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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato, la seguente:
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2238/2022 R.G., promossa da
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Salvatore Fratelli per mandato in atti parte appellante nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito per Controparte_1
mandato in atti
parte appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 119/2022 del Giudice di Pace di
Marsala.
Si è costituita la con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 Controparte_1
marzo 2023.
La causa, istruita anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 9 aprile
2025, nella quale le parti non sono comparse.
La causa è stata rinviata all'udienza odierna in cui le parti non sono ulteriormente comparse, come da verbale in pari data.
2. Ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c. in caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, il giudice dell'appello rinvia ad un'altra udienza, dandone comunicazione all'appellante e, in caso di mancata comparizione, l'appello va dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
1 La disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che si applica anche in caso di mancata comparizione ad udienze successive alla prima, è speciale e relativa al procedimento di appello, e va dunque applicata al presente caso, con esclusione dell'applicazione dell'art. 309 c.p.c.
In rito, la delibazione della questione (di improcedibilità) rilevata d'ufficio è una decisione astrattamente idonea a definire la controversia tra le parti e ha natura di sentenza. Tale forma deve pertanto rivestire, dovendo il Tribunale decidere anche sulle spese, come statuito in più occasioni dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., n. 12636/2004).
Venendo al caso in esame, le parti non sono comparse all'udienza del 9 aprile 2025 e nemmeno alla successiva udienza del 16 aprile 2025, nonostante abbiano ricevuto la comunicazione del rinvio, pertanto, il presente giudizio di appello deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c.p.c. e Corte Cost., n. 77 del 2018) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto della mancata comparizione di entrambe le parti dopo che è stata disposta la CTU in causa.
3.1. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto (con riguardo ai rapporti esterni fra le parti e il consulente), vanno definitivamente ripartite, nei rapporti interni fra le parti, nella misura di
½ ciascuna
3.2. Infine, secondo la giurisprudenza di legittimità, «L'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale” dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora
l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto» (Cass. civ., n. 13.055/2018).
Considerato che, nel caso in esame, parte appellante risulta ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ci si deve limitare in questa sede a dare atto che la decisione sull'appello è di improcedibilità.
Per questi motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 119/2022 del Giudice di pace.
2 2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per la quota di ½ a carico di ciascuna delle parti nei rapporti interni.
4) Attesta, per le finalità di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 e tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 3.2. della motivazione, che il presente appello è dichiarato improcedibile.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso in Marsala, in data 16 aprile 2024.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Antonino Campanella, ha pronunciato, la seguente:
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2238/2022 R.G., promossa da
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Salvatore Fratelli per mandato in atti parte appellante nei confronti di rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Raffaele Esposito per Controparte_1
mandato in atti
parte appellata
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 119/2022 del Giudice di Pace di
Marsala.
Si è costituita la con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16 Controparte_1
marzo 2023.
La causa, istruita anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, è pervenuta all'udienza del 9 aprile
2025, nella quale le parti non sono comparse.
La causa è stata rinviata all'udienza odierna in cui le parti non sono ulteriormente comparse, come da verbale in pari data.
2. Ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c. in caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, il giudice dell'appello rinvia ad un'altra udienza, dandone comunicazione all'appellante e, in caso di mancata comparizione, l'appello va dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.
1 La disposizione di cui all'art. 348 c.p.c., che si applica anche in caso di mancata comparizione ad udienze successive alla prima, è speciale e relativa al procedimento di appello, e va dunque applicata al presente caso, con esclusione dell'applicazione dell'art. 309 c.p.c.
In rito, la delibazione della questione (di improcedibilità) rilevata d'ufficio è una decisione astrattamente idonea a definire la controversia tra le parti e ha natura di sentenza. Tale forma deve pertanto rivestire, dovendo il Tribunale decidere anche sulle spese, come statuito in più occasioni dalla Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ., n. 12636/2004).
Venendo al caso in esame, le parti non sono comparse all'udienza del 9 aprile 2025 e nemmeno alla successiva udienza del 16 aprile 2025, nonostante abbiano ricevuto la comunicazione del rinvio, pertanto, il presente giudizio di appello deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 c.p.c. e Corte Cost., n. 77 del 2018) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto della mancata comparizione di entrambe le parti dopo che è stata disposta la CTU in causa.
3.1. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto (con riguardo ai rapporti esterni fra le parti e il consulente), vanno definitivamente ripartite, nei rapporti interni fra le parti, nella misura di
½ ciascuna
3.2. Infine, secondo la giurisprudenza di legittimità, «L'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di “respingimento integrale” dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora
l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto» (Cass. civ., n. 13.055/2018).
Considerato che, nel caso in esame, parte appellante risulta ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ci si deve limitare in questa sede a dare atto che la decisione sull'appello è di improcedibilità.
Per questi motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, definitivamente pronunciando tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n. 119/2022 del Giudice di pace.
2 2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per la quota di ½ a carico di ciascuna delle parti nei rapporti interni.
4) Attesta, per le finalità di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 e tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 3.2. della motivazione, che il presente appello è dichiarato improcedibile.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso in Marsala, in data 16 aprile 2024.
Il Giudice
Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Antonino Campanella.
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