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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19469/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 19469/2022 promossa da:
ifeso dall'avv. DE PASQUALE DAVIDE, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in C.SO VINZAGLIO, 12 10121 TORINO appellante contro
difeso dall'avv. BIANCHI ALESSANDRO*, Controparte_1
MO TI, elettivamente domiciliato presso lo suo studio in VIA COLLI, 3 10128
TORINO appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Accertata la nullità ed inefficacia dell'art.
3.28 delle condizioni di assicurazione relativo alle garanzie per eventi naturali, nella parte in cui prevede rimanga a carico dell'assicurato il 10% di ciascun sinistro col minimo di euro 1.500,00, in base al fatto che le riparazioni vengano o meno effettuate presso carrozzerie convenzionate con la CP_1
Nel merito:
Dichiarare tenuta e, per l'effetto,
1 Condannare in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a corrispondere alla per i titoli di cui in narrativa, la Parte_2
complessiva somma di Euro 1.500,00 o altra diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dovuto al saldo;
condannare in persona del proprio legale rappresentante CP_1 Controparte_1
pro tempore, alla corresponsione delle spese legali del giudizio di primo grado nella misura di Euro
1.205,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dello scrivente difensore;
condannare in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla corresponsione delle spese legali del presente giudizio di appello, inclusi onorari, rimborso forfettario del 15%, I.V.A., C.P.A., spese imponibili ed esenti, con distrazione a favore dello scrivente difensore.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,rigettare l'appello proposto dalla Parte_2
avverso la sentenza n. 658/22 del 8.03.2022 del Giudice di Pace di Torino in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. in ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Oggetto:
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino, n. 658/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Torino, n. 658/2022 – non notificata – che aveva respinto la domanda attorea di accertamento della nullità della clausola con cui si applicava la franchigia al risarcimento del danno ove l'assicurato non si fosse avvalso delle carrozzerie convenzionate per la riparazione del mezzo, ritenendola non vessatoria vessatoria.
Questi gli antefatti del presente giudizio di appello
• La signora proprietaria dell'autovettura Lancia Y targata EG 691 MF, Controparte_2
stipulava con la in persona del legale rappresentante Controparte_1
2 pro tempore, una polizza assicurativa auto per la R.C. obbligatoria e danni, con decorrenza dal
05.05.2018, avente ad oggetto, oltre alle garanzie per furto, incendio e rapina, ulteriori garanzie fra cui quella relativa agli “Eventi naturali”.
• Le CGA presenti nel Fascicolo Informativo, prevedono per la garanzia che Controparte_3 rimanga a carico dell'assicurato una franchigia pari al 10% per ciascun sinistro, con un minimo di €1.500,00
• In data 6.08.2018, il suddetto veicolo Lancia Y tg. EG 691 MF, condotto dalla signora CP_2
mentre percorreva la Piazza Statuto in Torino, subiva gravi danni alla carrozzeria a causa di una grandinata abbattutasi con forte intensità sulla zona di euro 4.720,00 (di cui euro 851,31 per
IVA), come da fattura n. 596/19 emessa in data 19.07.2019 dalla Parte_1
• In data 18.03.2019 la signora cedeva il proprio credito indennitario, derivante Controparte_2
dal contratto in oggetto e dal verificarsi del sinistro sopra descritto, alla stessa Parte_1
[...]
• In data 15.07.2019, corrispondeva, tramite bonifico bancario alla CP_1 Parte_2
, il minor importo in punto capitale pari ad € 3.100,00.
[...]
• Esperito inutilmente in tentativo di mediazione obbligatoria, a agiva per ottenere la Parte_1 refusione dell'intero danno.
• si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi la Controparte_1
domanda sostenendo la non vessatorietà della clausola contestata
• Senza svolgere attività istruttoria, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea
Il giudizio di appello ha impugnato la sentenza di primo grado per errata Parte_1
interpretazione ed erronea applicazione della norma di legge, con riferimento alla ritenuta non vessatorietà della clausola – art. 3.28 - che stabilisce limitazioni di responsabilità a favore della
Compagnia assicurativa e con riferimento al risarcimento in forma specifica - violazione dell'art. 113
C.P.C. in tema di pronuncia secondo diritto.
Il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che il contraente debole avesse una possibilità di scelta tra far riparare il veicolo presso un centro convenzionato ovvero sopportare i costi della franchigia in ragione del 10% ovvero di un minimo di 1.500,00 euro, trattandosi piuttosto di una unilaterale imposizione che di una libera determinazione in condizione di parità di posizioni non
3 controbilanciata da alcun vantaggio per il contraente debole.
La clausola 3.28 da considerarsi vessatoria, scritta in caratteri microscopici e di difficile conoscibilità era priva della regolare doppia sottoscrizione, e quindi avrebbe dovuto essere ritenuta nulla ed inefficace;
si è costituito ed ha eccepito la tardiva Controparte_1
iscrizione a ruolo della causa di appello.
Nel merito ha negato la vessatorietà della clausola 3.28 che non stabilisce limitazioni di responsabilità a favore della Compagnia assicurativa e prevede al contrario un integrale risarcimento del danno in forma specifica.
La causa è stata trattenuta a decisione in data 10.10.2024 senza svolgere attività istruttoria e con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
***********
Sulla eccezion preliminare di tardiva iscrizione a ruolo della causa
L'eccezione è infondata
La notificazione dell'atto di appello è intervenuta il 10/10/2022
Parte appellante ha effettuato il deposito per l'iscrizione a ruolo in data 20.10.2022, ma la Cancelleria ha provveduto all'incombente in data 21.10.2022.
Non sussiste improcedibilità dell'appello poiché ai fini della tempestività occorre avere riguardo alla data in cui la parte ha eseguito il deposito e non alla data in cui la Cancelleria ha adempiuto all'incombente della iscrizione a ruolo, atto evidentemente non dipendente dall'attività dell'appellante.
Nel merito
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
• La vicenda posta alla base del contenzioso giudiziario riguarda l'indennizzo dei danni subiti dalla vettura LANCIA Y tg. EG691MF a seguito dell'evento atmosferico (grandinata di forte intensità) verificatosi in data 6 agosto 2018.
• Par tale evento atmosferico, non oggetto di contestazione, la vettura era assicurata con la
Compagnia oggi appellata con la polizza n. 200718383.
• Per la riparazione dei danni, la vettura veniva affidata alla che a Parte_2
seguito di cessione del credito da parte della proprietaria Signora procedeva Controparte_2
con la riparazione e con l'emissione della fattura pro forma n. 107/19 (doc. 7 di parte appellata)
4 per complessivi €. 4.720,00.
• , che ha ceduto il credito alla . Controparte_2 Parte_1
• riconosceva un danno per € 4.600 IVA compresa e detratta la franchigia di € 1.500,00, CP_1 corrispondeva l'importo di € 3.100,00
Parte appellante ha contestato la sentenza emessa dal Giudice di Pace che ritenendo non vessatoria la clausola 3.28 delle condizioni generali di polizza, aveva respinto la domanda attorea volta al pagamento dei residui 1.500,00 euro.
Questa clausola prevede la reintegrazione in forma specifica dei danni da sinistro atmosferico ripristinati presso le carrozzerie convenzionate o la franchigia di 1.500,00 euro nel caso in cui la CP_1
vettura danneggiata da eventi atmosferici venga riparata dall'assicurato presso altra Carrozzeria di sua scelta.
Secondo l'impostazione di parte appellante questa clausola, imponendo il risarcimento in forma specifica e non lasciando alla parte debole la possibilità di scegliere liberamente la carrozzeria dove far riparare il veicolo, integrerebbe una limitazione di responsabilità dell'Assicurazione senza alcuna contropartita a vantaggio dell'assicurato, e quindi sarebbe una condizione vessatoria. Per tale motivo essa avrebbe dovuto essere specificatamente sottoscritta, non con un mero richiamo nel frontespizio del contratto alla clausola inserita in un opuscolo di difficile lettura.
L'unico motivo di appello proposto dalla , non è fondato e Parte_1
l'impugnazione non merita accoglimento.
Sul punto si è pronunciata Cassazione civile , sez. III , 27/07/2022 , n. 23415 che richiamando il suo precedente orientamento ( Cass. 15/05/2018, n. 11757) ha ritenuto, con motivazioni che si condividono e qui riportano sinteticamente ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., che la clausola, come quella qui in contestazione non può essere considerata vessatoria:
• La Corte di Cassazione ha affermato il principio, cui deve darsi continuità, secondo il quale, nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola con cui si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato (Cass. 15/05/2018,
n. 11757).
5 • Infatti, premesso che, nell'ambito del contratto di assicurazione, sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all'oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (tra le altre, Cass. 10/11/2009,
n. 23741 e, recentemente, Cass. 04/02/2021, n. 2660, non mass.), deve escludersi che siano soggette all'obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere, in luogo del risarcimento per equivalente, l'obbligo, per l'assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata), la quale costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell'interesse leso.
• Con siffatta clausola non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato né si consente all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta;
piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione (ma, anzi, attraverso una libera stipulazione intesa ad ottenere specifici vantaggi contrattuali a fronte dell'assunzione dell'impegno di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con
l'assicuratore), viene specificato l'oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro;
la clausola in questione, pertanto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c..
• Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - la quale sembra considerare il risarcimento per equivalente maggiormente satisfattivo per il creditore rispetto a quello in forma specifica - va altresì puntualizzato, in termini generali, che, sebbene la scelta tra le due forme risarcitorie spetti al creditore (art. 2058 c.c., comma 1), tuttavia, se il debitore offre il risarcimento in forma specifica, l'eventuale rifiuto di tale offerta sarebbe contrario a buona fede, perché precluderebbe al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il
6 creditore un apprezzabile sacrificio e che e', anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell'interesse creditorio (art. 1174 c.c.).
• Proprio su tali presupposti la dottrina ammette che danneggiato e danneggiante possono validamente ed efficacemente accordarsi sul risarcimento in forma specifica, anche in via preventiva: tale accordo, infatti, integra un contratto innominato avente causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322
c.c., comma 2).
• La clausola contrattuale diretta a prevedere siffatta forma risarcitoria, predisposta unilateralmente dal debitore, non determina, pertanto, uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto: la concreta operatività di tale istituto, ove sia materialmente possibile, trova infatti un limite, non già nelle esigenze di tutela del creditore (il cui interesse viene, al contrario, pienamente reintegrato), ma nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso (art. 2058 c.c., comma 2).
In conclusione: Nel contratto di assicurazione danni, la clausola che prevede quale forma di indennizzo la reintegrazione in forma specifica (nella specie, mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata), non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell' art. 1341 c.c. , ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato.
Non sussistono motivi nel caso specifico, né in fatto, né in diritto, per discostarsi dalla decisione della Cassazione relativa ad un caso analogo a quello sopra riportato.
Non è dirimente la circostanza che nel frontespizio del contratto sottoscritto dalla non fosse CP_2
indicata la modalità alternativa al risarcimento integrale in forma specifica, e cioè il risarcimento per equivalente con applicazione della franchigia poiché infatti l'Assicurazione, garantisce comunque il risarcimento integrale e quindi non si giova di alcuna riduzione della propria responsabilità a scapito del Consumatore, lasciando però a questi la scelta alternativa. La compressione dell'interesse del
Consumatore di far riparare la vettura dove questi preferisca, non è configurabile come uno sbilanciamento a suo sfavore dei diritti e obblighi nascenti dal contratto, ma piuttosto come un bilanciamento dell'obbligo risarcitorio dell'assicurazione con la necessità pre questa di contenere i costi di ripristino.
7 Deve quindi concludersi che la clausola 3.28 delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di polizza sottoscritto da non è una clausola vessatoria ma un delimitazione Controparte_2 assolutamente lecita dell'oggetto del contratto.
Nel caso che ci occupa, la ha preferito non fruire del risarcimento integrale del danno CP_2
in forma specifica, facendo riparare l'auto presso una carrozzeria convenzionata ed ha scelto CP_1
altra Carrozzeria di suo gradimento. Non sussiste quindi in base all'accordo contrattuale un diritto dell'assicurato e per questo della , creditore ceduto, di percepire l'intero costo della Parte_1
riparazione, essendo legittima la applicazione della franchigia prevista di 1.500,00 euro.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino ad € 5.200,00
- non vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria - che non è stata svolta-
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 851,00 per la fase decisionale
Totale 1.701,00
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 (dovendo aversi riguardo, a tal fine, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica dell'appello si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o il plico), e l'appello è stato respinto, sussistono i presupposti in ragione dei quali l'appellante - soccombente nel giudizio di appello iniziato dopo il 1° gennaio 2013 - è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Torino, n. 658/2022 proposto da contro Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
respinge l'appello dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese Parte_1 del giudizio in favore di liquidandole in € Controparte_1
1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'appellante soccombente è tenuto a pagare il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 coma 1 quater del testo Unico DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 in vigore dal 1.1.2013
Torino, 07/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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