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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5013/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice rel. dott. Sabrina Bosi Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 24 novembre 2023 ha pronunciato ex art. 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5013/2023 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Motivi della decisione
1.Con ricorso presentato il 3/4/2023, ai sensi dell'art. 281 undecies bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari ex
Pagina 1 art. 30, co. 1, lett. d) T.U.I., ovvero al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2
D.Lgs. 286/98, previo annullamento del provvedimento di diniego del
Questore di Bologna, emesso l'11.1.2023 e notificato in data
5.3.2023.
2.Il ricorrente, in Italia dal 1990 e padre di tre figli - , nato Per_1 il 20.10.2000; nato il [...], nata il [...] Per_2 Per_3
– già titolare di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 30/I lett. d) TUI con scadenza 19/7/2018, nell'agosto 2018 depositava domanda di rinnovo del suddetto permesso scaduto.
Dopo una lunga istruttoria e l'invio di bene due comunicazioni, effettuate ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90 di preavviso di rigetto della domanda, per i numerosi precedenti penali del ricorrente, in data 11.01.2023, la Questura negava il rilascio del titolo richiesto.
La Questura motivava il diniego nei seguenti termini: “esaminata la documentazione prodotta dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza, dalla quale risulta che lo stesso: è residente in [...] a , come si evince dalla CP_1 copia della C.I. nr. rilasciata dal Sindaco di in Numero_1 CP_1 data 7/12/2017; è padre di cittadini italiani nato il Per_1
20/10/2000, nato il [...] e nata il [...]), Per_2 Per_3 ad oggi, tutti maggiorenni, con i quali non risulta convivere, essendo gli stessi residenti a [...]; atteso che dalla CP_1 disamina del fascicolo personale e degli accertamenti esperiti sul conto dello straniero, a carico dello stesso, risultano: Condanna, con sentenza emessa dalla Pretura di Modena in data 5.02.1998 alla pena di mesi 6 di reclusione per la violazione di cui all'art. 495 c.p.;
Condanna con sentenza emessa in data 15.12.2000 dal Tribunale in composizione monocratica di Sanremo – sezione distaccata di
Ventimiglia, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione e multa di lire
700,00 per reati di cui agli artt. 648, 472 e 482 c.p.; Condanna, con sentenza emessa in data 02.07.2002 dalla Corte di Appello di
Pagina 2 Bologna, alla pena di mesi 3 di reclusione, per il reato di cui all'art.
612, comma 2 c.p.; Condanna con sentenza emessa dal Tribunale in
Composizione Monocratica di Bologna in data 3.12.2008, alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione e multa di euro 2.000,00 per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90; Condanna, con decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Bologna in data
03.04.2009, alla pena di giorni 15 di arresto e 400 euro di ammenda, per la violazione di cui all'art. 186 comma 2 lett. D.Lvo 285/92;
Condanna, con sentenza emessa in data 25.11.2010 dal Tribunale in
Composizione Monocratica di Bologna, alla pena di mesi 4 di reclusione e multa di euro 150,00, per il reato di cui all'art. 648 c.p.;
Condanna con sentenza emessa in data 14.12.2010 dal Tribunale in
Composizione Monocratica di Bologna alla pena di anni 1 di reclusione
e multa di euro 4.000,00, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73
D.P.R. 309/90; Condanna, con sentenza emessa in data 09.08.2016 dal Tribunale in Composizione Monocratica di Bologna, alla pena di mesi 8 di reclusione e multa di euro 2.000,00, per il reato di cui all' art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; Condanna, con sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Roma in data 27.06.2017, alla multa di euro
15.000,00, per la violazione di cui all'art. 14, co. 5 ter D.Lvo 286/98;
Provvedimento di cumulo delle pene, emesso dal Procuratore della
Repubblica di Roma in data 8.10.2020 delle pene del 5.02.1998, del
14.12.2010, del 09.08.2016, con determinazione della pena da scontare in mesi 7 giorni 28 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
Citazione diretta a giudizio, con data udienza fissata per il giorno
06.03.2023, per il reato di cui agli artt. 110, 633, 639bis c.p.;
Citazione diretta a giudizio, con udienza fissata per il giorno
20.03.2023, per il reato di cui all'art. 624bis c.p.; Citazione diretta a giudizio, con udienza fissata per il giorno 08.05.2023, per il reato di cui agli artt. 337, 582, 674 c.p.; atteso inoltre che il Questore della
Provincia di , in data 29.06.2021 emetteva avviso orale in CP_1 quanto “sussistono fondati motivi per ritenere sia dedito alla
