TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
5303/2023
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 5303/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
e , rappr. e difesi dagli avv.ti D'Avino e Gentile Parte_1 Parte_2
attore
e
, rappr. e difeso dall'avv. Vivo CP_1
ED RA, anche nella qualità di legale rappresentate di , rappr. e CP_2
difesa dall'avv. Micillo
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
e (rispettivamente, già coniuge e figlio di ), Parte_1 Parte_2 CP_1
titolari di credito da mantenimento disposto in occasione della separazione personale dei coniugi, disposta in data 9 marzo 2010 poi divenuta divorzio nel 2013 (il cui ammontare è stato determinato in € 1.800,00 per il coniuge e € 800,00 per il figlio,
1 poi rimodulato in occasione del divorzio intervento nel 2016) posto nei confronti di
, stante l'inadempimento (sin dal 2020 in poi) di quest'ultimo per CP_1
l'importo complessivo di ca € 53mila (maturato dal febbraio 2020 al 2023), impugnano, in via principale, con l'azione di simulazione – tanto assoluta quanto relativa, dissimulando, in sostanza, un atto di donazione (allegando, quale fattori sintomatici dell'assenza di effettiva volontà del disponente, la disponibilità del bene in capo al settlor, l'assenza di un protector nonché di un corrispettivo in favore del trustee, il permanere dei poteri di controllo del settlor non estraneo alla gestione dei beni, rapporti di parentela tra il trustee e gli altri soggetti del trust, l'istituzione del trust da parte di soggetti in situazione finanziaria di difficoltà, unitamente all'assenza dei libri di gestione e la circostanza secondo cui oggetto del trasferimento è la casa coniugale ove vive anche il terzo beneficiario), ed in via subordinata con l'azione revocatoria ex art. 2901 cc (perché pregiudizievole delle proprie ragioni di credito),
l'atto istitutivo del trust posto in essere da in data 27 luglio 2021, a mezzo CP_1
del notaio (rep. 3857 e racc. 2779), avente ad oggetto la piena proprietà Persona_1
del bene immobile qualificato come “magazzino”, ubicato in LL di BI alla via Principe Duca d'Aosta 21 (NCEU fg. 8, part 271 e sub 2), unitamente alla costituzione di una provvista finanziaria pari a € 50mila depositata, alla data del 27 ottobre 2021, presso il conto corrente bancario n. C100000005068996 costituito c/o
– succursale di LL di BI, citando in giudizio le parti del CP_3
negozio contestato ( , quale settlor, nonché ED RA, quale CP_1
trustee, divenuta, nel frattempo coniuge del primo nel 2015) che, nel costituirsi, eccepiscono l'infondatezza della domanda, la quale, oltre a rappresentare situazioni giuridicamente irrilevanti (presunto persecuzione di da parte dell'ex CP_1
coniuge, la necessità di provvedere alle esigenza di vita del secondo figlio, la situazione di crisi endogena - attività di impresa - ed esogena - situazione di emergenza sanitaria - posta a fondamento dei ripetuti inadempimenti agli obblighi di
2 mantenimento), assume la natura solutoria del trust posto in essere in quanto atto dovuto (adempimento dei doveri morali e giuridici di mantenimento rilevando anche come “La motivazione e percezione dei coniugi che hanno indotto ad effettuare l'atto istitutivo di Trust non era assolutamente quella di denegare alcun diritto del Figlio
”) in favore del beneficiario , nato dalla nuova unione matrimoniale tra Pt_2
e ED RA), l'assenza di ogni fattore sintomatico della CP_1
simulazione (non essendo necessario il protector né elemento costitutivo è costituito dal corrispettivo gravante sul trustee, unitamente alla circostanza per cui i libri di gestione sono già depositati in copia) nonché di ogni altro elemento costitutivo dell'azione revocatoria stante l'assenza di partecipatio fraudis di ED RA (“Il sig. , ha di fatto sottaciuto alla signora RA, la circostanza dedotta ex CP_1
adverso di non aver versato importi dovuti a titolo di alimenti all'ex coniuge ed al figlio
”.. ”A ciò si aggiunga che la signora RA, fatto salvo ogni verifica del Pt_2
petitum avverso, non era assolutamente a conoscenza che il non avesse CP_4
versato il mantenimento a favore del figlio e della ex moglie contribuendo la stessa in prima persona al ménage del proprio nucleo familiare”), dichiarando, al contempo, la propria disponibilità ad integrare l'atto istitutivo di trust e nominare quale ulteriore beneficiario anche , in maniera da rendere beneficiari entrambe i figli Parte_2
del disponente.
Con ordinanza emessa in data 24 Gennaio 2024, veniva rigetta l'istanza per la concessione di sequestro conservativo sui beni del disponente.
