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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 14 marzo 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1818/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361, emesso dal Tribunale di Patti il 15 luglio 2019 e notificato in data 24 settembre 2019, promossa da
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in , via Innocenti n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: cessione di crediti;
sono presenti l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri e l'avv. Felice Panebianco in sostituzione dell'avv. Bonalume, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31 ottobre 2019, il Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361, emesso dal
[...]
Tribunale di Patti il 15 luglio 2019 e notificato in data 24 settembre 2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 180.361,50, oltre euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, interessi e le spese del procedimento monitorio. L'Ente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di controparte e la mancanza: di contratti stipulati in forma scritta;
delle determine a contrarre;
degli impegni di spesa e delle coperture finanziarie. Ciò premesso, il opponente ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, Pt_1 di ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva di Nel Controparte_1 merito, ha domandato di: ritenere e dichiarare la nullità dei contratti intercorsi con le società opposte e delle obbligazioni poste a fondamento dell'ingiunzione; ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e Parte_1 comunque l'inesigibilità del credito posto a fondamento del D.I. opposto;
ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione;
dichiarare che la società ricorrente non ha alcun titolo per pretendere le somme ingiunte, nonché l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi e spese;
ritenere e dichiarare la nullità dell'obbligazione fatta valere dalle società ricorrenti opposte;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10 marzo 2020, si è costituita
[...]
la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'opponente, ha domandato, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di poter chiamare in causa i terzi sottoscrittori dei moduli di adesione per la fornitura di energia elettrica, in forza dei quali erano state erogate le prestazioni, affinché venissero condannati al relativo pagamento, oltre interessi. In via principale, la banca opposta ha chiesto di dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, ha domandato la condanna del al Controparte_1 Pt_1 pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta, anche, in via di ulteriore subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento e, in estremo subordine, la condanna dei soggetti sottoscrittori al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite. Con provvedimento del 16 marzo 2020, è stata dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata in causa dei terzi, in quanto tale domanda è stata formulata all'atto della costituzione tardiva in giudizio (10 marzo 2020) rispetto alla data della citazione (16 marzo 2020). Successivamente, con ordinanza del 21 gennaio 2021, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti con Parte_1
ed dai quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 deriva il credito ingiunto, per carenza della forma scritta, con la sola eccezione della convenzione tra l'Ente e dell'11 dicembre 2009. Controparte_3
I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto, nel presente giudizio di Controparte_1 opposizione, dei moduli prestampati sottoscritti da dipendenti dell'Ente (v. all.ti comparsa di risposta). I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono, come anticipato, non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301).
Pertanto, nel caso in esame, i moduli prestampati sottoscritti dai dipendenti del o l'invio delle fatture commerciali non sono elementi Parte_1 sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con Org_ pubblici. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta "ad substantiam": l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). E' quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). In ogni caso, il opponente ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo, Pt_1 deducendo che i rapporti contrattuali, dai quali era derivato il credito ceduto ed ingiunto, sono nulli pure per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita:
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022). Nella specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Pertanto, non sono state accolte le istanze istruttorie formulate dall'opposta nella propria memoria istruttoria, atteso che le richieste ivi contenute non sono idonee a vincere tale imprescindibile carenza di regolarità formale. Rilevato che non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione, da parte del di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui Controparte_6
è causa, l'eccezione sollevata dalla parte opponente relativa alla violazione della norma di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 deve ritenersi fondata e merita di essere accolta. Il riconoscimento del debito, inoltre, va compiuto con le formalità prescritte dall'art. 191 T.U.E.L. che, nella specie, non ricorrono. Ogni altra eccezione va considerata assorbita dal rigetto nel merito della domanda dell'opposta, secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra
[...]
(anche della convenzione dell'11 dicembre 2009, per CP_2 Controparte_3 violazione dell'art. 191 T.U.E.L.), ed d il Controparte_4 CP_5 [...]
, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto delle Parte_1 domande di parte opposta. ha domandato, in subordine, in via riconvenzionale, la Controparte_1 condanna del al pagamento della somma ingiunta a titolo di ingiustificato Pt_1 arricchimento. La domanda appare inammissibile attesa la costituzione tardiva della società opposta. La costituzione, infatti, risulta effettuata con comparsa di risposta depositata in data 10 marzo 2020, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., ratione temporis applicabile alla specie, tenuto conto della data di citazione indicata nell'atto di opposizione del 16 marzo 2020, senza che sia stata adottato provvedimento ai sensi dell'art. 168 bis, ultimo comma c.p.c.. La domanda riconvenzionale subordinata va dichiarata, dunque, inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la serialità delle stesse;
con attività istruttoria considerato il deposito di memorie istruttorie;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1818/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361, emesso dal Tribunale di Patti il 15 luglio 2019 e notificato in data 24 settembre 2019, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara nulli i contratti tra Controparte_2
(anche della convenzione dell'11 dicembre 2009, per violazione Controparte_3 dell'art. 191 T.U.E.L.), ed ed il Controparte_4 CP_5 Parte_1
, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande svolte dalla
[...] convenuta;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna ex art. 2041 c.c., proposta in subordine dalla convenuta;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per esborsi (c.u. e marca Parte_1 da bollo) ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in , via Innocenti n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri che lo rappresenta e difende, attore in opposizione, contro (C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume che la rappresenta e difende, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: cessione di crediti;
sono presenti l'avv. Antonino Araca in sostituzione dell'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri e l'avv. Felice Panebianco in sostituzione dell'avv. Bonalume, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 31 ottobre 2019, il Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361, emesso dal
[...]
Tribunale di Patti il 15 luglio 2019 e notificato in data 24 settembre 2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_1 somma di euro 180.361,50, oltre euro 40,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, interessi e le spese del procedimento monitorio. L'Ente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di controparte e la mancanza: di contratti stipulati in forma scritta;
delle determine a contrarre;
degli impegni di spesa e delle coperture finanziarie. Ciò premesso, il opponente ha chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, Pt_1 di ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva di Nel Controparte_1 merito, ha domandato di: ritenere e dichiarare la nullità dei contratti intercorsi con le società opposte e delle obbligazioni poste a fondamento dell'ingiunzione; ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e Parte_1 comunque l'inesigibilità del credito posto a fondamento del D.I. opposto;
ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione;
dichiarare che la società ricorrente non ha alcun titolo per pretendere le somme ingiunte, nonché l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi e spese;
ritenere e dichiarare la nullità dell'obbligazione fatta valere dalle società ricorrenti opposte;
condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10 marzo 2020, si è costituita
[...]
la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'opponente, ha domandato, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di poter chiamare in causa i terzi sottoscrittori dei moduli di adesione per la fornitura di energia elettrica, in forza dei quali erano state erogate le prestazioni, affinché venissero condannati al relativo pagamento, oltre interessi. In via principale, la banca opposta ha chiesto di dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, ha domandato la condanna del al Controparte_1 Pt_1 pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta, anche, in via di ulteriore subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento e, in estremo subordine, la condanna dei soggetti sottoscrittori al pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite. Con provvedimento del 16 marzo 2020, è stata dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata in causa dei terzi, in quanto tale domanda è stata formulata all'atto della costituzione tardiva in giudizio (10 marzo 2020) rispetto alla data della citazione (16 marzo 2020). Successivamente, con ordinanza del 21 gennaio 2021, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Scambiate le memorie ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Il ha chiesto di dichiarare la nullità dei contratti con Parte_1
ed dai quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 deriva il credito ingiunto, per carenza della forma scritta, con la sola eccezione della convenzione tra l'Ente e dell'11 dicembre 2009. Controparte_3
I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass., n. 25798/15; Cass., n. 7297/09). Nella specie, ha prodotto, nel presente giudizio di Controparte_1 opposizione, dei moduli prestampati sottoscritti da dipendenti dell'Ente (v. all.ti comparsa di risposta). I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono, come anticipato, non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ. (Cass., n. 12316/2015). I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (App. Palermo, 2 agosto 2021, n. 1301).
Pertanto, nel caso in esame, i moduli prestampati sottoscritti dai dipendenti del o l'invio delle fatture commerciali non sono elementi Parte_1 sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta richiesta per i negozi stipulati con Org_ pubblici. D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro sez. II, 13/09/2022, n.1287) “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina sez. I, 03/11/2022, n.2068). Per di più “I contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta "ad substantiam": l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio, indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). E' quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Trib. Pavia, n. 616/2022). In ogni caso, il opponente ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo, Pt_1 deducendo che i rapporti contrattuali, dai quali era derivato il credito ceduto ed ingiunto, sono nulli pure per violazione dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita:
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A tale proposito, la S.C. ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass., n, 5267/2022). Nella specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi comunque necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Pertanto, non sono state accolte le istanze istruttorie formulate dall'opposta nella propria memoria istruttoria, atteso che le richieste ivi contenute non sono idonee a vincere tale imprescindibile carenza di regolarità formale. Rilevato che non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione, da parte del di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui Controparte_6
è causa, l'eccezione sollevata dalla parte opponente relativa alla violazione della norma di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 deve ritenersi fondata e merita di essere accolta. Il riconoscimento del debito, inoltre, va compiuto con le formalità prescritte dall'art. 191 T.U.E.L. che, nella specie, non ricorrono. Ogni altra eccezione va considerata assorbita dal rigetto nel merito della domanda dell'opposta, secondo il principio della “ragione più liquida”, il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost.; con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/14). Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità dei contratti tra
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(anche della convenzione dell'11 dicembre 2009, per CP_2 Controparte_3 violazione dell'art. 191 T.U.E.L.), ed d il Controparte_4 CP_5 [...]
, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto delle Parte_1 domande di parte opposta. ha domandato, in subordine, in via riconvenzionale, la Controparte_1 condanna del al pagamento della somma ingiunta a titolo di ingiustificato Pt_1 arricchimento. La domanda appare inammissibile attesa la costituzione tardiva della società opposta. La costituzione, infatti, risulta effettuata con comparsa di risposta depositata in data 10 marzo 2020, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., ratione temporis applicabile alla specie, tenuto conto della data di citazione indicata nell'atto di opposizione del 16 marzo 2020, senza che sia stata adottato provvedimento ai sensi dell'art. 168 bis, ultimo comma c.p.c.. La domanda riconvenzionale subordinata va dichiarata, dunque, inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la serialità delle stesse;
con attività istruttoria considerato il deposito di memorie istruttorie;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1818/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 361, emesso dal Tribunale di Patti il 15 luglio 2019 e notificato in data 24 settembre 2019, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara nulli i contratti tra Controparte_2
(anche della convenzione dell'11 dicembre 2009, per violazione Controparte_3 dell'art. 191 T.U.E.L.), ed ed il Controparte_4 CP_5 Parte_1
, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande svolte dalla
[...] convenuta;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna ex art. 2041 c.c., proposta in subordine dalla convenuta;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per esborsi (c.u. e marca Parte_1 da bollo) ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)