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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2383 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]nella CP_1
Via Torrito n. 149, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura in C.F._1
atti, dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F. , PEC C.F._2
, Fabio Ganci (C.F. , PEC Email_1 C.F._3
, Nicola Zampieri (C.F. , PEC: Email_2 C.F._4
e Giovanni Rinaldi (C.F. , Email_3 C.F._5
PEC , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_4 quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A. I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi PEC:
Email_2 Email_1 Email_3
e Email_4
RICORRENTE
Contro
(C.F. e per Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
(C.F.: ), tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si
1 domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_3 CP_3
Email_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, Cont 2021/22, 2024/25 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede di rigettare la pretesa al riconoscimento del bonus relativamente all'a.s. 2020/2021- 2021/2022, giacché sono state svolte supplenze brevi e saltuarie, rispetto alle quali la giurisprudenza della Corte di
Cassazione e la giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento;
3) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 12.12.2024 , CP_1 docente supplente di scuola dell'infanzia, premesso di aver svolto supplenze negli a.s.
2020/21, 2021/22, 2024/2025 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle
2 attività didattiche, conveniva in giudizio il , al fine di Controparte_2 ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21). Richiamava, infine, la sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_2
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_2
evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Precisava che la ricorrente aveva svolto servizio negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 con contratti di supplenza breve e saltuaria e/o in sostituzione di personale in congedo e/o i contratti di supplenza non a copertura di assenza per gli anni scolastici, come tali esclusi dal beneficio in parola anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 25.2.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
4 È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria».
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
5 Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il d.p.c.m. del
23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, la parte ricorrente ritiene che nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il legislatore avrebbe creato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale diversificazione possa trovare alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente, comune a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
2.2. Come noto, la suddetta questione è stata oggetto di un contenzioso sviluppatosi a livello nazionale, soprattutto a seguito di rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Si fa, in particolare, riferimento alla sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_2
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
6 l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_2
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_2
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» (ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21).
7 2.3. Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre
2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
8 perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed
9 aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_2
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in
L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
10 La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei
180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di
11 finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_2 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre
2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto d.l. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in
12 suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Quanto ai rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del
DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del
DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2
proposito.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che non possa operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e
13 viene poi accertato dal giudice, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della difesa del resistente. CP_2
Quanto al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre
2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
2.4. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare solo parziale accoglimento.
Dai documenti di causa, e nello specifico, dallo stato matricolare della ricorrente risulta in essere un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con scadenza alla data del 30.6.2025, supplenza per la quale invoca il beneficio in oggetto. Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Emerge, altresì, che la ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato per i seguenti periodi:
- 2020/2021 dal 3.11.2020 in forza di diversi contratti di supplenza breve e saltuaria, in favore di differenti istituti scolastici e con soluzione di continuità (Scuola Infanzia - I.c.te 5 -
Villa Vomano-basciano – Teramo fsl 3.11.2020 al 13.11.2020, poi dal 23.11.2020 al
18.12.2020 per la Scuola Infanzia - I.c. Te 1 - poi ancora per la Scuola Persona_1
Infanzia - I.c.Castellalto-Cellino"M.Hack" e scuola infanzia Giulianova), non corrispondendo
14 al vero quanto dichiarato in sede di ricorso, secondo cui la ricorrente avrebbe prestato servizio dal 3.11.2020 al 30.6.2021 presso I.C. Bresciano Teramo;
- 2021/2022, dal 15.11.2021 (e non come indicato in ricorso dal 1.9.2021) al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.3.2022, dall'1.4.2022 al 8.6.2022 in forza di supplenza breve non a copertura di assenza, presso la scuola infanzia Tortoreto;
- 2024/2025 con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Appare, dunque, evidente che solo il servizio svolto nell'anno scolastico 2024/2025 rientra tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, comma 2, della L. n.
