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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 502 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Gentile Cinà per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 CodiceFiscale_2
Francesco De Propis e Gianluca Navarrini del Foro di Roma per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellato Conclusioni dell'appellante:
riformare la sentenza n.4080/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 28/08/-20/09/2019
ritenendo e dichiarando il diritto di ad essere risarcito dei danni tutti subiti Parte_1
a causa del comportamento e delle azioni ed omissioni poste in essere dal sig. P_
;
[...]
conseguentemente ritenere e dichiarare la responsabilità del sig. per i Controparte_1
danni tutti subiti da Parte_1
conseguentemente, condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 41.355,26 di cui: € 8.660,66 per i beni rimasti all'interno dei locali all'atto dell'apposizione dei sigilli, così come quantificato dal CTU di primo grado;
€
16.005,60 per sanzioni amministrative, così come accertato dal CTU di primo grado;
€
9.689,00 per i redditi non conseguiti dal 23.3.2013 (data del sequestro locale) al 30/06/2013
(data di scadenza del contratto di affitto di azienda) a causa della chiusura del locale commerciale;
ed € 7.000,00 per acquisto della tenda;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore a seguito dell'ammissione a spese dello stato, giusto provvedimento emesso dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, che ci si riserva di produrre in corso di causa unitamente alla nota spese.
2 In via istruttoria, ammettere la prova per testimoni sui capitoli indicato in atto di citazione in appello e disporre il rinnovo della ctu contabile per integrare la relazione tecnica di primo grado con le voci mancati relativamente:
1) ai mancati guadagni del sig. dal 23/3/2013 al 21/05/2013; Parte_1
2) all'acquisto della tenda tipo “Victory” meglio descritta nella fattura n.24/13 del
22/05/2013 e pari ad € 7.000,00.
Conclusioni dell'appellato:
a) in principalità e nel rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 342 c.p.c.;
b) in subordine e nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi di procedura.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Definendo le domande risarcitorie reciprocamente proposte da e Parte_1 P_
in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda da
[...]
costoro sottoscritto il 7.9.2010, avente a oggetto l'esercizio commerciale operante sotto l'insegna Aboriginal internet Cafè sito in via Spinuzza nn. 49-53 a Palermo, il Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 4080 del 20 settembre 2019:
- ha respinto la pretesa dell'affittuario di imputare al locatore le sanzioni Parte_1
irrogate dall'autorità amministrativa in conseguenza dell'accertamento di diverse irregolarità, valutate come “inevitabile conseguenza dello svolgimento materiale
3 dell'attività di vendita e commercio di bevande alcoliche in difetto delle prescritte
autorizzazioni” (pag. 8 della sentenza impugnata), che sarebbe stato onere di costui conseguire, e non, invece, il portato della registrazione ai fini fiscali del contratto unilateralmente operata da il 27 luglio 2012; Controparte_1
- per le medesime ragioni, oltre che per il mancato deposito del registro dei corrispettivi giornalieri indispensabile per la dimostrazione dello “ammontare di questa posta di danno”
(pag. 9 della sentenza), ha respinto la domanda dell'affittuario di risarcimento del danno da mancato guadagno dipendente dalla chiusura dell'esercizio commerciale disposta dalla
Polizia Municipale il 29.3.2013;
- ha parzialmente accolto la domanda di pagamento del controvalore, determinato con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio in € 8.660,66, dei beni e degli arredi acquistati da per essere impiegati nel locale e non restituiti da , il Controparte_2 Controparte_1
quale a maggio 2013, dopo la rimozione dei sigilli apposti al locale, era rientrato in possesso dell'azienda;
- appurato che a termini del contratto di affitto di azienda gravavano sull'affittuario tutte le spese e le imposte connesse all'esercizio dell'attività, ha accolto la domanda di P_
volta al recupero dall'obbligato delle somme corrisposte in sua vece a titolo di tasse,
[...]
contributi e altri emolumenti per i dipendenti e canoni di utenza, quantificate, sempre sulla scorta della disposta consulenza d'ufficio, in € 40.895,48;
4 - compensate le reciproche partite di credito, ha condannato al pagamento Parte_1
di € 32.234,82 (40.895,48 - 8.660,66);
- ha compensato in ragione di metà tra le parti le spese del giudizio, condannando Pt_1
al pagamento della restante quota.
