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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
3) dr. Trombetta Riccardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 296/2025 del R.G. di questa Corte
d'Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo, in viale Fran- C.F._1
cesco Scaduto 2/D, presso lo studio dell'Avv. Filippo Tortorici che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato in [...] il [...] (CF. CP_1
, elettivamente domiciliano in Alcamo, in via C.F._2
Adamo n. 9 presso lo studio degli Avv.ti Mimma Filippi ed Enza Alba
Milotta, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che di- sgiuntamente, per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
– interveniente necessario –
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 11/2025 emessa in data 3 gennaio 2025, nell'ambito del processo di divorzio incoato da CP_1
nei confronti di , rigettò la domanda di assegno
[...] Parte_1
divorzile proposta dalla e dichiarò, altresì, inammissibili le Pt_1
domande indennitarie avanzate dalla resistente, compensando le spe- se di lite tra le parti.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , Parte_1
chiedendo, nel merito, la riforma della sentenza impugnata, e, in via istruttoria, l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi durante il procedimento di primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gra- di di giudizio.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello proposto, CP_1
in quanto destituito di ogni fondamento giuridico, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. all'udienza del 27/06/2025, alla scadenza dei termini fissati per il de- posito di note scritte la causa è stata assunta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata valu-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
tazione dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, con particolare riferimento alle condizioni economiche delle parti, avendo il giudice di prime cure ritenuto insussistente una sperequazione eco- nomica tra le parti tale da giustificare, in capo all' , un obbligo di CP_1
versamento dell'assegno divorzile in favore della . Tuttavia, se- Pt_1
condo quanto prospettato da parte appellante, il giudice ha omesso di considerare la più recente giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, nella materia de quo, il diritto al percepimento dell'assegno di- vorzile deve essere attentamente vagliato in considerazione del con- tributo materiale fornito dal coniuge economicamente più svantaggia- to in favore del nucleo familiare. In particolare, l'appellante eccepisce di aver contribuito con il proprio lavoro al benessere della famiglia nel corso della durata del matrimonio protrattosi per circa 40 anni. Duran- te gli anni della convivenza matrimoniale, tuttavia, le condizioni di sa- lute psico-fisica della peggiorarono sensibilmente in ragione Pt_1
dei plurimi aborti dalla stessa subiti, che avevano reso necessarie le cure mediche del dott. Antje Veauthier (cfr. all. 7 alla memoria ex art. 183, n. 2, fascicolo di primo grado), con consequenziale inabilità al la- voro e il diritto, riconosciuto in Germania, suo paese di residenza, di percepire una pensione di inabilità, oltre ad un aiuto economico dall'ente sociale tedesco. Peraltro, proprio in ragione delle sue difficol- tà economiche, lamenta pure di aver subito lo sfratto dalla casa in cui abitava. Di contro, deduce l'appellante, l'ex marito si trova in una con- dizione di benessere economico e lavorativo, riconducibile anche al contributo che la stessa ha fornito nel corso della vita familiare, dal
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
momento che egli risulta proprietario di diverse auto d'epoca e di un immobile sito ad Alcamo. Chiede, pertanto, la corresponsione dell'assegno divorzile da parte dell'ex marito in ragione della spere- quazione economica.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la erronei- tà della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto alla il diritto al risarcimento del danno Pt_1
materiale e morale dalla stessa patito in costanza di matrimonio.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
1. Preliminarmente, occorre rigettare le richieste probatorie for- mulate da parte appellante, invero già rigettate in primo grado e ri- proposte nel presente grado di giudizio, essendo le stesse assoluta- mente superflue in quanto vertenti su domande inammissibili. Con il secondo motivo di appello, infatti, la chiede il risarcimento dei Pt_1
danni materiali e morali subiti in costanza di matrimonio, dal momen- to che la stessa asserisce di aver contribuito alle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile sito ad Alcamo di proprietà dei suoce- ri, i quali avevano promesso di donarlo a lei e all'ex marito, immobile che, tuttavia, al termine dei lavori di ristrutturazione, è stato donato unicamente al figlio, il quale vi ha trasferito la propria residenza, così beneficiando ingiustamente, a dire dell'appellante, anche dei sacrifici compiuti da quest'ultima.