124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Supplenze brevi e saltuarie
Per quanto riguarda, invece, le supplenze brevi e saltuarie, appare dirimente richiamare il recente decreto del 19.3.2024 reso dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro con ordinanza del 16.02.2024, in quanto, ancorchè ne abbia dichiarato la inammissibilità, ha offerto dei rilevanti spunti di valutazione e degli importanti criteri interpretativi.
In tale pronuncia la Corte di Cassazione ha dato atto della presenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti tra i giudici di merito.
Ed infatti, per il Tribunale di Roma e di Verona la connessione tra programmazione didattica e l'assegnazione dell'incarico di supplenza priverebbe di rilievo la circostanza per cui le supplenze temporanee, in via di fatto, possano essersi protratte fino al termine delle attività didattiche;
questa circostanza non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio, in quanto la funzione di sostegno alla didattica affidata a tale strumento formativo - peraltro non unico essendone previsti altri aventi analoghe finalità formative - si realizza, nella discrezionale scelta del legislatore, laddove possa dirsi certo, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto abbia durata almeno annuale. Per il Tribunale di
Ancona e di Venezia, invece, la continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, è una situazione del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi vengono ad essere sostituiti dal supplente, e la “taratura” dell'importo della
15 carta docente in una misura annua, e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, “porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie”; ciò sarebbe peraltro ricavabile anche da talune disposizioni della disciplina di dettaglio dettata in proposito per i docenti di ruolo, le quali riconoscono l'attribuzione del beneficio, per l'intero importo, anche nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, ed anche ai docenti con contratto a tempo parziale.
A fronte di tali premesse la Prima Presidente della Corte di Cassazione, pur ritenendo che la varietà delle situazioni fattuali non potesse legittimare lo strumento del rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c., ha comunque ritenuto che i principi espressi nella sentenza n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro valessero come linea guida orientativa.
In primo luogo, ha sottolineato che il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n.
22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE, rilevando come in tale contenzioso l'abuso era stato escluso, salvo che non fosse allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi fosse stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma CP_2
le condizioni concrete della medesima.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata, nella pronuncia n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro, per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo
16 che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
La Corte, come sopra ricordato, ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni”.
A fronte di tali considerazioni la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto che il quadro di riferimento appare composito ed esauriente, pur se nella pronuncia di ottobre 2023 si enunci espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, pervenendo, così, ad una pronuncia di inammissibilità del rinvio pregiudiziale.
Dal contenuto del provvedimento della Prima Presidente della Corte di Cassazione appare chiaro ed imprescindibile il collegamento che deve sussistere tra insegnamento annuale e programmazione della formazione a cui è funzionale la carta docente, la quale, per definizione, non c'è negli incarichi temporanei, destinati a sopperire ad esigenze del tutto brevi e contingenti, salvo le situazioni di abuso che devono essere provate dalla parte ricorrente.
Di conseguenza, il giudizio di piena comparabilità ai fini del riscontro di un trattamento differenziato e, quindi, discriminatorio ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE, deve tener conto della scelta legislativa – espressione di discrezionalità “normativa” non sindacabile in sede giurisdizionale – di delimitare il beneficio a chi compartecipa annualmente alla didattica.
Se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha di recente esteso la Carta docente, ai sensi dell'art. 15 d.l. 69/2023 cit.) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L.
n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
Al riguardo appare estremamente significativo il richiamo effettuato dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione alla sentenza del 07/11/2016, n.22552 in materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in connessione con quanto espresso nella ordinanza n.
29961 del 2023 della Sezione Lavoro, in quanto funzionale ad affermare che una prestazione
17 pienamente comparabile con i docenti di ruolo, che giustifica la rimozione del trattamento discriminatorio, può essere ravvisata nel caso di specie solo per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, a dispetto, invece, delle supplenze temporanee, per le quali manca quella necessaria programmabilità annuale. Fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze.
