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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1346/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1346/2024
Oggi 7 maggio 2025, alle ore 11.02, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. CORRADO VALVO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
CHIARA CALABRESE la quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e, da ultimo, alle note autorizzate;
- per e l'avv. VALENTINA Controparte_2 Controparte_3
MANGIAFICO la quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e, da ultimo, alle note autorizzate;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 429
c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 1346/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1346/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Corrado Valvo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina
[...] C.F._3
Mangiafico, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 07.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 429 c.p.c.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha proposto ricorso ex art. 447-bis c.p.c., chiedendo accertarsi Controparte_1
l'avvenuta risoluzione del contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito a
Floridia, via XI Febbraio n. 3, piano terra, per esercizio del recesso ad nutum; la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile medesimo;
nonché la condanna al pagamento della somma di € 350,00 mensili a titolo di indennità di occupazione sine titulo, dalla data della diffida alla restituzione e sino all'effettivo rilascio.
2. - e si sono costituiti in giudizio, eccependo in Controparte_2 Controparte_3
via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la necessità di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in relazione a procedimento pendente per l'amministrazione di sostegno della ricorrente. Nel merito, hanno contestato la natura precaria del contratto dedotto in giudizio, sostenendo la sussistenza di un comodato familiare a uso abitativo e l'assenza di qualsiasi urgente bisogno da parte della comodante, tale da legittimare la restituzione dell'immobile.
3. - All'udienza odierna, tenutasi ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa. Nessuna delle parti ha insistito nell'ammissione delle istanze istruttorie precedentemente rigettate dal Tribunale con ordinanza del 20.12.2024, e pertanto tali richieste devono ritenersi definitivamente abbandonate e non più proponibili in sede di gravame.
4. - La domanda è fondata per quanto di ragione.
4.1. - La prova per testi ammessa si è limitata all'escussione della teste Tes_1
e del teste .
[...] Testimone_2
La prima ha confermato che l'immobile è stato concesso in comodato gratuito dalla madre alla sorella per porre rimedio alla mancanza di un'abitazione in CP_2
locazione. Ha altresì precisato che i genitori non approvavano la relazione della sorella con l'odierno resistente, , e che nessuna donazione dell'immobile è Controparte_3
mai avvenuta.
La testimonianza del è risultata interamente de relato actoris, pertanto priva di Tes_2
qualsiasi valore probatorio.
Pag. 3 di 5 4.2. - Non è emersa prova della sussistenza di un comodato familiare ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. La concessione dell'immobile è avvenuta in via di fatto, senza espressione di un progetto familiare condiviso, anzi in un contesto di disapprovazione esplicita da parte dei genitori rispetto all'unione sentimentale della figlia con l' . Non è stato neppure dedotto e provato un termine espresso o desumibile in CP_3
funzione dell'uso convenuto. Il rapporto va pertanto qualificato come comodato a titolo precario, revocabile ad nutum ai sensi dell'art. 1810 c.c.
Tale ricostruzione è conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel contratto di comodato, il termine finale - che rileva, ai sensi degli artt.
1809 e 1810 cod. civ., ai fini della restituzione del bene - può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario” (Cass. n. 15877/2013; Cass. n. 22309/2020). La Suprema Corte ha altresì precisato che “il comodato stipulato in favore di un nucleo familiare senza limiti di durata ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari e può cessare solo in presenza di un urgente e imprevisto bisogno del comodante” (Cass., Sez. Un., n.
13603/2004); ma tale presupposto manca del tutto nel caso in esame.
4.3. - La ricorrente ha esercitato validamente il recesso, avendo più volte intimato la restituzione dell'immobile con comunicazioni scritte a partire dall'anno 2020. È pacifico che i resistenti non abbiano restituito l'immobile. Va dunque pronunciata la condanna al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente.
4.4. - Deve essere disattesa la domanda di condanna dei resistenti al pagamento della somma di € 350,00 mensili a titolo di indennità per occupazione sine titulo, in quanto del tutto carente in punto di allegazione e prova. Come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 33645/2022, infatti, il risarcimento del danno da occupazione sine titulo è subordinato all'allegazione e prova della concreta perdita di una possibilità di godimento del bene, diretto o mediato. Nel caso di specie, nessuna specifica prospettazione è stata formulata dalla ricorrente in ordine alla destinazione alternativa dell'immobile, né sono stati allegati elementi dai quali inferire un lucro
Pag. 4 di 5 cessante. Deve pertanto escludersi la sussistenza del danno risarcibile.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio (fasi di studio, introduttiva e istruttoria ai valori medi;
fase decisionale ai valori minimi, attesa la ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione orale), vanno liquidate come da dispositivo nei limiti dello scaglione di riferimento, individuato a norma del D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in quello sino ad € 26.000,00, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda, previa compensazione nella misura della metà, atteso il rigetto parziale della domanda, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1346/2024 r.g., così dispone:
1) Condanna e all'immediato rilascio, in Controparte_2 Controparte_3
favore di , dell'immobile sito a Floridia, via XI Febbraio n. 3, Controparte_1
piano terra, in Catasto al foglio 28, particella 1611, subalterni 9 e 10.
2) Rigetta la domanda di condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
3) Condanna e , in solido, alla rifusione, in Controparte_2 Controparte_3
favore di , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_1
145,50 a titolo di spese vive, ed € 2.113,50 per compensi professionali (già operata la compensazione parziale disposta in motivazione), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 7 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1346/2024
Oggi 7 maggio 2025, alle ore 11.02, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. CORRADO VALVO oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
CHIARA CALABRESE la quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e, da ultimo, alle note autorizzate;
- per e l'avv. VALENTINA Controparte_2 Controparte_3
MANGIAFICO la quale discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e, da ultimo, alle note autorizzate;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 429
c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 1346/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1346/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Corrado Valvo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Valentina
[...] C.F._3
Mangiafico, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 07.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 429 c.p.c.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha proposto ricorso ex art. 447-bis c.p.c., chiedendo accertarsi Controparte_1
l'avvenuta risoluzione del contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito a
Floridia, via XI Febbraio n. 3, piano terra, per esercizio del recesso ad nutum; la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile medesimo;
nonché la condanna al pagamento della somma di € 350,00 mensili a titolo di indennità di occupazione sine titulo, dalla data della diffida alla restituzione e sino all'effettivo rilascio.
2. - e si sono costituiti in giudizio, eccependo in Controparte_2 Controparte_3
via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché la necessità di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in relazione a procedimento pendente per l'amministrazione di sostegno della ricorrente. Nel merito, hanno contestato la natura precaria del contratto dedotto in giudizio, sostenendo la sussistenza di un comodato familiare a uso abitativo e l'assenza di qualsiasi urgente bisogno da parte della comodante, tale da legittimare la restituzione dell'immobile.
3. - All'udienza odierna, tenutasi ai sensi dell'art. 429 c.p.c., le parti hanno discusso oralmente la causa. Nessuna delle parti ha insistito nell'ammissione delle istanze istruttorie precedentemente rigettate dal Tribunale con ordinanza del 20.12.2024, e pertanto tali richieste devono ritenersi definitivamente abbandonate e non più proponibili in sede di gravame.
4. - La domanda è fondata per quanto di ragione.
4.1. - La prova per testi ammessa si è limitata all'escussione della teste Tes_1
e del teste .
[...] Testimone_2
La prima ha confermato che l'immobile è stato concesso in comodato gratuito dalla madre alla sorella per porre rimedio alla mancanza di un'abitazione in CP_2
locazione. Ha altresì precisato che i genitori non approvavano la relazione della sorella con l'odierno resistente, , e che nessuna donazione dell'immobile è Controparte_3
mai avvenuta.
La testimonianza del è risultata interamente de relato actoris, pertanto priva di Tes_2
qualsiasi valore probatorio.
Pag. 3 di 5 4.2. - Non è emersa prova della sussistenza di un comodato familiare ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. La concessione dell'immobile è avvenuta in via di fatto, senza espressione di un progetto familiare condiviso, anzi in un contesto di disapprovazione esplicita da parte dei genitori rispetto all'unione sentimentale della figlia con l' . Non è stato neppure dedotto e provato un termine espresso o desumibile in CP_3
funzione dell'uso convenuto. Il rapporto va pertanto qualificato come comodato a titolo precario, revocabile ad nutum ai sensi dell'art. 1810 c.c.
Tale ricostruzione è conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel contratto di comodato, il termine finale - che rileva, ai sensi degli artt.
1809 e 1810 cod. civ., ai fini della restituzione del bene - può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario” (Cass. n. 15877/2013; Cass. n. 22309/2020). La Suprema Corte ha altresì precisato che “il comodato stipulato in favore di un nucleo familiare senza limiti di durata ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari e può cessare solo in presenza di un urgente e imprevisto bisogno del comodante” (Cass., Sez. Un., n.
13603/2004); ma tale presupposto manca del tutto nel caso in esame.
4.3. - La ricorrente ha esercitato validamente il recesso, avendo più volte intimato la restituzione dell'immobile con comunicazioni scritte a partire dall'anno 2020. È pacifico che i resistenti non abbiano restituito l'immobile. Va dunque pronunciata la condanna al rilascio dell'immobile in favore della ricorrente.
4.4. - Deve essere disattesa la domanda di condanna dei resistenti al pagamento della somma di € 350,00 mensili a titolo di indennità per occupazione sine titulo, in quanto del tutto carente in punto di allegazione e prova. Come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza n. 33645/2022, infatti, il risarcimento del danno da occupazione sine titulo è subordinato all'allegazione e prova della concreta perdita di una possibilità di godimento del bene, diretto o mediato. Nel caso di specie, nessuna specifica prospettazione è stata formulata dalla ricorrente in ordine alla destinazione alternativa dell'immobile, né sono stati allegati elementi dai quali inferire un lucro
Pag. 4 di 5 cessante. Deve pertanto escludersi la sussistenza del danno risarcibile.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio (fasi di studio, introduttiva e istruttoria ai valori medi;
fase decisionale ai valori minimi, attesa la ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione orale), vanno liquidate come da dispositivo nei limiti dello scaglione di riferimento, individuato a norma del D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, in quello sino ad € 26.000,00, secondo il valore della controversia dichiarato in domanda, previa compensazione nella misura della metà, atteso il rigetto parziale della domanda, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1346/2024 r.g., così dispone:
1) Condanna e all'immediato rilascio, in Controparte_2 Controparte_3
favore di , dell'immobile sito a Floridia, via XI Febbraio n. 3, Controparte_1
piano terra, in Catasto al foglio 28, particella 1611, subalterni 9 e 10.
2) Rigetta la domanda di condanna dei resistenti al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo.
3) Condanna e , in solido, alla rifusione, in Controparte_2 Controparte_3
favore di , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_1
145,50 a titolo di spese vive, ed € 2.113,50 per compensi professionali (già operata la compensazione parziale disposta in motivazione), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 7 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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