Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto - la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente - che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge (Fattispecie nella quale la frase oggetto di incriminazione - l' imputato aveva detto all'interlocutore che "aveva lui le persone giuste per fargli cambiare idea" - era stata pronunciata nell'ambito di un contrastato rapporto lavorativo, in riferimento ad obbligazioni assunte ed è stata perciò reputata inidonea a comportare una comminatoria di "ingiusto" danno anche in ragione della sua genericità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 8251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8251 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/01/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giacomo - Consigliere - N. 137
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 18168/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze;
avverso la sentenza pronunciata il 09/12/2004 dal Giudice di pace di Poggibonsi;
nei confronti di:
IO SE, nato il [...] a [...]
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe pronunciata il 09/12/2004 il Giudice di pace di Poggibonsi ha assolto SE IO dal reato di minaccia ai danni di LU OC, commesso il giorno 08/08/2003, con la formula che il fatto non sussiste.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, lamentando la violazione di legge. Osserva il ricorrente che il Giudice di pace ha assolto l'imputato sul presupposto che la frase pronunciata (che aveva lui le persone giuste per fare cambiare idea al OC) non aveva ingenerato "timore nella sfera della libertà psichica del sig. OC". In tal modo aveva frainteso la portata incriminatrice della fattispecie contestata, che "risponde alla finalità di tutelare la libertà morale delle persone contro le influenze esterne e si concretizza ogni qual volta la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, valutata secondo un criterio medio, è in grado di causare effetti intimidatori nel soggetto passivo, senza che sia necessario l'effettivo turbamento psichico" di questo. L'espressione contestata, avendo "intrinseche capacità di determinare uno stato d'apprensione e di paura, tale da turbare la libertà morale e di determinazione", integrava perciò appieno il reato di minaccia.
3. Il ricorso, proposto esclusivamente per violazione di legge, deve essere rigettato perché la condotta dell'imputato descritta in imputazione individuata nella sentenza impugnata non può affatto ritenersi integrare ex se il reato contestato.
Occorre precisare che la decisione impugnata premette che la persona offesa OC lavorava presso la società dell'imputato; che il OC esigeva compensi che l'imputato non gli aveva elargito;
che il giorno del fatto vi era stato tra l'imputato e la persona offesa un incontro, voluto dalla persona offesa "al fine di riscuotere le sue spettanze per il lavoro effettivamente svolto"; che nel corso di detto incontro s'era venuta "a creare inevitabilmente una tensione che portava il ... IO a dire "d'avere lui le persone giuste per fare cambiare idea" al ... OC".
Tale essendo il fatto, osserva il Collegio che è esatto che elemento essenziale del reato è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dal colpevole alla parte offesa. Ed è esatto che la fattispecie incriminatrice non richiede che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando - poiché la minaccia è reato di pericolo - che la condotta dell'agente abbia attitudine ad intimorire, sia cioè idonea a porre in pericolo l'interesse protetto. Poiché, tuttavia, alla astratta offensività della fattispecie incriminatrice corrisponda la necessaria offensività in concreto della condotta contestata, laddove la "minaccia" si concretizza nella prospettazione assolutamente generica di portare avanti, giudiziariamente o in altre sedi, una pretesa o di far desistere altri dalla pretesa avanzata nei confronti dell'agente, eventualmente avvalendosi dell'ausilio di non meglio specificati "terzi", occorre, secondo principi consolidati, che il contesto della vicenda e i rapporti tra le parti, e cioè la situazione contingente, rendano evidente l'ingiustizia - e oggettiva e soggettiva - del "male" futuro che in tale modo si prospetta. Sicché nel caso in cui tra autore e vittima esista un rapporto lavorativo o comunque un contrasto che accede a obbligazioni reciprocamente assunte, la minaccia di perseverare nelle proprie pretese, espressa in termini generici (me la pagherà, o, come nel caso di specie: ho chi le farà cambiare idea) non accompagnata dall'esternazione di un potere avente capacità prevaricatoria e neppure dalla mera intenzione di far ricorso a terzi dotati di tale capacità prevaricatoria, non può assumere concretezza intimidatoria sanzionabile alla stregua del reato contestato (v., argomentando a contrario, Sez. 5^, Sentenza n. 31693 del 07/06/2001, Tretter). È vero infatti che il reato di minaccia può sussistere anche quando sia ventilato l'esercizio di una facoltà legittima, o che l'agente ritenga tale, ma in tale caso l'utilizzo di detta facoltà deve essere, consapevolmente, prospettato per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinato dalla legge, realizzando cosi la sua prefigurazione "una sorta di pressione ricattatoria" (Sez. 5^, Sentenza n. 4633 del 18/12/2003, Puntorieri). La sentenza impugnata, pertanto, esattamente afferma che "non ricorrono pertanto gli estremi del reato di cui all'art. 612 c.p. quando non vi sia una comminatoria di ingiusto danno". Mentre gli ulteriori argomenti subito dopo spesi, che "dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa ... risulta che ... non ha provato paura", censurabili semmai sotto il differente profilo di un "salto logico" della motivazione, non solo non sono sufficienti a dimostrare o ad evocare quell'ingiustizia che non risulta aliunde, ma, nella complessiva economia della decisione, non può escludersi che servano solo a sottolineare - nell'ottica di una mera verifica ex post - come nella situazione concreta all'inizio delineata la frase pronunciata dall'imputato non aveva, peraltro, neppure sortito alcun concreto effetto intimidatorio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006