Applicando tali principi al caso di specie, come sopra esposto, risulta che la parte ricorrente, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non ha svolto supplenze fino al termine delle attività didattiche o che possano definirsi annuali, avendo prestato servizio per un arco temporale non coincidente con l'annualità scolastica, non rilevando, per i motivi sopra esposti, il dato temporale del superamento dei 180 giorni di supplenza.
Si è trattato di supplenze brevi e temporanee, non estese per l'intera annualità scolastica ed espletate in forza di plurimi contratti di lavoro, le cui esigenze dovevano, dunque, essere verificate volta per volta alla scadenza di ogni contratto. Nell'annualità 2020/2021, peraltro, le varie supplenze sono state rese in favore di istituzioni scolastiche differenti e con soluzione di continuità.
In mancanza di specifica allegazione circa la abusività del ricorso alle supplenze brevi, di cui era onerata la parte ricorrente, non è possibile affermare la piena comparabilità del servizio ivi svolto con quello prestato dal docente di ruolo, mancando, appunto, quel collegamento programmatico ex ante tra docenza e formazione annuale, specialmente escluso per l'annualità 2020/2021 dove il servizio è stato svolto per diversi istituti scolastici.
Sotto tale profilo la domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
Conclusioni
La domanda va, dunque, accolta limitatamente alla annualità 2024/2025.
Chiarito, dunque, che trattasi di supplenze fino al termine delle attività didattiche, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
La domanda va pertanto accolta coma da dispositivo.
3. Considerato l'accoglimento parziale della domanda solo per una annualità e che per la maggior parte degli anni indicati la parte ricorrente risulta soccombente, considerata, altresì,
18 la erroneità della indicazione contenute nel ricorso quanto alla durata dei contratti di supplenza svolti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 2383/2024, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per la sola annualità 2024/2025 e condanna il , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annuo tramite la Carta
Elettronica del Docente;
• Rigetta per il resto la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 25.2.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/02/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]nella CP_1
Via Torrito n. 149, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura in C.F._1
atti, dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F. , PEC C.F._2
, Fabio Ganci (C.F. , PEC Email_1 C.F._3
, Nicola Zampieri (C.F. , PEC: Email_2 C.F._4
e Giovanni Rinaldi (C.F. , Email_3 C.F._5
PEC , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_4 quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A. I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi PEC:
Email_2 Email_1 Email_3
e Email_4
RICORRENTE
Contro
(C.F. e per Controparte_2 P.IVA_1
Controparte_3
(C.F.: ), tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si
1 domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_3 CP_3
Email_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, Cont 2021/22, 2024/25 condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede di rigettare la pretesa al riconoscimento del bonus relativamente all'a.s. 2020/2021- 2021/2022, giacché sono state svolte supplenze brevi e saltuarie, rispetto alle quali la giurisprudenza della Corte di
Cassazione e la giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento;
3) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 12.12.2024 , CP_1 docente supplente di scuola dell'infanzia, premesso di aver svolto supplenze negli a.s.
2020/21, 2021/22, 2024/2025 in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle
2 attività didattiche, conveniva in giudizio il , al fine di Controparte_2 ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21). Richiamava, infine, la sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio il eccependo Controparte_2
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal , CP_2
evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Precisava che la ricorrente aveva svolto servizio negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 con contratti di supplenza breve e saltuaria e/o in sostituzione di personale in congedo e/o i contratti di supplenza non a copertura di assenza per gli anni scolastici, come tali esclusi dal beneficio in parola anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 25.2.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
3 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
4 È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5
rappresentative di categoria».
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
5 Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il d.p.c.m. del
23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente
(art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, la parte ricorrente ritiene che nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il legislatore avrebbe creato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che tale diversificazione possa trovare alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente, comune a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
2.2. Come noto, la suddetta questione è stata oggetto di un contenzioso sviluppatosi a livello nazionale, soprattutto a seguito di rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Si fa, in particolare, riferimento alla sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_2
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
6 l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_2
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_2
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» (ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21).