2. Tuttavia, prescindendo da un'indagine nel merito sulla doman- da risarcitoria dell'appellante, che è del tutto sfornita di prova ai sensi dell'art. 2043 c.c., le richieste istruttorie stesse sono inammissibili in
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
quanto vertenti su questioni che non possono essere oggetto del pre- sente giudizio, trattandosi, invero, di cause sottoposte a riti diversi e per le quali non sussiste alcuna ipotesi di connessione.
3. Invero, il giudice di primo grado ha correttamente deciso sul punto, dal momento che, per costante orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, “l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso pro- cesso il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto n ipotesi qua- lificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più do- mande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Di tal- ché, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di se- parazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restitu- zione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima” (Trib. Di Mi- lano, sez. IX, 19/03/2014, n. 3802).
4. La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere rigettata.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
5. L'appello deve essere interamente rigettato, non sussistendo presupposti per il riconoscimento al diritto dell'assegno divorzile in capo alla . Pt_1
6. Ed invero, ai sensi dell'art. 5, c. 6 l. 898/1970, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ra- gioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da cia- scuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o co- munque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
7. E' bene premettere che, come ha insegnato la giurisprudenza di legittimità con l'intervento a Sezioni Unite (SS.UU. 11 luglio 2018, n.
18287), che ha segnato il superamento del precedente orientamento sul punto, il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto in due ipotesi: quando l'ex coniuge richiedente non disponga dei mezzi necessari per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa procurarseli per ragioni oggettive, nel qual caso esso assolve a una funzione squisita- mente assistenziale;
qualora l'istante alleghi e provi di versare in una situazione economica squilibrata rispetto a quella dell'altro ex coniuge per effetto di sacrifici compiuti in costanza di matrimonio nell'ambito del concordato pro-getto di vita familiare. In tal caso, il richiedente è onerato di comprovare il nesso causale che deve avvincere lo squili- brio patrimoniale, da un lato, e le rinunce fatte nell'ambito del progetto di vita familiare, dall'altro. In questa seconda ipotesi, l'assegno divorzi- le svolge una funzione di tipo compensativo-perequativo, in quanto volto a compensare, appunto, l'ex coniuge dei compiuti sacrifici, senza che occorra il contestuale bisogno assistenziale, con la conseguenza che ben può vedersi erogato un siffatto assegno anche chi sia economi- camente benestante e, tuttavia, goda di una situazione patrimoniale meno agiata rispetto a quella dell'altro per le rinunce effettuate nell'ambito e nella prospettiva del progetto di vita comune. Sotto
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, più di recente, avuto modo di chiarire che “In tema di scioglimento del matrimonio,
l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in man- canza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di ga- ranzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'even- tuale profilo pretta-mente assistenziale” (cfr., in questi termini, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
8. Dalle considerazioni che precedono, è evidente che l'onere della prova, relativo alle possibili occasioni di lavoro perdute o alle eventua- li rinunce di progressioni di carriera per occuparsi della famiglia o alla quantificazione del contributo materiale effettivamente offerto al me- nage familiare in costanza di matrimonio, nonché alla sperequazione economica esistente tra i coniugi, devono essere rigorosamente prova- ti dalla parte richiedente l'assegno divorzile.
9. Nel caso di specie, tuttavia, da un lato la non è riuscita a Pt_1
dimostrare in concreto quale sia stato nel corso degli anni il suo con- tributo economico alla vita familiare e, dall'altro lato, dagli atti non emerge alcuna sperequazione delle condizioni economiche delle parti.
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
10. Con riferimento al primo profilo in esame, l'appellante non ha in alcun modo fornito prova del lavoro svolto in costanza di matrimo- nio, né quali siano state quelle “occasioni di guadagno perdute” che avrebbero potuto modificare in melius la propria condizione economi- co-patrimoniale e alle quali la stessa ha invece rinunciato in favore del- la famiglia, con ciò invece contribuendo al benessere economico dell'ex marito.
