Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4250 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Calasso, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Parte_2 C.F._2
Marasco, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
All'udienza del 9/12/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note congiunte per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 12/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato l'11/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Campi Salentina (Le) il 4/12/2021;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, così come precisate con note di trattazione scritta per l'udienza
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in Campi Salentina (Le), il 4/12/2021 (trascritto
[...] nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 33, parte II, serie A, anno 2021) alle seguenti condizioni:
a) il Sig. dichiara di avere registrato in data 28/11/2024 presso l'anagrafe Parte_1 canina l'animale d'affezione “Ettore” alla signora e di avere consegnato alla Pt_2 stessa il documento relativo alla nuova intestazione;
b) la casa coniugale e tutti i beni mobili, già di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1 rimarranno nella piena disponibilità dello stesso e la Sig.ra nulla potrà Pt_2 pretendere;
c) ogni questione patrimoniale ed economica derivante dal matrimonio è da ritenere definita e, con l'adempimento di cui ai punti a) i coniugi danno atto di non avere nulla a pretendere l'un l'altro a qualsivoglia titolo;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore