Sentenza 13 maggio 2003
Massime • 1
In tema di operazioni di intercettazione telefonica od ambientale, il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti, previsto dall'art. 268, comma 3 cod.proc.pen. quale condizione legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica, riguarda non solo i problemi tecnici delle apparecchiature, ma anche la loro insufficienza od inadeguatezza rispetto alla specifica indagine probatoria ed alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini. (Nel caso di specie,il decreto del pubblico ministero che aveva disposto l'esecuzione di intercettazioni ambientali mediante impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica, è stato ritenuto sufficientemente motivato, seppure in via sintetica, con il richiamo all'opportunità di non creare ritardi nell'azione investigativa.)
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2003, n. 27970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27970 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FATTORI PAOLO Presidente
Dott. MARZANO FRANCESCO Consigliere
Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE Consigliere
Dott. IACOPINO SILVANA Consigliere
Dott. VISCONTI SERGIO rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TÌ AN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 17.4.2002 della Corte di Appello di Reggio Calabria. Sentita la relazione del consigliere, dott. SERGIO VISCONTI;
Udito il P.G. in persona della dott. Anna Maria DE SANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7.2.2001, emessa a seguito di rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria dichiarò, tra gli altri, TÌ AN colpevole dei delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina (artt. 74, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 309/90), fatto accertato in Villa San Giovanni, Rosarno e Messina negli anni 1998 e 1999, e di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (art. 73 D.P.R. 309/90), in ordine a due distinti episodi verificatisi in Rosarno intorno all'8.1.1999, ed il 15.2.1999, e lo condannò, con il vincolo della continuazione e la diminuente del rito, alla pena complessiva di anni 15 di reclusione, oltre statuizioni accessorie.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27.4.2002, assolse il TÌ dal reato associativo perché il fatto non sussiste, e rideterminò la pena per le restanti imputazioni in anni otto di reclusione e euro 30.000,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Il TÌ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
1) Il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza per avere disatteso il motivo di appello riguardante l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione della legge n. 63/01, in quanto scaturite da fonti confidenziali, che non sono state rivelate dagli investigatori.
2) Il ricorrente ha ritenuto, poi, la violazione dell'art. 268, 3 comma, pur non citato espressamente, ricollegandosi alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 42792 del 31.10.2001. Sostiene, infatti, che il decreto del P.M. autorizzativo delle intercettazioni, con operazioni eseguite in locali esterni alla Procura, e cioè presso il Commissariato P.S. di Villa San Giovanni, contenga una motivazione "di stile", ritenuta erroneamente adeguata dalla Corte di Appello, in quanto non fa riferimento all'insufficienza ed all'inidoneità degli impianti esistenti in Procura.
3) Il ricorrente rileva, poi, che, non essendo utilizzabili le intercettazioni, nessuna altra prova vi è a carico del TÌ, ma solo ipotesi investigative, non potendosi certo dare rilievo al patteggiamento del coimputato CANNATÀ, scelta processuale, che non comporta ammissione di responsabilità e chiamata in correità. Infine, il ricorrente sostiene che, con la caducazione della condanna, non è consentito mantenere il sequestro della somma di danaro di sua pertinenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo (illegittimità delle intercettazioni perché disposte in violazione dell'art. 203 c.p.p.) si osserva che tutte le intercettazioni riguardanti questo procedimento sono state eseguite tra il mese di ottobre 1998 e quello di aprile 1999, e cioè in epoca anteriore all'entrata m vigore della legge n. 63 del 2001, che, all'art. 10, ha inserito un nuovo comma (il 1 bis)
all'art. 267 c.p.p., così integrandolo: "Nella valutazione dei gravi indizi di reato, si applica l'art. 203".
La norma è irretroattiva, e quindi non applicabile alla fattispecie, per più ragioni.
In primo luogo, è noto il principio previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale il quale prevede che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Trattandosi, inoltre, di norma procedurale, che fissa solo i presupposti per procedere alle intercettazioni, si applica, a maggior ragione, il principio "tempus regit actum". Ulteriore conferma della assenza di deroga al principio generale appena citato è il contenuto dell'art. 26 legge n. 63/2001, ritenuta "disposizione transitoria diretta ad assicurare la tutela delle esigenze di economia processuale e dell'affidamento dei destinatari delle norme abrogate e che, peraltro, ai commi 3 e 5, esclude espressamente la retroattività delle disposizioni attinenti al regime di utilizzabilità degli atti" (Cass. 22.1.2002 n. 9532). Inoltre, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché in quel momento si produce l'effetto di introdurre nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal coordinamento degli artt. 526 e 191 c.p.p. Ne consegue che va ribadito l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'art. 10 legge n. 63 del 2001 - che ha inserito dopo il comma 1 dell'art. 267 c.p.p., il comma 1 bis per cui nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'art. 203 sugli informatori di polizia - non opera retroattivamente, con riferimento cioè a decreti autorizzativi ed a intercettazioni anteriori alla predetta legge n. 63 del 2001" (Cass.
