Sentenza 18 giugno 2003
Massime • 2
In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, per impianto inidoneo, ai sensi dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., tale da giustificare l'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, deve intendersi non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che pur essendo disponibile e funzionante non riesca a raggiungere, nel caso concreto, lo scopo a cui è preposto, in relazione al reato per cui si procede e alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento.
Nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen., richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non essendo stato individuato il momento dell'insorgere del proposito criminoso, per la mancata prova del movente dell'omicidio, non era stato possibile valutare l'esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione, per cui non risultava neppure accertata la sussistenza della circostanza aggravante).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2003, n. 27307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27307 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 18/06/2003
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 679
3. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 213/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
Di EO EL nata a [...] il [...] e da AG PO nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano in data 29/10/2002 con la quale in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP di Milano nelle forme del rito abbreviato in data 7/6/2001, veniva confermata la sentenza nei confronti di AG condannato a 4 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, ed esclusa nei confronti di Di EO l'aggravante del nesso teleologia) confermava la condanna a 30 anni di reclusione per il delitto di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Elisabetta Cesqui ha chiesto il rigetto del ricorso del Di EO e la declaratoria di inammissibilità per AG;
Rilevato che il difensore della parte civile, Avv. Alessandreo Garlotti ha concluso per il rigetto dei ricorsi e che il difensore dell'imputato Di EO, Avv. Enzo Gaito ha concluso per l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
A EL Di EO veniva contestato di essere stato l'autore dell'omicidio in danno di RA ZI attinto da 15 colpi d'arma da fuoco in un agguato preparato con premeditazione, e di aver detenuto e portato in luogo pubblico l'arma utilizzata nel delitto.
L'imputato su sua richiesta veniva giudicato col rito abbreviato condizionato, subordinato allo svolgimento di ulteriori accertamenti in relazione alla presenza del Di EO al Motel Regal tra il 12 e 13 aprile 1998, all'acquisizione dei reperti balistici e all'acquisizione dei brogliacci relativi a intercettazioni telefoniche. Il GUP disponeva in conformità e svolgeva l'attività istruttoria richiesta. Chiusa la fase istruttoria, veniva aperta la discussione e in questa sede per la prima volta la difesa del Di EO eccepiva la inutilizzabilità di numerosi atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e sui quali si era svolto il rito abbreviato.
In particolare riteneva inutilizzabili:
- tutti gli atti compiuti dopo il 30/12/1998 nel fascicolo ancora iscritto nel registro ignoti perché erano scaduti i sei mesi di indagini ed il P.M. non aveva chiesto la proroga di cui all'art. 415 c.p.p.;
- le intercettazioni telefoniche di cui ai decreti 27/9/99 perché eseguite in impianti diversi da quelli installati presso la Procura senza adeguata motivazione e perché i relativi decreti si fondavano su informazioni confidenziali;
- le dichiarazioni testimoniale rese da AG IL e GE AT perché rese da persone che dovevano essere considerate indagate e quindi con le garanzie della difesa;
- l'individuazione di persona eseguita dal P.M. perché eseguita fuori dalle garanzie di legge per tali atti e con violazione delle norme sull'accompagnamento coattivo.
Tali questioni procedurali rigettate dal GUP venivano riproposte nei motivi di appello e la Corte territoriale analizzava in primo luogo la questione della loro ammissibilità, tenuto conto del rito prescelto.
In primo luogo riteneva le suindicate questioni inammissibili perché incompatibili con la richiesta del rito, non in senso assoluto, ma in senso relativo e cioè in relazione alla fase del rito abbreviato in cui erano state avanzate. In sostanza riteneva che le questioni sull'inutilizzabilità degli atti nel rito abbreviato, anche di nuova formulazione con gli ampi poteri di integrazione istruttoria riservati al GUP, potessero essere sollevate durante la fase preliminare e di trattazione ma non durante la fase della discussione.
In secondo luogo analizzava comunque le dedotte inutilizzabilità e le escludeva tutte ritenendo le doglianze infondate. In relazione alla violazione delle norme sull'individuazione di persona operata dal p.m. rilevava che essa era avvenuta secondo le disposizioni di cui all'art. 361 c.p.p. come atto non garantito e pertanto non poteva il difensore dolersi del mancato rispetto del contraddittorio avendo scelto il rito abbreviato. Nessuna violazione delle disposizioni in materia di accompagnamento coattivo si era verificata in quanto l'indagato si trovava già in carcere e non si era opposto all'atto, ed il teste era stato condotto in carcere non contro la sua volontà. Nessuna violazione poi dell'art. 63 c.p.p. si era infine verificata perché non vi era prova che i testi fossero indagati per reati connessi o collegati a quello per cui si procedeva.
Per quanto atteneva alla omessa richiesta di proroga delle indagini a carico di ignoti rilevava che il termine di sei mesi era scaduto il 28/11/1998 e che l'iscrizione nel registro noti era avvenuta il 13/5/1999. La Corte motivava l'infondatezza dell'eccezione sulla base della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1^ 199801840 RV 210545) che aveva affermato il principio secondo cui l'art. 415 c.p.p. era preordinato ad assicurare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e a garantire che non appena fosse noto l'autore del reato questo venisse iscritto nell'apposito registro, così da far decorrere i termini per le indagini nei suoi confronti;
di conseguenza non poteva essere invocata l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo detto termine, a meno che non si fosse provato che il nome dell'autore del reato era conosciuto ben da prima della sua iscrizione, e quindi, poiché nel caso in questione non si era verificato un simile evento, nessun atto compiuto tra il 28/11/98 ed il 13/5/99 doveva essere dichiarato inutilizzabile.
In relazione ai decreti di intercettazione telefoniche le dedotte inutilizzabilità riguardavano sia la motivazione, asseritamente basata su fonti confidenziali, il cui utilizzo era stato esplicitamente vietato dalla L. 63/2001, sia la motivazione sull'uso di impianti diversi da quelli esistenti in Procura, ritenuta inidonea perché il riferimento alla maggiore facilità per gli investigatori di eseguire i pedinamenti o le indagini non apparteneva ad un giudizio di idoneità degli impianti. La corte territoriale rigettava l'eccezione rilevando da un lato come non fosse vero che il GIP avesse fondato la sua motivazione solo su fonti confidenziali e poi rilevando che la norma introdotta nel 2001 non poteva certo applicarsi a decreti emessi prima e che avevano esaurito i propri effetti ben prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ma doveva intendersi applicabile ai procedimenti ancora in corso per i quali cioè dovessero essere disposti o nuovi decreti o decreti di proroga, sottoposti alla nuova disciplina. In relazione alla inidoneità degli impianti considerava la motivazione ampiamente utile ai fini dell'art. 267 3 comma c.p.p. in quanto consentire all'organo di polizia un tempestivo intervento è scopo che rende inutilizzabile un impianto che ostacolerebbe detti interventi e giustifica l'urgenza di provvedere.
Esaurita la fase delle eccezioni preliminari il giudice d'appello enunciava i criteri ai quali si sarebbe attenuto nella valutazione delle prove ed in primo luogo affermava che di tutto il materiale probatorio acquisito avrebbe utilizzato solo le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni della teste GE, riservando alle dichiarazioni di AG, sulla foggia dei capelli dello sparatore ed all'alibi una significazione probatoria di mero riscontro e trascurando tutti gli altri elementi di prova già vivacemente contestati dalla difesa.
Sulle dichiarazioni di GE la corte territoriale motivava la loro rilevanza ed attendibilità riferendo che la ragazza legata da rapporto affettivo con l'imputato aveva ricevuto da costui la ammissione di essere stato l'autore dell'omicidio, in un momento di sconforto, pur non avendo voluto spiegarne i motivi. Spiegava che la ragazza si era determinata a raccontare ciò perché messa alle strette dalle contestazioni dei risultati di alcune intercettazioni dalle quali emergeva che si era resa disponibile a fornire un alibi al compagno. Concludeva nel senso che mancando ogni prova di malanimo tra la ragazza e l'imputato, doveva ritenersi veritiero sia il fatto che il ragazzo avesse ammesso con lei la responsabilità sull'omicidio sia il fatto che quanto raccontato fosse vero, non essendoci alcuna ragione per inventare una simile vanteria. Sulle intercettazioni telefoniche la Corte dava una interpretazione univoca alle stesse tutte intervenute dopo le convocazioni della GE in caserma e tutte intercorse tra costei e l'imputato. I due infatti commentavano le richieste di informazione della P.G. sui movimenti del Di EO ed implicitamente davano per scontato che l'imputato non avesse un alibi e che gli investigatori non sapessero come fare ad incastrarlo. Inoltre riteneva significativa una telefonata in cui si discuteva del motorino in uso al Di EO che era però diverso da quello coinvolto nell'omicidio. In relazione agli altri elementi probatori acquisiti durante le indagini preliminari la Corte li svalutava tutti per la loro inattendibilità ed in particolare la deposizione di AG, amico della vittima e persona presente all'agguato, individuato molto tempo dopo il fatto in un'altra città e nel corso di accertamenti di altro genere. Costui spontaneamente aveva riferito di aver assistito al fatto, ma la sua ricostruzione era totalmente priva di affidabilità sia perché sbagliava il giorno, sia perché parlava di una pistola in uso alla vittima da nessuno trovata, sia perché la sua individuazione di persona era inutilizzabile come elemento di prova per la sua genericità. L'unico elemento che la Corte incidentalmente salvava era la descrizione dell'autore dell'agguato che stranamente coincideva perfettamente con la descrizione che del Di EO aveva fatto la GE. Altro elemento di riscontro utilizzato era quello degli accertamenti presso l'Hotel Regal dai quali era emerso che il Di EO non aveva un alibi proprio per il pomeriggio dell'omicidio.
In relazione alle aggravanti contestate la corte territoriale confermava la sussistenza della premeditazione, provata dalle modalità in cui sia era svolta l'aggressione, senza alcun alterco o litigio antecedente come un'esecuzione a freddo, nonché l'utilizzo di un veicolo da cui non era possibile risalire al proprietario come emergeva dalle dichiarazioni rese al telefono da Di EO. Escludeva invece la Corte l'aggravante del nesso teleologia) col traffico illecito di stupefacenti in quanto gli episodi riferiti dalla teste MI su una lite antecedente ed una proterva intrusione della vittima, il Ramazzita, nella abitazione di Di EO per chiedere il pagamento della droga non era risultata provata.
Sul trattamento sanzionatorio la Corte rilevava che il Di EO non era meritevole delle attenuanti generiche sia per i suoi precedenti penali sia per il comportamento tenuto mentre era agli arresti domiciliari sia per la gravita della condotta tenuta. Contro la sentenza proponeva ricorso il De EO e deduceva:
- inosservanza di norme processuali in relazione all'audizione di GE, AG, MI come testi e non come indagati di reato connesso;
- difetto di motivazione dei decreti di intercettazione in quanto basati su fonte confidenziale;
difetto di motivazione dei decreti di intercettazione in relazione alla inidoneità degli impianti della procura;
- violazione della norma sulla proroga delle indagini preliminari a carico di ignoti;
- violazione di legge in relazione alla attestata inammissibilità delle eccezioni procedurali sopra indicate;
- violazione delle norme sull'individuazione di persona e sull'accompagnamento coattivo;
- errata applicazione dei criteri sulla valutazione della prova, mancanza di motivazione ed illogicità della stessa per aver scelto preventivamente le prove da utilizzare;
- contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ricostruzione del fatto e difetto dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante della premeditazione;
- violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per omessa concessione delle attenuanti generiche.
Con la memoria aggiuntiva venivano precisati e ribaditi gli stessi motivi.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato, salvo che per il punto alla ritenuta premeditazione.
Affrontando in via preliminare il problema dell'impianto motivazionale della sentenza di appello deve rilevarsi che la corte territoriale ha scientemente affermato di utilizzare per la decisione solo alcuni elementi di prova raccolti, ritenuti idonei di per se soli a sostenere la condanna, in virtù di una sorta di prova di resistenza motivazionale preventiva, dando per scontato che tutti gli altri elementi di prova, pure valutati dal giudice di primo grado, erano contraddittori ed inidonei a sostenere l'accusa, e quindi accogliendo implicitamente su tali elementi le tesi della difesa.
Contro tale impostazione insorge la difesa nei motivi di ricorso sostenendo che una tale impostazione consente al giudice di non mettere a confronto la tesi prescelta con altre tesi confliggenti e di non dare una visione unitaria ed organica del materiale probatorio, oltre che non rispondere a tutte le obiezioni della difesa.
In linea generale deve rilevarsi che la difesa non può da un lato contestare il materiale probatorio acquisito giudicandolo inaffidabile ed inattendibile e poi dolersi del fatto che il giudice, in accoglimento di tale sua impostazione, non lo abbia preso in considerazione. Potrebbe dolersene solo se tra il materiale probatorio escluso da valutazione vi fosse qualche elemento a favore dell'imputato o che confliggesse con l'accusa rivolta all'imputato. Nel caso di specie invece gli elementi pretermessi e non valutati erano contro il Di EO, si pensi alla deposizione MI sul movente, alle dichiarazioni del AG ed alla sua individuazione di persona e quindi l'impostazione data dal giudice di appello non costituisce di per sè motivazione incompleta o contraddittoria ma deve verificarsi caso per caso se poi nell'utilizzare un elemento di prova sia caduta in contraddizione oppure no, ma sempre che tale contraddizione emerga dal testo della sentenza e non richieda una rivalutazione del fatto.
Prima di iniziare l'esame della motivazione debbono essere affrontate le eccezioni procedurali di inutilizzabilità degli atti perché esse riguardano anche le prove utilizzate dal giudice per fondare la condanna e preliminarmente anche la questione della ammissibilità delle stesse. La questione relativa alla ammissibilità nel rito abbreviato delle eccezioni relative alla inutilizzabilità delle prove viene analizzata brevemente ed incidentalmente vista la sua concreta irrilevanza in quanto il giudice di appello dopo averne affermato l'inammissibilità ha poi esaminato tutte le eccezioni sollevate, rigettandole. Deve comunque censurarsi il giudizio di inammissibilità in quanto la natura del rito abbreviato è profondamente mutato dopo la Legge 479/89, definita legge Carotti, avendo introdotto la possibilità
per il GUP di svolgere accertamenti e acquisizioni probatorie con ampia libertà e senza preclusioni temporali. La Suprema Corte è poi intervenuta a Sezioni Unite proprio per sottolineare che anche nel giudizio abbreviato hanno piena rilevanza le categorie della inutilizzabilità patologica degli atti probatori assunti contra legem (S.U. 200000016 RV 216246).
In relazione alla inutilizzabilità degli atti raccolti tra la data di scadenza del termine per le indagini contro ignoti e quella di iscrizione dell'imputato nel registro noti, si ritiene di poter accogliere la tesi affermata dalla Suprema Corte con la sentenza richiamata anche dal giudice di appello, nel senso che tale inutilizzabilità potrebbe essere invocata dall'imputato solo se fosse provato che il suo nome doveva essere iscritto prima nel registro noti, ma nel caso in questione nessuno ha contestato questa violazione, anzi è certo che il rapporto investigativo a seguito del quale è stato iscritto il nome del Di EO a registro notizia di reato è datato il giorno antecedente la sua effettiva iscrizione.
In relazione alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla GE, dal AG e dalla MI per violazione dell'art. 63 c.p.p. deve rilevarsi che un eventuale loro coinvolgimento nel traffico di stupefacenti della vittima o dell'imputato appare totalmente privo di connessione con l'omicidio, non potendo questa connessione individuarsi genericamente nell'ambiente del traffico di stupefacenti in cui è maturato l'omicidio, visto che poi lo stesso movente sostenuto nella sentenza di primo grado è stato ritenuto non provato in quella di secondo grado. Le affermazioni contrarie contenute nell'atto di ricorso sono apodittiche e non sostenute dall'individuazione di quale tra le varie connessioni utilizzabili ai fini dell'art. 63 c.p.p. si siano realizzate per cui può affermarsi con certezza che in relazione all'omicidio le persone sopra indicate sono testi.
In relazione all'inutilizzabilità dell'individuazione di persona operata dal AG e sulla violazione delle norme sull'accompagnamento coattivo i motivi di ricorso appaiono francamente incomprensibili, perché nessun accompagnamento coattivo venne operato nei confronti del Di EO che era detenuto, vi è agli atti solo la richiesta di metterlo a disposizione ed il Di EO non si oppose all'atto, parimenti per il AG che venne accompagnato in carcere dalla P.G. per l'esecuzione dell'atto non certo contro la sua volontà. In relazione poi all'utilizzo della forma dell'individuazione invece che di quella della ricognizione, nessuna violazione ne può discendere di norme di legge, essendo consentito al P.M. per le sue strategie investigative scegliere quella forma che avrà poi minore valenza probatoria nel giudizio, come infatti è accaduto.
In relazione alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni viene sollevato un duplice ordine di obiezioni relativo sia alla motivazione dei decreti perché asseritamente fondati su informazioni confidenziali in violazione del divieto imposto dall'art. 267 comma 1 bis c.p.p. sia all'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura perché disposto in violazione di quanto previsto dall'art. 268 comma 3 c.p.p. La Corte ritiene di condividere la decisione della corte territoriale su questi punti. Il comma 1 bis dell'art. 267 è stato introdotto con la legge n. 63 dell'1 marzo 2001 e quindi molto dopo l'emissione dei decreti di intercettazione e quando le stesse erano già state eseguite e concluse;
pur avendo disposto l'art. 26 della suddetta legge che le nuove norme si applicano anche ai processi in corso è evidente che la disposizione si riferisce al procedimento ancora pendente nella fase delle indagini per il quale i provvedimenti che dovranno essere ancora emessi o le proroghe di intercettazione dovranno attenersi alle nuove regole (Cass. Sez. 2^, 22/1/2002 n. 9532, RV 220999). Comunque deve segnalarsi, così come ha evidenziato il giudice di appello, che i decreti autorizzativi di cui si discute sono tutti fondati su accertamenti di P.G. e su elementi che partendo come spunto di indagine da informazioni confidenziali, avevano acquisito la rilevanza di indizi a carico del Di EO e consistevano nella descrizione del AG sulla capigliatura dell'autore dell'omicidio, sulla circostanza che abitava nella stessa strada dell'autore dell'omicidio, e che aveva un tatuaggio sul braccio.
Quanto poi alla motivazione relativa all'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura il P.M. ha ritenuto di individuare una inidoneità dei suoi impianti perché doveva essere consentito alla P.G. di effettuare tempestivi servizi di osservazione e pedinamento.
Deve segnalarsi che mentre la giurisprudenza si è occupata di individuare ciò che non rientra nel concetto di impianto inidoneo, non ha affrontato in positivo il problema dei canoni interpretativi che consentano di definire un impianto come inidoneo. Sembra evidente che tale giudizio non possa essere limitato all'individuazione di un impianto non funzionante, perché rotto o perché inutilizzabile ad esempio per mancanza di corrente, perché altrimenti il legislatore si sarebbe limitato a parlare di impianto non funzionante. Si deve ritenere pertanto che inidoneo è non solo ciò che non funziona materialmente, per una qualunque causa, ma anche ciò che pur essendo disponibile e funzionante non riesce a raggiungere, nel caso concreto, lo scopo a cui è preposto in relazione alle fattispecie di reato per cui si procede e al tipo di indagine necessario per il suo accertamento. Infatti il legislatore, avendo previsto che l'intercettazione possa essere disposta mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ha voluto individuare diversi aspetti di inidoneità non escludendo quelli di inidoneità legati alla funzionalità delle indagini, diversi caso per caso a secondo delle esigenze concrete. Può aggiungersi che se lo scopo di un'intercettazione è la captazione delle conversazioni, anche il loro ascolto in tempo reale può venire in rilievo come elemento rilevante ai fini della idoneità del mezzo. Vi sono casi in cui è possibile disporre le intercettazioni presso gli impianti della procura e poi ascoltare i risultati in un momento successivo ed in luoghi diversi perché il tipo di indagine non richiede interventi immediati, ma vi sono molti casi in cui invece è indispensabile eseguire le due operazioni contemporaneamente e ad opera dello stesso personale di P.G. che sta compiendo atti di indagine delegati dal P.M.
Sul punto è interessante leggere la motivazione del giudice dell'abbreviato che ha rappresentato come queste intercettazioni dovevano essere svolte presso i locali della P.G. perché miravano ad ottenere delle reazioni alle audizioni testimoniali che erano state delegate e che venivano interrotte proprio per consentire ai testi di riflettere dando quindi loro la possibilità di mettersi in contatto telefonico con l'indiziato. È certo che una intercettazione eseguita in tal caso presso impianti lontani con impossibilità di immediato ascolto da parte della stessa P.G. direttamente operante sul caso, avrebbe reso tali operazioni inidonee allo scopo.
In relazione al requisito della urgenza pur richiesta dalla norma deve rilevarsi come esso debba essere valutato non in relazione al fatto reato, che può essersi verificato a distanza di tempo, ma in relazione alle indagini in corso e nel caso in questione esso può molto chiaramente essere desunto dalle modalità dell'indagine, dalla concitazione di quei momenti in cui si stavano consolidando e concretizzando gli elementi di accusa a carico del Di EO ( Cass. Sez. 2^, 6/11/2002 n. 3705, RV 223358). Passando ora ad esaminare i dedotti difetti, omissioni e contraddittorietà della motivazione deve rilevarsi come la Corte abbia dato seguito al postulato della premessa utilizzando nella motivazione in primo luogo le dichiarazioni della GE. In motivazione si dava atto che la teste era stata sentita ben cinque volte e che nelle prime deposizioni aveva fatto di tutto per allontanare dal Di EO ogni sospetto, pur non potendo riferire cosa avesse fatto l'imputato tra le 13,30 del 13 aprile 1998 e le 17,00 dello stesso giorno. A seguito delle contestazioni dei risultati delle intercettazioni dalle quali traspariva che i due parlavano dell'indagine sull'omicidio dando per scontato chi ne fosse l'autore e mirando ad analizzare fino a che punto gli investigatori erano arrivati nello scoprire la verità, la GE decideva di dire ciò che sapeva e raccontava che sempre nel 98 il Di EO le aveva confidato di essere stato l'autore dell'omicidio, di essersi recato sul posto con un motorino non suo per non essere riconosciuto, e di non voler spiegare le ragioni di quanto accaduto. La Corte riteneva attendibile e veritiera detta deposizione rilevando che i due erano legati da rapporti di stretta affettività, non vi erano motivi di rancore o di malanimo, la decisione era maturata in un contesto di discovery dei risultati delle intercettazioni che evidentemente le erano apparsi insuperabili, e che la difesa, pur così combattiva, non aveva neppure cercato che ascoltare la teste durante il rito abbreviato per esaminarla.
I motivi di ricorso sul punto della attendibilità della teste GE in relazione alla confessione ricevuta da Di EO sono inconsistenti e paiono fondarsi esclusivamente sul rapporto tra le dichiarazioni della teste e una diversa lettura, rispetto a quella data dal giudice, dei risultati delle intercettazioni. Nella memoria integrativa la difesa cercava di introdurre l'argomento della inattendibilità e non credibilità della teste utilizzando argomentazioni generiche, quali la stranezza che la ragazza dopo aver ricevuto simile confessione avesse continuato a frequentare l'autore dell'omicidio, e la prospettazione che la GE avesse agito, quasi callidamente, per cercare di allontanare da se ogni sospetto di coinvolgimento. Trattasi di argomentazioni non suffragate da alcun riscontro e del tutto genericamente prospettate. In merito all'interpretazione data dal giudice di appello al contenuto delle telefonate intercettate tra la GE ed il Di EO , la sentenza non è incongrua o contraddittoria, essa appare invece del tutto coerente col testo delle conversazioni e logica sull'interpretazione di ciò che i due interlocutori davano per scontato;
l'offerta quindi di una diversa interpretazione da parte della difesa non può essere oggetto di esame del giudice di legittimità.
In relazione al restante materiale probatorio la Corte territoriale analizzava per prima cosa le dichiarazioni e la individuazione di persona eseguita dal AG e la sottoponeva ad un vaglio molto critico. La Corte dopo aver rilevato tutte le contraddizioni in essa insite, affermava che le uniche cose utilizzabili di tale deposizione erano quelle riscontrate da altri fonti. Escludeva alcuna rilevanza alle individuazioni fotografiche perché relative ad immagini poco chiare e datate. Riteneva che la individuazione di persona eseguita in carcere dal AG non potesse assurgere a livello di prova per le modalità con cui era stata eseguita e cioè senza che il teste fosse chiamato prima a descrivere la persona o a riferire se avesse prima visto in fotografia la persona da riconoscere, e per l'assoluta genericità del risultato. Degli elementi a favore dell'imputato individuati dalla difesa nella deposizione del AG e costituiti dalla descrizione dei tatuaggi dello sparatore che non corrispondono a quelli di Di EO, dall'età individuata in quindici e sedici anni, mentre Di EO ne aveva venticinque, dall'accento napoletano, mentre il di EO è di Milano, riteneva di non poter conto proprio per l'intrinseca inattendibilità della versione fornita dal teste.
Nessuna contraddizione emerge in relazione all'affermazione del giudice d'appello, di poter utilizzare le parti di deposizione che siano suffragate da altri elementi di riscontro, perché tale utilizzo viene fatto in via del tutto incidentale, come un di più rispetto ai corposi elementi di accusa pienamente utilizzabili costituiti dalla deposizione della GE suffragata dai risultati delle intercettazioni;
infatti riferisce in via incidentale della descrizione della foggia dei capelli dell'autore dell'omicidio, fatto da AG, quando ancora non si sapeva neppure dell'esistenza del Di EO e che stranamente coincide con la descrizione che di lui fa la stessa GE. L'omissione di tale riscontro nulla toglie al quadro probatorio già completo a carico dell'imputato. Tra gli elementi di riscontro la Corte territoriale inserisce gli accertamenti presso l'Hotel Regal, voluti dalla difesa, dai quali era emerso che il Di EO si era allontanato verso le ore 13,00 del 13 aprile e vi aveva soggiornato ancora la notte tra il 13 ed il 14 aprile. Sul punto i dedotti vizi di motivazione avanzati dalla difesa appaiono del tutto incomprensibile perché sarebbero attinenti a giorni prima ed a giorni dopo l'omicidio ed involgerebbero non tanto incongruenze motivazionali della sentenza ma incongruenze tra la sentenza di primo e di secondo grado. Su tutti i precedenti punti la Corte ritiene in conclusione che la sentenza di appello sia esente da vizi di motivazione ed incongruenze.