11. Peraltro, proprio con riferimento a tale punto, si deve pure ne- gare l'asserita sperequazione economica sussistente tra le parti, e ciò in ragione del materiale probatorio presente in atti, come emerge, in particolare, dalle indagini tributarie svolte dalla Guardia di Finanza di
Alcamo nel corso del giudizio di primo grado.
12. Sul punto, invero, è emerso che la percepisce dallo Sta- Pt_1
to tedesco un sussidio pari a circa € 870,00 mensili erogato dall'Ente
Sociale tedesco (cfr. cfr. note del 16/05/2024, fascicolo di primo gra- do, parte appellante) e una pensione di inabilità pari a € 6.675,00 lordi
(cfr. note del 15/03/2024, fascicolo di primo grado, parte appellante); dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall' , risulta che lo stesso CP_1
ha percepito negli ultimi tre anni un reddito pari a circa € 15.000,00, è proprietario di un immobile ad Alcamo, in cui attualmente vive donato dai genitori (cfr. All. 3, memoria n. 2, fascicolo di primo grado di parte appellante); inoltre, dalle indagini della polizia tributaria non sono emersi significativi saldi positivi sui suoi conti e, piuttosto, emergono esclusivamente saldi negativi (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta). A tal proposito, infine, occorre rilevare che l'assunto di parte
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
appellante, secondo cui l' sarebbe stato delegato ad operare sul CP_1
conto corrente della madre, non incide in alcun modo sulla valutazione delle sue condizioni reddituali, giacché la qualifica di “delegato” non rende l' titolare delle somme presenti sul conto, che, invece, ap- CP_1
partengono esclusivamente alla madre, unica titolare
13. Pertanto, l'appello deve essere interamente rigettato.
❖ SPESE
14. In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del va- lore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
15. In ragione del rigetto dell'appello, l'appellante deve essere con- dannata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
11/2025 emessa dal Tribunale di Trapani in data 03/01/2025; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma
17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
in data 4.7.2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
3) dr. Trombetta Riccardo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 296/2025 del R.G. di questa Corte
d'Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo, in viale Fran- C.F._1
cesco Scaduto 2/D, presso lo studio dell'Avv. Filippo Tortorici che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato in [...] il [...] (CF. CP_1
, elettivamente domiciliano in Alcamo, in via C.F._2
Adamo n. 9 presso lo studio degli Avv.ti Mimma Filippi ed Enza Alba
Milotta, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che di- sgiuntamente, per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
– interveniente necessario –
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 11/2025 emessa in data 3 gennaio 2025, nell'ambito del processo di divorzio incoato da CP_1
nei confronti di , rigettò la domanda di assegno
[...] Parte_1
divorzile proposta dalla e dichiarò, altresì, inammissibili le Pt_1
domande indennitarie avanzate dalla resistente, compensando le spe- se di lite tra le parti.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , Parte_1
chiedendo, nel merito, la riforma della sentenza impugnata, e, in via istruttoria, l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi durante il procedimento di primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gra- di di giudizio.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello proposto, CP_1
in quanto destituito di ogni fondamento giuridico, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. all'udienza del 27/06/2025, alla scadenza dei termini fissati per il de- posito di note scritte la causa è stata assunta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'errata valu-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
tazione dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, con particolare riferimento alle condizioni economiche delle parti, avendo il giudice di prime cure ritenuto insussistente una sperequazione eco- nomica tra le parti tale da giustificare, in capo all' , un obbligo di CP_1
versamento dell'assegno divorzile in favore della . Tuttavia, se- Pt_1
condo quanto prospettato da parte appellante, il giudice ha omesso di considerare la più recente giurisprudenza della Cassazione secondo la quale, nella materia de quo, il diritto al percepimento dell'assegno di- vorzile deve essere attentamente vagliato in considerazione del con- tributo materiale fornito dal coniuge economicamente più svantaggia- to in favore del nucleo familiare. In particolare, l'appellante eccepisce di aver contribuito con il proprio lavoro al benessere della famiglia nel corso della durata del matrimonio protrattosi per circa 40 anni. Duran- te gli anni della convivenza matrimoniale, tuttavia, le condizioni di sa- lute psico-fisica della peggiorarono sensibilmente in ragione Pt_1
dei plurimi aborti dalla stessa subiti, che avevano reso necessarie le cure mediche del dott. Antje Veauthier (cfr. all. 7 alla memoria ex art. 183, n. 2, fascicolo di primo grado), con consequenziale inabilità al la- voro e il diritto, riconosciuto in Germania, suo paese di residenza, di percepire una pensione di inabilità, oltre ad un aiuto economico dall'ente sociale tedesco. Peraltro, proprio in ragione delle sue difficol- tà economiche, lamenta pure di aver subito lo sfratto dalla casa in cui abitava. Di contro, deduce l'appellante, l'ex marito si trova in una con- dizione di benessere economico e lavorativo, riconducibile anche al contributo che la stessa ha fornito nel corso della vita familiare, dal
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momento che egli risulta proprietario di diverse auto d'epoca e di un immobile sito ad Alcamo. Chiede, pertanto, la corresponsione dell'assegno divorzile da parte dell'ex marito in ragione della spere- quazione economica.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la erronei- tà della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto alla il diritto al risarcimento del danno Pt_1
materiale e morale dalla stessa patito in costanza di matrimonio.
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1. Preliminarmente, occorre rigettare le richieste probatorie for- mulate da parte appellante, invero già rigettate in primo grado e ri- proposte nel presente grado di giudizio, essendo le stesse assoluta- mente superflue in quanto vertenti su domande inammissibili. Con il secondo motivo di appello, infatti, la chiede il risarcimento dei Pt_1
danni materiali e morali subiti in costanza di matrimonio, dal momen- to che la stessa asserisce di aver contribuito alle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile sito ad Alcamo di proprietà dei suoce- ri, i quali avevano promesso di donarlo a lei e all'ex marito, immobile che, tuttavia, al termine dei lavori di ristrutturazione, è stato donato unicamente al figlio, il quale vi ha trasferito la propria residenza, così beneficiando ingiustamente, a dire dell'appellante, anche dei sacrifici compiuti da quest'ultima.
2. Tuttavia, prescindendo da un'indagine nel merito sulla doman- da risarcitoria dell'appellante, che è del tutto sfornita di prova ai sensi dell'art. 2043 c.c., le richieste istruttorie stesse sono inammissibili in
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
quanto vertenti su questioni che non possono essere oggetto del pre- sente giudizio, trattandosi, invero, di cause sottoposte a riti diversi e per le quali non sussiste alcuna ipotesi di connessione.
3. Invero, il giudice di primo grado ha correttamente deciso sul punto, dal momento che, per costante orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, “l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso pro- cesso il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto n ipotesi qua- lificate di connessione, così escludendo la possibilità di proporre più do- mande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Di tal- ché, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di se- parazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restitu- zione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima” (Trib. Di Mi- lano, sez. IX, 19/03/2014, n. 3802).
4. La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere rigettata.
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5. L'appello deve essere interamente rigettato, non sussistendo presupposti per il riconoscimento al diritto dell'assegno divorzile in capo alla . Pt_1
6. Ed invero, ai sensi dell'art. 5, c. 6 l. 898/1970, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ra- gioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da cia- scuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
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suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o co- munque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
7. E' bene premettere che, come ha insegnato la giurisprudenza di legittimità con l'intervento a Sezioni Unite (SS.UU. 11 luglio 2018, n.
