Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 138
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Sentenza 10 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco, riguardante un appello proposto da una carrozzeria contro una compagnia di assicurazioni. La parte appellante ha richiesto l'accertamento della nullità di una clausola contrattuale che prevedeva una franchigia del 10% sui danni da eventi naturali, sostenendo che tale clausola fosse vessatoria e non correttamente sottoscritta. La compagnia assicurativa, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'appello, difendendo la validità della clausola contestata.

Il Giudice ha respinto l'appello, ritenendo che la clausola in questione non fosse vessatoria, ma piuttosto una delimitazione legittima dell'oggetto del contratto di assicurazione. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, affermando che la clausola non limitava la responsabilità dell'assicuratore, ma specificava le modalità di indennizzo. Inoltre, ha sottolineato che l'assicurato aveva la possibilità di scegliere la carrozzeria, e che la franchigia era legittima. Pertanto, la richiesta di pagamento dell'importo residuo è stata considerata infondata, con conseguente condanna della parte appellante al rimborso delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 138
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 138
    Data del deposito : 10 gennaio 2025

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