[...]
Con un unico, complesso, motivo di impugnazione, che a stento si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dall'appellato ai sensi del novellato disposto dell'art. 342 c.p.c.,
ribadisce l'assunto difensivo già esplicato in primo grado seguitando a Parte_1
indicare la causa prima della mancata voltura o del mancato rilascio a suo nome delle prescritte autorizzazioni ammnistrative -evenienza all'origine delle sanzioni irrogate dal
, culminate con la chiusura coatta dell'attività- nella non concordata Controparte_3
determinazione di di registrare solo fiscalmente, e non anche presso nel Controparte_1
registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2556 co II c.c., il contratto tra di essi intercorso e nel rifiuto di costui di collaborare onde formalizzare l'accordo mediante autenticazione delle sottoscrizioni. Ripropone quindi la domanda di condanna di P_
:
[...]
- al pagamento di € 16.005,60 per le sanzioni ricevute;
- al risarcimento del danno da mancati introiti nell'arco di tempo compreso tra la chiusura del locale per atto dell'autorità amministrativa (29.3.2013) e la naturale scadenza del contratto (30.6.2013), quantificati, sulla scorta dei registri contabili prodotti in allegato alla consulenza di parte e non considerati dal c.t.u., in € 9.689,00;
5 - alla restituzione dell'importo di € 7.000,00 sborsato per l'acquisto di una tenda da sole collocata presso il locale e non restituita dal titolare, rientrato a fine maggio nel possesso dell'azienda dopo la rimozione dei sigilli amministrativi.
L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Non, tuttavia, perché sia rivedibile il passaggio argomentativo in cui il primo Giudice annota che “risulta … arduo immaginare che le sanzioni ammnistrative comminate all'attore ed il
sequestro dell'attività coi conseguenti danni da lui subiti siano direttamene imputabili ad
una azione del ” (pag. 8 della sentenza impugnata). P_
Valutando i fatti nella loro sequenza temporale e nel loro rapporto di causa ed effetto appare,
invero, evidente che la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo del contratto di affitto di azienda del 7.9.2012 curata da il 27.7.2012 è la risposta del Controparte_1
concedente all'inadempimento dell'affittuario, manifestatosi già nei primi mesi dell'anno
2012, all'obbligazione di pagamento del canone mensile di € 3.250,00. La registrazione è
risultata funzionale alla pronta ed efficace tutela in sede giudiziale delle ragioni del creditore,
il quale di lì a poco ha infatti istaurato giudizio di risoluzione del contratto, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1911 del 9.9.2013 che ha dichiarato risolto il contratto e condannato al pagamento di € 9.550,00 per canoni non Parte_1
corrisposti.
In simile contesto di prolungato inadempimento e conseguente infrazione del vincolo sinallagmatico, la determinazione di di non presentarsi agli appuntamenti Controparte_1
6 fissati da innanzi al notaio a fine agosto e metà Parte_1 Persona_1
settembre 2012 per l'autentica delle firme, necessaria ai sensi del II comma dell'art. 2556
c.c. per il deposito del contratto ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (passaggio a sua volta indispensabile, nella prospettazione dell'appellante, per poter presentare la SCIA
e ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative), non può qualificarsi in termini di mancata collaborazione del contraente, non ricorrendo più a quella data i presupposti per esigere dalla controparte una simile collaborazione, declinazione del dovere di buone fede nell'esecuzione del contratto: l'inadempimento dell'affittuario aveva legittimamente determinato il locatore allo scioglimento del vincolo (risolto di lì a poco in accoglimento della domanda giudiziale di costui), così che incoerente sarebbe risultata un'attività,
l'autentica delle firme, rivolta nella direzione opposta della formalizzazione del contratto.