Con ordinanza ex art. 210 cpc, emessa in data 30 maggio 2024, è stata disposta l'acquisizione degli estratti del conto - corrente bancario n. C100000005068996 presso – succursale di LL di BI (non è risultata alcuna CP_3
disponibilità finanziaria sul citato conto corrente) nonché disposta prova per testi
(nelle persone di ) che, all'udienza convenuta, ha riferito dello stato Testimone_1
3 di ansia di , pregresso all'atto posto all'origine dei fatti di causa, Parte_2
generato dal complessivo e problematico rapporto con il padre.
All'udienza del 3 aprile 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è parzialmente fondata.
Va premesso come l'atto contestato, posto in essere in data 27 ottobre 2021, costituisca atto istitutivo di un trust (denominato “Iozzino trust”) in virtù del quale
, disponente (settlor), ha trasferito l'immobile ubicato in LL CP_1
di BI alla via Principe Duca d'Aosta 21 (NCEU fg. 8, part 271 e sub 2) in favore di
ED RA (trustee), con poteri ed obblighi di conservazione dei beni per il mantenimento, istruzione e benessere del minore , beneficiario) nato dalla nuova unione matrimoniale, cui trasferire il bene trascorsi 20 anni, unitamente ad una somma di danaro (€ 50mila) mediante deposito presso un conto – corrente bancario all'uopo costituito presso – succursale di LL di BI, e cui CP_3
devolvere ogni frutto, rendita o altro bene mediamente percepito durante il termine di efficacia: lo scopo dichiarato è il seguente “il trasferimento al Trustee, pur essendo effettuato a titolo gratuito, non è motivato da spirito di liberalità, avendo natura temporanea ed essendo finalizzato al perseguimento degli scopi suddetti;
- le attribuzioni dei frutti dell'amministrazione previste a favore dei beneficiari non sono effettuate per spirito di liberalità, nella misura in cui attuano l'obbligo di mantenimento del disponente nei suoi confronti;
la successiva eventuale attribuzione dei beni del trust, sarà invece effettuata a titolo di liberalità indiretta nei confronti del beneficiario nominato”. Il coniuge del disponente, ED RA, è nominata trustee (il cui ufficio è a titolo gratuito) con obbligo di tenuta dei libri e registri previsti dalla legge (il libro degli eventi del trust; il libro inventari dei beni in trust; il rendiconto annuale) con ampia facoltà di compiere atti di amministrazione, anche straordinaria,
4 nonché atti di disposizione dei beni (salvo i limiti teleologici del trust) con obblighi annuali di rendicontazione e fatta salva la revoca per casi di mala gestio.
Dunque, trattasi di atto istitutivo di trust interno (ma non auto – dichiarato stante l'alterità soggettivo tra disponente e trustee).
L'effetto tipico del trust di tipo traslativo non è la costituzione di un soggetto di diritto dotato di autonoma personalità giuridica, ma quello di istituire un patrimonio separato destinato ad un fine prestabilito, formalmente gestito dal trustee, al quale solo fanno capo le correlative posizioni attive e passive, ivi compresa la capacità processuale relativamente alle questioni afferenti all'oggetto del proprio incarico.
Circa la natura giuridica dell'atto istitutivo di trust, il conferimento dei beni al trustee costituisce atto a titolo gratuito che è idoneo a diminuire il novero dei beni aggredibili presenti nel patrimonio del debitore senza alcuna contropartita in favore del disponente di talché l'azione revocatoria, dunque, ben può colpire tale atto di disposizione, atto che oggettivamente vulnera la garanzia patrimoniale generica del debitore, riducendone la consistenza quantitativa e, giocoforza, rendendo più difficoltosa la fruttuosità dell'eventuale successiva azione esecutiva nei suoi confronti
(Trib. Verona 29 gennaio 2024). La natura gratuita dell'atto rende, quale necessario corollario, superflua qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di ED RA, quale trustee, di talchè la conoscenza o l'ignoranza di questa della situazione debitoria del coniuge (come si è tentato in sede di istruttoria) è giuridicamente irrilevante ai fini dello scrutinio dei presupposti dell'azione revocatoria medesima (cfr art. 2901 2° comma, cc).
Depurato il giudizio di elementi francamente estranei al thema disputandum, non sussistono gli elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti, tali da assurgere a prova presuntiva ex art. 2729 cc) tali da far ritenere fondato l'assunto del carattere fittizio dell'atto istitutivo del trust: sebbene non possa essere taciuta la rilevanza indiziaria
5 della mancata costituzione della provvista di € 50mila presso (che la CP_3
parte addebita a sopravvenute difficoltà economiche) nonché il fatto che i convenuti abbiano continuato a vivere all'interno dell'immobile (“come se il bene fosse ancora di loro proprietà”, per cui può replicarsi come data la giovane età del beneficiario – se ben inteso, di anni 8 – la convivenza con il nucleo familiare costituisce evento fisiologico e non indicativo di un carattere fittizio della separazione patrimoniale),
l'assenza di un corrispettivo (elemento non fisiologico del trust) nonché di un protector (elemento parimenti accessorio) non costituiscono fattori determinati del convincimento nel senso auspicato dall'attore, né, parimenti, la simulazione del trust non può essere provata dimostrando che il disponente intendeva sottrarre i beni conferiti in trust alla garanzia generica dei creditori, né la circostanze che il disponente si sia riservato alcuni poteri e facoltà e che il trust sia maturato nel contesto familiare
(dove normalmente si colloca) trattandosi di elementi che, per mancanza di univocità
e concludenza, sono tutti compatibili anche con un atto realmente voluto per cui, essendo carente la prova della simulazione, la domanda attrice va respinta (Trib. Bari
3 luglio 2023 che, all'uopo, ha statuito come la simulazione del trust non può essere provata dimostrando che il disponente intendeva sottrarre i beni conferiti in trust alla garanzia generica dei creditori, né tramite le circostanze che il disponente si sia riservato alcuni poteri e facoltà e che il trust sia maturato nel contesto familiare).
È fondata, viceversa, l'azione revocatoria ex art. 2901 cc, di cui sussistono tutti gli elementi costitutivi, tanto quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito/liberalità - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi (eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore). 6 La posizione creditoria è compendiata dal credito da mantenimento, risalente nel tempo anteriore all'atto di disposizione e per importi ragguardevoli, comprovata anche da condanna penale irrogata nei confronti di . Naturalmente l'onere CP_1
della prova del fatto estintivo – del tutto assente – ricade, pacificmente, sul debitore
(Cass., sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Circa il secondo ed oggettivo aspetto costitutivo dell'azione revocatoria, circa la sussistenza del pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore stante la condizione di sostanziale incapienza del patrimonio del debitore convenuto, da ritenersi effettivo ed attuale e da valutarsi al momento dell'atto dispositivo (Cass. 11/23743), è appena il caso di rilevare come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'”eventus damni” non occorre un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e tantomeno la totale compromissione della sua consistenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore dispendiosità, difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore tanto da lasciare supporre ragionevolmente il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 16221/2019 secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" ed analogamente Cass. 09/19234, Cass. 05/27718) e, a tal fine,
7 l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass. 05/27718, Cass.
05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito, Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”). Nel caso in esame, il debitore, costituitosi, nulla ha rilevato sul punto ovvero l'esistenza di residualità patrimoniale tali da soddisfare l'ingente credito azionato in altro giudizio, per cui, in assenza di prova liberatoria, la domanda, anche sotto questo profilo, è fondata (anzi sembra che il medesimo anteriormente alla costituzione del trust, si sia spogliato integralmente di ogni avere).
Infine, è da ravvisarsi anche lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come
8 previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti tra cui, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un vincolo tra le parti di natura parentale e/o coniugio e/o di amicizia o di altra natura (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327).
Elemento soggettivo certamente ravvisabile in che, nel 2021, si è CP_1
spogliato del proprio patrimonio ben consapevole dell'effetto depauperativo della garanzia generica posto a tutela dei propri creditori, a nulla valendo la condizione soggettiva di ED RA, oggi coniuge, stante la natura di atto di liberalità (o comunque gratuita) dell'atto contestato. Atto di cui non è possibile sostenere la natura di atto dovuto nei confronti dell'altro figlio (come noto, l'adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revocatoria) non sussistendo nei confronti di questi obbligazioni pecuniarie bensì meri doveri di contenuto non patrimoniale ad oggetto il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale dei figli ex art. 315 bis cc (sul punto, in applicazione del principio secondo cui l'istituzione
9 di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, Cass. 4 aprile 2019 n. 9320 ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, qualificando come gratuito l'atto costitutivo di un trust finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dello stesso disponente e dei suoi familiari, aveva ritenuto non necessaria, ai fini dell'azione revocatoria, la consapevolezza, da parte dei terzi beneficiari, del pregiudizio che esso arrecava alle ragioni dei creditori). Non si comprende, poi, come l'adempimento dei doveri genitoriali nei confronti di un figlio possa obliterare gli altrettanto pregnanti doveri nei confronti dell'altro figlio, palesando una discriminazione inammissibile in base anche al comune senso morale.
Naturalmente, l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust comporta automaticamente l'inefficacia dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, in quanto il secondo è causalmente dipendente dal primo (Cass. 15 aprile 2019 n. 10498).
Circa l'azione di danni (“a tutt'oggi gli attori stanno subendo gravi e seri disagi nell'affrontare le difficoltà della vita quotidiana, dato che non riescono più a recuperare il proprio credito”), essi sono stati dall'attore identificati in danni patrimoniali (giammai quantificati) nonché morali, state lo stato di prostrazione conseguente al cronico inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, tanto da articolare capitolo di prova sul punto a mezzo testi (l'unico rilevante è quello sub 8 memoria istruttoria ex art. 171, I termine, cpc “Vero è che nell'ottobre 2023 ha Pt_2
avuto una crisi di ansia per forte stress tale da richiedere il ricorso alle cure del P.O.