7.5.2002 n. 28953). Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art.268, 3 comma, c.p.p., avendo il P.M. motivato in maniera inadeguata il decreto di intercettazione ambientale sull'autovettura BMW del TÌ in data 14.10.1998, nella parte in cui si autorizzava il compimento delle operazioni presso il Commissariato P.S. di Villa San Giovanni. Da ciò conseguirebbe l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
Si premette che - come ha esattamente sostenuto il ricorrente - è pacifico che la norma si applica non solo per le intercettazioni telefoniche, ma anche per quelle ambientali, come ritenuto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 42792 del 28.11.2001. L'art. 268, 3 comma, c.p.p. sottopone la facoltà di disporre il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio ovvero in dotazione alla polizia giudiziaria a due condizioni:
l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati presso i locali della Procura della Repubblica;
l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
La norma citata prevede inoltre che il pubblico ministero adotti un "provvedimento motivato". Come è stato costantemente ritenuto, la necessità della motivazione è correlata alla limitazione del valore costituzionale della liberta di comunicazione sancito dall'art. 15 Cost., che subisce un'ulteriore compressione, allorché le operazioni di intercettazione vengano eseguite mediante impianti di pubblico servizio ovvero in dotazione alla polizia giudiziaria (Cass. sez. un. 28.11.2001, Policastro;
Cass. 9.2.2000, Sasso;
Cass.17.11.1999, Arizi).
Nella fattispecie, il decreto del P.M. è stato così motivato: "per consentire un pronto intervento della P.G. in caso di necessità". È evidente che al giudice di legittimità non spetta valutare il contenuto di merito della scelta del P.M. (Cass. 28.2.2001 n. 8440), ma esaminare esclusivamente se abbia ottemperato all'obbligo di motivazione, che, versando in tema di decreto, ben può essere succinta, purché dia conto delle due condizioni indicate per derogare alla normalità dell'esecuzione delle operazioni presso la Procura.
Non vi è dubbio che le ragioni di urgenza e l'insufficienza od inidoneità degli impianti possano basarsi sull'identico presupposto, allorché le seconde non si fondino su inconvenienti tecnici (ad es. inagibilità dei locali della Procura;
postazioni tutte già impegnate per altre intercettazioni), ma piuttosto su ragioni pratiche riguardanti il buon esito delle investigazioni. È, infatti, non funzionale al carattere probatorio particolare dell'intercettazione, sia essa telefonica che ambientale (inserita nel codice di rito tra i "mezzi di ricerca della prova"), interpretare l'art. 268, 3 comma, c.p.p. nel senso che l'inidoneità o l'insufficienza degli impianti possa riguardare solo problemi tecnici, mentre, al contrario, assume eguale rilevanza - anche se ovviamente di tipo diverso - l'insufficienza o l'inadeguatezza degli impianti della Procura rispetto alla specifica indagine probatoria, ed alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali altri elementi utili per le indagini stesse.
Come è stato già ritenuto, "in tema di decreti del P.M. che autorizzano l'esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti mediante impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica è corretta la motivazione che faccia riferimento, quanto ad opportunità ed urgenza, alla necessità di adeguamento ad attività, anche a sorpresa da decidere ed organizzare nell'immediatezza" (Cass. 9.2.2000, n. 947). Nella fattispecie, pertanto, il P.M., pur con motivazione sintetica, ha dato conto dell'opportunità di non creare ritardi nell'azione investigativa, e la motivazione così coincidente della Corte di Appello di Reggio Calabria risulta, a sua volta, logica e congrua, per cui è da escludere nella fattispecie la sanzione dell'inutilizzabilità dell'intercettazione prevista dall'art. 271 c.p.p. Il terzo motivo di ricorso è, di conseguenza, infondato, in quanto (circostanza di cui appare rendersi conto lo stesso ricorrente) la diversa valutazione delle prove a carico del TÌ (così come la legittimità del sequestro del danaro in suo possesso) sarebbe derivata solo a seguito della dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate, circostanza esclusa per le ragioni appena esposte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 1 LUGLIO 2003.