Non può dunque che imputare a se medesimo la mancata formalizzazione Parte_1
dell'accordo -sempre ammesso che questa sia davvero all'origine delle sanzioni irrogate,
assunto neppure agevolmente predicabile a cospetto, ad esempio, della sanzione per l'abusiva collocazione di una pedana su suolo pubblico, la quale rinviene in un fatto materiale, più che nella omessa iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese, la propria causa (come già correttamente annotato dal Tribunale di Palermo nella sentenza del
12.5.2015 conclusiva di altro giudizio intercorso tra le parti)- così che non ha titolo per rivalersi sul locatore delle sanzioni irrogategli, ivi compresa quella che ha condotto alla chiusura forzosa dell'attività.
7 A identiche conclusioni deve, in coerenza, pervenirsi con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da mancati introiti nel periodo di chiusura dell'attività per ordine dell'autorità amministrativa. Al riguardo, peraltro, merita conferma anche l'ulteriore e autonoma ratio decidendi che, nella motivazione del Tribunale, sorregge il rigetto di tale richiesta. non ha offerto supporto documentale alla quantificazione del Parte_1
mancato guadagno riportata nella perizia di parte, avendo richiesto solo nel corso delle operazioni di consulenza tecnica di produrre il registro degli incassi giornalieri, richiesta alla quale, fruendo della facoltà concessagli dall'art. 198 c.p.c., ha negato il Controparte_1
consenso.
La documentazione agli atti conferma piuttosto il fondamento del diritto di Parte_1
alla restituzione dell'importo di € 7.000,00, sborsato per l'acquisto di un bene, una tenda da sole con struttura in alluminio e bracci estensibili, che alla data di restituzione dell'esercizio commerciale all'avente diritto componeva l'azienda. Tale bene è infatti P_
menzionato (n. 1 tenda da sole per esterni con telaio) nell'inventario redatto in contradditorio tra le parti il giorno 21 maggio, in vista del deposito dei beni componenti l'azienda presso un terzo per il tempo occorrente alla verifica dei titoli di appartenenza di ciascun bene. Tale circostanza conferma inequivocabilmente che la tenda era già stata fornita e montata prima della data della fattura di acquisto, corroborando l'assunto dell'appellante circa lo sfasamento temporale tra l'acquisto del bene e sua collocazione in azienda e la successiva regolarizzazione fiscale della transazione commerciale.
8 Oprata la compensazione delle reciproche partite debitorie, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo per cui è condanna a carico di e in favore Parte_1
dell'appellato deve, quindi, essere rideterminato nella minor somma di € P_
25.234,82 [40.895,48 – (8.660,66 + 7.000,00) = 25.234,82].
Valutato l'esito del giudizio che ha registrato il limitato accoglimento del gravame, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di ¼ tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dovendo i restanti ¾, liquidati, in misura prossima ai medi dei valori indicati nel d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000,
in € 4.950,00 -di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.050,00 per la fase introduttiva ed €
2.400,00 per la fase decisionale-, essere posti a carico di parte appellante, maggiorati di c.p.a.
e iva come per legge e spese forfettarie,.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato a il 18 marzo 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Controparte_1
n. 4080 del 20 settembre 2019, ridetermina in € 25.234,82 l'importo per cui è condanna a carico di in favore di;
Parte_1 Controparte_1
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa nella misura di ¼ tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna alla refusione in favore dell'appellato dei restanti ¾, liquidati in Parte_1 P_
9 € 4.950,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello in data 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 502 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Gentile Cinà per mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 CodiceFiscale_2
Francesco De Propis e Gianluca Navarrini del Foro di Roma per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellato Conclusioni dell'appellante:
riformare la sentenza n.4080/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 28/08/-20/09/2019
ritenendo e dichiarando il diritto di ad essere risarcito dei danni tutti subiti Parte_1
a causa del comportamento e delle azioni ed omissioni poste in essere dal sig. P_
;
[...]
