Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 15449
CASS
Sentenza 8 aprile 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

Commentari33

Mostra tutto (33)
  • 1I primi limiti giurisprudenziali alla "particolare tenuità del
    Ludovica Tavassi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Frode in commercio e non punibilità per particolare tenuità del fatto (Giudice Mariangela Luzzi)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis): tre prime
    Giulia Alberti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Segnaliamo ai lettori tre sentenze del Tribunale di Milano, che rappresentano alcune tra le prime applicazioni del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. Si tratta, in particolare, di due sentenze predibattimentali di non doversi procedere, pronunciate ai sensi dell'art. 469 c.p.p., e di una sentenza di assoluzione, pronunciata all'esito del dibattimento. Le sentenze condividono l'impianto della motivazione (medesimo è il giudice estensore), che dopo aver inquadrato e ricostruito la disciplina del nuovo istituto individua molti problemi interpretativi, ben presto emersi nella prassi. 2. Le …

     Leggi di più…

  • 4News ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

  • 5Il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: una norma di favore 'ibrida'?
    Anna Termine · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Tra gli elementi più interessanti della recente riforma in materia penal-tributaria ad opera del d. lgs. 158/2015[1] vi è senza dubbio l'introduzione, nell'art. 13 d. lgs. 74/2000 - totalmente riformulato dall'art. 11 d. lgs. n. 158/2015 -, di due distinte ipotesi di non punibilità in seguito al pagamento integrale del debito tributario: il comma 1 del nuovo art. 13 d. lgs. 74/2000 prevede che i reati di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), di omesso versamento di Iva (10-ter) e di indebita compensazione (10-quater, comma 1) non sono punibili qualora l'imputato …

     Leggi di più…
Mostra tutto (33)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 15449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15449
Data del deposito : 8 aprile 2015

Testo completo