Sentenza 7 ottobre 1997
Massime • 2
Gli elementi ricavati da intercettazioni eseguite presso impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, in totale mancanza di specifico provvedimento del P.M. ai sensi dell'art. 268, comma terzo, del codice di procedura penale, sono inutilizzabili in giudizio. Ed invero, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, dà luogo automaticamente ad una situazione di radicale illegittimità sanzionata non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma addirittura dalla fisica distruzione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stato e grado del processo: il che esclude altresì, evidentemente, la possibilità di qualsiasi intervento correttivo successivo all'esecuzione delle operazioni.
In tema di dichiarazioni indizianti, le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizioni di esercitare i diritti della difesa, se non possono essere utilizzate contro di lei, ben possono esserlo nei confronti di terzi.
Commentari • 2
- 1. Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006
- 2. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 31/10/2001 n° 42792Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/1997, n. 11077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11077 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1997 |
Testo completo
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0 REPUBBLICA ITALIANA
1
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
. UFFICIO COPIE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio dal Sig. ARMYCKO SEZIONE PRIMA PENALE 6239 per diritti
#1 FEB 2007 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AL CANCELLIERE
Udienza pubblica Presidente TERESIDott. Renato del 07/10/97Consigliere 1. Dott. Piero MOCALI
SENTENZA 2. "1 AO BARDOVAGNI Cons. Relatore
N. 1287 3. " Giovanni SILVESTRI Consigliere
R.G.N..22634/97 4. " Umberto GIORDANO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA
✓UFFICE • COPIE sul ricorso proposto da: Richiest studio
Mong dal Sip 1) NA NC, n.
8.10.1950 a Sant'Onofrio; per diri 20
9 DIC. 1997 2) RO SA, n. 25.3.1959 a Sant'Onofrio;
TLCANCELLIERE 3) CU AR, n. 13.1.1969 a Sant'Onofrio;
4) EF AN, n. 27.4.1966 a Sant'Onofrio;
5) EF NU, n. 28.2.1954 a Stefanaconi;
6) DI LE UN, n. 12.8.1953 a Sant'Onofrio;
UFFICIO COPIE
7) CO EP, n. 12.12.1953 a Vibo Valentia;
Rilasciata copia stud io 20-10 8) AT AN, n.
4.10.1967 a Sant'Onofrio; L12007
9) TO NI, n. 29.8.1943 a Stefanaconi;
10) TT AS, n.
4.8.1971 a Sant'Onofrio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE avverso la sentenza in data 14.12.1996 della Corte
Richiesta copia studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d'Appello di Catanzaro d.1 Sig. SOLE UFFICIO COPTE per diritti L. 1200 studioPer Rilasciata?Edis 3 DIC. 1997 al SIG. 1 IL CANCELLIERE 11000 er diritti
UFFICIO OPE
Rom studio daichiesta Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Sig
12000 Consigliere dott. Bardovagni per
10 DIC. 1997 Ministero in persona del dotų. Udito il Pubblico IL CANCELLIERE
NC VERDEROSA
DIRITTI DI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Uditi i difensori:
A
Avv. EP GIANZI per TO NI
Avv. Giancarlo PITTELLI per RO SA, CUGLIARI
AR, DI LEO Bruno, CO EP e TO AM877626
NI
Avv. Maurizio GIANNONE, sostituto dell'Avv. Enzo
GAITO, per NA NC
Avv. Enzo LO GIUDICE per EF NU
Avv. Piero CHIODO per CU AR
Avv. RA GAMBARDELLA per TT AS
P
Avv. Pietro CATANOSO per AT AN
Avv. RA Staiano per EF AN
Avv. AN MANAGO' per RO SA e EF
NU
Avv. Marcello GALLO per EF AN
che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi
Osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.12.1996 la Corte d'Appello di
2 Catanzaro confermava la decisione in data 13.1.1996
del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva riconosciuto
NA NC, RO SA, CU AR,
EF AN, EF NU, DI LE UN, GRECO
EP e AT AN responsabili di
partecipazione ad associazione armata di tipo mafioso,
diretta ed organizzata dal NA;
questi anche, in continuazione, di duplice tentativo di estorsione con uso di armi, nonchè di detenzione e porto illegali di una pistola;
TO NI e TT AS di partecipazione ad altra e contrapposta associazione est mafiosa armata facente capo a Petrolo AR,
condannando il NA ad anni 7 e mesi 6 di reclusione e gli altri ad anni 6 di reclusione
daiciascuno, per tutti con interdizione perpetua pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena.
