Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle obiettive caratteristiche della prestazione. Nè tale soluzione contrasta con gli artt. 1, 3, 4, 35, comma primo, e 38 Cost. e con il principio di ragionevolezza, sia perché il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale dipende dalla libera volontà del lavoratore, sia perché il diverso trattamento per i lavoratori stagionali dipende dalle caratteristiche obiettive della prestazione, sia perché è rimesso alla discrezionalità del legislatore scegliere se e in che modo favorire la conclusione di contratti a tempo parziale, in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione, e prevedere trattamenti di disoccupazione variabili a seconda della gravità della situazione di bisogno solo in mancanza di effettiva di reddito e di non imputabilità al singolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11913 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso dagli avv. Vincenza Gorga, Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso in Roma alla via della Frezza n. 17,
- ricorrente -
contro
II RE, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Maffei ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Roma alla piazza Cola di Rienzo n. 69, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila in data 19 ottobre - 17 novembre 2000, n. 113/2000, n. 483/2000 R.G.C.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 28 marzo 2003;
udito l'avv. Giuseppe Fabiani per l'INPS;
udito l'avv. Giuseppe Limarzi per delega dell'avv. Rosa Maffei per la Scurti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.5.2000 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 10.3.2000, con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla signora RE SC e diretta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti per l'anno 1998, in quanto lavoratrice con rapporto di lavoro cd. in part-time verticale.
A fondamento del gravame l'Istituto poneva il fatto della non involontarietà della disoccupazione e l'accettazione di un periodo di sosta lavorativa da parte della ricorrente a fronte della garanzia di una riassunzione al momento della ripresa delle attività (trattavasi di dipendente scolastica). L'Istituto concludeva pertanto per il rigetto della originaria domanda della Perfetto. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.9.2000, si costituiva in giudizio l'appellata, deducendo l'infondatezza del gravame, con vittoria di spese del giudizio. Con sentenza depositata in data 19 ottobre - 17 novembre 2000 la Corte di appello di L'Aquila rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado.
Osservava la Corte predetta che i lavoratori part-time possono iscriversi alle liste di collocamento ai sensi dell'art. 5 del DL 726/84, convertito nella legge 863/84. Per il combinato disposto degli artt. 73 RDL 1827/35 e 19 RDL 636/39, per godere di indennità di disoccupazione occorre, tra l'altro, che quest'ultima sia involontaria. Detta involontarietà - secondo la Corte del merito - ricorre ogni qual volta non risulti in causa che la sottoscrizione di un contratto di part-time verticale (quello cioè in cui vi siano dei periodi dell'anno non lavorativi) risponda ad un interesse esclusivo del dipendente. Invero, come affermato dalla Cassazione (Cass. 10 febbraio 1999 n. 1141), "nell'ipotesi ...
di rapporto di lavoro part time cosiddetto verticale il lavoratore ha diritto a percepire per i periodi non lavorati l'indennità di disoccupazione ordinaria con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste per l'ipotesi di dimissioni volontarie e, in particolare, a condizione che risulti la sua iscrizione nelle liste di collocamento, consentita dall'art. 5 del d.l. n. 726 del 1984, convertito nella l. n. 863 del 1984 ai lavoratori avviati al tempo parziale. Tale iscrizione, infatti, data la sua incompatibilità con la scelta del lavoratore di astenersi per un dato periodo dall'attività lavorativa per un proprio esclusivo interesse, dimostra - in entrambe le menzionate ipotesi - l'involontarietà dello stato di disoccupazione".
