Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2025, n. 8905
CASS
Sentenza 3 aprile 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 13 marzo 2025, con numero di registro generale 1497/2020. Le parti in causa erano coinvolte in una controversia riguardante un contratto preliminare di vendita immobiliare. I ricorrenti, eredi di un promissario acquirente, chiedevano la risoluzione del contratto per inadempimento dei venditori e il risarcimento dei danni, sostenendo che i venditori non avessero adempiuto all'obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile. I convenuti, a loro volta, sostenevano di aver agito in buona fede e di aver tentato di adempiere, acquistando una porzione di immobile di proprietà altrui.

La Corte ha accolto il decimo motivo del ricorso, relativo alla quantificazione del danno, stabilendo che il risarcimento dovesse essere parametrato alla differenza tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo. La Corte ha sottolineato che il danno da lucro cessante deve tener conto della sostanziale incommerciabilità del bene durante la vigenza del preliminare, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia per una nuova valutazione, evidenziando l'importanza di considerare le circostanze allegate e provate. La decisione ha chiarito i criteri di valutazione del danno in caso di inadempimento contrattuale, stabilendo un principio di diritto significativo per future controversie simili.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.

Commentari2

  • 1Analisi, rimedi e risarcimento
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 28 luglio 2025

    CUORE DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE L'inadempimento contrattuale rappresenta una delle patologie più frequenti e complesse nella vita dei rapporti giuridici. Esso si verifica quando una delle parti di un contratto non esegue, esegue in modo inesatto o ritarda l'esecuzione della prestazione dovuta. La disciplina di riferimento, contenuta principalmente nel Codice Civile, mira a tutelare la parte che subisce l'inadempimento contrattuale (il creditore), offrendole una serie di rimedi per proteggere i propri interessi e ristabilire l'equilibrio del rapporto sinallagmatico compromesso. Le norme cardine in materia sono l'art. 1218 c.c., che definisce la responsabilità del debitore, e, per …

     Leggi di più…

  • 2Sabatino PizzanoAccesso limitato
    https://www.ratio.it/ · 18 giugno 2024
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2025, n. 8905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8905
Data del deposito : 3 aprile 2025

Testo completo