Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2003, n. 27307
CASS
Sentenza 18 giugno 2003

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In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, per impianto inidoneo, ai sensi dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., tale da giustificare l'utilizzo di impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica, deve intendersi non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che pur essendo disponibile e funzionante non riesca a raggiungere, nel caso concreto, lo scopo a cui è preposto, in relazione al reato per cui si procede e alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento.

Nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione, prevista dall'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen., richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non essendo stato individuato il momento dell'insorgere del proposito criminoso, per la mancata prova del movente dell'omicidio, non era stato possibile valutare l'esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione, per cui non risultava neppure accertata la sussistenza della circostanza aggravante).

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  • 1Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2003, n. 27307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27307
Data del deposito : 18 giugno 2003

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