Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
La dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, affermi di volersi immediatamente costituire parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela, considerato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell'istanza di punizione nella dichiarazione della persona offesa di volersi costituire parte civile e di volere ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione, ex art. 408 cod. proc. pen).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2015, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
2 29 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.2188 Dott. MARIA VESSICHELLI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - N. 48278/2014 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: : RU ND N. IL 25/11/1946 avverso la sentenza n. 237/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 06/07/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Enrico Delehaye che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 6.7.2012 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa con la quale RU DO era stato condannato alla pena di euro 150,00 di multa, per il reato di minaccia, consistita nel dire ripetutamente a RI RL, socio gestore del ristorante denominato "Baciamolemani" di Marina di Ragusa, che avrebbe aspettato al massimo dieci minuti, altrimenti sarebbe andato via "o se preferisce la risolviamo in un altro modo", nonchè nell'ostentare il proprio potere, esplicitando la propria qualità di direttore amministrativo A.U.S.L. e richiedendo, senza che ve ne fossero i presupposti, un immediato ed accurato intervento ispettivo, subito eseguito dal personale del S.I.A.N., che non portava alla individuazione di alcuna irregolarità.
2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, con i quali lamenta: I con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo : comma, lett. b) ed e) c.p.p., avendo la Corte d'appello confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato, pur in mancanza della condizione di procedibilità per il reato contestato di cui all'art. 612 c.p.; ed invero, nell'unico atto contenente le dichiarazioni del RI, questi dichiarava semplicemente di volersi costituire parte civile e di volere ricevere le notifiche ai sensi dell'art. 408 c.p.p., il tutto, accompagnato da una mera narrazione dei fatti, senza un'esplicita richiesta di punizione del colpevole in ordine ai fatti narrati, indispensabile per la volontà querelatoria del denunciante;
peraltro, detta volontà non si può desumere dal comportamento successivo del denunciante, sicché è erronea la motivazione della sentenza di primo grado, richiamata implicitamente dalla Corte d'appello, nella parte in cui si desume la volontà querelatoria dal comportamento tenuto dal denunciante in dibattimento;
in mancanza di una rituale querela i giudici di merito avrebbero dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 129 c.p.p., in relazione agli artt. 337 c.p.p. e 612 c.p.; -con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 612 c.p. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
in particolare, la contestazione mossa all'imputato, ossia di aver costretto il predetto RI a tollerare l'effettuazione di un' indebita attività 1 ispettiva nel proprio esercizio- per futili motivi, costituiti dalla volontà di ostentazione di potere e commettendo il fatto, con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione, non permette di configurare il reato di cui all'art. 612 c.p. e l'espressione "altrimenti la risolviamo in altro modo" non rappresenta la prospettazione di un male futuro ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente; invero, procedendo ad una contestualizzazione dei fatti e dei soggetti intervenuti nella vicenda, emerge evidente l'infondatezza dell'ipotesi d'accusa, atteso che l'imputato, pacificamente privo di caratura criminale, a seguito di un diverbio con il ristoratore che gli aveva creato un disagio, non rispettando la prenotazione, aveva semplicemente preteso il posto a sedere prenotato, sicchè la semplice affermazione "altrimenti la risolviamo in altro modo" è priva di rilevanza penale e l'ingiustizia del danno non può consistere nella mera prospettazione di una verifica di legalità, volta ad accertare eventuali violazioni sanitarie;
la mera espressione pronunciata dall'imputato "la risolviamo in altro modo" non dimostra univocamente alcunché, posto che può essere intesa in altro modo (ad es. altrimenti me ne vado), sicchè la motivazione sul punto è insufficiente;
-con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett.b) ed e) c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e, comunque, mancanza e contraddittorietà della motivazione sul punto relativo alla attendibilità della persona offesa;
in particolare, irritualmente la prova della colpevolezza dell'imputato si poggia esclusivamente sull'utilizzo della testimonianza della persona offesa, utilizzo effettuato senza seguire i canoni segnati dalla giurisprudenza, sicché la sentenza va censurata;
peraltro, la violazione denunciata appare ancor più rilevante, laddove si consideri che, con riferimento al presunto episodio di minaccia, il dialogo in cui questa si sarebbe consumata vedeva come interlocutori solamente il RU ed il RI, poiché, come si ricava dalla sentenza, l'esame di nessun teste ha avallato la ricostruzione dei fatti indicati in sentenza;
sul punto emerge dagli atti che soltanto un testimone della difesa (Gafà) riferisce di avere appreso dalla persona offesa di un diverbio con l'imputato, ma nulla dice in merito alle presunte minacce.
3. In data 5.6.2015 risulta depositata memoria a firma del difensore dell'imputato, con la quale si invoca l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, alla luce del sopravvenuto disposto dell'art. 131 bis c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1.Con il primo motivo di ricorso il RU ripropone in questa sede la doglianza relativa all'assenza di una valida querela da parte della persona 2 offesa, tema al quale la Corte territoriale ha fornito corretta risposta, ritenendo che la dichiarazione del ER contenuta in denuncia di volersi immediatamente costituire parte civile e di essere informato in merito all'archiviazione costituiscono atteggiamento soggettivo emblematico di finalità querelatoria. Sul punto, è sufficiente richiamare il più recente indirizzo di questa Corte che ha ritenuto validamente integrata la condizione di procedibilità proprio in relazione all'affermazione contenuta in denuncia di costituirsi parte civile (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013). La querela -quale manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa che non richiede formule particolari- può, infatti, essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela e perciò una manifestazione di volontà di punizione e ben può essere ravvisata nell'atto con il quale la persona offesa dichiari di costituirsi parte civile, ovvero si riservi la costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 3155 dell'11/01/1984, Accogli, RV. 163559, si veda anche Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992, Porcellana, Rv. 192135; più di recente, Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259). La querela è atto a forma libera in relazione per il quale questa Corte ha elaborato il principio del favor querelae (cfr. tra le ultime, Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439;Sez. 2, n. 49379 del 30/11/2012, B.D., non massimata;
Sez. 5, n. 23010 del 06/02/2013, L.S., non massimata), fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod.pen.) ed in virtù di esso qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante, costituendo applicazione di tale principio la costante interpretazione che privilegia la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa, al di là dell'uso di formule sacramentali. Se, dunque, il favor querelae rappresenta quanto meno un criterio interpretativo della volontà manifestata dalla persona offesa, non può dubitarsi del fatto che, laddove questa manifesti l'intento di costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, sia chiara la sua volontà che quel procedimento sia instaurato (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013).
2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato, a dispetto della invocata ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di motivazione, dai quali sarebbe affetta la sentenza impugnata propone censure di merito, implicanti una diversa valutazione delle risultanze processuali. Ed invero, la Corte territoriale ha dato : compiutamente conto delle ragioni per le quali il contenuto delle frasi rivolte dal RU al RI, allusive al ruolo di direttore amministrativo della AUSL dallo stesso rivestito e, quindi, alle possibili conseguenze connesse ai controlli 3 a tale ente demandati sull'esercizio commerciale, in titolarità della p.o., dovevano essere ricondotte nell'ambito della minaccia. Inquadramento questo vieppiù confermato a posteriori dal fatto che il controllo (ritenuto dagli stessi operanti intervenuti sul posto su richiesta dell'imputato non necessario) venne, poi, effettuato. La deduzione secondo la quale nella fattispecie in esame difetterebbe la prospettazione di un danno ingiusto, ben potendo disporsi controlli volti ad accertare eventuali violazioni sanitarie, omette di considerare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui il reato di minaccia è reato di pericolo ed elemento essenziale di esso è la limitazione della libertà psichica, mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa dalla situazione contingente essere dedotto (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Rv. 261678). Ai fini della configurabilità del reato, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente che può derivare anche - dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge (Sez. 5, n. 8251 del 26/01/2006) Rv. 233226).
2.1. Nel caso di specie risulta evidente, sulla base delle emergenze in atti, come descritte nella sentenza impugnata, che l'esercizio del potere di controllo da parte dell'imputato sul ristorante del RI, in carenza dei presupposti che lo legittimassero con immediatezza (come comprovato dalle dichiarazioni dei testi escussi), è stato paventato e, quindi, attuato per scopi diversi da quelli ai quali è normalmente destinato.
3.Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, circa l'inidoneità delle dichiarazioni della p.o. a costituire valido elemento a fondamento della responsabilità dell'imputato. Sul punto è sufficiente evidenziare che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi, secondo i quali le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De 4 1 Ritis, Rv.240524). Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, riscontro questo che, nella fattispecie in esame, risulta compiutamente effettuato. Inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232), che nella fattispecie non si ravvisano.
4. Per quanto concerne, infine, la richiesta di applicazione delle disposizioni relative al novello art. 131 bis c.p. in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotte dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, si osserva che la valutazione di tale richiesta risulta preclusa dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4.1.Prima dar conto delle ragioni di tale valutazione giova effettuare alcune precisazioni sulla causa di non punibilità in questione, configurabile, ai sensi del primo comma del medesimo art. 131 bis, in relazione a reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, per i quali per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'introduzione di tale istituto, com'è noto, ha determinato un nutrito dibattito incentrato innanzitutto sulla sua natura giuridica e sulla possibilità di invocarlo in relazione ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, quindi, anche in sede di legittimità, non essendo prevista una disciplina transitoria. La prima pronuncia di questa Corte, in proposito, si è espressa ritenendo che l'istituto di nuova introduzione abbia natura sostanziale, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2 c.p., comma 4 e che la questione della particolare tenuità del fatto 5 sia proponibile anche nel giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 609 c.p.p., comma 2, trattandosi di questione che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello (Sez. 3, n. 15449 dell' 08/04/2015).
4.1.1. Tali principi, del tutto condivisibili, vanno ribaditi in questa sede con le ulteriori seguenti precisazioni. Innanzitutto, la natura sostanziale dell'istituto di cui dell'art. 131 bis c.p. è evincibile dal riferimento a categorie di diritto sostanziale, quali la definizione in termini di "punibilità" e non di "procedibilità", e dalla sua collocazione, nel capo I, Titolo V del libro I del codice penale, che presuppone l'esistenza di un reato, giudizialmente accertato in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive, rispetto al quale il legislatore ritiene di escludere la sola punibilità e, quindi, di non applicare ed F eseguire la pena, trovando altresì conferma anche nelle disposizioni di coordinamento processuale introdotte nel c.p.p., e segnatamente nell'art. 651-bis c.p.p., che, sotto la rubrica "efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno", prevede al primo comma che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
4.1.2. Dunque, l'istituto è applicabile - una volta ritenuta la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la riferibilità all'imputato- quando il giudice, proiettato verso l'irrogazione della pena, ritenga, invece, il fatto giudizialmente accertato particolarmente tenue e, quindi, in quanto tale, non punibile. Il concetto di tenuità del fatto, diverso rispetto a quello di inoffensività, presuppone, al contrario, che il fatto sia offensivo, ma che quel tipo di offesa possa essere in concreto ritenuta di particolare tenuità.
4.1.3. Con la pronuncia richiamata (Sez. 3, n. 15449 dell' 08/04/2015), questa Corte condivisibilmente ha di fatto superato il possibile profilo di criticità, scaturente dalla circostanza che in sede di approvazione definitiva del testo legislativo, è stata eliminata tutta la parte relativa all'art. 129 c.p.p., T e l'attuale formulazione letterale di tale ultima norma non contempla l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo di una causa di non punibilità e specificamente di una causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 6 4.1.4. La giurisprudenza di questa Corte, invero, quantunque non abbia nel corso degli anni espressamente avallato, con pronunciati delle S.U., interpretazioni estensive delle formule contenute nell'art. 129 c.p.p., in diverse pronunce di più sezioni è stata di fatto pacificamente ammessa la declaratoria di cause di non punibilità ai sensi della medesima disposizione non testualmente previste (cfr. Sez. 6, n. 15955 del 01/03/2001, Rv. 218875, secondo cui, fra le cause di non punibilità previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., rientra anche il fatto non punibile per l'esistenza di una scriminante, atteso che la formula perché il fatto non costituisce reato>> comprende tutte le ipotesi - generali e speciali - di esclusione della punibilità; Sez. 5, n. 25155 del 15/02/2005, Rv. 231896, secondo cui la causa di non punibilità può essere riconosciuta anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 129 cod. pen., sulla base delle circostanze di fatto appurate dal giudice del merito).
4.1.5. Per l'apprezzamento, poi, della sussistenza delle ulteriori condizioni di legge per l'esclusione della punibilità, il giudice di legittimità stante i limiti del suo giudizio- non può che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito tenendo conto, in modo particolare, della eventuale presenza, nella motivazione del provvedimento impugnato, di giudizi già espressi che abbiano pacificamente escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale (Sez. 3 n. 15449 del 08/04/2015).
4.2. Sulla base di tutto quanto evidenziato, una volta ritenuta la possibilità di rilevare in sede di legittimità la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non essendo a ciò di ostacolo la natura del giudizio per cassazione, occorre verificare se sia possibile rilevare la causa di non punibilità nel caso in cui il ricorso per cassazione si presenti inammissibile. Al quesito, come premesso, deve darsi risposta negativa.
4.2.1. Depongono senz'altro per tale interpretazione i principi più volte affermati da questa Corte a S.U., secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, ogni possibilità di dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266), sia nel senso di farle valere, sia di rilevarle di ufficio (Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005). 7 L'inidoneità di un ricorso inammissibile a costituire rapporto giuridico processuale di impugnazione rende, quindi, irrilevante lo "ius superveniens", più favorevole, che, appunto, non può essere rilevato.
4.2.2. Né può ritenersi che, nel caso di specie, si verta in un'ipotesi di abolitio criminis che risulterebbe rilevabile, comunque, in questa sede, oltre che innanzi al giudice dell'esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen. Ed invero, come evidenziato in premessa, nel caso di specie, il reato sussiste e la non punibilità per la particolare tenuità è applicabile solo all'esito della verifica della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, come emerge chiaramente dal disposto dell'art. 651-bis c.p.p., sicchè non può ritenersi configurabile nella fattispecie una situazione riconducibile a quella contemplata dall'art. 673/1 c.p. comportante la revoca della sentenza "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18.6.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente MainValue Rosa Pezzullo Maria Vessichelli Nove Pezzullo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 20 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ou 0 0 8