Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
Il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., in caso di totale disimpegno o disinteresse, non può essere revocato implicitamente, con una successiva nomina di ufficio, essendo invece necessario un formale provvedimento di sostituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2005, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/11/2005
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2133
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 31667/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
29 luglio 2004 dall'avv. Fasano Francesco, difensore di:
PP EM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28 maggio 2004, della Corte di Appello di Salerno. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Enrico DELEHAYE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 marzo 2003, il Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Eboli, in composizione monocratica, dichiarava PP EM colpevole del reato di detenzione a fini di spaccio di una banconota da L. 100.000 contraffatta e, per l'effetto, Lo condannava alla pena ritenuta di giustizia.
Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia impugnata, con consequenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta decisione, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.. Si duole, al riguardo, che la Corte distrettuale non abbia accolto l'eccezione di nullità sollevata nei motivi di gravame, sul rilievo che non era stato dato avviso di fissazione dell'udienza al difensore dell'imputato, avv. Terralavoro. Al riguardo, era stato infondatamente richiamato il principio dell'immutabilità del difensore di ufficio e, dunque, della sua irrevocabilità. Ed invero, il principio anzidetto presupponeva, pur sempre, che il designato avesse svolto attività defensionale, ove invece il difensore di ufficio, a suo tempo nominato, avv. Surmonte non si era mai presentato in udienza, disinteressandosi del tutto della vicenda processuale;
e, proprio a cagione di tale disinteresse, il primo giudice lo aveva dispensato dall'incarico, nominando, in sua vece, un diverso difensore di ufficio in persona dell'avv. Terralavoro. Quest'ultimo, in un primo momento, e precisamente all'udienza del 26/06/2000, era stato nominato ai sensi dell'art. 97 c.p., comma 4, e successivamente, all'udienza del 07/12/2000, era stato, invece, nominato personalmente - e non più come sostituto processuale - con un esplicito provvedimento (avv. Surmonte di ufficio anzi avv. Terralavoro di ufficio) e ciò proprio in considerazione del disinteresse manifestato dal primo difensore nominato. Dunque, il principio dell'immutabilità del difensore di ufficio doveva cedere di fronte al riscontrato disimpegno dello stesso. La conseguenza, nel caso di specie, era che l'avviso dell'udienza dibattimentale avrebbe dovuto essere dato non già all'avv. Surmonte, ma all'avv. Terralavoro, che, invece, non aveva mai avuto conoscenza dello svolgimento del processo, con conseguente nullità della stessa procedura.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p. ed all'art. 457 c.p.. Si duole, in proposito, che la Corte di merito abbia erroneamente valutato le risultanze processuali, giungendo alla conclusione che il PP fosse stato l'autore delle smercio della banconota falsa sulla base delle sole dichiarazioni interessate di EL GI e nonostante non vi fossero altri idonei elementi di prova a sostegno della sua colpevolezza. Di guisa che la fattispecie in questione avrebbe dovuto essere più esattamente considerata come spendita in buona fede, con le ovvie conseguenze sul piano della sanzione penale. 2. - La prima censura è destituita di fondamento.
È ius receptum, infatti, che il principio dell'immutabilità della difesa vale non solo per il difensore di fiducia, ma anche per il difensore di ufficio, che, a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 5, può essere sostituito solo per giustificato motivo. È, del pari, indubbio che ad integrare il giustificato motivo sia sufficiente anche il totale disimpegno o disinteresse manifestato dal difensore nominato, ma in tal caso si rende necessario un provvedimento formale di sostituzione, non potendo il difensore nominato essere revocato ad libitum, implicitamente per effetto di una successiva nomina di ufficio (Cass. 15/07/1993, Calvanese, rv. 195537; id. Cass. 19/02/1996, Pandolfo, rv. 203827). La ratio della disciplina è
quella esattamente individuata dalla Corte di merito, e cioè l'esigenza di evitare che nell'incarico di difensore d'ufficio, potendosi avvicenda diversi legali, venga a mancare un punto di riferimento che renda anche disagevole per l'ufficio l'individuazione del difensore destinatario delle notificazioni. Titolare dell'ufficio di difesa resta, così, l'originario designato, che, pur potendo essere occasionalmente sostituito nelle successive udienze, ove non comparso, conserva pur sempre l'incarico sino al momento della cessazione delle funzioni a seguito di nomina fiduciaria, a mente dell'art. 97 c.p.p., comma 6, ovvero di sostituzione per giustificato motivo, ai sensi dello stesso art. 97 c.p.p., comma 5. L'evidenziata esigenza di certezza conferma, senz'altro, la necessità di un espresso provvedimento di sostituzione, che, nel caso di specie, è mancato. Non solo, ma anche ove fosse possibile seguire altro orientamento interpretativo, secondo il quale la sostituzione potrebbe ritenersi implicita, il giudice di appello, con insindacabile apprezzamento di merito, ha però escluso - nel caso di specie - che all'indicazione contenuta nel verbale d'udienza 07/12/2000 (avv. Surmonte di ufficio, anzi avv. Terralavoro di ufficio), pur in mancanza del riferimento normativo all'art. 97 c.p.p., comma 4, potesse assegnarsi valenza diversa rispetto all'indicazione del precedente verbale 26/06/2000, in cui, in assenza dell'avv. Surmonte, l'avv. Terralavoro risultava nominato ai sensi del menzionato art. 97 c.p.p., comma 4. Correttamente, pertanto, la notifica dell'avviso d'udienza è stata effettuata in mani dello stesso avv. Surmonte, primo difensore nominato d'ufficio (cfr., Cass. Sez. 1^, 06/10/2004, n. 49244, rv. 230297).
La seconda doglianza è, invece, inammissibile, afferendo a profili di merito improponibili in questa sede di legittimità a fronte di una motivazione corretta ed immune da vizi od incongruenze di sorta. In particolare, per quanto concerne l'idoneità del compendio probatorio, è appena il caso di osservare che l'affermazione di colpevolezza si basa non soltanto sulle dichiarazioni di EL GI, che cambiò la banconota falsa, ma anche di altro esercente nei confronti del quale l'imputato aveva tentato di spacciare altra banconota. Ad escludere, infine, qualsivoglia atteggiamento di buona fede dell'imputato può valere, di certo, la parte motiva che sottolinea l'eloquente, quanto singolare, iniziativa del PP che - nelle more dell'arrivo dei Carabinieri - aveva tentato di disfarsi di altra banconota in suo possesso mediante ingestione. 3. - Per tutto quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, con consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006