Secondo i giudici di appello nella fattispecie in esame, ove non è contestata l'iscrizione della lavoratrice nelle liste di collocamento, ed in cui la stessa, quale addetta a servizi di refezione scolastica, ha subito le tipiche interruzioni del rapporto lavorativo in corrispondenza della sospensione delle attività scolastiche, non vi è elemento alcuno per sostenere un giudizio di volontarietà della disoccupazione con conseguente rigetto dell'appello. Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del R.D. n. 2270/24, nonché degli artt. 45, 73, 3 co., 76, 3 co., 77 del R.D.L n. 1827/35, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c, l'Istituto ricorrente deduce di non condividere la decisione della Corte del merito, perché il legislatore, seppure all'art. 45, 3 comma, del R.D.L. n. 1827/1935, adotta l'espressione generica "mancanza di lavoro", per qualificare lo stato di disoccupazione indennizzabile, ne integra ed arricchisce il concetto, indicando i requisiti e le modalità occorrenti per accedere alle prestazioni di cui trattasi. Il R.D. n. 2270/24, recante il regolamento di attuazione (sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria) del citato R.D.L. n. 1827/1935, prevede all'art. 44 che l'assicurato corredi la domanda con il certificato di licenziamento compilato dal datore di lavoro. Il R.D. n. 1827/35 dispone all'art. 77: "per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione il disoccupato deve farne domanda nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento" (art. 44 R.D. 2270/24), proseguendo, al 4 co., "nel regolamento è
disciplinata l'erogazione delle indennità di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o saltuarie;
sono stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possono essere considerati disoccupazione continuata". Il legislatore quindi - secondo il ricorrente - non ritiene affatto che qualsiasi mera sospensione del rapporto di lavoro sia rilevante ai fini dell'indennizzo della disoccupazione, tanto più se, come nella specie, il rapporto di lavoro continua, anche se quiescente. Dall'intero quadro normativo che regola la materia si evince, ad avviso del ricorrente, che la tutela della disoccupazione è diretta solo a coloro che non siano più titolari di un rapporto di lavoro stabile e continuativo, garantendo al lavoratore, una volta divenuto disoccupato, la percezione di un reddito, necessario ai bisogni della vita, per un periodo predeterminato che si ritiene occorrente per la ricerca di una nuova occupazione.
Chiaramente diversa è la situazione di chi goda di un rapporto di lavoro stabile, certo e continuativo, pur caratterizzato da periodi intermedi di inattività concordati tra le parti, dalla situazione di chi si trovi invece disoccupato e senza certezza di un lavoro. Lì dove i periodi di inattività nel corso dell'anno sono predeterminati difetta il requisito della risoluzione del rapporto, requisito essenziale ai fini dell'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione. Che tale sia la ratio del sistema normativo è tanto più manifesto, sia alla luce del D. Lgs. 16 settembre 1996 n. 564 (di attuazione della delega conferita ex art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995 n. 335), sia alla luce della legge 23 dicembre 1998 n, 448. Infatti l'art. 8 del predetto D.Lgs. n. 564 del 1996 prevede, al comma 1, che i periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, "successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, ... secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 ...", così come la legge n. 448 del 1998, all'art. 34, prevede, al comma 5, che " la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non da titolo alla concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, ...", e al comma 6, che "l'art. 76, terzo comma, del Regio decreto legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma".
Pertanto il ragionamento dei giudici del merito contrasta, anche alla luce di dette norme, con la peculiare finalità
dell'assicurazione contro la disoccupazione che conferisce la relativa indennità soltanto quando viene meno il rapporto di lavoro. Tanto più che il legislatore, per le ipotesi di sospensioni delle prestazioni lavorative, in costanza di rapporto di lavoro, appresta una diversa forma di previdenza, quale garanzia della continuità del salario, costituita dalla integrazione salariale. La soluzione dei giudici del merito in effetti attribuisce alla prestazione di disoccupazione una funzione che non le è propria, ma che viene assolta, sussistendone i presupposti, dal diverso istituto delle integrazioni salariali.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 76, 1 e 2 comma del R.D. n. 1827/35, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.L. 29 marzo 1991 n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991 n. 169, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c, l'Istituto ricorrente deduce che, d'altra parte, la sentenza impugnata appare egualmente censurabile, per avere, in adesione a quanto statuito dal primo giudice, fittiziamente equiparato l'attività dedotta ad oggetto del contratto part-time verticale alle lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione;
che tale equiparazione non è pertinente, trattandosi di fattispecie completamente diverse, in quanto nella controversia portata all'esame dei giudici del merito l'attuale intimata è stata occupata per un periodo di circa nove mesi nel corso dell'anno, superiore al limite di sei mesi di cui all'art. 40 n. 9 r.d. 1827/1935. La Cassazione, con la sentenza n. 3746 del
24.9.1999/28.3.2000, in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 168/97 del Tribunale di RA (che aveva ritenuto indennizzabile il periodo di inattività di talune lavorataci, tutte occupate part-time a tempo indeterminato, in quanto addette alla refezione scolastica) con ampia ed approfondita motivazione ha affermato che "nella presente fattispecie, che trova la sua fonte regolatrice diretta nell'art. 1 d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169 ... la richiesta indennità di disoccupazione non compete alle resistenti, perché esse sono occupate per un periodo di nove mesi l'anno, superiore al limite di sei mesi di cui all'art. 40 n. 9 r.d. 1827/1935". La fattispecie all'esame di questa Corte è analoga a quella precedentemente decisa. Con il controricorso la II deduce che si deve ritenere sussistente il requisito della "involontarietà" dello stato di disoccupazione e riconoscere l'indennità ordinaria con i requisiti ridotti;
che la questione giuridica è stata ampiamente affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 160 del 1974, secondo la quale per l'involontarietà dello stato di disoccupazione non è richiesta la presenza di un rischio imprevisto ed imprevedibile, ma la stessa sussiste anche nei casi in cui la disoccupazione "sia normalmente prevista e temporaneamente inquadrata nel tempo in ragione del particolare aspetto dell'attività lavorativa"; che la prestazione, secondo l'art. 73 comma 1^ del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, è corrisposta nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro "a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello dalla cessazione dal lavoro". Richiama le sentenze della Cassazione nn. 7839 del 1998 e 1141 del 1999, ed in particolare quest'ultima, secondo la quale l'art. 73 cit. prevede la corresponsione dell'indennità di disoccupazione senza richiedere l'estinzione del rapporto di lavoro.
Ferma la ricostruzione dei fatti come indicati nella sentenza impugnata, si osserva che sul contrasto di giurisprudenza circa la spettanza dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cd. verticale a base annua, per il periodo di inattività, è intervenuta in data 21 novembre 2002 - 6 febbraio 2003 sentenza n. 1732/03 delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha risolto il contrasto, e che il Collegio fa propria ed alla cui motivazione integralmente si riporta, anche in relazione a quanto dedotto dalla controricorrente nella memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. Alla stregua di detta sentenza i due motivi di ricorso, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati. L'art. 45 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 dice che "rassicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro". La definizione della nozione di disoccupazione involontaria è però variabile, siccome rimessa alla discrezionalità del legislatore, ma su detta nozione dottrina, prassi amministrativa e giurisprudenza hanno raggiunto il consenso sui punti indicati nella citata sentenza delle S.U.: a) l'evento che da luogo alla tutela previdenziale è solo l'inattività derivante dall'estinzione o dall'interruzione di un rapporto di lavoro;
b) mentre in linea di principio la tutela presuppone la disoccupazione involontaria, rientra nella discrezionalità del legislatore di farla funzionare anche in caso di dimissioni o di licenziamento in tronco, con la sola variazione del periodo di carenza, e le dimissioni fondate su un evento estraneo alla volontà del recedente o un licenziamento per giustificato motivo oggettivo danno comunque luogo a disoccupazione involontaria;
c) non è necessario che la disoccupazione sia assoluta, essendo sufficiente la perdita dell'attività lavorativa principale, e nel settore agricolo, in particolare, occorre un'occupazione inferiore ad un determinato numero di giornate all'anno.
Per quanto concerne la nozione di lavoro a tempo parziale, essa è definita dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 726 del 1984, che parla di "lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nei contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno".
Definizioni più dettagliate sono contenute nel d. lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, che in parte qua recepisce nozioni già diffuse e perciò non innova. L'art. 1, comma 2, lett. d, chiama "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che "l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno".
