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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n 2180 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito promossa:
da nato ad [...] il [...] CF , rapp.to e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Teresa Notaro
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF , rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio P.IVA_1
Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Invero, l' ha provato come l'indebito sia scaturito dalla percezione di redditi in CP_1
misura superiore rispetto a quelli dichiarati dal ricorrente.
L'indebito deriva pertanto dall'avvenuta dichiarazione all' di redditi diversi da CP_1
quelli effettivamente percepiti.
CP_ Nel caso di specie va condivisa l'eccezione di che rileva di essere in presenza di una condotta omissiva o incompleta, equiparabile per costante giurisprudenza della
Suprema Corte ad una condotta dolosa (Cass. civ., sez. lav., 15/06/2010, n. 14347; Cass.
civ.,sez. lav., 01/12/2009, n.25309; Cass. civ., sez. lav., 10 agosto 2007 n. 21019), con conseguente ripetibilità dell'indebito, non versandosi in fattispecie di errore dell' . CP_2
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 28.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Gop dott Corrado
Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n 2180 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito promossa:
da nato ad [...] il [...] CF , rapp.to e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv Teresa Notaro
Ricorrente
Contro
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Ragusa via Leonardo da
Vinci 25 CF , rapp.to e difeso dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio P.IVA_1
Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Invero, l' ha provato come l'indebito sia scaturito dalla percezione di redditi in CP_1
misura superiore rispetto a quelli dichiarati dal ricorrente.
L'indebito deriva pertanto dall'avvenuta dichiarazione all' di redditi diversi da CP_1
quelli effettivamente percepiti.
CP_ Nel caso di specie va condivisa l'eccezione di che rileva di essere in presenza di una condotta omissiva o incompleta, equiparabile per costante giurisprudenza della
Suprema Corte ad una condotta dolosa (Cass. civ., sez. lav., 15/06/2010, n. 14347; Cass.
civ.,sez. lav., 01/12/2009, n.25309; Cass. civ., sez. lav., 10 agosto 2007 n. 21019), con conseguente ripetibilità dell'indebito, non versandosi in fattispecie di errore dell' . CP_2
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott .
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Nulla sulle spese vista la dichiarazione ex art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 28.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 2