San Leonardo di LL di BI subito dopo aver partecipato al procedimento di mediazione in cui ha visto il padre proporre l'estensione del trust a condizione che il medesimo avrebbe rinunciato al suo mantenimento”). Disturbi di ansia certificati in occasione di un accertamento medico eseguito presso la competente ASL nel 2023 e sostanzialmente confermati dal teste escusso il quale,
10 all'udienza del 10 ottobre 2024, ha confermato la circostanza capitolata rappresentando anche come la causa dello stato ansioso è stata la sensazione di abbandono dal padre precisando che lo stato di ansia è pregresso alla vicenda della costituzione del trust impugnato. Appare dunque evidente la trasgressione dei doveri morali e giuridici di nei confronti del figlio , aggravati dal CP_1 Pt_2
comportamento discriminatorio a danni del medesimo per la ingiustificata preferenza manifestata nei confronti dell'altro figlio ) in occasione della costituzione dell'atto istitutivo del trust salvo un ravvedimento - peraltro tardivo ed opportunistico perché intervenuto a distanza di anni e solo in coincidenza l'iniziativa giudiziaria - nel corso del giudizio ove ha manifestato l'intenzione di estendere ad CP_1
entrambi l'efficacia dell'atto dispositivo che non può elidere pregresse carenze nella cura doverosa della persona e degli interessi di . Pertanto, secondo l'id quod Pt_2
plerumque accidit, appare provato il nesso eziologico (di causalità, in base ad un criterio di ragionevolezza che implica che vi sia una probabilità più alta che non che la condotta del soggetto sia stata la causa del danno) tra la condotta di ed il CP_1
patema d'animo patito da ossia la sofferenza interiore e psicologica subita a Pt_2
seguito della trascuratezza dei doveri di padre, in cui si sostanzia il danno non patrimoniale sub specie di danno morale da liquidarsi in via necessariamente equitativa in € 5mila, da porre a carico di nei confronti del figlio . CP_1 Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 in base al parametro di cui all'art. 5 secondo cui “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”) ed in base alla soglia di valore compresa tra € 52mila e € 260mila (entità del credito da mantenimento), per cui, in base ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria stante la redazione di memorie istruttorie
11 e testi escussi nonché decisoria), le spese di lite sono liquidate, dunque, nella misura pari a € 14.103,00, oltre voci accessorie, da ridurre, state la soccombenza nel giudizio cautelare incidentale, a € 10mila, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di e , attori, dell'atto istitutivo del trust posto in Parte_1 Parte_2
essere da e ED RA in data 27 luglio 2021, a mezzo del CP_1
notaio (rep. 3857 e racc. 2779), avente ad oggetto la piena proprietà Persona_1
del bene immobile qualificato come “magazzino”, ubicato in LL di
BI alla via Principe Duca d'Aosta 21 (NCEU fg. 8, part 271 e sub 2), unitamente alla costituzione di una provvista finanziaria pari a € 50mila depositata presso il conto corrente bancario n. C100000005068996 costituito c/o – succursale di LL di BI, con condanna di CP_3
questi ultimi, unitamente ed in solido tra loro, delle spese di lite pari a € 10mila, oltre voci accessorie, ed ulteriori € 518,00, a titolo di CU.
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento dei predetti beni.
- condanna , convenuto, al risarcimento de danni morali nei confronti CP_1
di , attore, liquidati in € 5mila, oltre interessi legali dal dì della Parte_2
domanda fino al soddisfo.
Torre Annunziata, 18 maggio 2025
Il giudice
12 dott. Amleto Pisapia
13
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione civile
Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 5303/2023 del ruolo generale dei procedimenti civili
e , rappr. e difesi dagli avv.ti D'Avino e Gentile Parte_1 Parte_2
attore
e
, rappr. e difeso dall'avv. Vivo CP_1
ED RA, anche nella qualità di legale rappresentate di , rappr. e CP_2
difesa dall'avv. Micillo
convenuto
Svolgimento del giudizio e motivi della decisione
e (rispettivamente, già coniuge e figlio di ), Parte_1 Parte_2 CP_1
titolari di credito da mantenimento disposto in occasione della separazione personale dei coniugi, disposta in data 9 marzo 2010 poi divenuta divorzio nel 2013 (il cui ammontare è stato determinato in € 1.800,00 per il coniuge e € 800,00 per il figlio,
1 poi rimodulato in occasione del divorzio intervento nel 2016) posto nei confronti di
