • , nato il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]) Controparte_4
residente in [...], ap.to 31, SA PA (Stato di SA PA in Brasile);
tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Antonio Lorito elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso (pec: Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia l'On.le Giudice adìto, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso: 1) provvedere per
l'accoglimento della domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli ( Pt_8 Controparte_1
, , Parte_2 Parte_6 Controparte_4
) e i minorenni nell'interesse dei quali il presente ricorso è proposto
[...] Parte_1
, , sono cittadini Parte_4 Parte_5 Parte_7 italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti;
2) per l'effetto, ordini al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
3) alla soccombenza, condanni il convenuto al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del CP_5
procuratore antistatario”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, in proprio e - Controparte_1 congiuntamente alla Sig.ra nella qualità di genitore esercente la Controparte_2
responsabilità genitoriale nonché rappresentante legale della figlia minorenne, Parte_1
, in proprio e - congiuntamente al Sig.
[...] Parte_2 Parte_3
- nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nonché rappresentante legale dei
[...] figli minorenni: e;
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in proprio e - congiuntamente al Sig. - nella qualità di genitore
[...] Controparte_3 esercente la responsabilità genitoriale nonché rappresentante legale del figlio minorenne, Parte_7
convenivano in giudizio il chiedendo di
[...] Controparte_4 Controparte_5
accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di
[...]
( o ) cittadino italiano, nato a [...] il [...], ed emigrato in Brasile senza Persona_1 Pt_5
mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, deceduto in data 9.01.1988
(cfr. doc. in atti n. 2 e 3)
Il non si costituiva e non compariva in giudizio e ne viene qui dichiarata la contumacia. Controparte_5
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 19.03.2025 il legale insisteva sulle domande ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti: , Parte_1 Parte_4
e il Tribunale ritiene che la rappresentanza in Parte_5 Parte_7
giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- l'avo (o ), emigrava in Brasile dove, il 6.04.1944 contraeva matrimonio con la Persona_1 Pt_5 cittadina italiana e decedeva in data 9.01.1988 (v. all.2); Per_2
- dal matrimonio dei predetti nascevano due figli: , nato in [...] il [...] (v.all. 4) e Persona_3 Per_4
, nata in [...] il [...] (v. all. 11);
[...]
- il primogenito di , , il 4.12.1971 contraeva matrimonio con la cittadina Persona_1 Persona_3
brasiliana ST YD HE (v. all. 4) e da tale unione mescevano due figlie: Parte_6
, nata in [...], il [...] (v. all. 5) e , nata in [...], il [...]
[...] Parte_2
(v. all. 8), entrambe odierne ricorrenti;
- A loro volta, e davano vita a due differenti Parte_6 Parte_2
rami di discendenza:
1) , in data 5.02.1999, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano Parte_6 [...]
(v. all. 5) e da tale unione nascevano due figli: nato Controparte_3 Parte_7 Controparte_4
in Brasile, il 02.05.2001, odierno ricorrente e nato in [...], il [...] e Parte_7
odierno ricorrente minorenne (v. all. 6 e 7);
2) , in data 21.11.2009, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano Parte_2
(all. 8) e da tale unione nascevano due figli:: , Parte_3 Parte_5
nato in [...], il [...] e nata, in Brasile, il 02.03.2016, entrambi odierni Parte_4 ricorrenti minorenni (v. all. 9 e 10);
- invece, la secondogenita di , , in data 19.06.1971, contraeva matrimonio Persona_1 Persona_4
con il cittadino brasiliano (v. all. 11) e da tale unione nasceva Persona_5 Controparte_1
nato in [...], il [...] (v. all. 12), odierno ricorrente;
- costui contraeva matrimonio con da tale unione nasceva Controparte_2 [...]
nata il [...], odierna ricorrente minorenne (v. all. 13) Persona_6
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (o ) non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 Pt_5
naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche allei figli e e Persona_3 Persona_4
da questi a tutti i loro discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009); - i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i
[...]
in Brasile e segnatamente di quello di SA PA, nell'evasione delle richieste di cittadinanza Parte_9 iure sanguinis e l'impossibilità perfino della presentazione delle domande, attraverso l'unico sistema consentito, il c.d. prenot@mi; deducono altresì i ricorrenti che, come si evince anche dalle convocazioni periodicamente pubblicate sul sito web dell'ufficio consolare, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste di cittadinanza iure sanguinis sono di circa dodici anni.
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che Persona_1
(o ), cittadino italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Brasile dopo
[...] Pt_5
l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale e, poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare, aderisce e fa proprio l'orientamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che (o ), nato in Persona_1 Pt_5 Pt_9
14.09.1915 a Crissolo (CN) (cfr. doc. in atti n. 2), non è stato naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 3) né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola ai figli e e da questi a tutti i Persona_3 Persona_4
discendenti, ivi compresi gli odierni ricorrenti (v. all. da 4 a 13).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , il Controparte_5 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità per i ricorrenti di accedere al sericio offerto dal a SA PA poiché tutti gli appuntamenti per il servizio risultavano già prenotati e gli Parte_10 istanti erano invitati a controllare l'indomani per eventuali cancellazioni o nuovi appuntamenti (v.all.
14,15,16)
Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite non ripetibili, considerata la mancata opposizione alla domanda e considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato il Controparte_1
22.11.1973 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile), nata il Parte_1
20.10.2011 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile); , nata Parte_2 il 30.06.1976 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) , , nata il Parte_4
02.03.2016 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile), , nato il Parte_5 04.04.2012 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile); , Parte_6
nata il [...] a SA PA (Stato di SA PA in [...]), nato il Parte_7
10.06.2008 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) e , nato il Controparte_4
02.05.2001 a SA PA (Stato di SA PA in Brasile) residente in [...], ap.to 31,
SA PA (Stato di SA PA in Brasile) il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, lì 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno