Sentenza 3 ottobre 2006
Massime • 1
Non integra il tentativo di truffa, per difetto dell'elemento del danno patrimoniale, l'apposizione sul parabrezza dell'automezzo di un certificato assicurativo falso, posto che tale condotta è limitata ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative senza che sia ipotizzabile un danno erariale, per la mancanza di uno spostamento di risorse economiche in favore del suo autore.
Commentario • 1
- 1. L’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, per effetto dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., è ancora sanzionabile penalmente?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2016
Come è noto, la Cassazione ha affermato in diverse pronunce che, in “tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata”[1]. In particolare, la Corte è addivenuta a formulare siffatto principio di diritto in quanto se il reato di cui all'art. 642 c.p. richiede che “tra le parti sussista o sia almeno sussistito (come si può supporre in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2006, n. 34179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34179 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 03/10/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 1345
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 001404/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO G.I.P. TRIBUNALE di LARINO;
nei confronti di:
CA EF, N. IL 19/01/1967;
avverso SENTENZA del 16/11/2005 G.I.P. TRIBUNALE di LARINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette le conclusioni del P.G..
OSSERVA
Con sentenza del 14 novembre 2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino ha prosciolto CA FA, a norma dell'art. 459 c.p.p., comma 3, e art. 129 c.p.p., perché il fatto non sussiste dalla imputazione di tentata truffa per avere, apponendo sul parabrezza del proprio autocarro un certificato assicurativo falso e tacendo di tale falsità al momento del controllo di alcuni agenti, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore tali agenti circa la regolarità della posizione assicurativa dell'autocarro stesso, per procurarsi "l'ingiusto profitto di non pagare la sanzione amministrativa con mancato introito di denaro per l'erario e non subire il sequestro dell'autovettura non assicurata".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, il quale ha dedotto violazione di legge. Ad avviso del ricorrente, infatti, sussisterebbero gli estremi del contestato reato, in quanto l'imputato non si sarebbe limitato a circolare senza il certificato di assicurazione, ma attraverso il quid pluris rappresentato dalla esposizione di un falso certificato, avrebbe eluso i controlli, sottraendosi al pagamento della sanzione amministrativa e della eventuale confisca del veicolo. Con memoria depositata in prossimità della udienza, il difensore dell'imputato ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
Il ricorso è infondato. Questa Corte ha infatti in varie circostanze avuto modo di affermare che l'esposizione sul parabrezza della autovettura del disco contrassegno materialmente falsificato unitamente alla ricevuta, integra il reato di truffa consumata, in quanto l'agente, facendo risultare l'adempimento dell'obbligo fiscale, si è sottratto al pagamento del maggior importo dovuto all'erario (Cass., Sez. 2^, 28 settembre 1989, Zito;
Cass., Sez. 2^, 14 novembre 1989, Scarcelli). Ma tale orientamento, pur avallato da una pronuncia delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 21 giugno 1986, Giovannelli), non soltanto non ha mancato di far registrare opposte decisioni anche in epoca successiva (v., ad es., Cass., Sez. 2^, 9 maggio 1989, De Cesare;
Cass., Sez. 2^, 30 giugno 1988, Riccucci), ma è stato pure vivacemente resistito in dottrina. Partendo, infatti, dalla premessa per la quale nella struttura della truffa, secondo il suo schema tradizionale, sarebbe presente, come requisito implicito, quello dell'atto di disposizione patrimoniale - quale elemento intermedio derivante dall'errore e causa dell'ingiusto profitto con altrui danno (la truffa, è stato sostenuto, sarebbe appunto caratterizzata da tre eventi) - si è infatti osservato, al riguardo, che, pur ammettendosi la configurabilità di un atto dispositivo di carattere omissivo, nell'ambito della condotta innanzi delineata mancherebbe un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, non essendo esso ravvisabile nel fatto che gli organi di controllo, indotti in errore, non contestino l'evasione tributaria, ne' tantomeno nel fatto che l'erario si limiti a subire la inadempienza dell'agente al momento del versamento della somma inferiore a quella dovuta: il reato, si è ancora osservato, non sarebbe nella specie ipotizzabile perché manca la necessaria cooperazione della vittima. Inoltre, non ricorrerebbe la necessaria sequenza "artificio - induzione in errore - profitto", perché, al contrario, il profitto sarebbe realizzato immediatamente, grazie al versamento di una somma inferiore, e l'alterazione del contrassegno risulterebbe finalizzata a dissimulare il profitto già ottenuto. Simili rilievi, di tutt'altro che evanescente spessore, valgono ovviamente eo magis nella ipotesi che qui rileva, posto che tra il "contravventore" e la pubblica amministrazione non sussisteva, prima della falsificazione del certificato di assicurazione, alcun rapporto di "debito", tributario o di altra natura;
sicché il comportamento fraudolento in nessun modo poteva correlarsi ad un "danno" dell'erario, neppure dilatando al massimo la nozione di atto di disposizione di carattere omissivo. Il profitto conseguito dall'imputato, infatti, era quello derivante dalla circolazione senza la copertura assicurativa: dunque, un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico "danno erariale", proprio perché quella condotta non era destinata a spostare "risorse" economiche dal soggetto in ipotesi "truffato" all'autore di tale condotta. A simili principi, d'altra parte, ha fatto appello anche la giurisprudenza di questa Corte, allorché ha avuto modo di affermare che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale (Cass, Sez. 6^, 25 giugno 2001, Scopacasa). Si è infatti sottolineato - escludendosi la configurabilità della truffa, anche nella forma tentata - che, nel procedimento volto all'accertamento della infrazione amministrativa, l'autorità che irroga la sanzione in nessun modo compie un atto che possa essere riguardato come disposizione di carattere negoziale incidente sul patrimonio della amministrazione rappresentata, ne', tantomeno, sul patrimonio del trasgressore, ma pone in essere un atto autoritativo di tipo "ablatorio" che costituisce manifestazione tipica dell'esercizio di uno specifico e tipizzato munus, quale è quello di applicare sanzioni. È del tutto evidente, allora, che, come non può ipotizzarsi, in tale schema pubblicistico, il carattere dispositivo e negoziale dell'atto (l'accertamento della violazione) dal quale può scaturire l'insorgenza del "danno" patrimoniale postulato come elemento essenziale della truffa, nessuna lesione del bene protetto è ipotizzabile ove la condotta fraudolenta si sia limitata, come nella specie, ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative, che costituiscono - esse stesse - il profitto già conseguito dal trasgressore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006