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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 695 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Soriano Calabro, in C. da Lacchi, n. 4, presso Parte_1
UR (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
l CO (NA), via Veneto, n. 36, presso lo studio dell'avv. Antonio Sannino (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2
, via E.P. Murmura, snc, presso gli E avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: e Email_3
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239001753562000, notificata il 2.03.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920112000045385000; 43920120000129906000; 43920160000565516000 e 43920170000246766000, in ragione dell'estinzione delle pretese contributive (IVS) per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-In via preliminare di annullare gli atti impugnati per come descritti;
-Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del presente procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dato prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, senza trovare contestazione alcuna da parte della ricorrente. Si ritiene, infatti, che la notifica degli avvisi di addebito sia avvenuta, validamente, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920112000045385000 è stato notificato il 12.09.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920120000129906 è stato notificato il 30.05.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920160000565516 è stato notificato il 28.10.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000246766 è stato notificato il 28.09.2017.
2 5. Il ha, poi, documentato di aver notificato alla ricorrente degli atti di CP_4 paga amente alla notifica dei singoli avvisi di addebito. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920139013304550000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920112000045385000 e 43920120000129906, è stata notificata il 20.07.2013;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179002474123000, contenente l'avviso di addebito n. 43920112000045385000, è stata notificata il 28.11.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920219000226982000, contenente tutti gli avvisi di addebito contestati, notificata il 17.03.2022. 5.1. Il ha, anche, versato agli atti l'intimazione di pagamento n. CP_4
1392020 0, contenente tutti gli avvisi di addebito contestati, senza, tuttavia, dare prova della notifica. Si esclude, pertanto, il rilievo di tale atto di pagamento.
6. Sulla base delle produzioni documentali poste in essere dalle parti resistenti, la domanda della ricorrente può trovare accoglimento limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920112000045385000 e 43920120000129906, perché tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920139013304550000 (20.07.2013) e l'intimazione di pagamento n. 13920179002474123000 (28.11.2018) e l'intimazione di pagamento n. 13920219000226982000 (17.03.2022) è decorso, inutilmente, il termine quinquennale di prescrizione, provocando l'estinzione dei crediti.
7. Nel resto, il ricorso va rigettato, specie in occasione della sospensione dei termini prescrizionali, durante il periodo pandemico: (per 311 giorni complessivi): “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
8. Per tale ragione, per gli avvisi di addebito n. 43920160000565516000 e 43920170000246766000 non si ravvisa alcuna estinzione della pretesa creditoria, perché il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto e non è decorso.
9. Stante la soccombenza reciproca delle parti in causa, le spese di lite sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito n. 43920112000045385000 e 43920120000129906, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso nel resto;
3 - compensa integralmente le spese processuali fra le parti in lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Soriano Calabro, in C. da Lacchi, n. 4, presso Parte_1
UR (PEC: che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
l CO (NA), via Veneto, n. 36, presso lo studio dell'avv. Antonio Sannino (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_2
, via E.P. Murmura, snc, presso gli E avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: e Email_3
t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920239001753562000, notificata il 2.03.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920112000045385000; 43920120000129906000; 43920160000565516000 e 43920170000246766000, in ragione dell'estinzione delle pretese contributive (IVS) per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-In via preliminare di annullare gli atti impugnati per come descritti;
-Nel merito, si chiede di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del presente procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_2 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con il favore delle di La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dato prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, senza trovare contestazione alcuna da parte della ricorrente. Si ritiene, infatti, che la notifica degli avvisi di addebito sia avvenuta, validamente, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920112000045385000 è stato notificato il 12.09.2011;
- l'avviso di addebito n. 43920120000129906 è stato notificato il 30.05.2012;
- l'avviso di addebito n. 43920160000565516 è stato notificato il 28.10.2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000246766 è stato notificato il 28.09.2017.
2 5. Il ha, poi, documentato di aver notificato alla ricorrente degli atti di CP_4 paga amente alla notifica dei singoli avvisi di addebito. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920139013304550000, contenente gli avvisi di addebito n. 43920112000045385000 e 43920120000129906, è stata notificata il 20.07.2013;
- l'intimazione di pagamento n. 13920179002474123000, contenente l'avviso di addebito n. 43920112000045385000, è stata notificata il 28.11.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 13920219000226982000, contenente tutti gli avvisi di addebito contestati, notificata il 17.03.2022. 5.1. Il ha, anche, versato agli atti l'intimazione di pagamento n. CP_4
1392020 0, contenente tutti gli avvisi di addebito contestati, senza, tuttavia, dare prova della notifica. Si esclude, pertanto, il rilievo di tale atto di pagamento.
6. Sulla base delle produzioni documentali poste in essere dalle parti resistenti, la domanda della ricorrente può trovare accoglimento limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920112000045385000 e 43920120000129906, perché tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 13920139013304550000 (20.07.2013) e l'intimazione di pagamento n. 13920179002474123000 (28.11.2018) e l'intimazione di pagamento n. 13920219000226982000 (17.03.2022) è decorso, inutilmente, il termine quinquennale di prescrizione, provocando l'estinzione dei crediti.
7. Nel resto, il ricorso va rigettato, specie in occasione della sospensione dei termini prescrizionali, durante il periodo pandemico: (per 311 giorni complessivi): “il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
8. Per tale ragione, per gli avvisi di addebito n. 43920160000565516000 e 43920170000246766000 non si ravvisa alcuna estinzione della pretesa creditoria, perché il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto e non è decorso.
9. Stante la soccombenza reciproca delle parti in causa, le spese di lite sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione delle pretese creditorie riportate dagli avvisi di addebito n. 43920112000045385000 e 43920120000129906, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, per intervenuta prescrizione;
- rigetta il ricorso nel resto;
3 - compensa integralmente le spese processuali fra le parti in lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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