Sentenza 19 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. (Nella fattispecie, il ricorrente, imputato di furto - reato che, per effetto dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999 intervenuta dopo la sentenza di primo grado, è divenuto perseguibile a querela - aveva dedotto che erroneamente il giudice di secondo grado aveva opinato che non occorresse dare alla persona offesa l'informazione prevista dall'art 19 comma II della predetta legge, ritenendo che la partecipazione della stessa, costituitasi parte civile, al giudizio di appello dimostrava la persistenza della volontà di punizione dell'autore del fatto. La Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Commentari • 8
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Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
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La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V penale, n. 18868 del 2025, offre l'occasione per ribadire alcuni fondamentali principi in tema di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., con particolare riferimento alla natura dell'evento "per accumulo", alla procedibilità della querela, al divieto di bis in idem in relazione a precedenti provvedimenti di archiviazione, e infine ai limiti di sindacabilità in Cassazione della determinazione della pena. 1. La natura unitaria del reato di atti persecutori e la rilevanza della querela "tardiva" Nel rigettare il motivo di ricorso che deduceva la tardività della querela rispetto a fatti commessi tra il 2015 e il 2020, la Corte ha richiamato il …
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La massima La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. Fonte: Ced Cassazione Penale 2023 Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/06/2022, la Corte di appello …
Leggi di più… - 5. Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2001, n. 43478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43478 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI FRANCESCO - Presidente - del 19/10/2001
1. Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA MARIO - Consigliere - N. 1638
3. Dott. RAGONESI VITTORIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO - Consigliere - N. 048620/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ZA LE N. IL 17/11/1956
avverso SENTENZA del 22/09/2000 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Manetti che ha concluso per l'a.c.r.
Il Pretore di Benevento con sentenza del 18 giugno 1998 ha condannato AS OS alla pena di tre mesi di reclusione e di lire 300.000 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto, del quale era imputato "per essersi impossessato di un portafogli contenente la somma di lire 2.100.000 di proprietà di De IS NT prelevandolo dal bagno del bar gestito da quest'ultimo".
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 22 settembre 2000 ha confermato la decisione del pretore.
La corte, dopo aver rilevato che per effetto dell'art. 12 L. 25 giugno 1999, n. 205 il flirto era divenuto procedibile a querela, ha concluso che nella specie non occorreva dare alla persona offesa l'informazione, prevista dall'art. 19 comma 2 l. n. 205 cit. in quanto la costituzione di parte civile della persona offesa e la sua partecipazione al giudizio di appello dimostravano "la persistenza, della volontà di punizione dell'autore del fatto".
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo che erroneamente la corte di appello aveva ritenuto che la perdurante costituzione di parte civile manifestasse la volontà di punizione e che quindi non fosse dovuta l'informazione alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela.
Secondo il ricorrente la costituzione di parte civile non poteva considerarsi equivalente alla querela e la procura speciale conferita al difensore della, parte civile non attribuiva a questo anche il potere di proporre querela.
Il ricorso è privo di fondamento.
La querela è una manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa;
non richiede formule particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela. Perciò una manifestazione di volontà di punizione ben può essere ravvisata nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, ed è stato riconosciuto da questa Corte che anche una semplice riserva di costituzione di parte civile può costituire una istanza di punizione (Cass. 11 gennaio 1984, Accogli, RV. 163559, ved. anche Cass. 21 settembre 1992, Porcellana, RV. 192135). Perciò non è censurabile la sentenza impugnata che nella costituzione di parte civile e nella partecipazione di questa anche al giudizio di appello ha ravvisato l'espressione di una volontà di punizione dell'imputato. Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2001