Pagina 3 commissione di reati che offendono ovvero mettono in pericolo la sicurezza pubblica, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge: dovrà infatti astenersi dal porre in essere comportamenti illeciti e, in particolare, non dovrà commettere reati contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Viene altresì invitato ad interrompere ogni frequentazione di persone gravate da precedenti penali e di polizia ovvero da misure di sicurezza” inquadrando il richiedente nella categoria di cui all'art. 1 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
considerato che
in data
16.08.2019 il sig. ha qui presentato istanza di rinnovo Parte_1 del permesso di soggiorno, ex art. 30 c. 1 lett. c) del D.lvo 286/98, ponendo a unico fondamento della propria permanenza in T.N. la presenza della figlia - neomaggiorenne - con la quale risulta Per_3 non aver mai convissuto, essendo di fatto senza fissa dimora;
atteso che, secondo la previsione dell'art. 30 succitato, volutamente considerata dal legislatore al di fuori degli espressi vincoli previsti dall'art. 19 TUI che prevede, tra l'altro, la convivenza con il cittadino italiano, tale permesso di soggiorno, rilasciato esclusivamente al fine di favorire l'unità familiare, prevede il rilascio del permesso di soggiorno “al genitore straniero di minore italiano residente in Italia”; considerato che i gravi delitti perpetrati, per i quali è stato condannato, costituiscono attuali ed oggettivi elementi in base ai quali poter desumere la pericolosità sociale dello straniero e, ai sensi dell'art. 1 della L. 1423/56, come sostituita dal D.Lgs. 159/2011, la sua appartenenza alle categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore ovvero: a) coloro che debbano ritenersi sulla base di elementi di fatto abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita, sulla base di elementi di fatto, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo
Pagina 4 l'integrità fisica e morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
La tipologia di reati commessi, di grave allarme sociale (con particolare riferimento al disvalore della condotta offensiva del bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento - ovvero quello della salute collettiva, della sicurezza e dell'ordine pubblico), evidenzia come il predetto “non ha saputo acquisire quella consapevolezza del dover vivere nel rispetto delle leggi del Paese ospitante”, circostanza che esclude a priori una fattiva integrazione sociale (TAR Emilia Romagna 2 sez. n. 850/14); letto l'art. 4 comma
3 del TU 286/98” […] “che anche qualora il richiedente convivesse con i figli di cittadinanza italiana” […] “si ritiene sussistere comunque
l'ostatività” […] “ in quanto l'interesse primario alla sicurezza ed ordine pubblico prevale sull'interesse secondario inerente il legame familiare” […] che pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 5” […] “ i vincoli familiari sul territorio nazionale non sono idonei ad una valutazione positiva” […] “decreta” […] “il rinnovo del permesso di soggiorno per i motivi suesposti è rifiutato”.
3.Il ricorrente ha censurato la correttezza del provvedimento adottato dalla Questura, evidenziando i seguenti profili, che non sarebbero stati in alcun modo presi in considerazioni nella fase amministrativa:
a) non era vero quanto affermato dalla Questura, secondo la quale il richiedente sarebbe stato, al momento della domanda, senza fissa dimora. Egli, infatti, avrebbe provato di dimorare presso il fratello, in Argelato, via Carlo Malaguti 27, e, in seguito, di essersi trasferito a , in via Gemito n.3, dove è residente insieme al CP_1 figlio , cittadino italiano. La PA avrebbe poi violato i principi di Per_1 buona fede e correttezza, ai quali deve essere improntata la sua azione, pronunciandosi solo nel 2023 su una domanda avanzata nel
2018 e rilevando, quindi, che il richiedente non aveva più figli minorenni. Il tempo trascorso non era, infatti, addebitabile al ricorrente che, quando aveva avanzato domanda di rinnovo del
Pagina 5 permesso, aveva ancora una figlia quindicenne. I precedenti penali del ricorrente, con riguardo alle condanne riportate tra il 1998 e il
2016, non erano state di ostacolo al riconoscimento del primo permesso di soggiorno, rilasciato nel 2017, e la situazione non era mutata successivamente, perché le citazioni a giudizio per il 2022 e per il 2023, ricevute dal ricorrente, erano relative a fatti del 2021, non ancora accertati e comunque per illeciti penali non ostativi ai sensi dell'art. 4/III TUI. Doveva, quindi, effettuarsi un bilanciamento tra interesse dello Stato alla sicurezza pubblica ed esigenze del minore e avrebbe dovuto prevalere queste ultime;
b) la Questura non aveva ritenuto di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale, omettendo di considerare che il richiedente era sul territorio italiano da tantissimi anni e aveva qui costruito un sistema famigliare e di relazioni affettive importanti, mentre i legami con il paese di origine erano totalmente inesistenti.
