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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 44/2023 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/01/2025
Oggi 14/01/2025, innanzi al Giudice dott. Tommaso Bellei, sono comparsi:
Per 'avv. SILVI FRANCESCO Parte_1
Per l'Avv. SOLINI COLALÈ ANDREA, oggi sostituito dal dott. Avv. Controparte_1
Sergio FINETTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt. 429, 281sexies cod. proc. civ., 2 e 6 D. Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 44 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso il suo Ufficio in (Avvocatura Comunale;
Piazza Ridolfi n. 1; Palazzo Spada) Pt_1
-Appellante- pagina 1 di 7 CONTRO
nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
LE d'IE (TR) Via dei Salici n.15, C.F. , rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Andrea Solini Colalè del Foro di C.F.: , Pt_1 CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in IE (Tr), Via Garibaldi n.ro 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2023, il proponeva, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, appello nei confronti di , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese, accogliere il proposto appello per i motivi tutti esposti in premessa ed in riforma e/o annullamento della gravata sentenza, rigettare l'opposizione proposta, stante l'evidente sua inammissibilità e/o infondatezza.
Con vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.''
A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: - con ricorso depositato presso la
Cancelleria del Giudice di Pace di ed iscritto con R.G. 2973/2022 Pt_1 CP_1
aveva opposto, anche in sede cautelare, i verbali n.n. L/32762 del
[...]
30.07.2021 e L/31946 del 28.07.2021 redatti dalla Polizia Municipale di per Pt_1 violazione dell'art. 142 c.
1-7 C.D.S, norma sanzionante il limite di velocità, a seguito di rilevamenti effettuati con dispositivo a posto fisso per il rilevamento automatico della velocità denominato ''EnVes EVO MVD 1505''. Dalla visura dei fotogrammi era risultato che il veicolo targato GB001WS, di proprietà dell'opponente, i giorni e gli orari indicati nei verbali, circolava in Via Lessini, mt 132.57 dalla fine del ramo di intersezione Pt_1
Via Lessini/strada Maratta Alta Direzione – Narni, alla velocità di km/h 68, Pt_1 oltrepassando il limite dei 60 km/h.; - trattandosi di violazioni non contestate, gli estremi delle stesse erano stati notificati al ricorrente tramite raccomandata a.r. ex art. 201 c. 1bis, lett. G. C.D.S; - ne aveva chiesto l'annullamento Controparte_1 adducendo l'impossibilità di stabilire quale dei veicoli ivi fotografati avesse effettivamente superato il limite di velocità (nei fotogrammi in atti, infatti, se notano due autovetture anche se in corsie diverse).
pagina 2 di 7 Secondo l'appellante, la sentenza impugnata è illegittima per i seguenti motivi:
- ''Erroneità del decisum per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(ultrapetizione); dell'art.7 D.Lgs. 150/2011, dell'art.2, comma 1 del D.lgs. n.150/2011, nonché dell'art.416 cod. proc.civ; Violazione dell'artt. 3 e 6 l. 689/81 e 196 d. l.vo n.
285/1992; dell'art. 201 comma 1 bis d. l.vo n. 285/92; degli artt. 2697 (onere della prova), 2699 (atto pubblico) e 2700 (efficacia dell'atto pubblico) c.c. e dell'art. 115
(disponibilità delle prove), 116 (“Valutazione delle prove”); violazione errata e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 e, segnatamente, dell'art. 23, comma 6 (poteri istruttori d'ufficio del giudice);Errato apprezzamento delle risultanze probatorie di causa;
contraddittorietà, difetto di motivazione ed illogicità manifesta.''
- ''Mancata valutazione delle prove comunque acquisite agli atti.''
In particolare, il Giudice di Pace avrebbe violato le suddette norme dichiarando tardiva la documentazione depositata dal effettuando erroneamente una Pt_1 scissione tra il deposito degli atti di cui all'art. 7 comma 7 del D.lgs. 150/2011 e quello di cui all'art. 416 c.p.c., così come richiamato dall'art. 2, D. lgs 150/2011, e contravvenendo alla granitica giurisprudenza in materia volta a considerare il termine previsto dall'art.7 comma 7 D.lgs. 150/2011 per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, come non perentorio. Inoltre, il giudicante non avrebbe specificato quali documenti non fossero stati depositati tempestivamente e la motivazione per la quale non fossero connessi e strettamente attinenti all'atto impugnato.