Deve ora affrontarsi il motivo di ricorso attinente alla contestazione dell'aggravante della premeditazione. La Corte territoriale, dopo aver escluso l'aggravante del nesso teleologico in relazione al delitto di traffico di stupefacenti, perché non provata, motivava l'esistenza della premeditazione solo sulla base delle modalità con cui si era svolta l'aggressione. In particolare rilevava che i due esecutori non appena si erano avvicinati alla vittima avevano sparato, e ciò era emerso dalle deposizioni dei testi presenti NI e ON, la quale ultima aveva riferito il particolare che l'autore era sceso dal motorino per i colpi di grazia alla vittima ormai stesa a terra, nonché dai risultati dalla perizia anatomopatologica che aveva riscontrato che dei 15 colpi che avevano attinto la vittima, tre lo avevano colpito al capo (tali dettagliate descrizioni emergono dalla sentenza di primo grado). Ne deduceva quindi che vi era stata una vera e propria esecuzione e che l'autore era andato preparato ad uccidere, dato suffragato dai risultati delle intercettazioni da cui emergeva che il Di EO aveva usato un motore diverso dal suo, per non essere riconosciuto. Orbene ritiene la Corte che tale motivazione non sia sufficiente a sostenere un'accusa di premeditazione che come è costantemente stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità consta di due elementi uno di natura cronologica, costituito da un ragionevole lasso di tempo fra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, l'altro di natura psicologica consistente nella ferma risoluzione criminosa perdurante nell'animo dell'agente. Nel caso in questione non essendo stato ritenuto provato il movente, il giudice di appello non ha potuto accertare il momento dell'insorgenza del proposito criminoso, e quindi valutare l'esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione. Pertanto sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per una pi- ampia ed approfondita valutazione.
Da ultimo deve essere analizzata la vicenda relativa all'imputazione di traffico illegale di stupefacenti, contestata in concorso a Di EO e AG divenuta estranea al contesto omicidiario essendo stata esclusa l'aggravante del nesso teleologia) e non essendoci impugnazione sul punto. La sentenza di appello motivava la conferma della sentenza del GUP rilevando che gli imputati avevano confessato, che l'entità del traffico emergeva dal contenuto delle intercettazioni dalle quali si ricavava che il Di EO nonostante fosse agli arresti domiciliari continuava a dirigere la compravendita avvalendosi tra gli altri del AG, che la reiterazione era rilevante nel tempo e nella quantità pur non potendo apprezzarsi i quantitativi di volta in volta trattati perché non sequestrati.
Riteneva che non potesse concedersi l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 perché il fatto nella sua complessità non era di lieve entità, rigettava la richiesta del AG di vedersi concedere le attenuanti generiche prevalenti perché tale giudizio era già stato fatto dal giudice di primo grado, come testimoniava l'entità della pena inflitta, ed escludeva che al Di EO potessero, in relazione a detto reato, concedersi le attenuanti generiche tenuto conto della gravita della condotta. Contro la sentenza proponeva ricorso il AG deducendo il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al 5 comma dell'art. 73 e l'omessa motivazione su tutti requisiti indicati dal 5 comma per il riconoscimento dell'attenuante. Proponeva ricorso anche il Di EO ma in relazione al delitto di traffico illegale di stupefacenti non veniva presentato alcun motivo. Pertanto in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 D.P.R. 309/90 la Corte ritiene che il ricorso di Di EO debba essere rigettato;
che il ricorso di AG debba essere dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle Ammende, in quanto i motivi sono fondati tutti su una rilettura degli elementi di fatto posti alla base della condanna, per ottenere il riconoscimento dell'ipotesi lieve.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di EO EL limitatamente alla ritenuta premeditazione e rinvia sul punto, ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.
Dichiara inammissibile il ricorso di AG PO che condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 alla Cassa delle Ammende.
Riserva alla Corte d'assise d'appello di Milano la liquidazione delle spese tutte sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2003