Gli elementi di prova a carico degli imputati emergevano anzitutto dalla chiamata in correità di
IE AR il quale, sorpreso sull'autovettura utilizzata per la c.d. strage dell'Epifania subito dopo il fatto (6.1.1991) si era deciso a collaborare con la giustizia, fornendo ampi particolari sulla struttura e le vicende di due contrapposti gruppi mafiosi (OT e ET) in lotta per il
3 predominio nella zona di Stefanaconi Sant'Onofrio.
del IE Le dichiarazioni erano apparse intrinsecamente attendibili per la fonte delle sue conoscenze, derivate dalla risalente affiliazione al clan ET e dal ruolo avuto, sia come partecipante,
sia come vittima di rappresaglie del gruppo rivale, in molti degli episodi narrati. L'effettivo inserimento
nella cosca sopra menzionata risultava del resto dalla irrevocabile della Corte d'Assise disentenza
Catanzaro relativa alla "strage dell'Epifania". Il
resoconto dei fatti era coerente ed analitico, tanto
est da consentire di volta in volta il riscontro con obbiettive risultanze, ed appariva altresì
disinteressato in quanto mosso da reale intento di dissociarsi dal contesto mafioso, senza che fossero emerse ragioni di animosità verso alcuno.
Quanto alla verifica estrinseca di attendibilità,
questa era anzitutto fondata sulla deposizione di Iannello Michele che, non essendo coimputato о
incolpato di reati connessi, aveva a pieno titolo la veste di testimone e come tale era stato sentito. Egli
aveva appreso particolari sull'organizzazione delle due cosche (ad esempio, circa il ruolo di vertice
rivestito dal NA) in occasione di contatti avuti anche durante un periodo di condetenzione con lo
4 stesso NA ė con il CO;
gli era stato inoltre richiesto da alcuni associati di prestarsi come
sicario per eliminare due persone vicine о familiari
dei ET, una delle quali identificabile per il
giovane AR MI (i delitti erano poi stati realizzati da altri). Quanto al AR, che all'epoca aveva iniziato a collaborare con la giustizia temendo di essere eliminato, assai
la corrispondenza tra alcuni significativa era
particolari del riferito progetto e quelli del delitto effettivamente posto in essere nel dicembre 1991.
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e Erano state altresì acquisite, siccome irripetibili,
le dichiarazioni rese nel 1991 dal AR MI circa la sua iniziale adesione al clan NA (per il quale, insieme ad altri giovanissimi, eseguiva verso modico compenso dei furti), il passaggio al
contrapposto gruppo ET e la temuta rappresaglia;
circostanze ulteriormente confermate dalla deposizione del padre RA. Infine, molteplici e seri dati di riscontro emergevano da intercettazioni telefoniche disposte nel 1990 in altro procedimento della Procura
della Repubblica di NO (le indagini avevano tratto occasione dalla ricerca di un latitante).
L'utilizzabilità delle intercettazioni era stata contestata dalle difese, essendo state eseguite le
5 operazioni mediante impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica;
peraltro, il decreto autorizzativo era stato emesso a
sanatoria dal P.M. in data 11.3.1994, anteriormente al rinvio a giudizio.
Tale materiale probatorio, integrato da quattro sentenze irrevocabili da cui emergeva, sia pure incidentalmente, l'esistenza di un'organizzazione criminale facente capo al NA, del resto colto in possesso dell'arma con cui erano stati esplosi colpi contro due negozi i cui titolari erano stati vittime dei tentativi di estorsione qui contestati, deponeva univocamente per l'esistenza di due gruppi contrapposti, dotati di armi, operanti in un clima di intimidazione che induceva le vittime ad osservare le attivitàregole dell'omertà e dediti a svariate
delittuose, dai furti commissionati a minorenni alle estorsioni ed ai ricorrenti tentativi di reciproca eliminazione.
Quanto alle singole posizioni degli imputati, la
Corte di merito osservava:
1) NA Vincenzo emergeva come figura predominante dell'omonimo clan per concorde indicazione del Michienzi e dello IA, mentre il l'organizzazione della AR gli attribuiva
6 intercettazioni criminalità giovanile locale;
dalle
risultava pure tale ruolo dominante, anche nella strategia della sanguinosa lotta con la cosca rivale
(non sempre condivisa dagli affiliati); quanto alle tentate estorsioni, comprovate, come già ricordato,
dall'identificazione dell'arma utilizzata per gli atti intimidatori, viene evidenziato il clima di terrore e
di omertà che aveva indotto le persone offese a non
fornire alcuna collaborazione alle indagini.
2) RO SA, residente a [...], era conformemente alle indicazioni del risultato, elemento di collegamento tra il gruppo IE, criminale e pregiudicati calabresi emigrati al nord,
che facevano capo a lui per informazioni e direttive,
come emerso dalle intercettazioni. Queste comprovano,
d fra l'altro, che egli era sostenitore di una
particolare durezza nella lotta contro l'organizzazione rivale;
era stato perciò obbiettivo di un attentato.
3) CU AR, cognato del NA, era
stato sorpreso ed arrestato il 24.6.1990 insieme a DI LEO e GRECO perchè in possesso di armi e benzina destinate con ogni verosimiglianza ad un attentato. A sua volta, nell'ambito della faida, aveva costituito oggetto di attentati, fra l'altro in occasione della
7 strage dell'Epifania. Come emerso dalle
intercettazioni, l'RO gli aveva attribuito un nome
in codice e indicato, come utile ed insospettabile riferimento, il suo recapito telefonico. Risulta
inoltre una conversazione fra i due circa fatti riguardanti la cosca e la ricerca di un indirizzo,
corrispondente a quello del fratello di una vittima
della faida.