In data 27.03.2023 si costituiva in giudizio chiedendo al Controparte_1
Tribunale il rigetto dell'appello avversario, con conferma della sentenza impugnata.
A tal fine deduceva che la normativa applicabile al procedimento in questione, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 7, fosse quella dettata dagli artt. 409 e ss. c.p.c.; in particolare, l'art. 416 c.p.c. deve ritenersi pienamente operante anche nei confronti dell'Amministrazione che non si costituisca in giudizio, si costituisca tardivamente o, che, costituendosi tempestivamente, non indichi nella memoria di costituzione i mezzi di prova o, non depositi, contestualmente, la documentazione della quale intende avvalersi.
La causa veniva istruita documentalmente, senza l'assunzione di prove costituende e, all'udienza del 14.01.2025, veniva discussa.
2. L'appello risulta fondato e merita accoglimento.
pagina 3 di 7 Come detto, in prime cure l'odierno appellato aveva contestato di aver commesso le ascritte violazioni, posto che i fotogrammi, riproducenti il proprio veicolo al momento del superamento dell'imposto limite di velocità mostravano la presenza di due veicoli, non potendosi in tal modo stabilire quale dei due avesse effettivamente attivato l'apparecchiatura per il rilevamento elettronico dell'infrazione.
L'Amministrazione aveva provveduto a depositare, in data 31.01.2022, data deputata alla prima udienza, copia conforme dei verbali impugnati, gli scatti fotografici relativi all'infrazione contestata nonché tutta la documentazione relativa all'autovelox
(certificato di taratura, verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea - prot. 77532 del 21.05.2021, decreto del Prefetto di fasc. Pt_1
2484/2016 del 1.06.2016, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.182 del 1.06.2020) e al progetto approvato per la stazione periferica di riferimento (progetto
GEN 0079150 del 25.01.2021), dimostrando la modalità di funzionamento dell'autovelox, mod. ''EnVes EVO MVD 1505''.
Nella sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha ritenuto che tutta la documentazione relativa all'installazione dell'autovelox non potesse essere qualificata come “strettamente connessa” all'atto impugnato e, quindi, dovesse essere depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 7, comma 7 del d.lgs. n. 150/2011; l'inutilizzabilità della suddetta documentazione, secondo il Giudice di prime cure, determinava l'incertezza della prova in merito alla commissione dell'illecito amministrativo da parte del CP_2
Ciò posto, ritiene lo scrivente che la fattispecie in esame possa essere decisa dando continuità ad un recentissimo precedente pronunciato da questo Tribunale in un giudizio avente ad oggetto una condotta analoga a quella oggi in contestazione, posta in essere sempre dal (cfr. Cass. n. 28067/2021 secondo cui “La motivazione per relationem della CP_1 sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.”).
Si riporta quindi di seguito la parte rilevante del pregevole precedente di questo
Tribunale, peraltro allegato dallo stesso appellante nella propria nota di deposito del
9/1/2025:
pagina 4 di 7 “
3. La ricostruzione del Giudice di Primo grado si fonda, in realtà, su un duplice erroneo presupposto:
a) quello per cui era onere dell'Amministrazione provare l'adeguatezza del sistema di rilevazione automatico della velocità a fronte della suesposta contestazione del ricorrente;
b) quello per cui la resistente era decaduta dal relativo onere probatorio per aver prodotto
“tutta la documentazione relativa all'installazione dell'autovelox ed al progetto approvato” unitamente alla propria costituzione in giudizio, avvenuta soltanto in occasione della prima udienza e non entro dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento con decreto di convocazione del giudicante.
3.1. In realtà, quanto al primo profilo, giova ricordare che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, stante il suo valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre tale fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle sue valutazioni ovvero ai fatti dei quali egli si sia convinto in ragione di presunzioni o di personali considerazioni logiche (v.
Cass. 21327/2022, la quale ha comunque precisato che il verbale di contestazione non fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura)…” (cfr. Tribunale di Terni, sent.
n. 407/2024, RG n. 43/2023 cit.).
Nel caso di specie, i verbali impugnati – come quello esaminato dal citato precedente di questo Tribunale – è coperto da fede privilegiata in ordine alla provenienza delle immagini rappresentate nelle fotografie in atti e in ordine all'esistenza, nelle circostanze di tempo e di luogo ivi riportate, dell'apparecchio elettronico di rilevazione automatica della velocità; peraltro, anche nel caso di specie, in assenza di specifica e tempestiva eccezione in merito alla corretta taratura del macchinario, deve ritenersi provato che il veicolo di proprietà del in occasione di ciascuno dei rilevamenti effettuati, stesse precorrendo la corsia di CP_1 sorpasso alla velocità rilevata, superiore ai limiti di legge (cfr. riproduzioni fotografiche in atti, fasc. appellato da cui risulta che l'autovettura del era l'unica presente nella “corsia di CP_1 sorpasso”).
Pertanto, conformemente al precedente di questo Tribunale deve ritenersi che “…in difetto di specifica contestazione in ordine alla taratura del macchinario, non può che dirsi
pagina 5 di 7 sufficientemente accertata sia la velocità indicata nei verbali sia la riferibilità della violazione contestata proprio all'auto del ricorrente, e ciò anche a prescindere dall'ammissibilità della copiosa produzione documentale effettuata in primo grado da parte del appellante nel giorno della prima udienza fissata.
4. A riguardo, in punto di Pt_1 diritto, deve evidenziarsi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, “la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (cfr. Cass.
32226/2022; v. anche Cass. 14266/2021; Cass. 9545/2018; Cass. n. 16853 del 2016).
Conseguentemente, la giurisprudenza ha ritenuto non tardivo il deposito da parte dell'Amministrazione della copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione (cfr., Cass., 9545/2018).
4.1. Ne consegue che, nel giudizio di primo grado, doveva certamente essere esaminata la documentazione coincidente con il verbale di accertamento, da leggere unitamente alle fotografie in atti, nonché gli avvisi di ricevimento delle notifiche dei verbali di contestazione
(anche al fine di accertare la tempestività e, dunque, l'ammissibilità, dell'opposizione, questione da intendersi, in questa sede, assorbita dall'accoglimento nel merito dell'appello proposto dal .
4.2. La restante documentazione allegata alla comparsa comunale Pt_1 di primo grado (ossia, il progetto di installazione dell'apparecchiatura; il decreto del
Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 182/2020; il certificato di taratura;
la certificazione comprovante la funzionalità del macchinario ed i relativi decreti prefettizi autorizzativi dei controlli automatici della velocità) alla luce del tenore dei motivi articolati nell'opposizione e delle argomentazioni sopra esposte, anche a volerne sostenere l'inammissibilità poiché non strettamente afferente alla specifica violazione contestata nel caso di specie, non era, invero, nemmeno necessaria al fine di statuire in ordine all'infondatezza del ricorso…” (cfr.
Tribunale di Terni, sent. n. 407/2024, RG n. 43/2023 cit.).
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto evidenziato la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, il ricorso originariamente presentato dal deve essere rigettato, con conferma CP_1 dei provvedimenti con lo stesso impugnati.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal DM
n. 55/2014 (scaglione da Euro 0,01 a Euro 1.100,00) attesa la non complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
avverso i verbali n.n. L/32762 e L 31946 elevati dalla Polizia Stradale di
[...]
Terni in data 28.07.2021.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 che liquida in euro 64,50 per spese vive, in euro 231,00 per Parte_1 compenso, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuto.
