Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
La mancata osservanza dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. sul perché l'intercettazione debba essere eseguita non da impianti degli uffici della procura della Repubblica ma dagli altri impianti dalla stessa norma previsti comporta, ai sensi dell'art. 271, la semplice inutilizzabilità delle intercettazioni compiute; pertanto di tali ragioni può darsi conto in un provvedimento integrativo, successivo all'effettuazione, purché anteriore all'utilizzazione delle risultanze dell'operazione, in modo da consentire il controllo da parte del giudice.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/1999, n. 3986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3986 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno FRANGINI Presidente del 06/07/2000
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato OLIVIERI Consigliere N. 3986
3. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Cado BRUSCO Consigliere N. 14910/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
Procuratore della Repubblica presso li Tribunale di IN;
avverso l'ordinanza del Giudice onorario del Tribunale di IN del dì 8 febbraio 2000.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Losapio.
Letta la requisitoria del pubblico ministero, che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte rileva.
1. Nel procedimento penale a carico di IN NO ed altro, chiamato all'udienza dibattimentale del giorno 8 febbraio 2000 innanzi al Tribunale di IN, il giudice designato, in funzione monocratica, rilevato che il reato per il quale si procedeva è, edittalmente, punito con pena detentiva superiore, nel massimo, a quattro anni di reclusione e che l'accusa in udienza dibattimentale "deve" essere rappresentata da magistrato togato, "[...] così come disposto dall'art. 72 ult. co. dell'O.G., così come modificato dall'art. 58 1.479/99", e che, inoltre, all'udienza, l'accusa era rappresentata da un vice procuratore onorario, evidenziato, infine, che non gli era stato possibile ottenere la presenza di un magistrato togato con funzione di rappresentante della pubblica accusa, rinviò il dibattimento a una successiva udienza invitando, altresì "[...] l'Ufficio del P.M. ad assicurare la sua presenza in udienza".
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN denunziando violazione di legge. Secondo il deducente il procedimento penale de quo sarebbe da governare sulla base del regime transitorio di cui all'art. 219 d.lgv. n. 51 del 1998 il quale fa salve le disposizioni previgenti nelle ipotesi in cui, alla data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia stata già verificata la regolare costituzione dell'ufficio e delle parti.
Tuttavia, ed in ogni caso, aggiunge li deducente, la disposizione invocata dal giudice (ultimo comma dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario come introdotto dall'art. 58 l. n. 479 del 1999), non autorizza a limitare tassativamente l'idoneità del vice procuratore onorario a rappresentare e sostenere l'accusa nei procedimenti di competenza del giudice monocratico entro il limite di cui all'art. 550 c.p.p.. 3. Preliminarmente deve essere individuato il decisum del provvedimento impugnato.
Invero, l'ordinanza del giorno 8 febbraio 2000 del giudice onorario del Tribunale di IN si limita, formalmente, a disporre un rinvio del dibattimento ad udienza fissa, sicché potrebbe ben ritenersi provvedimento di natura semplicemente ordinatoria e, quindi, impugnabile solo, eventualmente, con la decisione sul merito. Senonché, il presupposto della decisione si fonda sul disconoscimento della legittimità del vice procuratore onorario, di fatto all'udienza presente, a rappresentare l'accusa, cioè ad esercitare la funzione alla quale era stato delegato;
tanto che, con risolutezza, il giudice "invitò" l'Ufficio dell'accusa (id est il Procuratore della Repubblica) a farsi rappresentare da un magistrato togato, realizzando la stranezza, evidenziata dal ricorrente, di un processo nel quale il giudice sia (e possa essere) un magistrato onorario mentre il rappresentante dell'accusa deve (dovrebbe) essere un magistrato togato.
Orbene, tralasciando questo aspetto del tutto. marginale, deve, dandosi senso logico e contenuto decisorio al provvedimento del giudice onorario, ritenersi che in effetti egli abbia espresso un giudizio di inidoneità, per difetto di, legittimità, del vice procuratore della Repubblica onorario a rappresentare l'accusa davanti a un giudice di tribunale in funzione monocratica, quando questi conosca di reati che siano al di fuori del catalogo di cui a vigente art. 550 c.p.p.; e in tal senso abbia espresso il comando giurisdizionale.