4.Si è costituito il , che ha confermato la Controparte_2 valutazione già espressa dalla sull'insussistenza di CP_1 presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, rilevando che il ricorrente annovera gravi precedenti penali commessi lungo un arco temporale assai ampio, praticamente ventennale, e, circostanza ancora più grave, in epoca successiva alla contrazione del vincolo matrimoniale con la cittadina italiana e alla nascita dei figli e successivamente al rilascio stesso dell'originario permesso di soggiorno.
Ha ribadito quindi che l'intera carriera criminale del ricorrente si è sviluppata in costanza del legame familiare, con la moglie e i figli, a dimostrazione di come nessuno di tali figure familiari abbia costituito un valido deterrente dal crimine per il ricorrente. Ha poi affermato che il nucleo familiare si è ormai da tempo dissolto e da anni il ricorrente non convivrebbe più con la moglie e i figli, risultando, per contro, precariamente ospitato presso terzi. Il ricorrente, inoltre, non
Pagina 6 avrebbe documentato lo svolgimento attuale di attività lavorativa, né la titolarità di fonti di reddito lecite.
Ha osservato che il diritto del minore a non essere privato della figura genitoriale, fino ad allora presente nella sua vita di relazione, non è assoluto, potendo risultare in concreto recessivo, qualora il familiare, richiedente l'autorizzazione, abbia posto in essere un'attività incompatibile con la permanenza in Italia, tale da rappresentare una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
Ha ribadito la necessità di valutare “la condotta complessiva del ricorrente in una prospettiva diacronica. Essa evidenzia indubbiamente indizi gravi di una pervicace tendenza del ricorrente a non abbandonare tale illecito e irregolare stile di vita e rendono più che fondato il giudizio di pericolosità sociale formulato dall'Autorità di
Pubblica Sicurezza che, giova ribadirlo, è un giudizio prognostico e preventivo che ben può fondarsi su indizi e non necessariamente su condanne penali divenute definitive.”.
5.Nel corso del giudizio, il Tribunale ha sentito i figli del ricorrente e il ricorrente stesso e quindi ha adottato un provvedimento di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
6.Nel prosieguo, la difesa ricorrente ha depositato documentazione aggiornata rispetto ai procedimenti penali pendenti, tutti definiti con assoluzione, tranne una condanna a quattro mesi di reclusione pena sospesa (per il reato di minacce di tentata lesione di utilizzo di un'arma coltello), nonché documentazione dei redditi del figlio del ricorrente ), di nazionalità italiana, che sostiene Per_1 economicamente il padre, con il quale il ricorrente convive nella casa della sua compagna, (vedi certificato di residenza in Persona_4 atti).
Ha, infine, insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando, nella memoria conclusiva depositata il 26/2/2025, una palese incongruenza emergente dal certificato del casellario giudiziale. Infatti, lo stesso
Pagina 7 ricorrente, sentito all'udienza dell'8/6/2023, ha disconosciuto alcuni reati a lui attribuiti tra il 1998 e il 2010. In particolare, ha escluso di essere mai stato a Castelfranco Emilia e a Roma. La difesa ha osservato che i reati per i quali la Procura della Repubblica di Roma
l'8/10/2020 ha emesso provvedimento di cumulo delle pene inflitte
(pena finale da scontare mesi 7 e gg 28 di reclusione) non potrebbero essere stati commessi dal ricorrente. Ciò perché al provvedimento di cumulo è seguito, in corso di esecuzione pena, un provvedimento del magistrato di sorveglianza di riduzione pena per liberazione anticipata di 45 gg, dal 25/9/2020 al 25/3/2021, arco temporale di detenzione incompatibile con gli altri reati attribuiti al ricorrente per fatti avvenuti nel medesimo arco temporale (vedi verbale dei carabinieri redatto il
21/10/2020, dove si dà atto che il ricorrente, compiutamente identificato, era trovato in possesso di sostanza stupefacente). Di conseguenza sarebbe evidente che chi stava scontando la pena, di cui al provvedimento di cumulo, non poteva essere l'odierno ricorrente.
***
7.La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari e/o per protezione speciale, domanda quest'ultima che radica la competenza del collegio, avanzata dal ricorrente può trovare accoglimento solo con riguardo all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 19/II TUI, in combinato disposto con l'art. 28 lett.b) D.P.R.
n.394/1999.