Terni, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Bellei
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 14/01/2025
Oggi 14/01/2025, innanzi al Giudice dott. Tommaso Bellei, sono comparsi:
Per 'avv. SILVI FRANCESCO Parte_1
Per l'Avv. SOLINI COLALÈ ANDREA, oggi sostituito dal dott. Avv. Controparte_1
Sergio FINETTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt. 429, 281sexies cod. proc. civ., 2 e 6 D. Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 44 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Silvi ed elettivamente domiciliato presso il suo Ufficio in (Avvocatura Comunale;
Piazza Ridolfi n. 1; Palazzo Spada) Pt_1
-Appellante- pagina 1 di 7 CONTRO
nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
LE d'IE (TR) Via dei Salici n.15, C.F. , rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. Andrea Solini Colalè del Foro di C.F.: , Pt_1 CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in IE (Tr), Via Garibaldi n.ro 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2023, il proponeva, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, appello nei confronti di , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese, accogliere il proposto appello per i motivi tutti esposti in premessa ed in riforma e/o annullamento della gravata sentenza, rigettare l'opposizione proposta, stante l'evidente sua inammissibilità e/o infondatezza.
Con vittoria delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.''
A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: - con ricorso depositato presso la
Cancelleria del Giudice di Pace di ed iscritto con R.G. 2973/2022 Pt_1 CP_1
aveva opposto, anche in sede cautelare, i verbali n.n. L/32762 del
[...]
30.07.2021 e L/31946 del 28.07.2021 redatti dalla Polizia Municipale di per Pt_1 violazione dell'art. 142 c.
1-7 C.D.S, norma sanzionante il limite di velocità, a seguito di rilevamenti effettuati con dispositivo a posto fisso per il rilevamento automatico della velocità denominato ''EnVes EVO MVD 1505''. Dalla visura dei fotogrammi era risultato che il veicolo targato GB001WS, di proprietà dell'opponente, i giorni e gli orari indicati nei verbali, circolava in Via Lessini, mt 132.57 dalla fine del ramo di intersezione Pt_1
Via Lessini/strada Maratta Alta Direzione – Narni, alla velocità di km/h 68, Pt_1 oltrepassando il limite dei 60 km/h.; - trattandosi di violazioni non contestate, gli estremi delle stesse erano stati notificati al ricorrente tramite raccomandata a.r. ex art. 201 c. 1bis, lett. G. C.D.S; - ne aveva chiesto l'annullamento Controparte_1 adducendo l'impossibilità di stabilire quale dei veicoli ivi fotografati avesse effettivamente superato il limite di velocità (nei fotogrammi in atti, infatti, se notano due autovetture anche se in corsie diverse).
pagina 2 di 7 Secondo l'appellante, la sentenza impugnata è illegittima per i seguenti motivi:
- ''Erroneità del decisum per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.
(ultrapetizione); dell'art.7 D.Lgs. 150/2011, dell'art.2, comma 1 del D.lgs. n.150/2011, nonché dell'art.416 cod. proc.civ; Violazione dell'artt. 3 e 6 l. 689/81 e 196 d. l.vo n.
285/1992; dell'art. 201 comma 1 bis d. l.vo n. 285/92; degli artt. 2697 (onere della prova), 2699 (atto pubblico) e 2700 (efficacia dell'atto pubblico) c.c. e dell'art. 115
(disponibilità delle prove), 116 (“Valutazione delle prove”); violazione errata e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 e, segnatamente, dell'art. 23, comma 6 (poteri istruttori d'ufficio del giudice);Errato apprezzamento delle risultanze probatorie di causa;
contraddittorietà, difetto di motivazione ed illogicità manifesta.''
- ''Mancata valutazione delle prove comunque acquisite agli atti.''
In particolare, il Giudice di Pace avrebbe violato le suddette norme dichiarando tardiva la documentazione depositata dal effettuando erroneamente una Pt_1 scissione tra il deposito degli atti di cui all'art. 7 comma 7 del D.lgs. 150/2011 e quello di cui all'art. 416 c.p.c., così come richiamato dall'art. 2, D. lgs 150/2011, e contravvenendo alla granitica giurisprudenza in materia volta a considerare il termine previsto dall'art.7 comma 7 D.lgs. 150/2011 per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, come non perentorio. Inoltre, il giudicante non avrebbe specificato quali documenti non fossero stati depositati tempestivamente e la motivazione per la quale non fossero connessi e strettamente attinenti all'atto impugnato.
