Articolo 1 della Legge 4 novembre 1996, n. 566
Articolo 2
Versione
5 novembre 1996
Art. 1. Disposizioni in materia di rilascio
di immobili urbani ad uso abitativo 1. Il termine previsto dall' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 , relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo e' prorogato di quarantadue mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3, comma 5, del D.L. n. 551/1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1989 , recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative, e' il seguente: "5.
Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art. 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e 3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990".
Entrata in vigore il 5 novembre 1996