7.1 Infatti, in disparte ogni questione relativa al ritardo con il quale la
Questura ha evaso la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, ai sensi dell'art. 30/I lett.d) TUI - fatto che in questa sede non ha alcun rilievo - i presupposti per il rilascio di detto permesso vanno accertati all'attualità ed essi non sussistono più in quanto i figli del ricorrente sono tutti maggiorenni.
7.2 Quanto al riconoscimento della protezione speciale ai sensi Contr dell'art. 19 commi 1, 1.1. e 1.2 nella formulazione anteriore alla novella intervenuta nel 2023 (cd. Decreto Cutro), il collegio osserva
Pagina 8 che la normativa impone una valutazione della personalità del ricorrente con particolare riguardo alla sua pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Anche non prendendo in considerazione le condanne riportate che, a detta della difesa, non sarebbero a lui attribuibili e sarebbero state inserite nel suo casellario giudiziale per errore, il ricorrente risulta aver riportato numerose condanne per reati come spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, guida in stato di ebbrezza commessi e, da ultimo, minacce e tentata lesione con l'utilizzo di un'arma - nel lungo arco temporale di permanenza sul territorio nazionale e anche di recente (vedi ultima condanna) – nonostante lo stesso avesse sicuri riferimenti affettivi, quali la moglie e i tre figli. Tali precedenti sono indubbiamente indici rivelatori di una personalità refrattaria al rispetto delle regole della convivenza civile. Il ricorrente è senz'altro soggetto che può definirsi allo stato pericoloso per la sicurezza pubblica.
Per tali ragion deve essere disattesa la sua domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7.3 Il ricorrente ha invece documentato l'attuale convivenza con il figlio, , cittadino italiano, in via Gemito n.3 in . Per_1 CP_1
Tale circostanza costituisce il presupposto per l'applicazione del divieto di espulsione, previsto dall'art. 19/II lett.c TUI, che conosce la sola eccezione dei casi di cui all'art. 13/I TUI, cioè dell'ipotesi di soggetti, che costituiscano pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Il Tribunale, con riguardo alle cause ostative al riconoscimento del permesso di soggiorno agli stranieri conviventi con parenti, entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, previste espressamente dall'art. 19, secondo comma TUI, ritiene di aderire al prevalente orientamento della SC che, riferendosi alla locuzione
“salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1,..”, ha ravvisato il potere-dovere del autorità amministrativa e, quindi, poi del giudice
Pagina 9 di valutare la pericolosità del richiedente tenendo presente che la norma citata “contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del
d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi, ma comuni, che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso.”
La S.C. (n.14159/2017) ha enunciato, quindi, il seguente principio di diritto : “In tema di immigrazione, allorchè lo straniero domandi il permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, e dunque si verifichi la condizione di inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso, costituita dalla pericolosità sociale, può essere desunta unicamente dal parametro normativo costituito dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13, comma 1, del menzionato d.lgs., non essendo sufficiente ad integrare tale condizione la commissione di reati gravi ma comuni che non appaiano indicatori di questo peculiare profilo di pericolosità.” (in tal senso Cass. n. 701/2018 e anche la più risalente Cass.
n.20719/2011, che nell'enunciare il principio suddetto ha chiarito che l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato possono ritenersi in pericolo di fronte ad un terrorista, o a un criminale seriale ovvero ad un soggetto appartenente alla criminalità organizzata.)
Orbene come già evidenziato i precedenti penali a carico del ricorrente sono molteplici e sono relativi a reati che possono configurare un pericolo per la sicurezza pubblica, ma non certo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato nei termini sopra specificati.
Pagina 10 Si tratta per lo più di reati risalenti e le condotte tenute in epoca più recente - che, con riferimento a due fatti criminosi su tre, non hanno portato ad una pronuncia di condanna - sono espressione di una personalità che non ha ancora trovato un proprio equilibrio esistenziale e che è rimasta sino ad ora ai margini della società, non integrandosi, ma non costituiscono un pericolo riconducibile all'eccezione ai divieti di espulsione, prevista dall'art. 19/II TUI.
La domanda va accolta pertanto nei suddetti limiti.
8. Con riguardo alle spese processuali, dal momento che con riferimento al tipo di permesso di soggiorno riconosciuto in questa sede i presupposti sono maturati in epoca prossima all'introduzione del presente giudizio e si sono consolidati nelle more dello stesso, sussistono i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, non potendosi configurare una soccombenza in capo alla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando: in parziale accogliento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il permesso di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 19/II lett. c), TUI, e 28 lett.b), DPR n.394/1999.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 6/5/2025.
Il giudice est.
