Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2003, n. 27970
CASS
Sentenza 13 maggio 2003

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Massime1

In tema di operazioni di intercettazione telefonica od ambientale, il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti, previsto dall'art. 268, comma 3 cod.proc.pen. quale condizione legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica, riguarda non solo i problemi tecnici delle apparecchiature, ma anche la loro insufficienza od inadeguatezza rispetto alla specifica indagine probatoria ed alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini. (Nel caso di specie,il decreto del pubblico ministero che aveva disposto l'esecuzione di intercettazioni ambientali mediante impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della procura della Repubblica, è stato ritenuto sufficientemente motivato, seppure in via sintetica, con il richiamo all'opportunità di non creare ritardi nell'azione investigativa.)

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2003, n. 27970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27970
Data del deposito : 13 maggio 2003

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