conseguentemente ritenere e dichiarare la responsabilità del sig. per i Controparte_1
danni tutti subiti da Parte_1
conseguentemente, condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 41.355,26 di cui: € 8.660,66 per i beni rimasti all'interno dei locali all'atto dell'apposizione dei sigilli, così come quantificato dal CTU di primo grado;
€
16.005,60 per sanzioni amministrative, così come accertato dal CTU di primo grado;
€
9.689,00 per i redditi non conseguiti dal 23.3.2013 (data del sequestro locale) al 30/06/2013
(data di scadenza del contratto di affitto di azienda) a causa della chiusura del locale commerciale;
ed € 7.000,00 per acquisto della tenda;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore a seguito dell'ammissione a spese dello stato, giusto provvedimento emesso dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, che ci si riserva di produrre in corso di causa unitamente alla nota spese.
2 In via istruttoria, ammettere la prova per testimoni sui capitoli indicato in atto di citazione in appello e disporre il rinnovo della ctu contabile per integrare la relazione tecnica di primo grado con le voci mancati relativamente:
1) ai mancati guadagni del sig. dal 23/3/2013 al 21/05/2013; Parte_1
2) all'acquisto della tenda tipo “Victory” meglio descritta nella fattura n.24/13 del
22/05/2013 e pari ad € 7.000,00.
Conclusioni dell'appellato:
a) in principalità e nel rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 342 c.p.c.;
b) in subordine e nel merito, respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi di procedura.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Definendo le domande risarcitorie reciprocamente proposte da e Parte_1 P_
in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di affitto di azienda da
[...]
costoro sottoscritto il 7.9.2010, avente a oggetto l'esercizio commerciale operante sotto l'insegna Aboriginal internet Cafè sito in via Spinuzza nn. 49-53 a Palermo, il Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 4080 del 20 settembre 2019:
- ha respinto la pretesa dell'affittuario di imputare al locatore le sanzioni Parte_1
irrogate dall'autorità amministrativa in conseguenza dell'accertamento di diverse irregolarità, valutate come “inevitabile conseguenza dello svolgimento materiale
3 dell'attività di vendita e commercio di bevande alcoliche in difetto delle prescritte
autorizzazioni” (pag. 8 della sentenza impugnata), che sarebbe stato onere di costui conseguire, e non, invece, il portato della registrazione ai fini fiscali del contratto unilateralmente operata da il 27 luglio 2012; Controparte_1
- per le medesime ragioni, oltre che per il mancato deposito del registro dei corrispettivi giornalieri indispensabile per la dimostrazione dello “ammontare di questa posta di danno”
(pag. 9 della sentenza), ha respinto la domanda dell'affittuario di risarcimento del danno da mancato guadagno dipendente dalla chiusura dell'esercizio commerciale disposta dalla
Polizia Municipale il 29.3.2013;
- ha parzialmente accolto la domanda di pagamento del controvalore, determinato con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio in € 8.660,66, dei beni e degli arredi acquistati da per essere impiegati nel locale e non restituiti da , il Controparte_2 Controparte_1
quale a maggio 2013, dopo la rimozione dei sigilli apposti al locale, era rientrato in possesso dell'azienda;
- appurato che a termini del contratto di affitto di azienda gravavano sull'affittuario tutte le spese e le imposte connesse all'esercizio dell'attività, ha accolto la domanda di P_
volta al recupero dall'obbligato delle somme corrisposte in sua vece a titolo di tasse,
[...]
contributi e altri emolumenti per i dipendenti e canoni di utenza, quantificate, sempre sulla scorta della disposta consulenza d'ufficio, in € 40.895,48;
4 - compensate le reciproche partite di credito, ha condannato al pagamento Parte_1
di € 32.234,82 (40.895,48 - 8.660,66);
- ha compensato in ragione di metà tra le parti le spese del giudizio, condannando Pt_1
al pagamento della restante quota.