4) EF AN, indicato come fratello di
NU e cognato di RO, era stato controllato e
est. seguito dalla Polizia di Torino in compagnia di
quest'ultimo e del CO;
sempre insieme all'RO era stato vittima di un attentato in data 2.8.1990 (i due non avevano fornito alcuna collaborazione alle indagini). Dai colloqui telefonici emergeva la sua partecipazione alle vicende del sodalizio criminale.
5) EF NU aveva dimostrato analogo inserimento nel gruppo, fra l'altro mettendosi in contatto con 1'RO subito dopo un attentato subito il 16.3.1990, nel quale era rimasto illeso nonostante numerosi colpi di pistola esplosi contro la sua vettura, e concordando di mostrarsi in giro sia per dimostrare agli avversari il loro fallimento, sia per non dare adito a indagini di polizia. Ulteriori
elementi, sia pur secondari, vengono ricavati da un
8 attentato ad UG AO, membro del clan ET,
conversazioni opera (a quanto risulta dalle
intercettate) di certo Manuele di Stefanaconi,
identificabile per il EF NU (questi risultò
all'epoca positivo alla ricerca delle tracce di
sparo).
6) DI LE UN è indicato dal IE, fra l'altro, come partecipe ad un episodio di aggressione ai suoi danni. Fu arrestato insieme al CU ed al esti. CO per detenzione di armi ed esplosivo verosimilmente destinati ad un attentato. Intratteneva
contatti telefonici con gli associati, ed è
ripetutamente menzionato dall'RO, anche in una conversazione in cui, con riferimento al detto arresto, si cerca di individuare un eventuale traditore. I AR riferiscono di una sua d
rappresaglia nei confronti del giovane MI
che, oltre a passare all'organizzazione rivale, si era
impossessato di una radio del NA.
7) CO EP, oltre alle frequentazioni già
evidenziate, risulta in contatto telefonico con i coimputati, ad esempio in occasione di un attentato,
di cui riferisce i particolari all'RO, ai danni di
FR NC, soggetto associato 0 comunque vicino al BONAVOTA (il giorno successivo avveniva il già
9 menzionato arresto del CO, del CU e del DI
LE, muniti di quanto necessario per una
rappresaglia).
8) AT AN, indicato fra gli obbiettivi della strage dell'Epifania, risulta più volte
menzionato, о diretto interlocutore, in telefonate relative alle attività criminali dell'organizzazione.
9) TO NI è indicato, oltre che dal
IE, dall'RO nelle conversazioni intercettate come associato ai ET;
da elementi ricavati dalle intercettazioni e dalla deposizione dello IA si
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desume che egli si era adoperato come paciere fra i ༠
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due gruppi in lotta, ma ne era stato sconsigliato. ༠
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10) TT AS fa parte di una famiglia ཙ
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soprannominata dei "Maruggiari", ripetutamente
E l menzionata nel corso dei colloqui telefonici;
in uno cl di questi viene fatto riferimento ai due figli, che vanno eliminati "perchè sono dell'altra banda",
soggetti identificabili per il CAPARROTTA AS
(vittima di un attentato non riuscito) e suo fratello
AN, ucciso pochi giorni prima a colpi di lupara.
La ragione dell'accanimento del gruppo NA contro la famiglia è facilmente individuabile nella solidarietà di essa con i ET, assiduamente frequentati e uno dei quali accompagnò il TT
10 AS in ospedale dopo l'attentato subito;
tali
relazioni risultano dalla deposizione del AR
RA e, soprattutto, dal fatto che l'imputato ha riportato condanna irrevocabile per un omicidio
compiuto in concorso con AR MI (durante la custodia in carcere per tale fatto lasciò la propria vettura in uso а ET NC, ucciso da una
bomba). Il IE riferisce l'epoca di adesione dei due fratelli TT al clan ET e la spedizione punitiva loro commissionata ai danni di
certo IT RA, cui sgozzarono degli agnelli (fatto per cui riportarono una condanna).
Venivano infine negate le attenuanti generiche ostandovi per tutti la richieste dagli imputati,
ritenuta gravità del fatto e (ad eccezione del EF
AN) anche i precedenti penali in materia di
armi. Hanno proposto ricorso per cassazione: il
NA personalmente e, per suo conto, il difensore
Avv. NC Minasi;
l'Avv. Giancarlo Pittelli per
RO, CU, DI LE, CO e TO;
l'Avv.
AN Managò per RO e DEFINA Emanuele; CUGLIARI
personalmente; gli Avv. Marcello Gallo e RA
Staiano per EF AN;
l'Avv. Enzo Lo Giudice
per EF NU;
l'Avv. Pietro Catanoso per
11 AT;
l'Avv. RA Gambardella per
TT.
Le impugnazioni del NA, dell'Avv. Pittelli,
del CU, dell'Avv. Staiano e dell'Avv. Lo Giudice
denunciano concordemente, sotto il profilo della
violazione degli artt. 191, 268, CO. 3, 271 C.P.P. e
della carenza di motivazione, la ritenuta intercettazioni telefoniche;
utilizzabilità delle l'Avv. Gallo formula analoga censura sul presupposto che sarebbe mancata la previa autorizzazione del esti G.I.P. richiesta dall'art. 267 C.P.P.. Gli altri gravami menzionati, rilevato, in conformità a quanto risulta dalla sentenza impugnata, che il difetto
riguarda invece il provvedimento motivato del P.M. con
il quale, a norma dell'art. 268 co. 3, doveva essere
disposta l'esecuzione delle operazioni presso impianti diversi da quelli installati presso la Procura della
Repubblica, evidenziano che ne deriva, per espressa disposizione dell'art. 271, CO. 1, C.P.P.
l'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni,
vizio insanabile e rilevabile d'ufficio a norma del caso, il successivoprecedente art. 191. In ogni provvedimento con cui si era ritenuto di superare l'originaria irregolarità era ininfluente anche perchè
erano state intervenuto dopo che le intercettazioni
12 trascritte, depositate ed ampiamente utilizzate ai fini di richieste cautelari e di rinvio a giudizio e mentre l'Autorità giudiziaria di Torino si stava
spogliando della competenza per territorio.
I ricorsi del NA e del CU prospettano la tesi dell'inutilizzabilità anche sotto altro quanto i periti incaricati della profilo, in
trascrizione delle intercettazioni avevano preso visione dei brogliacci redatti dal personale addetto all'ascolto in violazione dell'art. 228, CO. 1,
C.P.P., che consente l'esame dei soli documenti
,
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e acquisibili al fascicolo per il dibattimento. Analoga
doglianza formulata nel ricorso dell'Avv. Managò, che peraltro ritiene configurata un'ipotesi di nullità, e non di inutilizzabilità.
I ricorsi del NA, dell'Avv. Minasi,
dell'Avv. Pittelli e del CU denunciano altresì
l'utilizzazione delle dichiarazioni dello IA,
sebbene assunte in violazione dell'art. 63 C.P.P., in quanto il dichiarante avrebbe già prima del giudizio assunto la veste di indagato in procedimento collegato, come da verbale del 21.1.1995; inoltre, fin dalle prime battute del suo esame dibattimentale aveva ammesso l'appartenenza "a questa cosa", cioè
all'organizzazione mafiosa.
13 Oltre a tali comuni doglianze, il gravame del
NA denuncia carenza ed illogicità di motivazione circa l'attendibilità attribuita dai giudici di merito alle dichiarazioni del IE che, per la sua appartenenza ad organizzazione criminosa diversa da quella di cui viene attribuita la direzione al
ricorrente, non poteva essere a conoscenza dei fatti ad essa pertinenti e li aveva ricostruiti in maniera
meramente congetturale, comunque, al pari dello Iannello, non coinvolgendolo personalmente in alcuno dei numerosi delitti di sangue narrati, ivi compreso l'omicidio di tal MO EN (di cui i OT
avrebbero sospettato la cooperazione ad un progetto di attentato ai loro danni). Viene in proposito evidenziato che all'epoca dei fatti narrati il
NA Vincenzo era da tempo detenuto in località р
lontane da quella di residenza e che, а proposito dell'omicidio MO, le dichiarazioni del IE
apparivano in sè illogiche e smentite dall'esito delle indagini. Analoghe considerazioni vengono svolte in
ordine alle dichiarazioni dello IA circa l'omicidio del AR MI, ritenute inverosimili
(affiliati del BONAVOTA gli avrebbero chiesto di
disponendo essi diprovvedere all'eliminazione, non armi) e contraddittorie circa il modo, in due
14 occasioni diversamente riferito, con cui avrebbe appreso della realizzazione del delitto. Arbitrarie
sarebbero anche le conclusioni tratte dai giudici di merito dalle acquisite dichiarazioni postume del
AR (che si era limitato а riferire di alcuni furti commessi insieme col figlio del NA) e la
deduzione dall'accertata esistenza della cosca ET
di quella di una organizzazione rivale facente capo al esti, ricorrente. Il fatto stesso della faida non poteva indicativo essere univocamente assunto come dell'esistenza di una associazione mafiosa, non risultando che i delitti fossero dovuti a fini di accaparramento di risorse economiche della zona.
Analoghe doglianze vengono formulate nel ricorso dell'Avv. Minasi, che evidenzia anche il carattere suggestivo di alcune domande rivolte dal P.M. allo
IA.
Il ricorso dell'Avv. Pittelli deduce nullità
della citazione a giudizio ex art. 429, co. 2, C.P.P.
per insufficiente enunciazione del fatto contestato,
in quanto il capo d'imputazione non conterrebbe alcuna indicazione specifica in ordine alle singole condotte ascritte agli imputati, limitandosi a riportare la
fattispecie astratta normativamente enunciata all'art. 15 192, CO. 3 e 4, C.P.P., in quanto l'attendibilità
intrinseca del IE sarebbe stata affermata in base ad elementi estranei al giudizio e ricavati dal diverso procedimento relativo alla strage dell'Epifania, senza comunque idonei riscontri (non
riguardando i ricorrenti le dichiarazioni dello
IA e del AR). Viene altresì evidenziata la fallacia dell'argomento che da uno scontro di sangue desume automaticamente l'esistenza di un'associazione est. mafiosa, i cui specifici obbiettivi non sono d'altra
parte esaminati.
Il ricorso dell'Avv. Managò denuncia violazione degli artt. 416 bis C.P. e 192, CO. 2 e 3, C.P.P., in quanto gli elementi di prova indicati dai giudici di merito (sentenza irrevocabile 22.5.1992 della Corte
d d'Assise di Vibo Valentia, concernente numerosi omicidi e reati contro il patrimonio posti in essere da membri della famiglia ET;
dichiarazioni del
IE, dello Iannello e del AR) non
ri̇guardavano la individuale posizione dell'RO e del
EF NU e non erano idonei ad attribuire specificamente ad essi la veste di partecipi ad una
associazione la cui esistenza è desunta da una serie
di delitti a loro mai contestati. Quanto al IE,
la sua intrinseca attendibilità non era stata
16 adeguatamente vagliata sotto il profilo della
spontaneità, evidentemente esclusa dall'essere la
collaborazione occasionata dall'arresto in flagranza di gravissimi delitti. Le dichiarazioni accusatorie non erano neppure tali da sorreggersi reciprocamente,
riferendosi a circostanze diverse e in gran parte apprese da terzi e riguardando una serie di vendette
di sangue, in sè non idonee a dimostrare univocamente la causale mafiosa e l'esistenza di associazioni contrapposte. In ogni caso, 1'ARONE era residente a
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NO e sconosciuto allo IA;
la sentenza di secondo grado era motivata nei suoi confronti in
maniera assai succinta e meramente apparente, senza
dar conto dei motivi per cui erano state disattese argomentazioni difensive. Analoghe specifiche vengono svolte riguardo al DEFINA considerazioni
NU, la cui partecipazione all'associazione
criminale è desunta dal congetturato coinvolgimento in un attentato, fatto mai contestatogli. Viene altresì
1 denunciata violazione dell'art. 416 C.P., sotto il profilo della mancanza, nel ritenuto contesto requisiti ulteriori che associativo, dei
caratterizzano l'organizzazione di tipo mafioso e, per di più, armata, a proposito dei quali non esisterebbe motivazione. E' infine censurata la violazione
17 dell'art. 62 bis C.P., essendo state negate le attenuanti generiche senza esaminare le posizioni dei singoli imputati e senza tenere conto, in particolare,
dell'incensuratezza del EF.
Il gravame del CU denuncia violazione delle norme in materia di inutilizzabilità, carenza ed illogicità di motivazione. Espone che nessuna delle
a lui riferita,dichiarazioni del IE
all'infuori di una generica affermazione "de relato" circa l'appartenenza alla cosca, peraltro fatta su domanda suggestiva del P.M. e priva di specifica indicazione della fonte di conoscenza. Quanto alla sorpresa in armi insieme al DI LE e al CO,
l'ipotesi che gli arrestati preparassero un attentato
sarebbe immotivata e meramente congetturale, al pari dell'individuazione del ricorrente come obbiettivo della strage dell'Epifania, in cui si sarebbe trovato del tutto casualmente coinvolto.
Gli Avv. Gallo e Staiano denunciano violazione dell'art. 192, CO. 3, C.P.P. in quanto le
dichiarazioni del IE (l'unico che abbia fatto menzione del EF AN che, peraltro, non ha gli indicati rapporti di parentela o affinità con ARONE e
EF NU) non sarebbero state adeguatamente valutate sotto il profilo dell'attendibilità
18 intrinseca (trattandosi di appartenente a gruppo contrapposto a quello in cui si vuole inserire
l'imputato) ed estrinseca, in quanto le conversazioni
telefoniche ritenute rilevanti sono di dubbia attribuzione (l'interlocutore ha il comune soprannome di Nino) ed equivoco significato. Viene inoltre
evidenziato che le dichiarazioni del IE
dallo specifico relative al EF AN esulano oggetto dell'imputazione, non riguardando una
individuabile condotta e risolvendosi nella mera
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e affermazione, per di più sollecitata tramite domande suggestive, della partecipazione al sodalizio criminale.
L'Avv. Gallo deduce altresì violazione dell'art. 416 bis C. P. e carenza di motivazione circa gli elementi specializzanti dell'associazione mafiosa, non
essendo stati individuati comportamenti lesivi dell'ordine pubblico e di quello economico, nè impiego di metodi intimidatori;
quanto alla individuale posizione del DEFINA Antonino, la sua presenza a
fianco dell'RO in occasione dell'attentato da questi subito non poteva essere assunta come indizio
di adesione all'organizzazione criminale. Ulteriore
doglianza riguarda la carente motivazione sulla
quantificazione della pena e il diniego delle
19 attenuanti generiche, pur non risultando 1'imputato coinvolto in alcuno dei delitti-fine dell'associazione. Da ultimo viene dedotta violazione dell'art. 59 C.P. in relazione alla ritenuta aggravante di cui al co. 4 dell'art. 416 bis C.P.,
mancando ogni motivazione sulla conoscenza (o colposa ignoranza) del EF Antonino circa il carattere
armato dell'associazione.
Il ricorso dell'Avv. Lo Giudice denuncia pure la
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genericità delle dichiarazioni del IE e la t s
e mancanza di riscontri, non emergendo neppure dalle
intercettazioni telefoniche un comportamento fattivo a
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del EF NU, diretto al perseguimento dei fini del sodalizio. Quanto all'attentato
contro
UG
AO, esso non può ritenersi significativo dell'appartenenza dell'imputato alla Cosca BONAVOTA,
non essendo mai stato a lui attribuito in sede di indagini, nè tanto meno di giudizio.
Il ricorso dell'Avv. Catanoso denuncia vizio di motivazione ed evidenzia sotto vari profili la
mancanza di spontaneità e disinteresse del IE e l'inconsistenza degli indicati riscontri in ordine
alla posizione del AT.
L'Avv. Gambardella, denunciando, carenza di
motivazione e violazione di legge, pone in luce il
20 carattere non individualizzante degli elementi di accusa (genericamente concernenti i "Maruggiari") a
carico del TT e l'incongruo riferimento ad un omicidio da lui commesso, ma non riconducibile ad un contesto mafioso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fra le numerose questioni sollevate con i ricorsi
è logicamente pregiudiziale l'esame della eccezione di nullità del giudizio di primo grado per genericità ed insufficienza della contestazione, formulata dalla
CU DI LE CO - TO. difesa RO
La doglianza è infondata perchè l'imputazione su cui
sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici di merito individua invece puntualmente le specifiche caratteristiche delle due associazioni criminose,
l'origine storica, i delitti scopo, 10 schema organizzative;
distingue i dirigenti ed organizzatori dai semplici partecipanti;
indica i detentori delle armi nelle persone di CU, DI LE e CO (per la cosca OT), nonchè di TO (per la cosca
ET). L'assenza di ulteriori differenziazioni di ruolo tra gli associati non incide sulla completezza della contestazione, posto che la condotta di
partecipazione può consistere in qualsiasi contributo,
apprezzabile e concreto sul piano causale,
21 all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa (e quindi all'offesa degli interessi tutelati dall'art. 416 bis C.P.), restando indifferente ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice lo
specifico compito assegnato al partecipe nell'organizzazione criminale (cfr., da ultimo, Cass.,
Sez. VI, 30.7.1996, P.M. in proc. Alleruzzo ed altri).
Passando all'esame delle questioni di
inutilizzabilità, infondata si rivela quella relativa testimoniale di IA alla deposizione EL.
specifico è stato indicato a Nessun elemento dimostrazione che egli dovesse "sin dall'inizio"
essere sentito in qualità di imputato di reato connesso. Il ricorso del NA menziona dichiarazioni, rese al P.M. in altro procedimento,
circa trattative fra un membro della sua organizzazione e il teste in vista dell'eliminazione di AR MI. Ora, come si è detto nella parte narrativa, secondo il dichiarante le trattative non
ebbero esito e il delitto, per il quale non risultano aperte indagini a suo carico, fu posto in essere da
il fatto rivelato si risolveva perciò altre persone;
istigazione non accolta, priva di qualsiasi in una rilevanza penale nei confronti dello Iannello (art.
115, ult. CO.1 C.P.) e quindi inidonea ad attribuirgli
22 la veste di potenziale indagato. Correttamente fu
dunque citato in qualità di teste. Soltanto nel corso dell'esame, condotto nel contraddittorio delle parti,
sarebbero emersi, secondo l'implicito significato attribuito dai ricorrenti ad alcune frasi, indizi circa la sua appartenenza alla cosca Bonavota. Si
tratterebbe quindi, semmai, di una situazione
riconducibile all'ipotesi di cui al co. 1 dell'art. 63
C.P.P. che, a differenza del comma successivo, prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti est, soltanto "contro la persona che le ha rese". Per tale
motivo, essendo nel caso specifico la sanzione di
inutilizzabilità correlata alla sola, obbiettiva tutela della difesa del dichiarante (e non già, come nel CO. 2, alla situazione patologica determinata da una preordinata lesione delle garanzie difensive con
possibili riflessi nei confronti di terzi
- cfr. in proposito Cass., Sez. VI, I.6.1994, Curatola), la
giurisprudenza di questa Corte ha costantemente
ritenuto che le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso
dell'esame e non ancora posta in condizioni di
esercitare i diritti della difesa, se non possono essere utilizzate contro di lei, ben possono esserlo
nei confronti di terzi (cfr. Cass., Sez. VI,
23 23.3.1994, Patanè; 18.10.1994, P.M., Bruzzaniti e
altri; 19.7.1996, Limone).
Fondata è invece la doglianza relativa alla
ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. I principi regolatori della materia hanno rango costituzionale e si rinvengono nell'art. 15
della Legge fondamentale che, da un lato, sancisce l'inviolabilità della libertà e segretezza delle comunicazioni, eventuali dall'altro prevede est limitazioni dell'autorità "per atto motivato giudiziaria con le garanzie previste dalla legge". Nel
precetto costituzionale trovano dunque protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e
:
riservatezza delle comunicazioni, connaturale ai diritti della personalità riconosciuti inviolabili dall'art. 2 della Costituzione, e quello connesso
B
P
all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, pure oggetto di protezione costituzionale. Nell'esaminare
una questione di legittimità dell'art. 226, ult. CO.,
del previgente codice di rito la Corte Costituzionale, con sentenza 4/6 aprile 1973 n. 34, ha tracciato le
linee cui deve rispondere, per conformarsi ai precetti della Legge fondamentale, la normativa in materia di intercettazioni (insegnamento poi ribadito in altre
successive pronunce). L'intercettazione deve attuarsi
24 dell'autorità giudiziaria sotto il diretto controllo autorizzazione motivata del giudice, tenuto a su scrupoloso bilanciamento fra i due interessi costituzionalmente protetti all'art. 15. Per
assicurare l'effettività del controllo e prevenire abusi sono poi richieste ulteriori garanzie di natura tecnica, relative agli impianti ed ai servizi;
infine,
è necessario garantire il controllo sulla legittimità
del provvedimento autorizzativo e stabilire i limiti dell'utilizzabilità nel processo del materiale raccolto attraverso le intercettazioni. Pertanto, la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche è subordinata al rigoroso rispetto delle dette garanzie, aventi tutte pari valenza e finalizzate a realizzare "anche di fatto" il controllo dell'autorità giudiziaria onde assicurare che si proceda alle sole intercettazioni autorizzate,
nei limiti dell'autorizzazione e con modalità tali da non consentire elusioni ed abusi.
Il Codice di rito del 1988 ha inteso uniformarsi a tali direttive, stabilendo (artt. 266 - 267)
determinate categorie di reati che, soli, consentono l'intercettazione, comunque ammessa, su autorizzazione
01 in caso d'urgenza, su convalida del G.I.P,
esclusivamente in presenza di gravi indizi ed a
25 condizione che tale mezzo di indagine sia assolutamente indispensabile ai fini investigativi
(condizioni poi attenuate, per i soli delitti di
criminalità organizzata, dall'art. 13 D.L. 13.5.1991 n. 152). Quanto all'aspetto che qui più interessa, e
cioè alle garanzie di ordine tecnico contro abusi da parte degli operatori, l'art. 268 al co. 1 prevede la registrazione e verbalizzazione delle comunicazioni
intercettate e al co. 3 prescrive che le operazioni siano effettuate esclusivamente mediante impianti installati presso le Procure della Repubblica;
soltanto nel caso che questi risultino insufficienti o inidonei, concorrendo eccezionali ragioni d'urgenza il
P.M. può disporre che si provveda mediante impianti di pubblico servizio in dotazione alla P.G. "con provvedimento motivato". Tale "provvedimento" ha quindi autonoma natura e tipica funzione, libertà di forma ex art. 125, co. 6 (ma nel rispetto dell'obbligo di motivazione, che necessariamente deve essere
fissata per iscritto) ed è di esclusiva competenza del
P.M., quale organo deputato all'esecuzione delle
operazioni e al controllo del personale di P.G.
eventualmente delegato (art. 267, co. 4). Perciò, anche se nella prassi talora incorporato o scritto in calce, il detto provvedimento non va considerato come
26 una mera ed accessoria clausola del decreto con il quale il P.M., d'urgenza o su autorizzazione, dispone l'intercettazione.
Infine, l'art. 271 vieta l'utilizzazione dei
fuori dei casirisultati di intercettazioni eseguite consentiti o senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 268, co. 1 e 3 e prescrive "in ogni stato e grado del processo" la distruzione della relativa documentazione, salvo che costituisca corpo di reato. Nel caso di specie, in totale mancanza di
specifico provvedimento del P.M. ai sensi dell'art.
268, co. 3, C.P.P. le intercettazioni furono eseguite presso impianti diversi da quelli in dotazione alla
Procura della Repubblica. Essendo venuta meno una
delle indefettibili garanzie apprestate dal
legislatore onde rendere l'istituto conforme al
dettato costituzionale ne consegue necessariamente l'inutilizzabilità in giudizio degli elementi da esse
ricavati, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. VI, 9.9.1994, P.M. in
proc. Bani;
Sez. I 17.5.1996, P.G. in proc. Superbo e altri). E' stato, fra l'altro, chiarito che la norma dell'art. 271 C.P. P. (prevalente, in quanto speciale,
su quella del precedente art. 191) dà comunque luogo
27 ad una inutilizzabilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non essendo
concepibile un uso, anche parziale о limitato alla sola fase delle indagini, di un materiale di cui è
addirittura prescritta la distruzione (Cass., Sez. Un., 31.5.1996, P.M. in proc. Monteleone e altro;
5.3.1997, Glicora èd altri). Tale originaria e
radicale estraneità al legittimo materiale probatorio dimostra l'impossibilità di qualsiasi successiva
sanatoria del vizio derivante dalla esecuzione delle operazioni presso impianti diversi da quelli indicati
.
t s
e dalla legge senza espressa e motivata disposizione del
P.M. (che necessariamente deve precedere l'intercettazione, la quale altrimenti si svolgerebbe fuori dei casi consentiti e in carenza delle prescritte garanzie). I giudici di merito hanno
erroneamente ritenuto che il difetto originario potesse essere superato da un successivo provvedimento con il quale il P.M., prima del rinvio a giudizio,
aveva dato atto delle ragioni per cui l'intercettazione era stata eseguita presso impianti esterni;
ciò in conformità ad un isolato precedente giurisprudenziale (Cass., Sez. I, 28.5.1991, Mandara)
secondo il quale la carente motivazione del
provvedimento del P.M. poteva essere integrata prima
28 che le risultanze dell'operazione fossero in concreto utilizzate, così da consentire all'interessato di conoscere le ragioni della deroga alla disciplina ordinaria. Anche a non considerare che tale precedente si riferisce a mera carenza di motivazione, e non del provvedimento in quanto tale, e riguarda la fase delle indagini preliminari (per la quale, prima dell'intervento delle Sezioni Unite, vi era qualche contrasto circa i limiti di applicabilità del divieto di utilizzazione) va ribadito che la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa le modalità
dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di
rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, dà luogo automaticamente ad una situazione di radicale illegittimità sanzionata non solo dalla
inutilizzabilità dei risultati, ma addirittura dalla
fisica distruzione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
ciò evidentemente esclude la possibilità
correttivo successivo di qualsiasi intervento
delle operazioni. Resta invece all'esecuzione irrilevante la fase anteriore all'inizio effettivo
29 dell'intercettazione, durante la quale non si è ancora verificata la lesione del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni nè possono operare le
sanzioni processuali apprestate dal legislatore. E'
quindi possibile e legittimo un intervento del P.M.
che, prima dell'inizio delle operazioni, emetta il
provvedimento integri una carente mancante consentendo così lo svolgimento motivazione,
previstedell'intercettazione nel rispetto delle
la piena utilizzabilità garanzie e, conseguentemente,
l'integrazione avvenga ad dei risultati. Ove poi operazioni iniziate ma non ancora concluse, essa non
t s
e potrà avere effetto che per l'avvenire, mentre
resteranno inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni in precedenza effettuate.
specie, essendo il provvedimento Nel caso di integrativo del P.M. intervenuto ben oltre il termine delle operazioni, non era consentito alcun uso processuale delle risultanze così acquisite. La
sentenza impugnata va perciò annullata, limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis e nei confronti di tutti gli imputati, essendo stato per ciascuno
utilizzato, ai fini della decisione, materiale probatorio ricavato dalle illegittime intercettazioni insieme ad altro legittimamente acquisito;
restano
30 assorbiti i motivi di ricorso non esaminati ed necessario il rinvio ad altra Sezione della medesima
Corte d'Appello affinchè, esclusa qualsiasi utilizzazione delle intercettazioni, riesamini il residuo quadro probatorio e si pronunci nel merito.
L'annullamento non investe l'affermazione di responsabilità del NA, non fondata su elementi
ricavati dalle intercettazioni, per i reati concorrenti a lui solo contestati, in ordine ai quali proposta impugnazione (detenzione eо non è stata porto illegali di arma) о vi è una mera menzione nell'intestazione del ricorso dell'avv. Minasi, senza
che venga espressa alcuna specifica doglianza (duplice tentativo di estorsione). Se necessario, attesa la
continuazione precedentemente riconosciuta con il delitto associativo, il giudice di rinvio dovrà invece rivalutare il trattamento sanzionatorio per i reati in questione, con divieto di "reformatio in pejus".
Allo stesso giudice di rinvio è anche demandato,
ex art. 66 C.P.P., l'accertamento delle esatte generalità degli imputati (in particolare, dei DEFINA
AN ed NU e del AT) che nella sentenza impugnata appaiono trascritte in maniera non conforme alle certificazioni in atţi (peraltro incomplete).
31 P . Q. M Prima Sezione Penale,La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla
ritenuta utilizzabilità delle disposte intercettazioni telefoniche in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis C.P. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 1997
Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE much les AO Borduro
(CORTE SUPREMADI CASSAZIONE
Prims oggl Deposit IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Roma, 3 DIC. 1997 Osvaldo Ascanio
-
IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA
Osvaldo Ascanio
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 416 bis C.P.. Denuncia inoltre violazione dell'art.