In data 27.03.2023 si costituiva in giudizio chiedendo al Controparte_1
Tribunale il rigetto dell'appello avversario, con conferma della sentenza impugnata.
A tal fine deduceva che la normativa applicabile al procedimento in questione, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 7, fosse quella dettata dagli artt. 409 e ss. c.p.c.; in particolare, l'art. 416 c.p.c. deve ritenersi pienamente operante anche nei confronti dell'Amministrazione che non si costituisca in giudizio, si costituisca tardivamente o, che, costituendosi tempestivamente, non indichi nella memoria di costituzione i mezzi di prova o, non depositi, contestualmente, la documentazione della quale intende avvalersi.
La causa veniva istruita documentalmente, senza l'assunzione di prove costituende e, all'udienza del 14.01.2025, veniva discussa.
2. L'appello risulta fondato e merita accoglimento.
pagina 3 di 7 Come detto, in prime cure l'odierno appellato aveva contestato di aver commesso le ascritte violazioni, posto che i fotogrammi, riproducenti il proprio veicolo al momento del superamento dell'imposto limite di velocità mostravano la presenza di due veicoli, non potendosi in tal modo stabilire quale dei due avesse effettivamente attivato l'apparecchiatura per il rilevamento elettronico dell'infrazione.
L'Amministrazione aveva provveduto a depositare, in data 31.01.2022, data deputata alla prima udienza, copia conforme dei verbali impugnati, gli scatti fotografici relativi all'infrazione contestata nonché tutta la documentazione relativa all'autovelox
(certificato di taratura, verbale di verifica di funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea - prot. 77532 del 21.05.2021, decreto del Prefetto di fasc. Pt_1
2484/2016 del 1.06.2016, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.182 del 1.06.2020) e al progetto approvato per la stazione periferica di riferimento (progetto
GEN 0079150 del 25.01.2021), dimostrando la modalità di funzionamento dell'autovelox, mod. ''EnVes EVO MVD 1505''.
Nella sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha ritenuto che tutta la documentazione relativa all'installazione dell'autovelox non potesse essere qualificata come “strettamente connessa” all'atto impugnato e, quindi, dovesse essere depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 7, comma 7 del d.lgs. n. 150/2011; l'inutilizzabilità della suddetta documentazione, secondo il Giudice di prime cure, determinava l'incertezza della prova in merito alla commissione dell'illecito amministrativo da parte del CP_2
Ciò posto, ritiene lo scrivente che la fattispecie in esame possa essere decisa dando continuità ad un recentissimo precedente pronunciato da questo Tribunale in un giudizio avente ad oggetto una condotta analoga a quella oggi in contestazione, posta in essere sempre dal (cfr. Cass. n. 28067/2021 secondo cui “La motivazione per relationem della CP_1 sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.”).
Si riporta quindi di seguito la parte rilevante del pregevole precedente di questo
Tribunale, peraltro allegato dallo stesso appellante nella propria nota di deposito del
9/1/2025:
pagina 4 di 7 “
3. La ricostruzione del Giudice di Primo grado si fonda, in realtà, su un duplice erroneo presupposto:
a) quello per cui era onere dell'Amministrazione provare l'adeguatezza del sistema di rilevazione automatico della velocità a fronte della suesposta contestazione del ricorrente;
b) quello per cui la resistente era decaduta dal relativo onere probatorio per aver prodotto
“tutta la documentazione relativa all'installazione dell'autovelox ed al progetto approvato” unitamente alla propria costituzione in giudizio, avvenuta soltanto in occasione della prima udienza e non entro dieci giorni prima della data fissata per il suo svolgimento con decreto di convocazione del giudicante.
3.1. In realtà, quanto al primo profilo, giova ricordare che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, stante il suo valore di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale verbalizzante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre tale fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle sue valutazioni ovvero ai fatti dei quali egli si sia convinto in ragione di presunzioni o di personali considerazioni logiche (v.
Cass. 21327/2022, la quale ha comunque precisato che il verbale di contestazione non fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura)…” (cfr. Tribunale di Terni, sent.
n. 407/2024, RG n. 43/2023 cit.).
Nel caso di specie, i verbali impugnati – come quello esaminato dal citato precedente di questo Tribunale – è coperto da fede privilegiata in ordine alla provenienza delle immagini rappresentate nelle fotografie in atti e in ordine all'esistenza, nelle circostanze di tempo e di luogo ivi riportate, dell'apparecchio elettronico di rilevazione automatica della velocità; peraltro, anche nel caso di specie, in assenza di specifica e tempestiva eccezione in merito alla corretta taratura del macchinario, deve ritenersi provato che il veicolo di proprietà del in occasione di ciascuno dei rilevamenti effettuati, stesse precorrendo la corsia di CP_1 sorpasso alla velocità rilevata, superiore ai limiti di legge (cfr. riproduzioni fotografiche in atti, fasc. appellato da cui risulta che l'autovettura del era l'unica presente nella “corsia di CP_1 sorpasso”).
Pertanto, conformemente al precedente di questo Tribunale deve ritenersi che “…in difetto di specifica contestazione in ordine alla taratura del macchinario, non può che dirsi
pagina 5 di 7 sufficientemente accertata sia la velocità indicata nei verbali sia la riferibilità della violazione contestata proprio all'auto del ricorrente, e ciò anche a prescindere dall'ammissibilità della copiosa produzione documentale effettuata in primo grado da parte del appellante nel giorno della prima udienza fissata.
4. A riguardo, in punto di Pt_1 diritto, deve evidenziarsi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, “la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il comma 3 dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (cfr. Cass.
32226/2022; v. anche Cass. 14266/2021; Cass. 9545/2018; Cass. n. 16853 del 2016).
Conseguentemente, la giurisprudenza ha ritenuto non tardivo il deposito da parte dell'Amministrazione della copia del rapporto e degli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione (cfr., Cass., 9545/2018).
4.1. Ne consegue che, nel giudizio di primo grado, doveva certamente essere esaminata la documentazione coincidente con il verbale di accertamento, da leggere unitamente alle fotografie in atti, nonché gli avvisi di ricevimento delle notifiche dei verbali di contestazione
(anche al fine di accertare la tempestività e, dunque, l'ammissibilità, dell'opposizione, questione da intendersi, in questa sede, assorbita dall'accoglimento nel merito dell'appello proposto dal .
4.2. La restante documentazione allegata alla comparsa comunale Pt_1 di primo grado (ossia, il progetto di installazione dell'apparecchiatura; il decreto del
Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 182/2020; il certificato di taratura;
la certificazione comprovante la funzionalità del macchinario ed i relativi decreti prefettizi autorizzativi dei controlli automatici della velocità) alla luce del tenore dei motivi articolati nell'opposizione e delle argomentazioni sopra esposte, anche a volerne sostenere l'inammissibilità poiché non strettamente afferente alla specifica violazione contestata nel caso di specie, non era, invero, nemmeno necessaria al fine di statuire in ordine all'infondatezza del ricorso…” (cfr.
Tribunale di Terni, sent. n. 407/2024, RG n. 43/2023 cit.).
pagina 6 di 7 Alla luce di quanto evidenziato la sentenza impugnata deve essere riformata e, per l'effetto, il ricorso originariamente presentato dal deve essere rigettato, con conferma CP_1 dei provvedimenti con lo stesso impugnati.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi previsti dal DM
n. 55/2014 (scaglione da Euro 0,01 a Euro 1.100,00) attesa la non complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
avverso i verbali n.n. L/32762 e L 31946 elevati dalla Polizia Stradale di
[...]
Terni in data 28.07.2021.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 che liquida in euro 64,50 per spese vive, in euro 231,00 per Parte_1 compenso, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuto.
Terni, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Bellei
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