[...]
Con un unico, complesso, motivo di impugnazione, che a stento si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dall'appellato ai sensi del novellato disposto dell'art. 342 c.p.c.,
ribadisce l'assunto difensivo già esplicato in primo grado seguitando a Parte_1
indicare la causa prima della mancata voltura o del mancato rilascio a suo nome delle prescritte autorizzazioni ammnistrative -evenienza all'origine delle sanzioni irrogate dal
, culminate con la chiusura coatta dell'attività- nella non concordata Controparte_3
determinazione di di registrare solo fiscalmente, e non anche presso nel Controparte_1
registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2556 co II c.c., il contratto tra di essi intercorso e nel rifiuto di costui di collaborare onde formalizzare l'accordo mediante autenticazione delle sottoscrizioni. Ripropone quindi la domanda di condanna di P_
:
[...]
- al pagamento di € 16.005,60 per le sanzioni ricevute;
- al risarcimento del danno da mancati introiti nell'arco di tempo compreso tra la chiusura del locale per atto dell'autorità amministrativa (29.3.2013) e la naturale scadenza del contratto (30.6.2013), quantificati, sulla scorta dei registri contabili prodotti in allegato alla consulenza di parte e non considerati dal c.t.u., in € 9.689,00;
5 - alla restituzione dell'importo di € 7.000,00 sborsato per l'acquisto di una tenda da sole collocata presso il locale e non restituita dal titolare, rientrato a fine maggio nel possesso dell'azienda dopo la rimozione dei sigilli amministrativi.
L'appello è meritevole di parziale accoglimento.
Non, tuttavia, perché sia rivedibile il passaggio argomentativo in cui il primo Giudice annota che “risulta … arduo immaginare che le sanzioni ammnistrative comminate all'attore ed il
sequestro dell'attività coi conseguenti danni da lui subiti siano direttamene imputabili ad
una azione del ” (pag. 8 della sentenza impugnata). P_
Valutando i fatti nella loro sequenza temporale e nel loro rapporto di causa ed effetto appare,
invero, evidente che la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo del contratto di affitto di azienda del 7.9.2012 curata da il 27.7.2012 è la risposta del Controparte_1
concedente all'inadempimento dell'affittuario, manifestatosi già nei primi mesi dell'anno
2012, all'obbligazione di pagamento del canone mensile di € 3.250,00. La registrazione è
risultata funzionale alla pronta ed efficace tutela in sede giudiziale delle ragioni del creditore,
il quale di lì a poco ha infatti istaurato giudizio di risoluzione del contratto, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1911 del 9.9.2013 che ha dichiarato risolto il contratto e condannato al pagamento di € 9.550,00 per canoni non Parte_1
corrisposti.
In simile contesto di prolungato inadempimento e conseguente infrazione del vincolo sinallagmatico, la determinazione di di non presentarsi agli appuntamenti Controparte_1
6 fissati da innanzi al notaio a fine agosto e metà Parte_1 Persona_1
settembre 2012 per l'autentica delle firme, necessaria ai sensi del II comma dell'art. 2556
c.c. per il deposito del contratto ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (passaggio a sua volta indispensabile, nella prospettazione dell'appellante, per poter presentare la SCIA
e ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative), non può qualificarsi in termini di mancata collaborazione del contraente, non ricorrendo più a quella data i presupposti per esigere dalla controparte una simile collaborazione, declinazione del dovere di buone fede nell'esecuzione del contratto: l'inadempimento dell'affittuario aveva legittimamente determinato il locatore allo scioglimento del vincolo (risolto di lì a poco in accoglimento della domanda giudiziale di costui), così che incoerente sarebbe risultata un'attività,
l'autentica delle firme, rivolta nella direzione opposta della formalizzazione del contratto.
Non può dunque che imputare a se medesimo la mancata formalizzazione Parte_1
dell'accordo -sempre ammesso che questa sia davvero all'origine delle sanzioni irrogate,
assunto neppure agevolmente predicabile a cospetto, ad esempio, della sanzione per l'abusiva collocazione di una pedana su suolo pubblico, la quale rinviene in un fatto materiale, più che nella omessa iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese, la propria causa (come già correttamente annotato dal Tribunale di Palermo nella sentenza del
12.5.2015 conclusiva di altro giudizio intercorso tra le parti)- così che non ha titolo per rivalersi sul locatore delle sanzioni irrogategli, ivi compresa quella che ha condotto alla chiusura forzosa dell'attività.
7 A identiche conclusioni deve, in coerenza, pervenirsi con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da mancati introiti nel periodo di chiusura dell'attività per ordine dell'autorità amministrativa. Al riguardo, peraltro, merita conferma anche l'ulteriore e autonoma ratio decidendi che, nella motivazione del Tribunale, sorregge il rigetto di tale richiesta. non ha offerto supporto documentale alla quantificazione del Parte_1
mancato guadagno riportata nella perizia di parte, avendo richiesto solo nel corso delle operazioni di consulenza tecnica di produrre il registro degli incassi giornalieri, richiesta alla quale, fruendo della facoltà concessagli dall'art. 198 c.p.c., ha negato il Controparte_1
consenso.
La documentazione agli atti conferma piuttosto il fondamento del diritto di Parte_1
alla restituzione dell'importo di € 7.000,00, sborsato per l'acquisto di un bene, una tenda da sole con struttura in alluminio e bracci estensibili, che alla data di restituzione dell'esercizio commerciale all'avente diritto componeva l'azienda. Tale bene è infatti P_
menzionato (n. 1 tenda da sole per esterni con telaio) nell'inventario redatto in contradditorio tra le parti il giorno 21 maggio, in vista del deposito dei beni componenti l'azienda presso un terzo per il tempo occorrente alla verifica dei titoli di appartenenza di ciascun bene. Tale circostanza conferma inequivocabilmente che la tenda era già stata fornita e montata prima della data della fattura di acquisto, corroborando l'assunto dell'appellante circa lo sfasamento temporale tra l'acquisto del bene e sua collocazione in azienda e la successiva regolarizzazione fiscale della transazione commerciale.
8 Oprata la compensazione delle reciproche partite debitorie, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo per cui è condanna a carico di e in favore Parte_1
dell'appellato deve, quindi, essere rideterminato nella minor somma di € P_
25.234,82 [40.895,48 – (8.660,66 + 7.000,00) = 25.234,82].
Valutato l'esito del giudizio che ha registrato il limitato accoglimento del gravame, si ravvisano i presupposti per compensare in ragione di ¼ tra le parti le spese del presente grado di giudizio, dovendo i restanti ¾, liquidati, in misura prossima ai medi dei valori indicati nel d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000,
in € 4.950,00 -di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.050,00 per la fase introduttiva ed €
2.400,00 per la fase decisionale-, essere posti a carico di parte appellante, maggiorati di c.p.a.
e iva come per legge e spese forfettarie,.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato a il 18 marzo 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Controparte_1
n. 4080 del 20 settembre 2019, ridetermina in € 25.234,82 l'importo per cui è condanna a carico di in favore di;
Parte_1 Controparte_1
conferma quanto al resto l'impugnata sentenza;
compensa nella misura di ¼ tra le parti le spese del presente grado di giudizio e condanna alla refusione in favore dell'appellato dei restanti ¾, liquidati in Parte_1 P_
9 € 4.950,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello in data 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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