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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/08/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Rel.
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 317/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
3.7.2025, promossa da
nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
a UR d'LI (Bs), via Falconi n. 8, rappresentato e difeso, per procura allegata ex art. 83 III comma c.p.c, dall'avv. Paolo Macchion (c.f. ), presso C.F._2
il cui studio elegge domicilio a Brescia in via Aldo Moro n. 48, numero di fax:
030/7002245, mail pec per l'invio delle comunicazioni:
Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati, presso lo studio dell'Avv. Angela CodiceFiscale_4
Giebelmann in Brescia Via Solferini n. 10 che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Michele Salvoni Giebelmann, giusta procura a margine della comparsa di risposta.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
In punto: appello avverso sentenza n.° 948/2013 del Tribunale di Brescia Terza Sezione
Civile, del 12.3.2013.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni avversa istanza, eccezione,
deduzione, richiamati tutti gli atti e i documenti depositati dal sig. nei Parte_1
tre precedenti gradi di giudizio e le difese, eccezioni, domande e conclusioni ivi svolte,
che devono intendersi, per quanto di ragione,
qui integralmente riproposte, in considerazione dei rilievi svolti dalla Suprema Corte
di Cassazione con ordinanza avente numero di raccolta generale 1264/2023, resa in
data 16/12/2022 e pubblicata il 17/1/2023, a definizione del giudizio n. R.G. 10010/18
e dei principi di diritto ivi enunciati, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: disporre ex art. 126 Disp. Att. c.p.c. l'acquisizione deL
fascicolo d'ufficio dei precedenti gradi di giudizio;
NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dai signori e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 948/2013 pubblicata il CP_2
12/03/2013 e, per l'effetto, confermare l'accertamento che l'autorimessa realizzata dagli stessi signori e viola la normativa in Controparte_1 Controparte_2
vigore del Comune di UR d'LI in materia di distanze dalle costruzioni dal confine
e la loro condanna ad arretrare il manufatto in questione sino alla distanza legale di mt
5 dal confine, così come statuito dal Tribunale di Brescia con la predetta sentenza.
Con ogni pronuncia accessoria e conseguenziale e con vittoria di spese e competenze
del grado di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio in riassunzione,
oltre alla rifusione di quanto corrisposto dal sig. ai signori Parte_1 CP_1
e in forza della sentenza della Corte d'Appello di Brescia
[...] Controparte_2
cassata.”
Per parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
• rigettare ognuna delle domande svolte dal Sig. , in quanto infondate Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente la sentenza n. 41/2018
d'ordine, pubblicata il 15.01.2018, della Corte d'Appello di Brescia;
• in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
• In via istruttoria:
si chiede la rinnovazione della CTU sui luoghi di causa.
Ogni altro riservato secondo il rito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 27 gennaio 2009, conveniva, davanti al Parte_1
Tribunale di Brescia, e chiedendo che fosse accertato Controparte_1 Controparte_2
che la costruzione realizzata dai convenuti, in Comune di UR d'Oglìo censita nel catasto fabbricati al foglio n.° 11, particella n.° 5à30, al confine con l'immobile degli attori, censito al foglio n. 11, particella n.° 498, subalterni nn.° 1 e 2, violava le distanze legali, sia dal confine, sia tra fabbricati e, per l'effetto, che i convenuti fossero condannati ad arretrare il fabbricato nel rispetto delle distanze minime di legge.
L'attore premetteva: che l'autorimessa edificata sul fondo confinante, lato sud rispetto alla sua proprietà, era posta a ridosso del confine;
che tale opera non risultava completamente interrata, fuoriuscendo dal piano di campagna, identificato con la quota della pubblica via Falcone;
che la circostanza era stata accertata anche dal competente ufficio tecnico comunale, il quale, aveva irrogato una sanzione pecuniaria;
che il manufatto, realizzato in sopraelevazione, rispetto al naturale piano di campagna,
rientrava nella nozione di costruzione ed era, dunque, soggetto al rispetto delle distanze legali;
che l'art . 19.7 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale,
vigente nel Comune di UR d'LI, quale norma integrativa ai sensi dell'art. 873 c.c.,
nella zona Cl, in cui erano stati ·edificati gli immobili di proprietà delle parti, prevedeva una distanza minima dal confine non inferiore a ml. 5,00 e una distanza minima tra edifici pari all'altezza del fabbricato più alto.
Si costituivano in giudizio e , i quali resistevano alla Controparte_1 Controparte_2
domanda avversaria e deducevano: che il proprio immobile, costituito da una casa unifamiliare con autorimessa, era stato edificato in base a regolare denuncia di inizio attività alla quale era seguito il rilascio di conforme certificato di agibilità; che, per procedere alla misurazione dell'altezza dell'estradosso dell'autorimessa, era necessario fare riferimento alla quota del suolo del parcheggio posto sul lato est e ubicato in via
Aldo Moro, quota più elevata rispetto a quella della pubblica via Falcone;
che,
prendendo come riferimento il livello della strada del parcheggio, la quota dell'intradosso del solaio dell'autorimessa, risultava allo stesso livello della quota del parcheggio, mentre quella dell'estradosso corrispondeva esattamente al livello del marciapiede del parcheggio stesso;
che il rivestimento impermeabilizzante di copertura dell'autorimessa si trovava, - invece, ad un livello corrispondente alla quota del gradino di accesso alla proprietà situato all'ingresso dal cancello pedonale che si Parte_2
affacciava sul parcheggio in questione;
che l'art . 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, vigente all'epoca dei fatti, con riferimento all'altezza dei fabbricati, faceva espresso riferimento non alla quota dell' estradosso, ma alla quota dell'intradosso, che nel caso di specie si trovava allo stesso livello della quota del parcheggio di via Aldo Moro;
che il responsabile del settore edilizia privata del Comune
di UR d'LI, aveva verificato la correttezza delle altezze delle costruzioni;
che l'estradosso della soletta del piano interrato, non determinava un aumento volumetrico del piano interrato, consistente invece in un'operazione edile di rifinitura, atta a garantire l'isolamento dello stesso.
Nel corso del giudizio era stata espletata C.T.U., a cura del geom. Persona_1
Il Tribunale con sentenza n.° 948/2013, depositata il 12 marzo 2013, in accoglimento della domanda di parte attrice, accertato che l'autorimessa realizzata dai convenuti violava la normativa in vigore nel Comune di UR d'LI in materia di distanze delle costruzioni dal confine, condannava i convenuti ad arretrare il manufatto in questione sino alla distanza legale di ml. 5,00 dal confine.
Proponevano appello e lamentando l'erronea Controparte_1 Controparte_2
valutazione compiuta sul carattere interrato dell'autorimessa e posto che avrebbe dovuto considerarsi il livello dell'intradosso, inferiore a quello massimo consentito, sulla base di quanto era previsto dai regolamenti locali, per cui l'autorimessa sarebbe stata completamente interrata e, quindi, non soggetta alle norme sulle distanze dal confine.
Si costituiva nel giudizio d'impugnazione il quale, obiettava che Parte_1
correttamente era stato escluso che il manufatto fosse completamente interrato facendo riferimento al suo estradosso, indipendentemente da quanto previsto dalle norme regolamentari locali.
La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza n.° 41/2018 emessa il 15.1.2018
accoglieva l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata,
rigettava la domanda proposta.
Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
a cui hanno resistito con controricorso e Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la violazione delle distanze legali,
dovesse essere esclusa per difetto di alcuna deduzione circa la formazione di un'intercapedine potenzialmente insalubre, essendosi limitata la domanda introduttiva del giudizio a fare riferimento al mero dato metrico delle distanze.
Con il secondo lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 e.e., per avere la Corte territoriale subordinato l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino,
per violazione delle distanze legali, a valutazioni inerenti alla formazione di un'intercapedine insalubre, nonché, alla concreta lesione delle facoltà di godimento,
mentre l'agente avrebbe avuto esclusivamente l'onere di dedurre la violazione delle distanze legali prescritte. Con il terzo motivo il ricorrente si lamentava dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale negato che vi fosse la dimostrazione della concreta variazione del piano di campagna,
determinazione, a dire della Corte d'appello, non rinvenibile in atti e neanche nella relazione peritale, quando, invece, sulla scorta del riferimento espressamente indicato dai convenuti, la consulenza tecnica d'ufficio aveva determinato tale variazione, rispetto all'estradosso dell'autorimessa, nella misura di cm. 31,90 in sopraelevazione, avendo riguardo alla quota del suolo del parcheggio di via Aldo Moro.
Secondo la Cassazione, il secondo ed il terzo primo motivo sono fondati, mentre il primo
è assorbito.
In tal senso, secondo la Cassazione, perché il giudice del gravame, una volta preso atto che, rispetto alla quota del piano di campagna, l'intradosso del solaio dell'autorimessa si trovava ad un'altezza di cm. 12,70, mentre l'estradosso calpestabile dall'esterno era ad un'altezza di cm. 31,90, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avrebbe dovuto prendere contezza di tale stato di fatto, per ritenere integrata la violazione delle distanze legali.
Ed invece - per un verso -, nel valutare la ricorrenza di una costruzione emergente dal piano di campagna, ha evocato le norme regolamentari, secondo cui l'altezza avrebbe dovuto essere ponderata rispetto all'intradosso, anziché rispetto all'estradosso, e - per altro verso - ha compiuto una valutazione sulla sussistenza in concreto della lesione, in ragione della natura insalubre dell'intercapedine e del pregiudizio arrecato alle facoltà
di godimento del proprietario confinante, preclusa rispetto alla violazione denunciata.
Quindi, ha contraddittoriamente negato che fosse emersa in giudizio l'esatta determinazione della quota di campagna dei due terreni confinanti, quale circostanza debitamente discussa dalle parti e cristallizzata dalla sentenza di primo grado.
Nel giungere a siffatte conclusioni la sentenza d'appello ha disatteso i seguenti consolidati approdi nomofilattici, cui si intende dare continuità in questa sede.
In primo luogo, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità è immobilizzazione rispetto al suolo indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali,
poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali,
é circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 38354 del 03/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21173 del 08/08/2019; Sez.
2, Ordinanza n. 23843° del 02/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016; Sez.·2,
Sentenza n. 4277 del 22/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005).
Ne consegue che, secondo gli arresti innanzi richiamati, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata, rispetto al preesistente piano di campagna del fondo su cui essa insiste - e dunque da valutare rispetto all' estradosso, quale parte più alta del fabbricato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 29/05/2006) e ciò
indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14084 del 23/05/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 20850 del 11/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19486 del 15/07/2008).
In secondo luogo, qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa al giudice ogni indagine sull'idoneità dell'intercapedine ad arrecare pregiudizio per l'igiene e la salubrità dell'ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire,
in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8935 del 05/05/2015; Sez. 2, Sentenza n. 2402 del
07/04/1986).
Allo stesso modo, è preclusa ogni valutazione sulla concreta dannosità o pericolosità
della costruzione che non osservi le distanze legali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8691 del
04/04/2017; Sez. 2, Sentenza n. 213 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15367 del
05/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 12105 del 28/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 3886 del
17/04/1998; Sez. 2, Sentenza n. 12459 del 02/12/1995; Sez. 2, Sentenza n. 10500 del
07/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 10351 del 02/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 2703 del
06/03/1992).
Di guisa che, in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali o regolamentari, al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità
nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi e, pertanto, deve essere ordinata incondizionatamente la riduzione in pristino,
ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari.
In definitiva, la Suprema Corte accoglieva entrambi il secondo ed il terzo motivi di ricorso cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in altra composizione, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese del presente giudizio.
riassumeva il processo a cui resistevano, e Parte_1 Controparte_1 [...] CP_2
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di decidere il merito della controversia, va premesso che nel giudizio di rinvio, è
precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice, il quale, è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima, relativamente alle questioni da essa decisa, non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero, all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. ex multis: Cass. 11.11.2021 n.° 33458).
Inoltre, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio), non costituisce come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio,
non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì, la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria nei limiti posti dalla pronuncia rescindente ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 31.5.2021 n.° 15143).
Ne consegue che l'unico tema di indagine che questa Corte deve vagliare è se vi sia stata la violazione delle distanze, come allegata da . Parte_1
Al quesito, deve essere data risposta positiva perché, come esattamente ricostruito dal primo giudice, è documentato che la C.T.U., in modo pienamente esaustivo, ha accertato che l'autorimessa in oggetto, è in sopraelevazione rispetto al naturale piano di campagna di cm. 31.9 e deve ritenersi violata la normativa in materia di distanze (cfr.: C.T.U. pagg.
nn.° 9-10).
Per quanto sopra esposto, la domanda di va, definitivamente accolta e, Parte_1
quindi, deve essere ordinato l'arretramento dell'autorimessa realizzata da CP_1
e , sino alla distanza legale di mt. 5 dal confine.
[...] Controparte_2
La condanna alle spese di lite va considerata un epilogo conseguente, ma accessorio,
alla decisione sulla controversia funzionale al presidio costituzionale offerto dall'art. 24
Cost. alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata messa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito complessivo del processo, piuttosto che ai vari gradi di giudizio e al loro risultato, sicché
non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite, nel caso di specie sfavorevole alle ragioni di parte attrice in riassunzione.
Inoltre, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità, vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (Cass. 11.3.2005 n.° 5426).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, (valore indeterminabile complessità bassa)
seguono la soccombenza, dandosi atto che non è stato documentato l'importo erogato dalla parte vittoriosa innanzi alla Suprema Corte, mentre quelle di C.T.U. vanno poste,
definitivamente, a carico di e , in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Per completezza espositiva, atteso l'avvenuto pagamento nella misura complessiva di €
32.885,61 (cfr.: doc C ) delle spese liquidate nella sentenza n.° 41/2028 della Corte Pt_1
Appello Brescia, e vanno condannati, solidalmente, Controparte_1 Controparte_2
alla restituzione delle stesse, a favore di , oltre agli interessi dal 2.2.2018 Parte_1
al saldo effettivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa contraria istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di ordina a e Parte_1 Controparte_1 [...]
l'arretramento dell'autorimessa realizzata sino alla distanza legale di mt. 5 CP_2 dal confine;
- condanna e vanno condannati, solidalmente, alla Controparte_1 Controparte_2
restituzione nella misura complessiva di € 32.885,61 delle spese liquidate nella sentenza n.° 41/2028 della Corte Appello Brescia, a favore di , oltre agli interessi Parte_1
dal 2.2.2018 al saldo effettivo;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 7.616,00 (fase studio € Pt_1
1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisionale €
2.905,00,), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna, e in via solidale, a rifondere a, Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del grado di appello che liquida in € 6.946,00 (fase studio € 2.058,00, Pt_1
fase introduttiva € 1.418,00, fase decisionale € 3.470,00) oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna, e in via solidale, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
e spese del grado di legittimità che liquida in € 3.544,00 per compenso (fase Pt_1
studio € 2.336,00 e fase decisionale € 1.208,00), oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna e in via solidale, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio di rinvio che liquida in € 6.946,00 per compenso Pt_1
(fase studio € 2.058,00 fase introduttiva € 1.418,00, fase decisionale € 3.470,00), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone a carico definitivo in solido di e , le spese della Controparte_1 Controparte_2
C.T..U già liquidate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Rel.
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 317/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
3.7.2025, promossa da
nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
a UR d'LI (Bs), via Falconi n. 8, rappresentato e difeso, per procura allegata ex art. 83 III comma c.p.c, dall'avv. Paolo Macchion (c.f. ), presso C.F._2
il cui studio elegge domicilio a Brescia in via Aldo Moro n. 48, numero di fax:
030/7002245, mail pec per l'invio delle comunicazioni:
Email_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati, presso lo studio dell'Avv. Angela CodiceFiscale_4
Giebelmann in Brescia Via Solferini n. 10 che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Michele Salvoni Giebelmann, giusta procura a margine della comparsa di risposta.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
In punto: appello avverso sentenza n.° 948/2013 del Tribunale di Brescia Terza Sezione
Civile, del 12.3.2013.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni avversa istanza, eccezione,
deduzione, richiamati tutti gli atti e i documenti depositati dal sig. nei Parte_1
tre precedenti gradi di giudizio e le difese, eccezioni, domande e conclusioni ivi svolte,
che devono intendersi, per quanto di ragione,
qui integralmente riproposte, in considerazione dei rilievi svolti dalla Suprema Corte
di Cassazione con ordinanza avente numero di raccolta generale 1264/2023, resa in
data 16/12/2022 e pubblicata il 17/1/2023, a definizione del giudizio n. R.G. 10010/18
e dei principi di diritto ivi enunciati, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: disporre ex art. 126 Disp. Att. c.p.c. l'acquisizione deL
fascicolo d'ufficio dei precedenti gradi di giudizio;
NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dai signori e Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 948/2013 pubblicata il CP_2
12/03/2013 e, per l'effetto, confermare l'accertamento che l'autorimessa realizzata dagli stessi signori e viola la normativa in Controparte_1 Controparte_2
vigore del Comune di UR d'LI in materia di distanze dalle costruzioni dal confine
e la loro condanna ad arretrare il manufatto in questione sino alla distanza legale di mt
5 dal confine, così come statuito dal Tribunale di Brescia con la predetta sentenza.
Con ogni pronuncia accessoria e conseguenziale e con vittoria di spese e competenze
del grado di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio in riassunzione,
oltre alla rifusione di quanto corrisposto dal sig. ai signori Parte_1 CP_1
e in forza della sentenza della Corte d'Appello di Brescia
[...] Controparte_2
cassata.”
Per parte convenuta in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
• rigettare ognuna delle domande svolte dal Sig. , in quanto infondate Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente la sentenza n. 41/2018
d'ordine, pubblicata il 15.01.2018, della Corte d'Appello di Brescia;
• in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
• In via istruttoria:
si chiede la rinnovazione della CTU sui luoghi di causa.
Ogni altro riservato secondo il rito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 27 gennaio 2009, conveniva, davanti al Parte_1
Tribunale di Brescia, e chiedendo che fosse accertato Controparte_1 Controparte_2
che la costruzione realizzata dai convenuti, in Comune di UR d'Oglìo censita nel catasto fabbricati al foglio n.° 11, particella n.° 5à30, al confine con l'immobile degli attori, censito al foglio n. 11, particella n.° 498, subalterni nn.° 1 e 2, violava le distanze legali, sia dal confine, sia tra fabbricati e, per l'effetto, che i convenuti fossero condannati ad arretrare il fabbricato nel rispetto delle distanze minime di legge.
L'attore premetteva: che l'autorimessa edificata sul fondo confinante, lato sud rispetto alla sua proprietà, era posta a ridosso del confine;
che tale opera non risultava completamente interrata, fuoriuscendo dal piano di campagna, identificato con la quota della pubblica via Falcone;
che la circostanza era stata accertata anche dal competente ufficio tecnico comunale, il quale, aveva irrogato una sanzione pecuniaria;
che il manufatto, realizzato in sopraelevazione, rispetto al naturale piano di campagna,
rientrava nella nozione di costruzione ed era, dunque, soggetto al rispetto delle distanze legali;
che l'art . 19.7 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale,
vigente nel Comune di UR d'LI, quale norma integrativa ai sensi dell'art. 873 c.c.,
nella zona Cl, in cui erano stati ·edificati gli immobili di proprietà delle parti, prevedeva una distanza minima dal confine non inferiore a ml. 5,00 e una distanza minima tra edifici pari all'altezza del fabbricato più alto.
Si costituivano in giudizio e , i quali resistevano alla Controparte_1 Controparte_2
domanda avversaria e deducevano: che il proprio immobile, costituito da una casa unifamiliare con autorimessa, era stato edificato in base a regolare denuncia di inizio attività alla quale era seguito il rilascio di conforme certificato di agibilità; che, per procedere alla misurazione dell'altezza dell'estradosso dell'autorimessa, era necessario fare riferimento alla quota del suolo del parcheggio posto sul lato est e ubicato in via
Aldo Moro, quota più elevata rispetto a quella della pubblica via Falcone;
che,
prendendo come riferimento il livello della strada del parcheggio, la quota dell'intradosso del solaio dell'autorimessa, risultava allo stesso livello della quota del parcheggio, mentre quella dell'estradosso corrispondeva esattamente al livello del marciapiede del parcheggio stesso;
che il rivestimento impermeabilizzante di copertura dell'autorimessa si trovava, - invece, ad un livello corrispondente alla quota del gradino di accesso alla proprietà situato all'ingresso dal cancello pedonale che si Parte_2
affacciava sul parcheggio in questione;
che l'art . 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, vigente all'epoca dei fatti, con riferimento all'altezza dei fabbricati, faceva espresso riferimento non alla quota dell' estradosso, ma alla quota dell'intradosso, che nel caso di specie si trovava allo stesso livello della quota del parcheggio di via Aldo Moro;
che il responsabile del settore edilizia privata del Comune
di UR d'LI, aveva verificato la correttezza delle altezze delle costruzioni;
che l'estradosso della soletta del piano interrato, non determinava un aumento volumetrico del piano interrato, consistente invece in un'operazione edile di rifinitura, atta a garantire l'isolamento dello stesso.
Nel corso del giudizio era stata espletata C.T.U., a cura del geom. Persona_1
Il Tribunale con sentenza n.° 948/2013, depositata il 12 marzo 2013, in accoglimento della domanda di parte attrice, accertato che l'autorimessa realizzata dai convenuti violava la normativa in vigore nel Comune di UR d'LI in materia di distanze delle costruzioni dal confine, condannava i convenuti ad arretrare il manufatto in questione sino alla distanza legale di ml. 5,00 dal confine.
Proponevano appello e lamentando l'erronea Controparte_1 Controparte_2
valutazione compiuta sul carattere interrato dell'autorimessa e posto che avrebbe dovuto considerarsi il livello dell'intradosso, inferiore a quello massimo consentito, sulla base di quanto era previsto dai regolamenti locali, per cui l'autorimessa sarebbe stata completamente interrata e, quindi, non soggetta alle norme sulle distanze dal confine.
Si costituiva nel giudizio d'impugnazione il quale, obiettava che Parte_1
correttamente era stato escluso che il manufatto fosse completamente interrato facendo riferimento al suo estradosso, indipendentemente da quanto previsto dalle norme regolamentari locali.
La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza n.° 41/2018 emessa il 15.1.2018
accoglieva l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata,
rigettava la domanda proposta.
Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
a cui hanno resistito con controricorso e Parte_1 Controparte_1 [...]
CP_2
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la violazione delle distanze legali,
dovesse essere esclusa per difetto di alcuna deduzione circa la formazione di un'intercapedine potenzialmente insalubre, essendosi limitata la domanda introduttiva del giudizio a fare riferimento al mero dato metrico delle distanze.
Con il secondo lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 e.e., per avere la Corte territoriale subordinato l'accoglimento della domanda di riduzione in pristino,
per violazione delle distanze legali, a valutazioni inerenti alla formazione di un'intercapedine insalubre, nonché, alla concreta lesione delle facoltà di godimento,
mentre l'agente avrebbe avuto esclusivamente l'onere di dedurre la violazione delle distanze legali prescritte. Con il terzo motivo il ricorrente si lamentava dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale negato che vi fosse la dimostrazione della concreta variazione del piano di campagna,
determinazione, a dire della Corte d'appello, non rinvenibile in atti e neanche nella relazione peritale, quando, invece, sulla scorta del riferimento espressamente indicato dai convenuti, la consulenza tecnica d'ufficio aveva determinato tale variazione, rispetto all'estradosso dell'autorimessa, nella misura di cm. 31,90 in sopraelevazione, avendo riguardo alla quota del suolo del parcheggio di via Aldo Moro.
Secondo la Cassazione, il secondo ed il terzo primo motivo sono fondati, mentre il primo
è assorbito.
In tal senso, secondo la Cassazione, perché il giudice del gravame, una volta preso atto che, rispetto alla quota del piano di campagna, l'intradosso del solaio dell'autorimessa si trovava ad un'altezza di cm. 12,70, mentre l'estradosso calpestabile dall'esterno era ad un'altezza di cm. 31,90, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, avrebbe dovuto prendere contezza di tale stato di fatto, per ritenere integrata la violazione delle distanze legali.
Ed invece - per un verso -, nel valutare la ricorrenza di una costruzione emergente dal piano di campagna, ha evocato le norme regolamentari, secondo cui l'altezza avrebbe dovuto essere ponderata rispetto all'intradosso, anziché rispetto all'estradosso, e - per altro verso - ha compiuto una valutazione sulla sussistenza in concreto della lesione, in ragione della natura insalubre dell'intercapedine e del pregiudizio arrecato alle facoltà
di godimento del proprietario confinante, preclusa rispetto alla violazione denunciata.
Quindi, ha contraddittoriamente negato che fosse emersa in giudizio l'esatta determinazione della quota di campagna dei due terreni confinanti, quale circostanza debitamente discussa dalle parti e cristallizzata dalla sentenza di primo grado.
Nel giungere a siffatte conclusioni la sentenza d'appello ha disatteso i seguenti consolidati approdi nomofilattici, cui si intende dare continuità in questa sede.
In primo luogo, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità è immobilizzazione rispetto al suolo indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali,
poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali,
é circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 38354 del 03/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21173 del 08/08/2019; Sez.
2, Ordinanza n. 23843° del 02/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016; Sez.·2,
Sentenza n. 4277 del 22/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005).
Ne consegue che, secondo gli arresti innanzi richiamati, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata, rispetto al preesistente piano di campagna del fondo su cui essa insiste - e dunque da valutare rispetto all' estradosso, quale parte più alta del fabbricato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 29/05/2006) e ciò
indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14084 del 23/05/2019; Sez. 2,
Sentenza n. 20850 del 11/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19486 del 15/07/2008).
In secondo luogo, qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa al giudice ogni indagine sull'idoneità dell'intercapedine ad arrecare pregiudizio per l'igiene e la salubrità dell'ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire,
in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8935 del 05/05/2015; Sez. 2, Sentenza n. 2402 del
07/04/1986).
Allo stesso modo, è preclusa ogni valutazione sulla concreta dannosità o pericolosità
della costruzione che non osservi le distanze legali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8691 del
04/04/2017; Sez. 2, Sentenza n. 213 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15367 del
05/12/2001; Sez. 2, Sentenza n. 12105 del 28/11/1998; Sez. 2, Sentenza n. 3886 del
17/04/1998; Sez. 2, Sentenza n. 12459 del 02/12/1995; Sez. 2, Sentenza n. 10500 del
07/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 10351 del 02/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 2703 del
06/03/1992).
Di guisa che, in caso di costruzione realizzata senza l'osservanza delle distanze legali o regolamentari, al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità
nell'applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli appositi interessi e, pertanto, deve essere ordinata incondizionatamente la riduzione in pristino,
ancorché questa possa incidere sulle parti dell'edificio regolari.
In definitiva, la Suprema Corte accoglieva entrambi il secondo ed il terzo motivi di ricorso cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in altra composizione, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese del presente giudizio.
riassumeva il processo a cui resistevano, e Parte_1 Controparte_1 [...] CP_2
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 9.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di decidere il merito della controversia, va premesso che nel giudizio di rinvio, è
precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice, il quale, è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima, relativamente alle questioni da essa decisa, non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero, all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. ex multis: Cass. 11.11.2021 n.° 33458).
Inoltre, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio), non costituisce come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio,
non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì, la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria nei limiti posti dalla pronuncia rescindente ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass. 31.5.2021 n.° 15143).
Ne consegue che l'unico tema di indagine che questa Corte deve vagliare è se vi sia stata la violazione delle distanze, come allegata da . Parte_1
Al quesito, deve essere data risposta positiva perché, come esattamente ricostruito dal primo giudice, è documentato che la C.T.U., in modo pienamente esaustivo, ha accertato che l'autorimessa in oggetto, è in sopraelevazione rispetto al naturale piano di campagna di cm. 31.9 e deve ritenersi violata la normativa in materia di distanze (cfr.: C.T.U. pagg.
nn.° 9-10).
Per quanto sopra esposto, la domanda di va, definitivamente accolta e, Parte_1
quindi, deve essere ordinato l'arretramento dell'autorimessa realizzata da CP_1
e , sino alla distanza legale di mt. 5 dal confine.
[...] Controparte_2
La condanna alle spese di lite va considerata un epilogo conseguente, ma accessorio,
alla decisione sulla controversia funzionale al presidio costituzionale offerto dall'art. 24
Cost. alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata messa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito complessivo del processo, piuttosto che ai vari gradi di giudizio e al loro risultato, sicché
non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite, nel caso di specie sfavorevole alle ragioni di parte attrice in riassunzione.
Inoltre, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità, vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti (Cass. 11.3.2005 n.° 5426).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, (valore indeterminabile complessità bassa)
seguono la soccombenza, dandosi atto che non è stato documentato l'importo erogato dalla parte vittoriosa innanzi alla Suprema Corte, mentre quelle di C.T.U. vanno poste,
definitivamente, a carico di e , in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Per completezza espositiva, atteso l'avvenuto pagamento nella misura complessiva di €
32.885,61 (cfr.: doc C ) delle spese liquidate nella sentenza n.° 41/2028 della Corte Pt_1
Appello Brescia, e vanno condannati, solidalmente, Controparte_1 Controparte_2
alla restituzione delle stesse, a favore di , oltre agli interessi dal 2.2.2018 Parte_1
al saldo effettivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa contraria istanza ed Parte_1
eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di ordina a e Parte_1 Controparte_1 [...]
l'arretramento dell'autorimessa realizzata sino alla distanza legale di mt. 5 CP_2 dal confine;
- condanna e vanno condannati, solidalmente, alla Controparte_1 Controparte_2
restituzione nella misura complessiva di € 32.885,61 delle spese liquidate nella sentenza n.° 41/2028 della Corte Appello Brescia, a favore di , oltre agli interessi Parte_1
dal 2.2.2018 al saldo effettivo;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 7.616,00 (fase studio € Pt_1
1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisionale €
2.905,00,), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna, e in via solidale, a rifondere a, Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del grado di appello che liquida in € 6.946,00 (fase studio € 2.058,00, Pt_1
fase introduttiva € 1.418,00, fase decisionale € 3.470,00) oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna, e in via solidale, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
e spese del grado di legittimità che liquida in € 3.544,00 per compenso (fase Pt_1
studio € 2.336,00 e fase decisionale € 1.208,00), oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna e in via solidale, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio di rinvio che liquida in € 6.946,00 per compenso Pt_1
(fase studio € 2.058,00 fase introduttiva € 1.418,00, fase decisionale € 3.470,00), oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone a carico definitivo in solido di e , le spese della Controparte_1 Controparte_2
C.T..U già liquidate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao