Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 1
Fra le cause di non punibilità previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., rientra anche il fatto non punibile per l'esistenza di una scriminante, atteso che la formula <<perché il fatto non costituisce reato>> comprende tutte le ipotesi - generali e speciali - di esclusione della punibilità (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 343 cod. pen., commesso da un avvocato in udienza nei confronti di un magistrato del pubblico ministero, sebbene lo stesso giudice avesse mostrato di non dubitare che nel fatto fosse ravvisabile la scriminante di cui all'art. 598 cod. pen., non presa in considerazione solo perché tale genere di cause di non punibilità non sarebbero espressamente previste nell'ambito dell'art. 129,comma 2, cod. proc.pen.).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2001, n. 15955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15955 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 01/03/2001
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TITO GARRIBBA Consigliere N. 333
3. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 27114/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IO AT
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste in data 18/1/2000, con la quale veniva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 343 c.p. a lui ascritto;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Carmine Di Zenzo, che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Paolo Appella e avv. Franco Tandura, che hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
osserva
Con sentenza in data 18.1.2000 la Corte d'Appello di Trieste dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 343 c.p. ascritto a IO AT. Riteneva la Corte che non potesse trovare applicazione l'art. 129 c. 2 c.p.p., perché l'imputato aveva invocato la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 c.p. e la relativa formula di assoluzione non rientrava tra quelle delle quali era prevista la prevalenza sulla dichiarazione di estinzione del reato.
Riccorre l'imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza degli artt. 531 e 129 c.p.p.. A suo avviso, la formula "perché il fatto non costituisce reato" includerebbe non solo il difetto del dolo o della colpa, ma anche tutte le ipotesi di non imputabilità e di non punibilità, compresa la sussistenza di scriminanti. Opinando diversamente, verrebbe in questione la legittimità costituzionale dell'art. 129 c. 2 c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento ingiustificabile tra le diverse formule assolutorie. In tal senso il ricorrente formula espressa eccezione, per il caso in cui si ritenga infondato il motivo principale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sentenza impugnata non sembra porre in dubbio che il fatto rientri in astratto nell'ambito di applicazione della scriminante di cui all'art. 598 c.p. (le offese vennero profferite dall'imputato, all'indirizzo del p.m. di udienza, nell'esercizio della sua funzione di difensore e con riferimento all'oggetto del procedimento); ma esclude, sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 129 c. 2 c.p.p., che la causa di non punibilità possa essere dichiarata con prevalenza su una causa di estinzione del reato già maturata e in presenza di essa.
Questa Corte (Sez. 4^, 9.11.1999 n. 12721, Capasso;
Sez. 2^, 2.3.2000 n. 5503, Di Gennaro) ha tuttavia già ritenuto, in fattispecie consimile (e cioè a proposito del proscioglimento del minore per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 d.p.r. n.448/88), che tale formula prevalga su quella declaratoria di eventuali cause di estinzione del reato;
e ciò in quanto, presupponendo che il fatto non abbia il contenuto di disvalore sociale preso in considerazione dalla norma incriminatrice, ha sostanza di pronuncia assolutoria assimilabile a quella per cui il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Tale considerazione vale a maggior ragione per le cause, generali o speciali, di esclusione della punibilità, in presenza delle quali non è ravvisabile l'antigiuridicità del fatto così come nelle ipotesi in cui il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
Non sembra di ostacolo a questa conclusione il dettato dell'art.129 c. 2 c.p.p., dal momento che la formula "perché il fatto non costituisce reato" è stata sempre intesa come comprendente anche le cause di non punibilità; e, d'altronde, un'interpretazione diversa comporterebbe, così come sostiene il ricorrente, fondati dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale, traducendosi in disparità di trattamento difficilmente giustificabili sotto il profilo della logica e della razionalità.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è stato commesso da persona non punibile ai sensi dell'art. 598 c.p.. Così deciso in Roma, nella udienza, il 1 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001