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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. r.g. 5084/2024 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MALMUSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA,
c.f. con il patrocinio dell'avv. PIGNATTI SILVIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 5
Tribunale di Modena in data 25/07/2006 nel procedimento RG n. 3510/2005 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
Con provvedimento n. 2653/2014 del 4/6/2014 reso nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio iscritto a ruolo con RG n. 1363/2014., il Tribunale di Modena ha disposto su conclusioni congiunte delle parti la modifica delle condizioni di divorzio, relativamente al contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre, disponendo in particolare:
“a) la revoca del contributo per il mantenimento di poiché maggiorenne, Per_1
economicamente autosufficiente;
Per_ b) l'aumento del contributo per il mantenimento d ad Euro 360,00 mensili, con decorrenza da aprile 2014, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat;
c) l'obbligo in capo a di corrispondere alla signora con decorrenza Parte_1 CP_1
dall'anno 2015, l'importo annualmente beneficiato quale detrazione fiscale per le spese ed
Per_ esigenze di studio della figli d) l'obbligo dei genitori di contribuire nella misura del 50% cad. per le spese straordinarie di
Per_
mediche specialistiche e per grandi interventi, non coperte dal SSN, unitariamente superiori a Euro 1000,00”.
Per_ Con ricorso depositato in data 10/12/2024 le parti hanno dato atto che la figlia si è trasferita in Giappone dal mese di dicembre 2022 ed è divenuta economicamente autosufficiente.
I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
pagina 2 di 5 “- REVOCARE l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della Parte_1
Per_ figlia con decorrenza dal mese di aprile 2024 compreso disponendo, pertanto, che non deve più versare a favore di alcun mantenimento per Parte_1 CP_1
Per_
ora maggiorenne ed economicamente autosufficiente, con decorrenza dal predetto mese di aprile 2024;
- DISPORRE l'obbligo in capo a di versare a a mezzo Parte_1 CP_1
bonifico bancario, sul conto corrente ben noto alle parti, entro 5 giorni dalla firma del presente ricorso, la somma di Euro 890,00 per le rivalutazioni monetarie arretrate;
- DISPORRE che null'altro è più dovuto d per alcun titolo Parte_1 CP_1
e/o ragione derivante dal divorzio in esame, compreso ogni contributo economico per il
Per_ mantenimento ordinario e straordinario della figlia anche sotto forma di detrazioni per i figli a carico, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto;
- REVOCARE ogni obbligo economico posto a carico di per il Parte_1
Per_ mantenimento ordinario e straordinario d comprese le spese scolastiche e mediche, anche sotto forma di detrazione per i figli a carico come era stato stabilito col provvedimento di modifica del 4/6/2014 pronunciato dal Tribunale di Modena nel giudizio RG. N. 1363/2014 che parimenti è da revocare.
- DISPORRE che alcun contributo arretrato è dovuto d per Parte_1 CP_1
Per_ le spese straordinarie della figli ad oggi sostenute dalla madr . CP_1
- PRENDERE ATTO che:
• le Parti hanno risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui alla presente domanda, ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza del divorzio, e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per pagina 3 di 5 alcun titolo o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nella presente domanda congiunta per la modifica delle condizioni divorzili, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa;
• le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità
dell'accordo.
• Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presenta domanda, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
- Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti sicché
ognuna provvederà a pagare il proprio avvocato, mentre le spese vive saranno tra le medesime suddivise nella misura di una metà ciascuna.”
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui al provvedimento 2653/2014 emesso in data
4/06/2014 dal Tribunale di Modena nel procedimento RG n. 1363/2014, recepisce le condizioni come sopra riportate;
pagina 4 di 5 - conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 21/01/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Riccardo Di Pasquale
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