Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell'istanza di punizione nella seguente affermazione "pertanto con la presente denuncia mi costituisco parte civile nel procedimento penale").
Commentari • 11
- 1. Querela, valida anche se implicita?Mariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/
La Cassazione ha statuito che ai fini della procedibilità rilevano anche manifestazioni implicite rese in situazioni indeterminate. Il diritto di querela per cui “ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela” è disciplinato dagli articoli 120 e seguenti del codice penale, e tale principio rappresenta una deroga all'obbligatorietà dell'azione penale. In questo caso, il legislatore subordina l'azionabilità della pretesa punitiva ad un' iniziativa processuale del soggetto passivo. Una volta che l'autorità giudiziaria si sia attivata, non c'è la possibilità di arrestare il relativo procedimento, quindi la richiesta …
Leggi di più… - 2. Atti persecutori: la querela è valida anche se “tardiva” se c'è una nuova condotta (Cass. pen. n. 18868/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 maggio 2025
La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 18868 del 2025, offre l'occasione per ribadire alcuni fondamentali principi in tema di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., con particolare riferimento alla natura dell'evento "per accumulo", alla procedibilità della querela, al divieto di bis in idem in relazione a precedenti provvedimenti di archiviazione, e infine ai limiti di sindacabilità in Cassazione della determinazione della pena. 1. La natura unitaria del reato di atti persecutori e la rilevanza della querela "tardiva" Nel rigettare il motivo di ricorso che deduceva la tardività della querela rispetto a fatti commessi tra il 2015 e il 2020, la Corte ha richiamato il …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 15691 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. 6 Num. 15691 Anno 2013 Presidente: GOLDONI UMBERTO Relatore: PETITTI STEFANO SENTENZA sentenza con motil'azione semplificata sul ricorso proposto da: BERICOTTO ANTONIO (BRC NTN 59E07 L182E), BALDO ALESSANDRO (BLD LSN 63H19 A360V), FERRO MAURIZIO (FRR MRZ 62D01 H823M), FOLADOR VANIO (FLD VNA 63D07 H823T), PRESTI DOMENICO (PRS DNC 60L14 F259Y), STOPPA EMILIO (STP MLE 61A22 C111D), SAGGIO LORENZO (BGG LNZ 55A10 L706L), CAMBIO GUGLIELMO (CMB GLL 42S30 C716W), QUATRINI RENATO (QTR RNT 49R17 C770E), CALLEGARO MARCO (CLL MRC 64D25 G565R), VANESIO MARIO (VNS MRA 59A02 C034U), BRUSSOLO FRANCO (BRS FNC 58R22 H823X) e MATTUCCI SERGIO (MTT SRG 57L23 Z103S), rappresentati e difesi …
Leggi di più… - 4. Costituzione di parte civile, volontà punitiva per procedibilità (Cass. 6016/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 febbraio 2024
La costituzione di parte civile costituisce espressione "tardiva" della volontà punitiva, dato che può avvenire solo dopo l'esercizio dell'azione penale: quando il reato era quindi in origine procedibile d'ufficio ed è divenuto, successivamente, procedibile a querela, deve ritenersi che la modifica del regime di procedibilità, con l'introduzione della necessità della querela, non osti al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire quando la stessa, sia già stata espressa dall'offeso con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente "tardiva", ma invero proposta quando non condizionava la procedibilità. Corte di Cassazione sez. II penale, ud. 9 gennaio …
Leggi di più… - 5. Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2013, n. 15691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15691 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 06/12/2013
Dott. SETTEMBRE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 3175
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 9033/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA GI EA N. IL 23/08/1978;
EL IV NT NA N. IL 24/10/1980;
avverso la sentenza n. 1154/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 03/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo B, per difetto di querela, con eliminazione della relativa pena e rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la pronunzia di primo grado del G.U.P. di Enna, con la quale IN LI AN TO e ON CH ND furono condannati alla pena di giustizia, perché riconosciuti colpevoli dei delitti di truffa ai danni del titolare di un panificio, nonché di detenzione e spendita di una banconota contraffatta da 100 Euro, ex art. 455 cod. pen.. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con atti sottoscritti dal difensore di fiducia, avv. Giovanni Di Giovanni, dal contenuto sovrapponibile, deducendo violazione dell'art. 455 cod. pen. e carenze dell'apparato motivazionale, atteso che i giudici del merito hanno solo apparentemente motivato in ordine all'elemento psicologico del delitto di falso.
Osservano i ricorrenti che nell'ipotesi di detenzione o spendita di banconote falsificate (come in quella di acquisto e introduzione nel territorio nazionale) l'acquisto delle medesime avviene con la consapevolezza della falsità delle monete, che deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione, mentre nel diverso reato di cui all'art. 457 cod. pen. tale consapevolezza è posteriore, al ricevimento della moneta falsa, vale a dire all'atto di porre in circolazione le stesse. Tale elemento psicologico viene affermato sulla scorta di elementi sintomatici illogicamente stigmatizzati, poiché la mancata indicazione della provenienza della banconota, la scelta di spendere la stessa fuori sede e l'acquisto di beni di modesto valore dimostrano solo la mala fede nell'atto della vendita, ma non anche quella nella ricezione. I ricorrenti rilevano che la Corte territoriale ha ignorato che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria non hanno rinvenuto alcuna altra banconota falsa ne' sulla persona dell'ON, che materialmente la spese, ne' sulle altre persone coinvolte o nel veicolo utilizzato dagli imputati.
3. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono l'improcedibilità dell'azione penale, in relazione al delitto di truffa, per difetto di querela, poiché nella denuncia del 13 marzo 2008 la persona offesa non formula la relativa istanza, limitandosi a dichiarare che "con la presente denuncia mi costituisco parte civile nel celebrando procedimento penale". A giudizio dei ricorrenti tale dichiarazione non integra la querela richiesta ai fini della procedibilità, ne' può sopperire il richiamo agli artt. 1362 e ss. del cod. civ. operato dalla Corte nissena, poiché l'applicazione dei principi di interpretazione del contratto in materia penale è interdetta dal divieto di analogia vigente in tale ambito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte rileva che i ricorsi devono ritenersi privi di fondamento.
1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato, poiché i giudici di merito forniscono una adeguata motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 455 cod. pen.. 1.2 Infatti, in considerazione della insondabilità della sfera psichica, non certamente "ispezionabile" da parte della AG (e vigendo il divieto di ricorrere a mezzi invasivi di introspezione psicologica), solo attraverso le modalità della condotta si può tentare di ricostruire l'animus dell'agente, distinguendo, ad esempio, un omicidio volontario da un omicidio colposo. Orbene, per quanto riguarda il delitto in questione, sub specie di spendita di monete false, è certamente corretto ricordare che il delitto è configurabile solo se vi sia l'intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede (Sez. 4, n. 25500 del 19/04/2007, Marchese, Rv. 237006), ma non c'è dubbio che tale dolo specifico possa essere liberamente (purché logicamente) desunto da qualsiasi elemento di "contorno" (numero delle banconote detenute, modalità di detenzione, condotta dell'agente al momento del fatto, condotta successiva ecc.).
1.3 Nella specie non può dirsi illogica la motivazione della sentenza di primo grado, la quale integra quella di appello formando un unico complesso corpo argomentativo, poiché entrambe concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181), nella parte in cui evidenzia il fatto che l'imputato ON ha provveduto a suddividere con i correi il resto corrispostogli dal panettiere, circostanza che consente di escludere sul piano logico la ricezione in buona fede della banconota negoziata, altrimenti non si comprenderebbe la ragione per la quale egli avrebbe dovuto corrispondere agli altri imputati la somma, che in qualche modo rappresentava una specie di ristoro per il danno che aveva subito ricevendo in buona fede una banconota falsa.
1.4 La circostanza rappresenta anzi un elemento decisivo ai fini dell'affermazione del dolo, in difetto di una qualsiasi indicazione, da parte degli imputati, circa la provenienza, elemento ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità già sintomatico a riconoscere il dolo proprio del reato in esame (Sez. 5, n. 5617 del 14/04/2000, Bozzo, Rv. 216305).
1.5 A tali rilievi va aggiunta la citazione dell'indirizzo giurisprudenziale inerente all'art. 455 cod. pen., per il quale, al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, non occorre una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio, per escludere quella buona fede nella ricezione, che trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457 cod. pen. (Sez. 5, n. 19465 del 16/02/2010, Spanò, Rv. 247145).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
I ricorrenti, con argomentazione condivisa dal P.G. d'udienza, ritengono che il giudice di appello abbia forzato la normativa penale (art. 336 cod. proc. pen.) ve che richiede, ai fini della procedibilità di un reato punibile a querela, una manifestazione di volontà espressa, anche se non esplicata in formule sacramentali, sottolineando altresì che il reato principale era perseguibile d'ufficio.
2.1 Il tema della decisione verte sulla legittimità della statuizione del giudicante che ha ritenuto validamente integrata la condizione di procedibilità nella seguente affermazione della persona offesa, conclusiva del racconto del raggiro di cui era stata vittima: "Pertanto con la presente denuncia mi costituisco parte civile nel celebrando procedimento penale". A giudizio della Corte territoriale tale richiesta, presupponendo un interesse del denunciante a vedere perseguito il denunciato, va letta come volontà della vittima di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto denunciato.
2.2 La pronuncia anzidetta si ispira alla tradizionale giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui poiché la querela è una manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa che non richiede formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela. Perciò una manifestazione di volontà di punizione ben può essere ravvisata nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, ed è stato riconosciuto da questa Corte che può esserlo anche in una semplice riserva di costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 3155 dell'11/01/1984, Accogli, RV. 163559, si veda anche Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992, Porcellana, Rv. 192135; più di recente, Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259).
2.3 Va dato atto, però, di un più recente orientamento, secondo il quale la riserva di costituzione di parte civile contenuta in atto dallo stesso proponente qualificato come denuncia non vale a rappresentare la chiara e precisa manifestazione della volontà di perseguire l'autore del fatto denunciato che costituisce, al di là delle formule impiegate, uno dei requisiti essenziali di una valida querela (Sez. F, n. 36001 del 02/08/2012, Pace, Rv. 253275). Nella motivazione di tale ultima decisione si osserva che "la manifestazione della volontà di portare a conoscenza dell'autorità l'avvenuta consumazione di un fatto di reato non è sufficiente a qualificare l'atto che la contiene come querela se lo stesso non rivela in maniera chiara ed inequivocabile anche l'intento "persecutorio" e cioè l'ulteriore manifestazione della volontà del soggetto legittimato che si proceda nei confronti del suo autore, atteso che questo e non altro costituisce l'effettivo elemento differenziatore tra querela e semplice denuncia. E nel descritto contesto non può ritenersi manifestazione della volontà di procedere, nemmeno implicita, la mera riserva di costituirsi parte civile, di per sè compatibile anche con l'intenzione di presentare una mera denuncia, soprattutto in un caso in cui la persona offesa si sia limitata ad esporre un fatto senza prospettarne alcuna qualificazione giuridica, rimettendo all'autorità giudiziaria ogni valutazione in proposito".
Pur riconoscendo che sul querelante non grava alcun onere di procedere alla suddetta qualificazione, la sentenza afferma che "qualora egli abbia invece provveduto a proporre l'inquadramento del fatto denunziato in una specifica fattispecie di reato procedibile a querela potrebbe eventualmente rinvenirsi nel contestuale annuncio della volontà di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento ulteriore e convergente indizio di un'implicita manifestazione dell'intento persecutorio".
2.4 Sulla stessa linea interpretativa si pone una ulteriore e successiva decisione (Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013, De Meo, Rv. 255885), la quale ha escluso potesse considerarsi querela una dichiarazione orale della persona offesa di "aver contattato le forze di Polizia per il più a procedere".
3. Reputa questo Collegio di non poter aderire a siffatto orientamento, perché fondato su una lettura restrittiva dell'art. 336 c.p.p., che descrive la querela come atto a forma libera, dal quale risulti chiaramente (ma anche implicitamente) la manifestazione di volontà della persona offesa volta a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati.
3.1 La tradizionale giurisprudenza di questa Corte, in uno con la migliore dottrina, ha elaborato il principio del favor querelae (cfr. tra le ultime, Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439;
Sez. 2, n. 49379 del 30/11/2012, B.D., non massimata;
Sez. 5, n. 23010 del 06/02/2013, L.S., non massimata), fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod. pen.), in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante;
costituisce applicazione di questo principio la costante affermazione di questa Corte, che privilegia la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa, al di là dell'uso di formule sacramentali. Se dunque il favor querelae rappresenta quanto meno un criterio interpretativo della volontà manifestata dalla persona offesa, non può dubitarsi del fatto che laddove questa manifesti l'intento di costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, sia chiara la sua volontà che quel procedimento sia instaurato.
In questo senso non può condividersi la limitazione indicata nella decisione della Sezione Feriale, poiché, come la stessa riconosce, non compete affatto alla persona offesa la qualificazione giuridica del fatto e quella eventualmente svolta non sarebbe comunque vincolante per l'autorità procedente.
3.2 Alla stregua di quanto precede, la dichiarazione con la quale la persona offesa si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile, all'atto della denuncia, va qualificata come valida manifestazione del diritto di querela.
4. In conclusione i ricorsi degli imputati vanno rigettati, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014