4. Così ritenuto ed inquadrato il decisum prodotto dal provvedimento impugnato, deve rilevarsi come esso sia stato emesso nella fase degli atti introduttivi al dibattimento e, precisamente, nell'esplicazione del potere-dovere del giudice di controllare la regolare costituzione delle parti prima di dare inizio al dibattimento, ex art. 484 comma 1 c.p.p.. Procedendo a tale verifica, invero, il giudice ha. rilevato che una delle parti, quella pubblica, non era ritenersi ritualmente costituita.
Per tale categoria di provvedimenti, come si è già evidenziato saggiando un primo profilo di ammissibilità del ricorso, non è previsto alcun mezzo di impugnazione;
anzi, trattandosi di un provvedimento di carattere ordinatorio, reso nella fase del dibattimento (degli atti introduttivi al dibattimento), ne risulta positivamente esclusa l'impugnabilità, anche mediante ricorso per cassazione, non sussistendo alcuna delle ipotesi specificamente previste dalla legge processuale (art. 586 c.p.p.); sicché, per il principio generale di tassatività, delle impugnazioni, enunciato dall'art. 177 c.p.p., l'ordinanza di cui si discute dovrebbe ritenersi inoppugnabile.
5. Tuttavia, osserva il Collegio, deve essere attentamente valutata la specificità del caso come regolato dal giudice, laddove la ritenuta nullità della costituzione dell'ufficio di accusa è stata, correlata, e sostenuta - come emerge anche dalla ragione di rinvio a data fissa dell'udienza dibattimentale -, dall'esigenza di imporre alla parte pubblica di regolarizzare, la costituzione mediante l'intervento di soggetto ritenuto idoneo a legittimamente espletare la funzione di pubblico ministero in dibattimento. In sostanza, il giudice non si è limitato a verificare la regolare costituzione della parte al dibattimento, ma ha enunciato una regola cuì l'ufficio di pubblica accusa dovrebbe adeguarsi ove intenda (alla fissata udienza) proseguire nell'esercizio dell'azione penale, peraltro obbligatorio ed irretrattabile (art. 112 Cost.; art.50 comma 3 c.p.p.). Ne segue il coinvolgimento dell'organizzazione dell'ufficio di Procura della Repubblica con la compromissione di valori anche di livello costituzionale (ad es.: art. 107 comma 4 Cost.), sia a riguardo dell'autonomia dell'ufficio di pubblica accusa sia quanto al disegno del perimetro dei poteri spettanti al giudice nell'esercizio della sua funzione di garante della regolare costituzione delle parti nel dato processo.
6. Tale più ampia prospettiva della problematica sollevata dalla decisione impugnata, inclinante verso una possibile diaspora tra principi costituzionali e regola procedimentale, è ricomponibile, a giudizio del Collegio, facendo ricorso all'istituto, dell'abnormità (dell'atto processuale), per rimediare alla quale è riconosciuto all'interessato la facoltà di ricorso alla Corte di legittimità.
La categoria "atto abnorme" non trova riferimenti nel codice di procedura penale, ma è di costruzione essenzialmente dottrinaria e pretoria, come rileva anche la relazione al Progetto preliminare al nuovo codice di rito penale (p. 126), secondo la quale la regola della tassatività delle impugnazioni non è da applicare ai provvedimenti abnormi "[...] attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità. Se, infatti - prosegue la citata Relazione -, proprio per il principio di tassatività, dovrebbe essere esclusa. ogni impugnazione non prevista, è vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l'esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento".
Si tratta, quindi, di un espediente e, nello stesso tempo, di uno strumento processuale, che consente al giudice di legittimità di porre rimedio a situazioni altrimenti insostenibile di ricondurre il sistema processuale a coerenza interna, e, nello stesso, tempo, entro il perimetro dei principi costituzionali e di legalità.
7. Nella scia delle indicazioni della dottrina, secondo i più recenti indirizzi seguiti dalla Corte, è definibile "abnorme" il provvedimento del giudice che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (sicché il legislatore non avrebbe potuto prevederlo e, quindi, regolamentarlo), ovvero che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere dell'organo che lo ha emesso, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Con la conseguenza che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo (cfr.: Sez. un., 25 novembre 1999, Magnani, CED n. 215094; Sez. un., 10 dicembre 1997 n. 17, Di Battista, ivi, n. 209603). Peraltro, è lo stesso legislatore del rito penale, sia pure attraverso la voce della "Relazione", che, astenendosi dal definire precisi contorni e limiti allo strumento processuale, lascia alla pratica giudiziaria aperte le porte per la individuazione di nuove e diverse tipologie di "abnormità". Sicché, al già individuati profili di estraneità dell'atto al sistema processuale o di finalizzazione a scopi diversi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento, è ben possibile ipotizzare una ulteriore categoria rubricabile sotto la tematica della capacità del dato atto processuale a provocare la compromissione di valori, eventualmente anche di livello costituzionale, a riguardo dell'autonomia di strutture pubbliche di livello costituzionale.
Data la interpretazione del contenuto decisorio dell'atto impugnato, come sopra enunciato, ne segue che il provvedimento de quo agitur deve farsi rientrare nella categoria dei provvedimenti abnormi, poiché nei suo( effetti, per come viene denunziato (salva la verifica sostanziale), sarebbe capace di travalicare la "norma";
il che pare sufficiente a giustificare il superamento della regola di tassatività.
8. Quanto al primo profilo di sostegno razionale al ricorso, come dedotto dall'Ufficio ricorrente. deve rilevarsi che la Corte non è in grado, esaminando il provvedimento impugnato nell'ambito proprio dei poteri verificatori ad essa attribuiti dalla legge di rito, di esprimersi, poiché dal detto provvedimento non risulta che già in precedenza e prima del tempo nel quale la norma transitoria opera, vi fu una rituale verifica della costituzione dell'ufficio e delle parti processuali (compresa quella d'accusa, ovviamente). Sotto questo aspetto, dunque, il ricorso risulta inammissibile perché fondato su motivo non supportato dal provvedimento impugnato.
9. Tuttavia, il ricorso deve essere accolto sulla base del secondo corretto argomento sviluppato dal deducente e già, nel senso richiesto, deciso da questa Corte (cfr.: Sez. IV, 11 aprile 2000, PM in proc. Gallo).
Il vigente art. 72 dell'ordinamento giudiziario, come modificato e integrato prima dall'art. 23 ultimo comma del d.lgv. n. 51 del 1998 e poi dall'art. 58 della l. n. 479 del 1999, la cui rubrica parla di "Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario", stabilisce, al comma 1, che: "Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorarì addetti all'ufficio, ecc;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari [...], nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi,
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura pende, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e, nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art.550 del codice di procedura penale.
Come può notarsi agevolmente, sotto la lett. a), la disposizione di legge attribuisce al procuratore della Repubblica il potere di delegare le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale al soggetti ivi indicati senza alcuna limitazione, che non sia quella relativa al giudice presso il quale sono delegati a svolgere le funzioni (vale a dire giudice in composizione monocratica). Al contrario, nelle successive ipotesi, che riguardano altre fasi del procedimento penale (a parte la materia civile che qui non interessa), il legislatore si è premurato di indicare limiti e condizioni specifiche sia in relazione ai soggetti che al tipo di atto procedimentale che il giudice deve compiere ed in relazione al quale le funzioni di pubblico ministero vengono delegate. Appare, pertanto, condivisibile, l'opinione espressa dal ricorrente secondo il quale in forza della disposizione del comma 1 dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, quale oggi vigente, la delegabilità delle funzioni di pubblico ministero nella fase dibattimentale del procedimento a funzione monocratica non è assoggettata a limitazioni specifiche che assumano Il carattere della inderogabilità, vale a dire del comando di legge.
10. Ed invero - come è stato già rilevato nella sopra citata decisione di questa Corte -, il giudice censurato non, poggia la sua decisione sulla lettura delle disposizione del comma 1 del ridetto art. 72, ma piuttosto sulla interpretazione dell'ultimo comma del detto articolo, il quale, a seguito dell'ultima modifica (art. 58 l.16 dicembre 1999 n. 479) stabilisce che: "Nella materia penale, è
seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale":
disposizione che rettifica quella, strutturalmente analoga, dettata dall'art. 23, ultimo comma, d.lgv. n. 51 del 1998, che faceva riferimento ai "[...] reati per i quali la legge stabilisce una pena superiore a quattro anni".
Sostanzialmente, le due disposizioni si equivalgono, la differenza riguardando esclusivamente la terminologia di individuazione dei reati per i quali si procede con citazione diretta, ex art. 550 c.p.p.. 11. Passando ad affrontare il problema della portata precettiva da assegnare all'espressione, per il vero non proprio perspicua, "[...] è seguito altresì il criterio ...", che figura nel comma in esame, va rilevato che secondo un indirizzo, che deve ritenersi seguito anche dal giudice del Tribunale di IN (per come accenna nella breve motivazione dell'ordinanza), l'espressione è da ritenersi norma perfetta e, quindi cogente, la sanzione dell'inosservanza essendo rinvenibile nel sistema codicistico delle nullità, specificamente, nell'art. 178 lett. b) c.p.p., che concerne appunto, tra altro, la costituzione e rappresentanza dell'ufficio di accusa.
Altro indirizzo, invece - al quale pare aderisca il ricorrente sostiene che si tratta di norma minus quam perfecta e, più esattamente, di disposizione che esprime una direttiva cui l'ufficio di Procura della Repubblica deve attenersi in linea di massima, onde secondare l'intento del legislatore di contenere l'utilizzo della magistratura onoraria in limiti il più possibile ristretti. Ritiene il Collegio che quest'ultima opinione appare più consona al dettato della norma sia sotto il profilo strettamente letterate che logico sistematico.
Invero, l'espressione "è seguito il criterio" piuttosto che un comando, come tale inderogabile, sembra adombrare la sollecitazione a conformare la condotta di delega di funzioni a un criterio di contenimento nell'utilizzo dei magistrati onorari. Se il legislatore avesse voluto comandare una data condotta, non solo avrebbe modificato il primo comma dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario, quanto meno la lettera a) che, invece, pone una regola secca: "a) nell'udienza dibattimentale...",, senza alcuna limitazione;
ma avrebbe, plausibilmente, esplicitato nella parte introduttiva dell'articolo in esame quella limitazione che, invece, si è indotto a formulare nell'ultimo comma.
Sotto il profilo logico sistematico, al Collegio appare ragionevole ritenere che il legislatore, pur intenzionato, come è stato da più parti in dottrina rilevato, a dare attuazione a un'aspirazione di limitazione nell'utilizzo della magistratura onoraria, quanto meno di quella proveniente dalle fila degli avvocati, anche in adesione a ripetute prese di posizioni da parte dell'Avvocatura, tuttavia, ben conscio delle attuali difficoltà operative della magistratura ordinaria e, segnatamente. di quella che svolge funzioni d'accusa, ha preferito, da un canto, dare dimostrazione di non volere tralasciare le esigenze di graduale svincolo dalla magistratura onoraria, dall'altro, lasciare "aperta la porta" a ogni possibile soluzione pratica affidandosi al senso di responsabilità e di lealtà istituzionale dell'organo della delega, al quale chiede di attenersi a un criterio di contenimento entro l'ambito di reati ritenuti di minore gravità, quali quelli per giudicare sui quali è prevista la citazione diretta (sostanzialmente quelli già contemplati dall'ultimo comma dell'art. 23 del d.lgv n.51 del 1998). Nè decisivo contrario argomento può trarsi dal rilievo che nella disposizione in disamina non appare l'inciso "di regola", che, invece, si legge nel comma 2 dell'art. 6 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 4", modificativo dell'art. 34 dell'ordinamento giudiziario,
poiché all'espressione in questione non pare possa essere attribuito un valore letterate e logico diverso da quello assegnabile all'espressione adottata nell'ultimo comma dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario. Al riguardo, giova ricordare che questa Corte ha evidenziato, come: "la norma dell'art 34 ultimo comma del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo la quale il vice pretore onorario non può "di regola" tenere udienza se non nei casi di mancanza od impedimento del titolare della pretura o dei magistrati in sottordine non è da intendere nel senso che se il vice pretore ordinario tiene udienza anche nel caso che il titolare della pretura, o i magistrati in sottordine non siano impediti o assenti ne derivi difetto di costituzione del giudice e nullità; il vice pretore onorario durante il triennio, per il quale è nominato o confermato è un giudice, e l'inosservanza delle disposizioni interne concernenti l'esercizio delle sue funzioni può condurre soltanto a conseguenze sul piano disciplinare o amministrativo" (Sez. 11 civ., 19 giugno 1962, n. 1546, CED. n. 252467). 13. Come è giù stato evidenziato, questa interpretazione del dato legislativo sembra la più corretta, tra le possibili, idonea a spiegare la inusuale formula adotta nella disposizione, adeguata a salvaguardare le esigenze degli uffici di accusa che, comunque, debbono funzionare, vale a dire debbono essere messi in grado di assicurare la necessaria presenza dell'accusa nei dibattimenti (e negli altri momenti procedimentali previsti dalla legge di rito) e nel contempo, a valorizzare la responsabilizzazione dei capi degli uffici allorquando si apprestano ad esercitare il potere di delega nei riguardi del vice procuratori onorari.
È bene precisare, comunque, che le funzioni di pubblico ministero nei dibattimenti per reati diversi da quelli per i quali è prevista la citazione diretta (art. 550 c.p.p.), sarà legittima solo quando le esigenze di servizio lo rendano indispensabile. Pertanto, fermo ogni altro parametro, spetta al procuratore della Repubblica delegante l'obbligo di esplicitare, con la delega, la ragione dell'estensione della stessa a reati diversi da quelli contemplati dall'art. 550 c.p.p., senza che, però, su tale valutazione possa attribuirsi al giudice, o alle (altre) parti del processo, un potere di valutazione meritale ovvero di censura. Le ragioni della delega riguardano l'organizzazione interna del pubblico ufficio di accusa penale, di rilievo costituzionale, come si è detto;
sicché è da escludere che l'eventuale, e pur deprecabile, abuso del potere, ovvero la, del pari deprecabile, obliterazione del criterio indicato dal legislatore possa influire sulla capacità processuale della parte pubblica e risolversi in una situazione di carenza dei requisiti di cui all'art. 178 lette b) c.p.p.. Siffatta interpretazione della disposizione de qua appare in linea con precedenti giudicati della Corte su tematiche omologhe:
così, Sez. I, 10 gennaio 1992, Manco, CED. n. 189266, per la quale la violazione del criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 72 ord. giud. non comporta alcuna nullità processuale ma potrà rilevare, eventualmente, sul piano amministrativo o disciplinare;
Sez. VI, 3 luglio 1996, Bartolomei, CED. n..205909, in tema di delega ad esercitare le funzioni di pubblico ministero a ufficiale di polizia giudiziaria la mancanza di requisiti nel quale non si risolve in carenza di capacità; Sez. V, 28 ottobre 1996, Paddeu, CED. n. 208181, per la quale non si verifica una ipotesi di incapacità del giudice quando un v. pretore onorario esplichi attività giurisdizionale al di fuori dei casi di mancanza o impedimento del titolare dell'ufficio, secondo quanto dispone[va] l'arte. 34 comma 2 ordinamento giudiziario.
15. Conclusivamente: deve riaffermarsi il principio secondo il quale la disposizione di cui all'ultimo comma del vigente art. 72 dell'ordinamento giudiziario, come novellato prima dall'art. 23 ultimo comma d.lgv. 19 febbraio 1998 n. 51, e, poi, dall'art. 58 della l. 16 dicembre 1999 n. 479, deve essere intesa nel senso che essa indica un criterio di massima cui il procuratore della Repubblica delegante deve attenersi nel conferire la delega a rappresentare in dibattimento l'accusa a vice procuratori onorari e agli altri soggetti indicati nel comma 1 lett a) del predetto articolo;
regola cui l'organo delegante si atterrà sin quando contrarie esigenze di servizio non ne impongano il superamento.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 620 c.p.p. ANNULLA
senza rinvio il provvedimento impugnato e
DISPONE
trasmettersi gli atti al Tribunale di IN per l'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2000