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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria ha pronunciato all'esito di udienza del 3.4.2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al NRG. 18432/2022 TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
) elett.te dom.to in Napoli alla Via Cuma n. 28 presso lo C.F._1 Studio dell'avv. Felice Avondola (cod. ) dal CodiceFiscale_2 quale è rapp.to e difeso con delega in calce al ricorso rilasciata su foglio separato;
-RICORRENTE- CONTRO l in persona del Controparte_1 Presidente legale rapp.te pro tempore, difeso dall'avv Moscariello dom.to per la carica in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21;
-RESISTENTE - OGGETTO: richiesta di pagamento del TFR da porsi a carico del Fondo di Garanzia. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
* * * * * * * MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.10.2022 parte ricorrente proponeva domanda di condanna dell al pagamento del TFR per Controparte_2 complessivi €.12.612,96 per TFR, con vittoria di spese di causa. Si costituiva l che, esperite diverse difese chiedeva il ricetto del CP_1 ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento. Le allegazioni e produzioni documentali di parte ricorrente dimostrano la validità delle ragioni esposte in ricorso. Si evidenzia che con sentenza n. 247 del 16 gennaio 2019, depositata in pari data, resa dal Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Napoli dr. Luigi Ruoppolo, il predetto giudice, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra lo istante e la sig.ra Parte_2
, condannava quest'ultima al pagamento in favore di esso
[...] Parte_1
della complessiva somma di €. 31.730,20 di cui €. 12.612,96 a
[...] titolo di TFR oltre maggiorazioni di legge dalla maturazione del diritto (31 gennaio 2017) al soddisfo e spese del giudizio;
Ugualmente nonostante la notifica della richiamata sentenza con pedissequo atto di precetto la sig.ra non provvedeva al Parte_2 pagamento della somma dovuta al ricorrente per cui questi chiedeva il pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo detenute, dovute e debende a quest'ultima dalla sig.ra in virtù del Parte_3 richiamato atto;
Seguiva dichiarazione negativa resa dal terzo, e l'attivazione di una domanda di accertamento dell'obbligo del terzo al fine di verificare e/o chiarire la effettiva sussistenza di eventuali crediti in favore di essa;
Parte_2 Si osserva che detta procedura si è quindi conclusa con ordinanza depositata l'1 febbraio 2022 resa dal G.E. dr. Colandrea della 14^ sez. civile del Tribunale di Napoli con la quale il predetto giudice ha parzialmente accolto la domanda proposta dallo istante assegnando a quest'ultimo la somma di €. 12.588,12 di cui €. 2.002,64 per spese di giustizia ed €. 10.585,48 a parziale soddisfazione del credito azionato;
Da tanto emerge che il sig. attesa la parziale Parte_1 soddisfazione del credito vantato nei confronti del suo ex datore di lavoro ha quindi richiesto alla Sede di Napoli, territorialmente CP_1 competente, il pagamento dell'importo relativo al TFR maturato in ragione di €. 12.612,96 da porsi a carico del Fondo di Garanzia dell'Istituto così come previsto all'art. 2 della Legge 297 del 29.5.1982 Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 297 del 29 maggio 1982, con la quale è stato istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il
“Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto, in caso di insolvenza del medesimo, il ricorrente ha ritenuto di poter accedere al conseguimento del beneficio di legge avendo tempestivamente e diligentemente posto in essere ogni attività tesa ad ottenere direttamente dal proprio datore di lavoro il soddisfacimento del credito vantato. In relazione alla richiamata normativa, perché il lavoratore possa ottenere l'intervento del Fondo di garanzia, occorre distinguere a seconda che il datore di lavoro sia o meno un imprenditore commerciale. In caso affermativo, per ottenere il pagamento dal Fondo, il lavoratore deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro ed all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando a tal fine la presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo a carico del medesimo. Nell'altro caso, qualora non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 RD 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, il lavoratore deve dimostrare, oltre all'avvenuta cessazione del rapporto ed all'inadempimento del datore anche il fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure concorsuali ed, inoltre, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto esperimento di una procedura esecutiva individuale, che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore. Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo. Di conseguenza il lavoratore non deve dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili, purchè dimostri di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo “serio ed adeguato”, ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore. Innanzitutto i documenti versati in atti con riguardo allo svolgimento della procedura esecutiva individuale ben possono essere ritenuti esaustivi in relazione alla prova della diligenza del lavoratore creditore nel recupero dei propri crediti nei confronti dell'azienda datrice attraverso l'unica procedura nella fattispecie esperibile, non avendo l'azienda debitrice i requisiti di legge per essere assoggettabile a procedura concorsuale fallimentare. La domanda va, pertanto accolta. L va, conseguentemente condannato CP_1 al pagamento dell'importo richiesto dal ricorrente a titolo di TFR, maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT decorrenti dal termine del rapporto all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente della complessiva somma di €.12.612,96 a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2200,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge;
Napoli lì 3.4.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Simona D'Auria.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria ha pronunciato all'esito di udienza del 3.4.2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al NRG. 18432/2022 TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 [...]
) elett.te dom.to in Napoli alla Via Cuma n. 28 presso lo C.F._1 Studio dell'avv. Felice Avondola (cod. ) dal CodiceFiscale_2 quale è rapp.to e difeso con delega in calce al ricorso rilasciata su foglio separato;
-RICORRENTE- CONTRO l in persona del Controparte_1 Presidente legale rapp.te pro tempore, difeso dall'avv Moscariello dom.to per la carica in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21;
-RESISTENTE - OGGETTO: richiesta di pagamento del TFR da porsi a carico del Fondo di Garanzia. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
* * * * * * * MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.10.2022 parte ricorrente proponeva domanda di condanna dell al pagamento del TFR per Controparte_2 complessivi €.12.612,96 per TFR, con vittoria di spese di causa. Si costituiva l che, esperite diverse difese chiedeva il ricetto del CP_1 ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento. Le allegazioni e produzioni documentali di parte ricorrente dimostrano la validità delle ragioni esposte in ricorso. Si evidenzia che con sentenza n. 247 del 16 gennaio 2019, depositata in pari data, resa dal Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Napoli dr. Luigi Ruoppolo, il predetto giudice, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra lo istante e la sig.ra Parte_2
, condannava quest'ultima al pagamento in favore di esso
[...] Parte_1
della complessiva somma di €. 31.730,20 di cui €. 12.612,96 a
[...] titolo di TFR oltre maggiorazioni di legge dalla maturazione del diritto (31 gennaio 2017) al soddisfo e spese del giudizio;
Ugualmente nonostante la notifica della richiamata sentenza con pedissequo atto di precetto la sig.ra non provvedeva al Parte_2 pagamento della somma dovuta al ricorrente per cui questi chiedeva il pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo detenute, dovute e debende a quest'ultima dalla sig.ra in virtù del Parte_3 richiamato atto;
Seguiva dichiarazione negativa resa dal terzo, e l'attivazione di una domanda di accertamento dell'obbligo del terzo al fine di verificare e/o chiarire la effettiva sussistenza di eventuali crediti in favore di essa;
Parte_2 Si osserva che detta procedura si è quindi conclusa con ordinanza depositata l'1 febbraio 2022 resa dal G.E. dr. Colandrea della 14^ sez. civile del Tribunale di Napoli con la quale il predetto giudice ha parzialmente accolto la domanda proposta dallo istante assegnando a quest'ultimo la somma di €. 12.588,12 di cui €. 2.002,64 per spese di giustizia ed €. 10.585,48 a parziale soddisfazione del credito azionato;
Da tanto emerge che il sig. attesa la parziale Parte_1 soddisfazione del credito vantato nei confronti del suo ex datore di lavoro ha quindi richiesto alla Sede di Napoli, territorialmente CP_1 competente, il pagamento dell'importo relativo al TFR maturato in ragione di €. 12.612,96 da porsi a carico del Fondo di Garanzia dell'Istituto così come previsto all'art. 2 della Legge 297 del 29.5.1982 Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 297 del 29 maggio 1982, con la quale è stato istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il
“Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto, in caso di insolvenza del medesimo, il ricorrente ha ritenuto di poter accedere al conseguimento del beneficio di legge avendo tempestivamente e diligentemente posto in essere ogni attività tesa ad ottenere direttamente dal proprio datore di lavoro il soddisfacimento del credito vantato. In relazione alla richiamata normativa, perché il lavoratore possa ottenere l'intervento del Fondo di garanzia, occorre distinguere a seconda che il datore di lavoro sia o meno un imprenditore commerciale. In caso affermativo, per ottenere il pagamento dal Fondo, il lavoratore deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro ed all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando a tal fine la presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo a carico del medesimo. Nell'altro caso, qualora non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 RD 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche, il lavoratore deve dimostrare, oltre all'avvenuta cessazione del rapporto ed all'inadempimento del datore anche il fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure concorsuali ed, inoltre, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto esperimento di una procedura esecutiva individuale, che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore. Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente che il lavoratore esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo. Di conseguenza il lavoratore non deve dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili, purchè dimostri di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo “serio ed adeguato”, ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore. Innanzitutto i documenti versati in atti con riguardo allo svolgimento della procedura esecutiva individuale ben possono essere ritenuti esaustivi in relazione alla prova della diligenza del lavoratore creditore nel recupero dei propri crediti nei confronti dell'azienda datrice attraverso l'unica procedura nella fattispecie esperibile, non avendo l'azienda debitrice i requisiti di legge per essere assoggettabile a procedura concorsuale fallimentare. La domanda va, pertanto accolta. L va, conseguentemente condannato CP_1 al pagamento dell'importo richiesto dal ricorrente a titolo di TFR, maggiorato degli interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT decorrenti dal termine del rapporto all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente della complessiva somma di €.12.612,96 a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 2200,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge;
Napoli lì 3.4.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Simona D'Auria.