18287), che ha segnato il superamento del precedente orientamento sul punto, il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto in due ipotesi: quando l'ex coniuge richiedente non disponga dei mezzi necessari per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa procurarseli per ragioni oggettive, nel qual caso esso assolve a una funzione squisita- mente assistenziale;
qualora l'istante alleghi e provi di versare in una situazione economica squilibrata rispetto a quella dell'altro ex coniuge per effetto di sacrifici compiuti in costanza di matrimonio nell'ambito del concordato pro-getto di vita familiare. In tal caso, il richiedente è onerato di comprovare il nesso causale che deve avvincere lo squili- brio patrimoniale, da un lato, e le rinunce fatte nell'ambito del progetto di vita familiare, dall'altro. In questa seconda ipotesi, l'assegno divorzi- le svolge una funzione di tipo compensativo-perequativo, in quanto volto a compensare, appunto, l'ex coniuge dei compiuti sacrifici, senza che occorra il contestuale bisogno assistenziale, con la conseguenza che ben può vedersi erogato un siffatto assegno anche chi sia economi- camente benestante e, tuttavia, goda di una situazione patrimoniale meno agiata rispetto a quella dell'altro per le rinunce effettuate nell'ambito e nella prospettiva del progetto di vita comune. Sotto
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, più di recente, avuto modo di chiarire che “In tema di scioglimento del matrimonio,
l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in man- canza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di ga- ranzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'even- tuale profilo pretta-mente assistenziale” (cfr., in questi termini, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
8. Dalle considerazioni che precedono, è evidente che l'onere della prova, relativo alle possibili occasioni di lavoro perdute o alle eventua- li rinunce di progressioni di carriera per occuparsi della famiglia o alla quantificazione del contributo materiale effettivamente offerto al me- nage familiare in costanza di matrimonio, nonché alla sperequazione economica esistente tra i coniugi, devono essere rigorosamente prova- ti dalla parte richiedente l'assegno divorzile.
9. Nel caso di specie, tuttavia, da un lato la non è riuscita a Pt_1
dimostrare in concreto quale sia stato nel corso degli anni il suo con- tributo economico alla vita familiare e, dall'altro lato, dagli atti non emerge alcuna sperequazione delle condizioni economiche delle parti.
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
10. Con riferimento al primo profilo in esame, l'appellante non ha in alcun modo fornito prova del lavoro svolto in costanza di matrimo- nio, né quali siano state quelle “occasioni di guadagno perdute” che avrebbero potuto modificare in melius la propria condizione economi- co-patrimoniale e alle quali la stessa ha invece rinunciato in favore del- la famiglia, con ciò invece contribuendo al benessere economico dell'ex marito.
11. Peraltro, proprio con riferimento a tale punto, si deve pure ne- gare l'asserita sperequazione economica sussistente tra le parti, e ciò in ragione del materiale probatorio presente in atti, come emerge, in particolare, dalle indagini tributarie svolte dalla Guardia di Finanza di
Alcamo nel corso del giudizio di primo grado.
12. Sul punto, invero, è emerso che la percepisce dallo Sta- Pt_1
to tedesco un sussidio pari a circa € 870,00 mensili erogato dall'Ente
Sociale tedesco (cfr. cfr. note del 16/05/2024, fascicolo di primo gra- do, parte appellante) e una pensione di inabilità pari a € 6.675,00 lordi
(cfr. note del 15/03/2024, fascicolo di primo grado, parte appellante); dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall' , risulta che lo stesso CP_1
ha percepito negli ultimi tre anni un reddito pari a circa € 15.000,00, è proprietario di un immobile ad Alcamo, in cui attualmente vive donato dai genitori (cfr. All. 3, memoria n. 2, fascicolo di primo grado di parte appellante); inoltre, dalle indagini della polizia tributaria non sono emersi significativi saldi positivi sui suoi conti e, piuttosto, emergono esclusivamente saldi negativi (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta). A tal proposito, infine, occorre rilevare che l'assunto di parte
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
appellante, secondo cui l' sarebbe stato delegato ad operare sul CP_1
conto corrente della madre, non incide in alcun modo sulla valutazione delle sue condizioni reddituali, giacché la qualifica di “delegato” non rende l' titolare delle somme presenti sul conto, che, invece, ap- CP_1
partengono esclusivamente alla madre, unica titolare
13. Pertanto, l'appello deve essere interamente rigettato.
❖ SPESE
14. In ossequio alle regole della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del va- lore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M. 147/2022.
15. In ragione del rigetto dell'appello, l'appellante deve essere con- dannata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
11/2025 emessa dal Tribunale di Trapani in data 03/01/2025; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n. 296/2025
quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma
17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
in data 4.7.2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile