Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/1999, n. 3986
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

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Massime1

La mancata osservanza dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. sul perché l'intercettazione debba essere eseguita non da impianti degli uffici della procura della Repubblica ma dagli altri impianti dalla stessa norma previsti comporta, ai sensi dell'art. 271, la semplice inutilizzabilità delle intercettazioni compiute; pertanto di tali ragioni può darsi conto in un provvedimento integrativo, successivo all'effettuazione, purché anteriore all'utilizzazione delle risultanze dell'operazione, in modo da consentire il controllo da parte del giudice.

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/1999, n. 3986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3986
Data del deposito : 17 novembre 1999

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