Sentenza 22 aprile 2014
Massime • 1
Nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di oggettiva valenza intimidatoria l'espressione "stai attenta non sai chi sono io", pronunciata nel contesto di una discussione animata e non accompagnata da ulteriori aggiunte verbali dal contenuto minaccioso).
Commentari • 9
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Proponiamo una sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Udine, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di minaccia. Tribunale Udine, 20/11/2023, (ud. 07/11/2023, dep. 20/11/2023), n.2138 Svolgimento del processo Con decreto emesso dal G.u.p. l'odierno imputato veniva citato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica. All'udienza dibattimentale di data 31/5/23, dichiarata l'assenza dell'imputato, presente la parte civile costituita Li.Ge., veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti. Veniva, inoltre, acquisita documentazione. All'udienza del 23/9/22 si procedeva all'esame della …
Leggi di più… - 5. Minaccia: è sufficiente che la condotta sia idonea ad incidere sulla libertà morale della vittimaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima. (Fattispecie relativa a recapito di una busta apparentemente proveniente da un'associazione religiosa con su scritto Prega perché solo la Madonna ti può salvare U maresciallo, in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato, per essere la frase riconducibile ad una situazione di liti condominiali e finalizzata a ridicolizzare il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2014, n. 45502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45502 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo TO - Presidente - del 22/04/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE TO - Consigliere - N. 1239
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 44601/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace di Piacenza il 23.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Guardiano Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. MIELE Renato, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 23.5.2013 il giudice di pace di Piacenza condannava IL TO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 612 c.p., commesso in danno di AN EL, nei confronti della quale, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato aveva proferito la seguente espressione: "stai attenta signorina lei non sa chi sono io, ha capito signorina".
2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in quanto le frasi ritenute minacciose dal giudice di merito, rivolte dall'imputato alla persona offesa nel corso di una riunione di lavoro, sono in realtà oggettivamente prive di ogni efficacia intimidatoria, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, efficacia che non può desumersi, come erroneamente e contraddittoriamente affermato dal giudice di pace, dal contesto in sono state pronunciate, vale a dire dalla circostanza che l'imputato, nell'esprimersi nei sensi richiamati abbia puntato il dito e spinto una scrivania verso la AN;
lo IL, infatti, chiamato a svolgere funzioni di consulente nell'azienda presso cui lavorava la AN, con il suo dire non aveva nessuna intenzione di intimidire la persona offesa, ma solo di controbattere le recriminazioni di quest'ultima, attinenti all'organizzazione del lavoro all'interno dell'azienda, come riconosciuto dallo stesso giudice di pace, facendo valere la propria pregressa esperienza professionale di tipo manageriale;
le frasi pronunciate dallo IL costituiscono, dunque, nella prospettiva difensiva, un semplice sfogo, una manifestazione di insofferenza, inidonee a limitare la libertà psichica della persona offesa, che, infatti, ha dichiarato di essersi semplicemente "preoccupata", sentendole, in quanto sapeva che l'imputato era sposato con un funzionario di polizia. Ad avviso del ricorrente, peraltro, i suddetti elementi avrebbero dovuto condurre ad una definizione del procedimento in senso favorevole all'imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34. 3. Il ricorso è fondato.
4. Ed invero ritiene il Collegio di fare proprio l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (cfr. Cass. sez. 5^, 23/01/2012, n. 11621). Orbene proprio la valutazione nel suo complesso delle frasi attribuite allo IL, che tenga conto, cioè, del contesto in cui sono state pronunciate, ne esclude ogni idoneità minatoria, posto che alla semplice espressione "stai attenta non sai chi sono io", in mancanza di ulteriori aggiunte verbali in grado di colorare e riempire di contenuti effettivamente minacciosi tale espressione, non può attribuirsi oggettiva valenza intimidatoria, che invece si riscontra, ad esempio, nel diverso caso, preso in esame dalla sentenza del Supremo Collegio in precedenza citata, in cui l'espressione "non sai chi sono io" si accompagnava alla significativa affermazione da parte del soggetto attivo del reato che l'avrebbe fatta pagare alla vittima.
Nè il carattere minatorio della espressione di cui si discute può essere desunto dalla circostanza che essa venne proferita nel corso di una lite sorta per motivi di lavoro, nel corso della quale l'imputato, come affermato nella sentenza impugnata, aveva puntato il dito e spinto la scrivania verso la persona offesa (cfr. p. 4 dell'impugnata sentenza).
Tali comportamenti, infatti, che il tribunale considera decisivi per attribuire valenza minatoria ad una espressione che lo stesso giudice di secondo grado considera dotata di una dubbia "carica intimidatoria" (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), non assumono affatto un valore "inequivocabilmente intimidatorio", perché il significato ad essi attribuibile in un contesto caratterizzato, come quello in esame, da una discussione animata non è univocamente ed ineluttabilmente riconducibile ad una finalità intimidatoria. In conclusione deve affermarsi che la decisione di condanna da parte del giudice di secondo grado è stata assunta in violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto formalmente dalla L. n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533 c.p.p. e che impone al giudice di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, violazione rilevabile in questa sede, secondo condivisibile giurisprudenza, quando, come nel caso in esame, la scelta operata dal giudice dell'appello non risulta sorretta da una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività, fondandosi la sentenza di condanna di condanna su un accertamento giudiziale non sostenuto dalla certezza razionale, ossia da un grado di conferma così elevato da confinare con la certezza, (cfr. Cass., sez. 5^, 28/01/2013, n. 10411, rv 254579; Cass., sez. 1^, 14/05/2004, n. 32494).
5. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014