7 2.3. Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre
2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello
8 perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed
9 aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_2
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in
L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d.
PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
10 La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei
180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di
11 finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_2 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre
2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto d.l. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in
12 suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Quanto ai rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del
DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del
DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_2
proposito.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che non possa operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e
13 viene poi accertato dal giudice, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della difesa del resistente. CP_2
Quanto al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre
2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
2.4. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare solo parziale accoglimento.
Dai documenti di causa, e nello specifico, dallo stato matricolare della ricorrente risulta in essere un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con scadenza alla data del 30.6.2025, supplenza per la quale invoca il beneficio in oggetto. Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Emerge, altresì, che la ricorrente ha prestato servizio con contratti a tempo determinato per i seguenti periodi:
- 2020/2021 dal 3.11.2020 in forza di diversi contratti di supplenza breve e saltuaria, in favore di differenti istituti scolastici e con soluzione di continuità (Scuola Infanzia - I.c.te 5 -
Villa Vomano-basciano – Teramo fsl 3.11.2020 al 13.11.2020, poi dal 23.11.2020 al
18.12.2020 per la Scuola Infanzia - I.c. Te 1 - poi ancora per la Scuola Persona_1
Infanzia - I.c.Castellalto-Cellino"M.Hack" e scuola infanzia Giulianova), non corrispondendo
14 al vero quanto dichiarato in sede di ricorso, secondo cui la ricorrente avrebbe prestato servizio dal 3.11.2020 al 30.6.2021 presso I.C. Bresciano Teramo;
- 2021/2022, dal 15.11.2021 (e non come indicato in ricorso dal 1.9.2021) al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.3.2022, dall'1.4.2022 al 8.6.2022 in forza di supplenza breve non a copertura di assenza, presso la scuola infanzia Tortoreto;
- 2024/2025 con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Appare, dunque, evidente che solo il servizio svolto nell'anno scolastico 2024/2025 rientra tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, comma 2, della L. n.
124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Supplenze brevi e saltuarie
Per quanto riguarda, invece, le supplenze brevi e saltuarie, appare dirimente richiamare il recente decreto del 19.3.2024 reso dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro con ordinanza del 16.02.2024, in quanto, ancorchè ne abbia dichiarato la inammissibilità, ha offerto dei rilevanti spunti di valutazione e degli importanti criteri interpretativi.
In tale pronuncia la Corte di Cassazione ha dato atto della presenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti tra i giudici di merito.
Ed infatti, per il Tribunale di Roma e di Verona la connessione tra programmazione didattica e l'assegnazione dell'incarico di supplenza priverebbe di rilievo la circostanza per cui le supplenze temporanee, in via di fatto, possano essersi protratte fino al termine delle attività didattiche;
questa circostanza non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio, in quanto la funzione di sostegno alla didattica affidata a tale strumento formativo - peraltro non unico essendone previsti altri aventi analoghe finalità formative - si realizza, nella discrezionale scelta del legislatore, laddove possa dirsi certo, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto abbia durata almeno annuale. Per il Tribunale di
Ancona e di Venezia, invece, la continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico, è una situazione del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi vengono ad essere sostituiti dal supplente, e la “taratura” dell'importo della
15 carta docente in una misura annua, e per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, “porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie”; ciò sarebbe peraltro ricavabile anche da talune disposizioni della disciplina di dettaglio dettata in proposito per i docenti di ruolo, le quali riconoscono l'attribuzione del beneficio, per l'intero importo, anche nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, ed anche ai docenti con contratto a tempo parziale.
A fronte di tali premesse la Prima Presidente della Corte di Cassazione, pur ritenendo che la varietà delle situazioni fattuali non potesse legittimare lo strumento del rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c., ha comunque ritenuto che i principi espressi nella sentenza n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro valessero come linea guida orientativa.
In primo luogo, ha sottolineato che il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n.
