Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1997, n. 11077
CASS
Sentenza 7 ottobre 1997

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Gli elementi ricavati da intercettazioni eseguite presso impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, in totale mancanza di specifico provvedimento del P.M. ai sensi dell'art. 268, comma terzo, del codice di procedura penale, sono inutilizzabili in giudizio. Ed invero, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, dà luogo automaticamente ad una situazione di radicale illegittimità sanzionata non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma addirittura dalla fisica distruzione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stato e grado del processo: il che esclude altresì, evidentemente, la possibilità di qualsiasi intervento correttivo successivo all'esecuzione delle operazioni.

In tema di dichiarazioni indizianti, le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizioni di esercitare i diritti della difesa, se non possono essere utilizzate contro di lei, ben possono esserlo nei confronti di terzi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1997, n. 11077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11077
Data del deposito : 7 ottobre 1997

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