Cristina Reggiani
il Presidente
Luca Minniti
Pagina 11
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Cristina Reggiani Giudice rel. dott. Sabrina Bosi Giudice
all'esito della discussione all'udienza del 24 novembre 2023 ha pronunciato ex art. 275 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5013/2023 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Motivi della decisione
1.Con ricorso presentato il 3/4/2023, ai sensi dell'art. 281 undecies bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari ex
Pagina 1 art. 30, co. 1, lett. d) T.U.I., ovvero al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 e 1.2
D.Lgs. 286/98, previo annullamento del provvedimento di diniego del
Questore di Bologna, emesso l'11.1.2023 e notificato in data
5.3.2023.
2.Il ricorrente, in Italia dal 1990 e padre di tre figli - , nato Per_1 il 20.10.2000; nato il [...], nata il [...] Per_2 Per_3
– già titolare di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 30/I lett. d) TUI con scadenza 19/7/2018, nell'agosto 2018 depositava domanda di rinnovo del suddetto permesso scaduto.
Dopo una lunga istruttoria e l'invio di bene due comunicazioni, effettuate ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90 di preavviso di rigetto della domanda, per i numerosi precedenti penali del ricorrente, in data 11.01.2023, la Questura negava il rilascio del titolo richiesto.
La Questura motivava il diniego nei seguenti termini: “esaminata la documentazione prodotta dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza, dalla quale risulta che lo stesso: è residente in [...] a , come si evince dalla CP_1 copia della C.I. nr. rilasciata dal Sindaco di in Numero_1 CP_1 data 7/12/2017; è padre di cittadini italiani nato il Per_1
20/10/2000, nato il [...] e nata il [...]), Per_2 Per_3 ad oggi, tutti maggiorenni, con i quali non risulta convivere, essendo gli stessi residenti a [...]; atteso che dalla CP_1 disamina del fascicolo personale e degli accertamenti esperiti sul conto dello straniero, a carico dello stesso, risultano: Condanna, con sentenza emessa dalla Pretura di Modena in data 5.02.1998 alla pena di mesi 6 di reclusione per la violazione di cui all'art. 495 c.p.;
Condanna con sentenza emessa in data 15.12.2000 dal Tribunale in composizione monocratica di Sanremo – sezione distaccata di
Ventimiglia, alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione e multa di lire
700,00 per reati di cui agli artt. 648, 472 e 482 c.p.; Condanna, con sentenza emessa in data 02.07.2002 dalla Corte di Appello di
Pagina 2 Bologna, alla pena di mesi 3 di reclusione, per il reato di cui all'art.
612, comma 2 c.p.; Condanna con sentenza emessa dal Tribunale in
Composizione Monocratica di Bologna in data 3.12.2008, alla pena di mesi 5 giorni 10 di reclusione e multa di euro 2.000,00 per il reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90; Condanna, con decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Bologna in data
03.04.2009, alla pena di giorni 15 di arresto e 400 euro di ammenda, per la violazione di cui all'art. 186 comma 2 lett. D.Lvo 285/92;
Condanna, con sentenza emessa in data 25.11.2010 dal Tribunale in
Composizione Monocratica di Bologna, alla pena di mesi 4 di reclusione e multa di euro 150,00, per il reato di cui all'art. 648 c.p.;
Condanna con sentenza emessa in data 14.12.2010 dal Tribunale in
Composizione Monocratica di Bologna alla pena di anni 1 di reclusione
e multa di euro 4.000,00, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73
D.P.R. 309/90; Condanna, con sentenza emessa in data 09.08.2016 dal Tribunale in Composizione Monocratica di Bologna, alla pena di mesi 8 di reclusione e multa di euro 2.000,00, per il reato di cui all' art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; Condanna, con sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Roma in data 27.06.2017, alla multa di euro
15.000,00, per la violazione di cui all'art. 14, co. 5 ter D.Lvo 286/98;
Provvedimento di cumulo delle pene, emesso dal Procuratore della
Repubblica di Roma in data 8.10.2020 delle pene del 5.02.1998, del
14.12.2010, del 09.08.2016, con determinazione della pena da scontare in mesi 7 giorni 28 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
Citazione diretta a giudizio, con data udienza fissata per il giorno
06.03.2023, per il reato di cui agli artt. 110, 633, 639bis c.p.;
Citazione diretta a giudizio, con udienza fissata per il giorno
20.03.2023, per il reato di cui all'art. 624bis c.p.; Citazione diretta a giudizio, con udienza fissata per il giorno 08.05.2023, per il reato di cui agli artt. 337, 582, 674 c.p.; atteso inoltre che il Questore della
Provincia di , in data 29.06.2021 emetteva avviso orale in CP_1 quanto “sussistono fondati motivi per ritenere sia dedito alla
Pagina 3 commissione di reati che offendono ovvero mettono in pericolo la sicurezza pubblica, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge: dovrà infatti astenersi dal porre in essere comportamenti illeciti e, in particolare, non dovrà commettere reati contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Viene altresì invitato ad interrompere ogni frequentazione di persone gravate da precedenti penali e di polizia ovvero da misure di sicurezza” inquadrando il richiedente nella categoria di cui all'art. 1 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
considerato che
in data
16.08.2019 il sig. ha qui presentato istanza di rinnovo Parte_1 del permesso di soggiorno, ex art. 30 c. 1 lett. c) del D.lvo 286/98, ponendo a unico fondamento della propria permanenza in T.N. la presenza della figlia - neomaggiorenne - con la quale risulta Per_3 non aver mai convissuto, essendo di fatto senza fissa dimora;
atteso che, secondo la previsione dell'art. 30 succitato, volutamente considerata dal legislatore al di fuori degli espressi vincoli previsti dall'art. 19 TUI che prevede, tra l'altro, la convivenza con il cittadino italiano, tale permesso di soggiorno, rilasciato esclusivamente al fine di favorire l'unità familiare, prevede il rilascio del permesso di soggiorno “al genitore straniero di minore italiano residente in Italia”; considerato che i gravi delitti perpetrati, per i quali è stato condannato, costituiscono attuali ed oggettivi elementi in base ai quali poter desumere la pericolosità sociale dello straniero e, ai sensi dell'art. 1 della L. 1423/56, come sostituita dal D.Lgs. 159/2011, la sua appartenenza alle categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore ovvero: a) coloro che debbano ritenersi sulla base di elementi di fatto abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita, sulla base di elementi di fatto, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo
Pagina 4 l'integrità fisica e morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
La tipologia di reati commessi, di grave allarme sociale (con particolare riferimento al disvalore della condotta offensiva del bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento - ovvero quello della salute collettiva, della sicurezza e dell'ordine pubblico), evidenzia come il predetto “non ha saputo acquisire quella consapevolezza del dover vivere nel rispetto delle leggi del Paese ospitante”, circostanza che esclude a priori una fattiva integrazione sociale (TAR Emilia Romagna 2 sez. n. 850/14); letto l'art. 4 comma
3 del TU 286/98” […] “che anche qualora il richiedente convivesse con i figli di cittadinanza italiana” […] “si ritiene sussistere comunque
l'ostatività” […] “ in quanto l'interesse primario alla sicurezza ed ordine pubblico prevale sull'interesse secondario inerente il legame familiare” […] che pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 5” […] “ i vincoli familiari sul territorio nazionale non sono idonei ad una valutazione positiva” […] “decreta” […] “il rinnovo del permesso di soggiorno per i motivi suesposti è rifiutato”.
3.Il ricorrente ha censurato la correttezza del provvedimento adottato dalla Questura, evidenziando i seguenti profili, che non sarebbero stati in alcun modo presi in considerazioni nella fase amministrativa:
a) non era vero quanto affermato dalla Questura, secondo la quale il richiedente sarebbe stato, al momento della domanda, senza fissa dimora. Egli, infatti, avrebbe provato di dimorare presso il fratello, in Argelato, via Carlo Malaguti 27, e, in seguito, di essersi trasferito a , in via Gemito n.3, dove è residente insieme al CP_1 figlio , cittadino italiano. La PA avrebbe poi violato i principi di Per_1 buona fede e correttezza, ai quali deve essere improntata la sua azione, pronunciandosi solo nel 2023 su una domanda avanzata nel
2018 e rilevando, quindi, che il richiedente non aveva più figli minorenni. Il tempo trascorso non era, infatti, addebitabile al ricorrente che, quando aveva avanzato domanda di rinnovo del
Pagina 5 permesso, aveva ancora una figlia quindicenne. I precedenti penali del ricorrente, con riguardo alle condanne riportate tra il 1998 e il
2016, non erano state di ostacolo al riconoscimento del primo permesso di soggiorno, rilasciato nel 2017, e la situazione non era mutata successivamente, perché le citazioni a giudizio per il 2022 e per il 2023, ricevute dal ricorrente, erano relative a fatti del 2021, non ancora accertati e comunque per illeciti penali non ostativi ai sensi dell'art. 4/III TUI. Doveva, quindi, effettuarsi un bilanciamento tra interesse dello Stato alla sicurezza pubblica ed esigenze del minore e avrebbe dovuto prevalere queste ultime;
b) la Questura non aveva ritenuto di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale, omettendo di considerare che il richiedente era sul territorio italiano da tantissimi anni e aveva qui costruito un sistema famigliare e di relazioni affettive importanti, mentre i legami con il paese di origine erano totalmente inesistenti.
4.Si è costituito il , che ha confermato la Controparte_2 valutazione già espressa dalla sull'insussistenza di CP_1 presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, rilevando che il ricorrente annovera gravi precedenti penali commessi lungo un arco temporale assai ampio, praticamente ventennale, e, circostanza ancora più grave, in epoca successiva alla contrazione del vincolo matrimoniale con la cittadina italiana e alla nascita dei figli e successivamente al rilascio stesso dell'originario permesso di soggiorno.
Ha ribadito quindi che l'intera carriera criminale del ricorrente si è sviluppata in costanza del legame familiare, con la moglie e i figli, a dimostrazione di come nessuno di tali figure familiari abbia costituito un valido deterrente dal crimine per il ricorrente. Ha poi affermato che il nucleo familiare si è ormai da tempo dissolto e da anni il ricorrente non convivrebbe più con la moglie e i figli, risultando, per contro, precariamente ospitato presso terzi. Il ricorrente, inoltre, non
Pagina 6 avrebbe documentato lo svolgimento attuale di attività lavorativa, né la titolarità di fonti di reddito lecite.
Ha osservato che il diritto del minore a non essere privato della figura genitoriale, fino ad allora presente nella sua vita di relazione, non è assoluto, potendo risultare in concreto recessivo, qualora il familiare, richiedente l'autorizzazione, abbia posto in essere un'attività incompatibile con la permanenza in Italia, tale da rappresentare una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
Ha ribadito la necessità di valutare “la condotta complessiva del ricorrente in una prospettiva diacronica. Essa evidenzia indubbiamente indizi gravi di una pervicace tendenza del ricorrente a non abbandonare tale illecito e irregolare stile di vita e rendono più che fondato il giudizio di pericolosità sociale formulato dall'Autorità di
Pubblica Sicurezza che, giova ribadirlo, è un giudizio prognostico e preventivo che ben può fondarsi su indizi e non necessariamente su condanne penali divenute definitive.”.
5.Nel corso del giudizio, il Tribunale ha sentito i figli del ricorrente e il ricorrente stesso e quindi ha adottato un provvedimento di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
6.Nel prosieguo, la difesa ricorrente ha depositato documentazione aggiornata rispetto ai procedimenti penali pendenti, tutti definiti con assoluzione, tranne una condanna a quattro mesi di reclusione pena sospesa (per il reato di minacce di tentata lesione di utilizzo di un'arma coltello), nonché documentazione dei redditi del figlio del ricorrente ), di nazionalità italiana, che sostiene Per_1 economicamente il padre, con il quale il ricorrente convive nella casa della sua compagna, (vedi certificato di residenza in Persona_4 atti).
Ha, infine, insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando, nella memoria conclusiva depositata il 26/2/2025, una palese incongruenza emergente dal certificato del casellario giudiziale. Infatti, lo stesso
Pagina 7 ricorrente, sentito all'udienza dell'8/6/2023, ha disconosciuto alcuni reati a lui attribuiti tra il 1998 e il 2010. In particolare, ha escluso di essere mai stato a Castelfranco Emilia e a Roma. La difesa ha osservato che i reati per i quali la Procura della Repubblica di Roma
l'8/10/2020 ha emesso provvedimento di cumulo delle pene inflitte
(pena finale da scontare mesi 7 e gg 28 di reclusione) non potrebbero essere stati commessi dal ricorrente. Ciò perché al provvedimento di cumulo è seguito, in corso di esecuzione pena, un provvedimento del magistrato di sorveglianza di riduzione pena per liberazione anticipata di 45 gg, dal 25/9/2020 al 25/3/2021, arco temporale di detenzione incompatibile con gli altri reati attribuiti al ricorrente per fatti avvenuti nel medesimo arco temporale (vedi verbale dei carabinieri redatto il
21/10/2020, dove si dà atto che il ricorrente, compiutamente identificato, era trovato in possesso di sostanza stupefacente). Di conseguenza sarebbe evidente che chi stava scontando la pena, di cui al provvedimento di cumulo, non poteva essere l'odierno ricorrente.
***
7.La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari e/o per protezione speciale, domanda quest'ultima che radica la competenza del collegio, avanzata dal ricorrente può trovare accoglimento solo con riguardo all'istituto previsto e disciplinato dall'art. 19/II TUI, in combinato disposto con l'art. 28 lett.b) D.P.R.
n.394/1999.