22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE, rilevando come in tale contenzioso l'abuso era stato escluso, salvo che non fosse allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi fosse stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma CP_2
le condizioni concrete della medesima.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata, nella pronuncia n. 29961 del 2023 della Sezione Lavoro, per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo
16 che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
La Corte, come sopra ricordato, ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni”.
A fronte di tali considerazioni la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto che il quadro di riferimento appare composito ed esauriente, pur se nella pronuncia di ottobre 2023 si enunci espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, pervenendo, così, ad una pronuncia di inammissibilità del rinvio pregiudiziale.
Dal contenuto del provvedimento della Prima Presidente della Corte di Cassazione appare chiaro ed imprescindibile il collegamento che deve sussistere tra insegnamento annuale e programmazione della formazione a cui è funzionale la carta docente, la quale, per definizione, non c'è negli incarichi temporanei, destinati a sopperire ad esigenze del tutto brevi e contingenti, salvo le situazioni di abuso che devono essere provate dalla parte ricorrente.
Di conseguenza, il giudizio di piena comparabilità ai fini del riscontro di un trattamento differenziato e, quindi, discriminatorio ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE, deve tener conto della scelta legislativa – espressione di discrezionalità “normativa” non sindacabile in sede giurisdizionale – di delimitare il beneficio a chi compartecipa annualmente alla didattica.
Se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha di recente esteso la Carta docente, ai sensi dell'art. 15 d.l. 69/2023 cit.) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L.
n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
Al riguardo appare estremamente significativo il richiamo effettuato dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione alla sentenza del 07/11/2016, n.22552 in materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in connessione con quanto espresso nella ordinanza n.
29961 del 2023 della Sezione Lavoro, in quanto funzionale ad affermare che una prestazione
17 pienamente comparabile con i docenti di ruolo, che giustifica la rimozione del trattamento discriminatorio, può essere ravvisata nel caso di specie solo per i docenti precari titolari di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, a dispetto, invece, delle supplenze temporanee, per le quali manca quella necessaria programmabilità annuale. Fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze.
Applicando tali principi al caso di specie, come sopra esposto, risulta che la parte ricorrente, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, non ha svolto supplenze fino al termine delle attività didattiche o che possano definirsi annuali, avendo prestato servizio per un arco temporale non coincidente con l'annualità scolastica, non rilevando, per i motivi sopra esposti, il dato temporale del superamento dei 180 giorni di supplenza.
Si è trattato di supplenze brevi e temporanee, non estese per l'intera annualità scolastica ed espletate in forza di plurimi contratti di lavoro, le cui esigenze dovevano, dunque, essere verificate volta per volta alla scadenza di ogni contratto. Nell'annualità 2020/2021, peraltro, le varie supplenze sono state rese in favore di istituzioni scolastiche differenti e con soluzione di continuità.
In mancanza di specifica allegazione circa la abusività del ricorso alle supplenze brevi, di cui era onerata la parte ricorrente, non è possibile affermare la piena comparabilità del servizio ivi svolto con quello prestato dal docente di ruolo, mancando, appunto, quel collegamento programmatico ex ante tra docenza e formazione annuale, specialmente escluso per l'annualità 2020/2021 dove il servizio è stato svolto per diversi istituti scolastici.
Sotto tale profilo la domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
Conclusioni
La domanda va, dunque, accolta limitatamente alla annualità 2024/2025.
Chiarito, dunque, che trattasi di supplenze fino al termine delle attività didattiche, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
La domanda va pertanto accolta coma da dispositivo.
3. Considerato l'accoglimento parziale della domanda solo per una annualità e che per la maggior parte degli anni indicati la parte ricorrente risulta soccombente, considerata, altresì,
18 la erroneità della indicazione contenute nel ricorso quanto alla durata dei contratti di supplenza svolti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 2383/2024, così provvede:
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per la sola annualità 2024/2025 e condanna il , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annuo tramite la Carta
Elettronica del Docente;
• Rigetta per il resto la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 25.2.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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