Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026REG.PROV.COLL.
N. 00785/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2022, proposto da
NO NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cattolica Eraclea, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 498/2022, del 14 febbraio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. NE NN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
FATTO
1. NO NN, in proprio e quale erede di LT NT IN, ha proposto appello, con atto affidato a tre motivi, avverso la sentenza del T.A.R 14 febbraio 2022, n. 498 che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l'ordinanza di demolizione 28 settembre 2011, n. 17, prot. n. 15579, notificata ad entrambi, quali proprietari iure succesionis di NO US, e l'ordinanza dirigenziale 6 aprile 2004, n. 19, prot. n. 5265, con la quale l’Amministrazione comunale aveva ingiunto a NO US, autore del presunto abuso, deceduto, la demolizione delle opere eseguite in difformità della concessione edilizia 14 aprile 1993, n. 1029, su terreno di proprietà dello stesso.
2. Il T.A.R., dopo avere rigettato la richiesta di riunione formulata dai ricorrenti avuto riguardo ai giudizi nn. 1903/2008 R.G. e 1898/2011 R.G., ha ritenuto infondato il primo motivo perché dall’atto impugnato emergeva con chiarezza che l'immobile per il quale si chiedeva la sanatoria era stato realizzato dopo il 31 marzo 2003, termine ultimo per potere beneficiare dell’ambito di applicazione della normativa di cui al menzionato decreto legge n. 269 del 2003 e che non era rilevante il fatto che l’istruttoria del 18 giugno 2010 fosse stata solo richiamata e non fosse stata materialmente prodotta; era pure infondato il secondo motivo non apparendo censurabile l'attività dell'amministrazione comunale, la quale aveva riscontrato, mediante l'accertamento condotto dalla Polizia Municipale, che l'immobile, nelle sue fattezze definitive, e quindi anche con le aggiunte successive in difformità dalla concessione edilizia n. 1029 del 1993, fosse stato realizzato dopo il 31 marzo 2003; infine, non meritava accoglimento nemmeno il terzo motivo dato che la circostanza che il manufatto oggetto di sanatoria fosse stato realizzato dopo il 31 marzo 2003 elideva in radice la possibilità che si fosse verificato l’assenso in modalità tacita, ai fini della sanatoria edilizia, come previsto dall’art. 35, comma 12, della legge n. 47 del 1985.
3. Il Comune di Cattolica Eraclea, regolarmente evocato in giudizio, non ha svolto difese.
4. Con ordinanza 7 agosto 2024, n. 629, pronunciata all’esito dell’udienza pubblica della pubblica udienza del 17 luglio 2024, questo Consiglio, ritenuta la sostanziale connessione tra il diniego di sanatoria, oggetto del giudizio n. 889/2022 R.G. e l’ordinanza di demolizione, oggetto del presente giudizio, ha disposto, per ragioni di economia processuale, il rinvio della causa ad una udienza di merito successiva all’esito del giudizio n. 889/2022 R.G., conclusosi con sentenza 16 giugno 2025, n. 489.
5. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo deduce “ Erroneità della sentenza impugnata per non avere il giudice di primo grado sospeso il giudizio o riunito a quello portante il numero di R.G. 1898/2011. Travisamento dei fatti e dei presupposti e per l’effetto: illegittimità dei provvedimenti impugnati per: a) Difetto di motivazione, b) Travisamento dei fatti, c) Contraddittorietà in termini, d) Difetto di Istruttoria ”. Il T.A.R. avrebbe dovuto sospendere il giudizio o riunirlo a quello portante il n. 1898/2011 R.G., rappresentando questo giudizio e il relativo atto impugnato l’antecedente giuridico per l’emissione dei provvedimenti sanzionatori. Il provvedimento di diniego della richiesta di condono edilizio non era motivato poiché era fondato solo apparentemente sugli accertamenti compiuti dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico e, pertanto, si poneva in palese violazione degli artt. 3, 6, comma 1, lett. b) e 21 septies della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel provvedimento di diniego della concessione in sanatoria prot. n. 11547 dell’8 luglio 2011 vi era un evidente travisamento dei fatti, in quanto nel diniego si affermava che “ l’opera abusiva non risulta essere stata ultimata il 31/3/2003 ”, mentre lo stesso Ufficio Tecnico, nel provvedimento sanzionatorio di demolizione delle opere ritenute presuntivamente abusive, aveva affermato che le stesse, “ sono state eseguite in difformità della concessione edilizia n. 1029 del 14/4/1993 ”, senza però dire quando. Vi era, dunque, una contraddittorietà in termini tra i due provvedimenti, giacché nel primo si affermava che l’opera abusiva non sarebbe stata ultimata entro il 31 marzo 2003, mentre nell’altro si affermava che le opere sarebbero state eseguite in difformità rispetto alla concessione edilizia n. 1029 del 14 aprile 1993 e, quindi, in prosecuzione ad una attività remota nel tempo.
2. Il secondo motivo deduce “ Erroneità della sentenza impugnata. Illegittimità del provvedimento di diniego per essere avvenuta la tacita concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 35, comma 12° L. 47/1985 e successive modifiche e integrazioni ”. Trascorsi trentasei mesi dalla data dell’eseguito versamento dell’oblazione autoliquidata ed essendosi proceduto all’accatastamento dell’opera, si prescriveva l’eventuale diritto al conguaglio e la domanda di sanatoria doveva ritenersi implicitamente assentita. Tra l’altro, nella fattispecie in esame risultava che il provvedimento sanzionatorio impugnato era stato emesso a distanza di sette anni circa dalla data della domanda di condono proposta e, dunque, in questo caso l’interesse pubblico del Comune di Cattolica Eraclea non risultava leso e il provvedimento impugnato era illegittimo.
3. Il terzo motivo deduce la “ Illegittimità della decisione impugnata. Invalidità ed inefficacia dei provvedimenti sanzionatori per intervenuto provvedimento di recupero ”. Con Deliberazione consiliare 27 aprile 2022, n. 257 era intervenuta l’approvazione della revisione del P.R.G. e l’affidamento per la redazione del Piano di Recupero della frazione di Cattolica Eraclea, includendo nella sanatoria degli edifici da perimetrale quello della ricorrente, sicché veniva a determinarsi un provvedimento incompatibile con qualsivoglia atto sanzionatorio per sopravvenuta norma regolamentare di sanatoria postuma.
4. In via preliminare va osservato che questo Consiglio, con sentenza 16 giugno 2025, n. 489, nel giudizio promosso da NO NN avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento 8 luglio 2011, n. 1154, di diniego della domanda di sanatoria relativa alla realizzazione di un manufatto in muratura in difformità della concessione edilizia n. 1034 rilasciata il 3 marzo 1993, ha accolto il terzo motivo di appello, rilevando che dall’allegazione del Comune di Cattolica Ericlea si apprendeva che il Piano di recupero dell’abitato di Eraclea Minoa era stato adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 74 del 2 settembre 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8, della legge regionale n. 19 del 13 agosto 2020, cui aveva fatto seguito l’avviso con pubblicazione sul quotidiano di Sicilia, il 18 settembre 2024 e sulla GURS n. 38, parte II e III, del 20 settembre 2024, nonché sull’albo pretorio e sul sito del Comune e che, per quanto atteneva al fabbricato interessato dagli impugnati provvedimenti, censito al NCEU al foglio n. 39 particella n. 758, categoria catastale F/3 (in corso di costruzione), il piano di recupero prevedeva interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4 delle Norme di attuazione del Piano.
4.1 Si tratta di una statuizione che si pone nel presente giudizio con valenza di giudicato esterno, in quanto resa in un giudizio vertente fra le stesse parti ed aventi ad oggetto l’annullamento del provvedimento 8 luglio 201, n. 11547, di diniego della domanda di sanatoria relativa alla realizzazione di un manufatto in muratura in difformità della concessione edilizia n. 1034 rilasciata il 3 marzo 1993, atto presupposto dell’ordinanza di demolizione 28 settembre 2011, n. 17, prot. n. 15579, impugnata in questa sede (unitamente all'ordinanza dirigenziale 6 aprile 2004, n. 19, prot. n. 5265).
4.2 Ciò in applicazione del principio secondo cui sussiste giudicato esterno qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato; in tal caso, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass., 29 dicembre 2021, n. 41895, in motivazione; ed anche Cass., Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 30 ottobre 2012, n. 24433; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37).
4.3 Ciò posto, non potendosi dubitare della deducibilità del giudicato esterno formatosi in merito alla medesima domanda (annullamento del provvedimento di diniego della sanatoria) e della sua rilevabilità, anche d'ufficio in questa sede, deve affermarsi che, come condivisibilmente evidenziato da questo Consiglio, nella sentenza 16 giugno 2025, n. 489, “ Da quanto emerge dagli atti del primo grado, l’Amministrazione ha prodotto le foto fatte a novembre 2003, ed inoltre il provvedimento motiva sulla base della relazione di sopralluogo da cui emergerebbe che le opere non erano state ultimate al marzo 2003. Ritiene, dunque, il Collegio che gli accertamenti svolti dai pubblici ufficiali siano assistiti da fede privilegiata, sicché la parte appellante neppure in questa sede offre idonei strumenti a contrastarli. Non sussistono, dunque, neppure i presupposti per l’invocata formazione del provvedimento per silenzio ”.
4.4 Sul punto, peraltro, corretta è la statuizione del primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto congruamente motivato il diniego di sanatoria, richiamando la ricognizione fotografica effettuata dalla Polizia municipale il 22 dicembre 2003, che riscontrava l’esistenza, a quella data, solo di un piccolo rustico oggetto della menzionata concessione n. 1029 del 1993 e non ritenendo rilevante il fatto che l’istruttoria del 18 giugno 2010 fosse stata solo richiamata e non fosse stata materialmente prodotta e laddove ha affermato, condivisibilmente, che non poteva essersi verificato l’assenso in modalità tacita in mancanza della prova della presenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle disposizioni di settore per rendere le opere sanabili e, fra questi, dell’ultimazione delle opere prima del termine previsto dalla legge.
4.5 Il che porta al rigetto del primo e del secondo motivo di appello.
5. Deve, invece, ritenersi fondato il terzo motivo di appello per quanto già detto, ovvero in ragione dell’intervenuta adozione del Piano di recupero dell’abitato di Eraclea con deliberazione della Giunta Municipale 2 settembre 2024, n. 74, che, con specifico riferimento al fabbricato interessato dagli impugnati provvedimenti, censito al NCEU al foglio n. 39 particella n. 758, categoria catastale F/3 (in corso di costruzione), ha previsto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4 delle Norme di attuazione del Piano, con conseguente inefficacia di tutti i provvedimenti impugnati per atto favorevole sopravvenuto, fatte salve le ulteriori valutazioni che l’Amministrazione intenderà effettuare in sede di nuovo esame delle istanze di parte.
6. In definitiva, va accolto il terzo motivo d’appello e vanno rigettati il primo e il secondo motivo e, per l’effetto, la sentenza impugnata va riformata, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
6.1 Le spese processuali del doppio grado di giudizio, in ragione della particolarità della fattispecie esaminata, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 785/2022 R.G, accoglie il terzo motivo d’appello e rigetta il primo e il secondo motivo e, per l’effetto, in riforma la sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
NE NN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE NN | RO LI |
IL SEGRETARIO