Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
Ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formula sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto idonea ad integrare l'atto di querela l'uso della formula "chiedo che si proceda nei confronti di mio cognato per il reato di furto e per tutti i reati che l'Autorità giudiziaria vorrà ravvisare nell'esposizione dei succitati fatti").
Commentari • 3
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Ai fini della validità della querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la esposizione dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati, anche nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria. Il genitore di minore infraquattordicenne può sporgere querela in nome e per conto del figlio senza che sia necessaria una specifica formula di presentazione della querela in veste di genitore: nel caso in cui emergano situazioni di incertezza circa la validità della querela, esse debbano essere risolte ed interpretate alla luce del generale principio del favor querelae. Corte di Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2011, n. 46994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46994 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente del 15/11/2011
Dott. ROMIS Vincenzo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo Consigliere N. 1474
Dott. D'ISA Claudio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea Consigliere N. 971/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VENEZIA;
nei confronti di:
ZZ LO N. IL 10/02/1967;
avverso l'ordinanza n. 301411/2010 TRIB. SEZ. DIST. di MESTRE, del 12/08/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
lette le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
In data 12/8/2010 il G.I.P. del Tribunale di Venezia non convalidava l'arresto di TT AO eseguito nella quasi flagranza del reato di cui all'art. 624 bis, art. 625 c.p., n. 2, commesso in danno del fratello DA e della cognata BR LI: il GIP dava conto della sua decisione ritenendo sussistente la causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. (vincolo di parentela) muovendo dal rilievo che non era stata presentata querela. Ricorre per Cassazione il P. M. presso il detto Tribunale, censurando l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto sotto il profilo della violazione di legge rappresentando che la BR LI aveva regolarmente presentato querela.
Il ricorso merita accoglimento. Ed invero da quanto emerge dagli atti, BR LI ha presentato querela, nell'immediatezza del fatto, formulando la seguente dichiarazione in data 11 agosto 2010 nella verbalizzazione della denuncia: "Chiedo che si proceda nei confronti di mio cognato per il reato di furto e per tutti i reati che l'Autorità Giudiziaria vorrà ravvisare nell'esposizione dei succitati fatti". Nè possono esservi dubbi circa il valore di querela da attribuire a siffattta dichiarazione alla luce del consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati" (Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999 Ud. -dep. 18/06/1999 - in proc. Carta;
conf. Sez. 6, n. 40770 del 09/11/2006 Cc.-dep. 14/12/2006 - Rv. 235442: "La formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela").
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, posto che l'arresto fu legittimamente eseguito per il furto in danno di BR LI.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito per il furto in danno di BR LI.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011