, stante l'inadempimento (sin dal 2020 in poi) di quest'ultimo per CP_1
l'importo complessivo di ca € 53mila (maturato dal febbraio 2020 al 2023), impugnano, in via principale, con l'azione di simulazione – tanto assoluta quanto relativa, dissimulando, in sostanza, un atto di donazione (allegando, quale fattori sintomatici dell'assenza di effettiva volontà del disponente, la disponibilità del bene in capo al settlor, l'assenza di un protector nonché di un corrispettivo in favore del trustee, il permanere dei poteri di controllo del settlor non estraneo alla gestione dei beni, rapporti di parentela tra il trustee e gli altri soggetti del trust, l'istituzione del trust da parte di soggetti in situazione finanziaria di difficoltà, unitamente all'assenza dei libri di gestione e la circostanza secondo cui oggetto del trasferimento è la casa coniugale ove vive anche il terzo beneficiario), ed in via subordinata con l'azione revocatoria ex art. 2901 cc (perché pregiudizievole delle proprie ragioni di credito),
l'atto istitutivo del trust posto in essere da in data 27 luglio 2021, a mezzo CP_1
del notaio (rep. 3857 e racc. 2779), avente ad oggetto la piena proprietà Persona_1
del bene immobile qualificato come “magazzino”, ubicato in LL di BI alla via Principe Duca d'Aosta 21 (NCEU fg. 8, part 271 e sub 2), unitamente alla costituzione di una provvista finanziaria pari a € 50mila depositata, alla data del 27 ottobre 2021, presso il conto corrente bancario n. C100000005068996 costituito c/o
– succursale di LL di BI, citando in giudizio le parti del CP_3
negozio contestato ( , quale settlor, nonché ED RA, quale CP_1
trustee, divenuta, nel frattempo coniuge del primo nel 2015) che, nel costituirsi, eccepiscono l'infondatezza della domanda, la quale, oltre a rappresentare situazioni giuridicamente irrilevanti (presunto persecuzione di da parte dell'ex CP_1
coniuge, la necessità di provvedere alle esigenza di vita del secondo figlio, la situazione di crisi endogena - attività di impresa - ed esogena - situazione di emergenza sanitaria - posta a fondamento dei ripetuti inadempimenti agli obblighi di
2 mantenimento), assume la natura solutoria del trust posto in essere in quanto atto dovuto (adempimento dei doveri morali e giuridici di mantenimento rilevando anche come “La motivazione e percezione dei coniugi che hanno indotto ad effettuare l'atto istitutivo di Trust non era assolutamente quella di denegare alcun diritto del Figlio
”) in favore del beneficiario , nato dalla nuova unione matrimoniale tra Pt_2
e ED RA), l'assenza di ogni fattore sintomatico della CP_1
simulazione (non essendo necessario il protector né elemento costitutivo è costituito dal corrispettivo gravante sul trustee, unitamente alla circostanza per cui i libri di gestione sono già depositati in copia) nonché di ogni altro elemento costitutivo dell'azione revocatoria stante l'assenza di partecipatio fraudis di ED RA (“Il sig. , ha di fatto sottaciuto alla signora RA, la circostanza dedotta ex CP_1
adverso di non aver versato importi dovuti a titolo di alimenti all'ex coniuge ed al figlio
”.. ”A ciò si aggiunga che la signora RA, fatto salvo ogni verifica del Pt_2
petitum avverso, non era assolutamente a conoscenza che il non avesse CP_4
versato il mantenimento a favore del figlio e della ex moglie contribuendo la stessa in prima persona al ménage del proprio nucleo familiare”), dichiarando, al contempo, la propria disponibilità ad integrare l'atto istitutivo di trust e nominare quale ulteriore beneficiario anche , in maniera da rendere beneficiari entrambe i figli Parte_2
del disponente.
Con ordinanza emessa in data 24 Gennaio 2024, veniva rigetta l'istanza per la concessione di sequestro conservativo sui beni del disponente.
Con ordinanza ex art. 210 cpc, emessa in data 30 maggio 2024, è stata disposta l'acquisizione degli estratti del conto - corrente bancario n. C100000005068996 presso – succursale di LL di BI (non è risultata alcuna CP_3
disponibilità finanziaria sul citato conto corrente) nonché disposta prova per testi
(nelle persone di ) che, all'udienza convenuta, ha riferito dello stato Testimone_1
3 di ansia di , pregresso all'atto posto all'origine dei fatti di causa, Parte_2
generato dal complessivo e problematico rapporto con il padre.
All'udienza del 3 aprile 2025, il Tribunale si riserva per la decisione.
La domanda è parzialmente fondata.
Va premesso come l'atto contestato, posto in essere in data 27 ottobre 2021, costituisca atto istitutivo di un trust (denominato “Iozzino trust”) in virtù del quale
, disponente (settlor), ha trasferito l'immobile ubicato in LL CP_1
di BI alla via Principe Duca d'Aosta 21 (NCEU fg. 8, part 271 e sub 2) in favore di
ED RA (trustee), con poteri ed obblighi di conservazione dei beni per il mantenimento, istruzione e benessere del minore , beneficiario) nato dalla nuova unione matrimoniale, cui trasferire il bene trascorsi 20 anni, unitamente ad una somma di danaro (€ 50mila) mediante deposito presso un conto – corrente bancario all'uopo costituito presso – succursale di LL di BI, e cui CP_3
devolvere ogni frutto, rendita o altro bene mediamente percepito durante il termine di efficacia: lo scopo dichiarato è il seguente “il trasferimento al Trustee, pur essendo effettuato a titolo gratuito, non è motivato da spirito di liberalità, avendo natura temporanea ed essendo finalizzato al perseguimento degli scopi suddetti;
- le attribuzioni dei frutti dell'amministrazione previste a favore dei beneficiari non sono effettuate per spirito di liberalità, nella misura in cui attuano l'obbligo di mantenimento del disponente nei suoi confronti;
la successiva eventuale attribuzione dei beni del trust, sarà invece effettuata a titolo di liberalità indiretta nei confronti del beneficiario nominato”. Il coniuge del disponente, ED RA, è nominata trustee (il cui ufficio è a titolo gratuito) con obbligo di tenuta dei libri e registri previsti dalla legge (il libro degli eventi del trust; il libro inventari dei beni in trust; il rendiconto annuale) con ampia facoltà di compiere atti di amministrazione, anche straordinaria,
4 nonché atti di disposizione dei beni (salvo i limiti teleologici del trust) con obblighi annuali di rendicontazione e fatta salva la revoca per casi di mala gestio.
Dunque, trattasi di atto istitutivo di trust interno (ma non auto – dichiarato stante l'alterità soggettivo tra disponente e trustee).
L'effetto tipico del trust di tipo traslativo non è la costituzione di un soggetto di diritto dotato di autonoma personalità giuridica, ma quello di istituire un patrimonio separato destinato ad un fine prestabilito, formalmente gestito dal trustee, al quale solo fanno capo le correlative posizioni attive e passive, ivi compresa la capacità processuale relativamente alle questioni afferenti all'oggetto del proprio incarico.
Circa la natura giuridica dell'atto istitutivo di trust, il conferimento dei beni al trustee costituisce atto a titolo gratuito che è idoneo a diminuire il novero dei beni aggredibili presenti nel patrimonio del debitore senza alcuna contropartita in favore del disponente di talché l'azione revocatoria, dunque, ben può colpire tale atto di disposizione, atto che oggettivamente vulnera la garanzia patrimoniale generica del debitore, riducendone la consistenza quantitativa e, giocoforza, rendendo più difficoltosa la fruttuosità dell'eventuale successiva azione esecutiva nei suoi confronti
(Trib. Verona 29 gennaio 2024). La natura gratuita dell'atto rende, quale necessario corollario, superflua qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di ED RA, quale trustee, di talchè la conoscenza o l'ignoranza di questa della situazione debitoria del coniuge (come si è tentato in sede di istruttoria) è giuridicamente irrilevante ai fini dello scrutinio dei presupposti dell'azione revocatoria medesima (cfr art. 2901 2° comma, cc).
Depurato il giudizio di elementi francamente estranei al thema disputandum, non sussistono gli elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti, tali da assurgere a prova presuntiva ex art. 2729 cc) tali da far ritenere fondato l'assunto del carattere fittizio dell'atto istitutivo del trust: sebbene non possa essere taciuta la rilevanza indiziaria
5 della mancata costituzione della provvista di € 50mila presso (che la CP_3
parte addebita a sopravvenute difficoltà economiche) nonché il fatto che i convenuti abbiano continuato a vivere all'interno dell'immobile (“come se il bene fosse ancora di loro proprietà”, per cui può replicarsi come data la giovane età del beneficiario – se ben inteso, di anni 8 – la convivenza con il nucleo familiare costituisce evento fisiologico e non indicativo di un carattere fittizio della separazione patrimoniale),
l'assenza di un corrispettivo (elemento non fisiologico del trust) nonché di un protector (elemento parimenti accessorio) non costituiscono fattori determinati del convincimento nel senso auspicato dall'attore, né, parimenti, la simulazione del trust non può essere provata dimostrando che il disponente intendeva sottrarre i beni conferiti in trust alla garanzia generica dei creditori, né la circostanze che il disponente si sia riservato alcuni poteri e facoltà e che il trust sia maturato nel contesto familiare
(dove normalmente si colloca) trattandosi di elementi che, per mancanza di univocità
e concludenza, sono tutti compatibili anche con un atto realmente voluto per cui, essendo carente la prova della simulazione, la domanda attrice va respinta (Trib. Bari
3 luglio 2023 che, all'uopo, ha statuito come la simulazione del trust non può essere provata dimostrando che il disponente intendeva sottrarre i beni conferiti in trust alla garanzia generica dei creditori, né tramite le circostanze che il disponente si sia riservato alcuni poteri e facoltà e che il trust sia maturato nel contesto familiare).
È fondata, viceversa, l'azione revocatoria ex art. 2901 cc, di cui sussistono tutti gli elementi costitutivi, tanto quelli soggettivi (qualità di creditore, scientia damni nel debitore che si sostanzia nella generica ma effettiva consapevolezza del danno che egli arreca ai creditori, nonché – irrilevante allorché trattasi di impugnazione di atto gratuito/liberalità - il consilium fraudis in capo al terzo consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore arreca alle ragioni dei creditori) quanto oggettivi (eventus damni ovvero il compimento di un atto che non determini necessariamente l'insolvenza del debitore ma renda soltanto più difficoltosa l'eventuale futura soddisfazione del creditore). 6 La posizione creditoria è compendiata dal credito da mantenimento, risalente nel tempo anteriore all'atto di disposizione e per importi ragguardevoli, comprovata anche da condanna penale irrogata nei confronti di . Naturalmente l'onere CP_1
della prova del fatto estintivo – del tutto assente – ricade, pacificmente, sul debitore
(Cass., sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Circa il secondo ed oggettivo aspetto costitutivo dell'azione revocatoria, circa la sussistenza del pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore stante la condizione di sostanziale incapienza del patrimonio del debitore convenuto, da ritenersi effettivo ed attuale e da valutarsi al momento dell'atto dispositivo (Cass. 11/23743), è appena il caso di rilevare come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per l'integrazione del profilo oggettivo dell'”eventus damni” non occorre un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore e tantomeno la totale compromissione della sua consistenza, essendo sufficiente che l'atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore dispendiosità, difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito, potendo il detto “eventus damni” consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore tanto da lasciare supporre ragionevolmente il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 16221/2019 secondo cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. 'eventus damni') ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" ed analogamente Cass. 09/19234, Cass. 05/27718) e, a tal fine,
7 l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche, dovendo, per contro, il debitore provare l'insussistenza dell'eventus damni ovvero l'insussistenza del rischio di una più incerta e difficile del credito in ragione delle ampie residualità patrimoniali del debitore medesimo in rapporto all'entità della complessa situazione debitoria che risultino tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento del credito e, dunque, che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 09/19234, Cass. 07/7767, Cass. 06/15265, Cass. 05/27718, Cass.
05/19963, Cass. 04/15257 nonché, infine, Cass. 03/11471; nel merito, Trib, Milano 22 maggio 2019 “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”). Nel caso in esame, il debitore, costituitosi, nulla ha rilevato sul punto ovvero l'esistenza di residualità patrimoniale tali da soddisfare l'ingente credito azionato in altro giudizio, per cui, in assenza di prova liberatoria, la domanda, anche sotto questo profilo, è fondata (anzi sembra che il medesimo anteriormente alla costituzione del trust, si sia spogliato integralmente di ogni avere).
Infine, è da ravvisarsi anche lo stato soggettivo della generica consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori (riduzione della consistenza patrimoniale) intesa come effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del comportamento del debitore che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (dolo generico, come
8 previsione del pregiudizio ai creditori, non occorrendo il dolo specifico ovvero la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni dei creditori) (cfr, per il debitore, Cass.
11/3676, Cass. 10/21338, Cass. 08/24757, Cass. 05/10430, Cass. 05/7104, Cass.
04/20813, Cass. 04/19131, Cass. 02/2792 ed infine, Cass. 00/7262 nonché, per il terzo, allorché l'atto sia a titolo oneroso, che sia genericamente consapevole della diminuzione patrimoniale del debitore, Cass. 11/17327, Cass. 08/11577, Cass.
07/1068, Cass, 07/17867, Cass. 04/13330 ed infine Cass. 00/2762) il cui accertamento, come noto, può avvenire mediante presunzioni, gravi precise e concordanti tra cui, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un vincolo tra le parti di natura parentale e/o coniugio e/o di amicizia o di altra natura (cfr Cass. 12 febbraio 2020 che afferma il principio generale secondo cui “La conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” richiamando precedenti analoghi espressi da Cass. 19/16221, Cass. 19/1286, Cass. 13/22591, Cass. 11/17327).
Elemento soggettivo certamente ravvisabile in che, nel 2021, si è CP_1
spogliato del proprio patrimonio ben consapevole dell'effetto depauperativo della garanzia generica posto a tutela dei propri creditori, a nulla valendo la condizione soggettiva di ED RA, oggi coniuge, stante la natura di atto di liberalità (o comunque gratuita) dell'atto contestato. Atto di cui non è possibile sostenere la natura di atto dovuto nei confronti dell'altro figlio (come noto, l'adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revocatoria) non sussistendo nei confronti di questi obbligazioni pecuniarie bensì meri doveri di contenuto non patrimoniale ad oggetto il mantenimento, l'istruzione, l'educazione e l'assistenza morale dei figli ex art. 315 bis cc (sul punto, in applicazione del principio secondo cui l'istituzione
9 di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, Cass. 4 aprile 2019 n. 9320 ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, qualificando come gratuito l'atto costitutivo di un trust finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dello stesso disponente e dei suoi familiari, aveva ritenuto non necessaria, ai fini dell'azione revocatoria, la consapevolezza, da parte dei terzi beneficiari, del pregiudizio che esso arrecava alle ragioni dei creditori). Non si comprende, poi, come l'adempimento dei doveri genitoriali nei confronti di un figlio possa obliterare gli altrettanto pregnanti doveri nei confronti dell'altro figlio, palesando una discriminazione inammissibile in base anche al comune senso morale.
Naturalmente, l'inefficacia dell'atto istitutivo del trust comporta automaticamente l'inefficacia dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, in quanto il secondo è causalmente dipendente dal primo (Cass. 15 aprile 2019 n. 10498).
Circa l'azione di danni (“a tutt'oggi gli attori stanno subendo gravi e seri disagi nell'affrontare le difficoltà della vita quotidiana, dato che non riescono più a recuperare il proprio credito”), essi sono stati dall'attore identificati in danni patrimoniali (giammai quantificati) nonché morali, state lo stato di prostrazione conseguente al cronico inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, tanto da articolare capitolo di prova sul punto a mezzo testi (l'unico rilevante è quello sub 8 memoria istruttoria ex art. 171, I termine, cpc “Vero è che nell'ottobre 2023 ha Pt_2
avuto una crisi di ansia per forte stress tale da richiedere il ricorso alle cure del P.O.
San Leonardo di LL di BI subito dopo aver partecipato al procedimento di mediazione in cui ha visto il padre proporre l'estensione del trust a condizione che il medesimo avrebbe rinunciato al suo mantenimento”). Disturbi di ansia certificati in occasione di un accertamento medico eseguito presso la competente ASL nel 2023 e sostanzialmente confermati dal teste escusso il quale,
10 all'udienza del 10 ottobre 2024, ha confermato la circostanza capitolata rappresentando anche come la causa dello stato ansioso è stata la sensazione di abbandono dal padre precisando che lo stato di ansia è pregresso alla vicenda della costituzione del trust impugnato. Appare dunque evidente la trasgressione dei doveri morali e giuridici di nei confronti del figlio , aggravati dal CP_1 Pt_2
comportamento discriminatorio a danni del medesimo per la ingiustificata preferenza manifestata nei confronti dell'altro figlio ) in occasione della costituzione dell'atto istitutivo del trust salvo un ravvedimento - peraltro tardivo ed opportunistico perché intervenuto a distanza di anni e solo in coincidenza l'iniziativa giudiziaria - nel corso del giudizio ove ha manifestato l'intenzione di estendere ad CP_1
entrambi l'efficacia dell'atto dispositivo che non può elidere pregresse carenze nella cura doverosa della persona e degli interessi di . Pertanto, secondo l'id quod Pt_2
plerumque accidit, appare provato il nesso eziologico (di causalità, in base ad un criterio di ragionevolezza che implica che vi sia una probabilità più alta che non che la condotta del soggetto sia stata la causa del danno) tra la condotta di ed il CP_1
patema d'animo patito da ossia la sofferenza interiore e psicologica subita a Pt_2
seguito della trascuratezza dei doveri di padre, in cui si sostanzia il danno non patrimoniale sub specie di danno morale da liquidarsi in via necessariamente equitativa in € 5mila, da porre a carico di nei confronti del figlio . CP_1 Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base alla
Tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi il Tribunale” di cui al regolamento 55/2014 in base al parametro di cui all'art. 5 secondo cui “nei giudizi per azioni revocatorie, per la determinazione del valore della controversia si ha riguardo all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta”) ed in base alla soglia di valore compresa tra € 52mila e € 260mila (entità del credito da mantenimento), per cui, in base ed in relazione all'attività svolta (studio ed introduzione della controversia, istruttoria stante la redazione di memorie istruttorie
11 e testi escussi nonché decisoria), le spese di lite sono liquidate, dunque, nella misura pari a € 14.103,00, oltre voci accessorie, da ridurre, state la soccombenza nel giudizio cautelare incidentale, a € 10mila, oltre oneri accessori.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inopponibilità nei confronti di e , attori, dell'atto istitutivo del trust posto in Parte_1 Parte_2
essere da e ED RA in data 27 luglio 2021, a mezzo del CP_1
notaio (rep. 3857 e racc. 2779), avente ad oggetto la piena proprietà Persona_1
del bene immobile qualificato come “magazzino”, ubicato in LL di
BI alla via Principe Duca d'Aosta 21 (NCEU fg. 8, part 271 e sub 2), unitamente alla costituzione di una provvista finanziaria pari a € 50mila depositata presso il conto corrente bancario n. C100000005068996 costituito c/o – succursale di LL di BI, con condanna di CP_3
questi ultimi, unitamente ed in solido tra loro, delle spese di lite pari a € 10mila, oltre voci accessorie, ed ulteriori € 518,00, a titolo di CU.
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari (ora Agenzia del Territorio) competente l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di trasferimento dei predetti beni.
- condanna , convenuto, al risarcimento de danni morali nei confronti CP_1
di , attore, liquidati in € 5mila, oltre interessi legali dal dì della Parte_2
domanda fino al soddisfo.
Torre Annunziata, 18 maggio 2025
Il giudice
12 dott. Amleto Pisapia
13