Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
La causa di non punibilità può essere riconosciuta anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 129 cod. pen., sulla base delle circostanze di fatto appurate dal giudice del merito. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice di pace con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di ingiuria, ritenendo integrata la causa di non punibilità della provocazione ex art. 599, comma secondo, cod. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2005, n. 25155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25155 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 15/02/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 387
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 000120/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA BR N. IL 10/06/1957;
avverso SENTENZA del 20/06/2003 GIUDICE DI PACE di CIVIDALE DEL FRIULI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Giudice di Pace di Cividale del Friuli, con sentenza emessa in data 20 giugno 2003, assolveva BR ES dal delitto di minacce in danno di AN CU e lo condannava per il delitto di ingiurie in danno della stessa parte lesa.
Il Giudice riconosceva che il ES era stato provocato da CU perché sospinto da quest'ultimo giù dalle scale, ma riteneva di concedere al ES per tale fatto soltanto le attenuanti generiche.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione BR ES che deduceva la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale - violazione dell'articolo 599 comma 2^ c.p. -. Il ricorrente faceva presente di avere reagito ad una offesa ingiusta di CU, che lo aveva spintonato per le scale con conseguente caduta e lesioni, tanto è vero che CU per tale fatto era stato condannato dallo stesso Giudice per il delitto di lesioni volontarie. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Il ricorrente ribadiva le sue richieste con memoria difensiva depositata il 10 febbraio 2005.
Il motivo di ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
In effetti la sentenza impugnata ha violato l'articolo 599 comma 2^ c.p. e la motivazione del provvedimento è manifestamente illogica,
come del resto ha rilevato il ricorrente.
Il Giudice di Pace nel ricostruire i fatti ha, invero, ricordato che CU era stato condannato dallo stesso Giudice per il delitto di lesioni volontarie in danno del ES avendo provocato la caduta di quest'ultimo per le scale a seguito di una spinta.
Mentre cadeva o subito dopo la caduta il ES, andando via, ebbe ad imprecare ed a rivolgere frasi oltraggiose all'indirizzo di CU.
Ebbene il Giudice ha ritenuto che il comportamento di CU fosse da ritenere provocatorio, ma poi stranamente, senza nemmeno fornire una valida spiegazione della decisione assunta, non ha riconosciuto la esimente prevista per il delitto di ingiuria dall'articolo 599 comma 2^ c.p.p.. Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata si desume la esistenza di tutti i requisiti necessari per riconoscere la suddetta esimente, dal momento che lo stato d'ira del ES, manifestatosi con la pronuncia di epiteti ingiuriosi all'indirizzo di CU, era stata certamente determinata dalla rovinosa caduta provocata da un comportamento ingiusto di CU, che, infatti, per tale fatto era stato già condannato.
Le frasi oltraggiose furono pacificamente pronunciate dal ricorrente immediatamente dopo la provocazione.
Ebbene a fronte di questi chiari elementi, desumibili, peraltro, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, stranamente ed erroneamente il Giudice non ha riconosciuto all'imputato la esimente invocata.
La causa di non punibilità può essere riconosciuta anche in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 129 c.p.p.. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile ex articolo 599 comma 2^ c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ex articolo 599 comma 2^ c.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2005