7.1 Infatti, in disparte ogni questione relativa al ritardo con il quale la
Questura ha evaso la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, ai sensi dell'art. 30/I lett.d) TUI - fatto che in questa sede non ha alcun rilievo - i presupposti per il rilascio di detto permesso vanno accertati all'attualità ed essi non sussistono più in quanto i figli del ricorrente sono tutti maggiorenni.
7.2 Quanto al riconoscimento della protezione speciale ai sensi Contr dell'art. 19 commi 1, 1.1. e 1.2 nella formulazione anteriore alla novella intervenuta nel 2023 (cd. Decreto Cutro), il collegio osserva
Pagina 8 che la normativa impone una valutazione della personalità del ricorrente con particolare riguardo alla sua pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Anche non prendendo in considerazione le condanne riportate che, a detta della difesa, non sarebbero a lui attribuibili e sarebbero state inserite nel suo casellario giudiziale per errore, il ricorrente risulta aver riportato numerose condanne per reati come spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, guida in stato di ebbrezza commessi e, da ultimo, minacce e tentata lesione con l'utilizzo di un'arma - nel lungo arco temporale di permanenza sul territorio nazionale e anche di recente (vedi ultima condanna) – nonostante lo stesso avesse sicuri riferimenti affettivi, quali la moglie e i tre figli. Tali precedenti sono indubbiamente indici rivelatori di una personalità refrattaria al rispetto delle regole della convivenza civile. Il ricorrente è senz'altro soggetto che può definirsi allo stato pericoloso per la sicurezza pubblica.
Per tali ragion deve essere disattesa la sua domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7.3 Il ricorrente ha invece documentato l'attuale convivenza con il figlio, , cittadino italiano, in via Gemito n.3 in . Per_1 CP_1
Tale circostanza costituisce il presupposto per l'applicazione del divieto di espulsione, previsto dall'art. 19/II lett.c TUI, che conosce la sola eccezione dei casi di cui all'art. 13/I TUI, cioè dell'ipotesi di soggetti, che costituiscano pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Il Tribunale, con riguardo alle cause ostative al riconoscimento del permesso di soggiorno agli stranieri conviventi con parenti, entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, previste espressamente dall'art. 19, secondo comma TUI, ritiene di aderire al prevalente orientamento della SC che, riferendosi alla locuzione
“salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1,..”, ha ravvisato il potere-dovere del autorità amministrativa e, quindi, poi del giudice
Pagina 9 di valutare la pericolosità del richiedente tenendo presente che la norma citata “contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del
d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi, ma comuni, che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso.”
La S.C. (n.14159/2017) ha enunciato, quindi, il seguente principio di diritto : “In tema di immigrazione, allorchè lo straniero domandi il permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, e dunque si verifichi la condizione di inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso, costituita dalla pericolosità sociale, può essere desunta unicamente dal parametro normativo costituito dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13, comma 1, del menzionato d.lgs., non essendo sufficiente ad integrare tale condizione la commissione di reati gravi ma comuni che non appaiano indicatori di questo peculiare profilo di pericolosità.” (in tal senso Cass. n. 701/2018 e anche la più risalente Cass.
n.20719/2011, che nell'enunciare il principio suddetto ha chiarito che l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato possono ritenersi in pericolo di fronte ad un terrorista, o a un criminale seriale ovvero ad un soggetto appartenente alla criminalità organizzata.)
Orbene come già evidenziato i precedenti penali a carico del ricorrente sono molteplici e sono relativi a reati che possono configurare un pericolo per la sicurezza pubblica, ma non certo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato nei termini sopra specificati.
Pagina 10 Si tratta per lo più di reati risalenti e le condotte tenute in epoca più recente - che, con riferimento a due fatti criminosi su tre, non hanno portato ad una pronuncia di condanna - sono espressione di una personalità che non ha ancora trovato un proprio equilibrio esistenziale e che è rimasta sino ad ora ai margini della società, non integrandosi, ma non costituiscono un pericolo riconducibile all'eccezione ai divieti di espulsione, prevista dall'art. 19/II TUI.
La domanda va accolta pertanto nei suddetti limiti.
8. Con riguardo alle spese processuali, dal momento che con riferimento al tipo di permesso di soggiorno riconosciuto in questa sede i presupposti sono maturati in epoca prossima all'introduzione del presente giudizio e si sono consolidati nelle more dello stesso, sussistono i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione, non potendosi configurare una soccombenza in capo alla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando: in parziale accogliento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente di conseguire il permesso di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli artt. 19/II lett. c), TUI, e 28 lett.b), DPR n.394/1999.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 6/5/2025.
Il giudice est.
Cristina Reggiani
il Presidente
Luca Minniti
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