La questione sottoposta dal ricorrente alla Corte è se il lavoratore a tempo parziale verticale abbia diritto all'indennità di disoccupazione ex art. 45, terzo comma, d.l. 1827/35 cit, per i periodi di sospensione del lavoro previsti nel contratto. Secondo l'ordinamento legislativo vigente all'epoca dei fatti di causa, potevano essere considerati come disoccupati, al fine della percezione della relativa indennità, i lavoratori indicati nei punti A), B) e C) della citata sentenza delle S.U., cioè: A) i lavoratori licenziati, ossia muniti del certificato di licenziamento compilato a cura del datore di lavoro - trattasi di disoccupazione "involontaria" in senso stretto, che comporta anche l'onere di iscrizione all'ufficio di collocamento -; B) i lavoratori dimissionari o licenziati in tronco, per i quali era ridotto il periodo indennizzabile;
C) i lavoratori stagionali durante le cosiddette stagioni morte. Per questi ultimi l'art. 76, primo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935 escludeva il diritto all'indennità, ma, a seguito della sentenza n. 160/74 della Corte costituzionale, per i periodi di stagione morta o di sosta, l'indennità spettava a tutti coloro che, inclusi nel campo di applicazione delle assicurazioni obbligatorie, chiedessero l'iscrizione nelle liste di collocamento per altre occupazioni, fermi i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva e gli altri requisiti di carattere generale dai quali il diritto prende vita. Con sentenza 29 marzo 1991 n. 132 la Corte costituzionale dichiarò poi illegittimo l'art. 17 della legge 30 giugno 1971 n. 1204, contenente norme sulla tutela delle lavoratrici madri nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio più di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il diritto all'indennità giornaliera di maternità, anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attività lavorativa. Il d.l. n. 86 del 1988, conv. in l. n. 160 del 1988, ampliò la categoria dei lavoratori inclusi nel campo di applicazioni delle assicurazioni obbligatorie, ma non riguardò il capo 6^, concernente i limiti di attribuibilità delle prestazioni agli assicurati. Esso stabilì nell'art. 7, comma 3, che l'assicurazione contro la disoccupazione fosse estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'art. 40, nn. 8 e 9, del r.d.l. n. 1827 del 1935, cioè: n.8) a coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui, e n.9) a coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore a sei mesi. L'estensione venne confermata, a partire dal 1990 e sine die, dall'art. 1, comma 2, d.l. n. 108 del 1991 conv. in l. n. 169 del 1991.
Il quadro normativo risultò modificato nel senso che l'indennità di disoccupazione fu dovuta, per i periodi di stagione morta, a tutti i lavoratori stagionali e quindi anche a quelli infrasemestrali, attualmente inclusi anch'essi nell'assicurazione obbligatoria, e perciò assoggettati alla contribuzione (risultato opposto a quello voluto dalle sentenze della Cass. nn. 3746 del 2000 e 2802, 2804 del 2001). Neppure l'orientamento espresso da Cass. n. 1141 del 1999 è condivisibile, giacché l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori stagionali non è automaticamente estensibile a favore dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale.
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla controricorrente nella memoria difensiva - dell'art. 76 del R.D.L. 4/10/1935 n. 1827, in relazione agli artt. 1, 3, 4, 35 co. 1^, 38 Cost. e con il principio di ragionevolezza.
Invero la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale su base annua dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non da luogo a disoccupazione involontaria, ossia indennizzabile, nei periodi di pausa. La volontarietà della limitazione temporale è rilevabile dall'espressione "lavoratori disponibili a svolgere ...", contenuta nell'art. 5, comma 1, d.l. n. 726 del 1984. E se è vero che talvolta la volontà del lavoratore che sceglie il tempo parziale è condizionata dalle oggettive caratteristiche della prestazione, così come avviene nelle lavorazioni stagionali, è altrettanto vero che queste sono necessariamente di numero limitato nonché tassativamente specificate dalla pubblica amministrazione (cfr. art. 76, secondo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935), ossia non aumentabili a volontà, mentre la conclusione di contratti a tempo parziale, siccome rimessa alla volontà privata, è suscettibile di estensione illimitata.
Parimenti illimitati sono i casi di lavoro a tempo non pieno, per i quali non risulta essere ipotizzato l'indennizzo del tempo di inattività: si pensi al lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale oppure il cosiddetto lavoro ripartito (job sharing). Ciò comporta la non estensibilità ad essi in via analogica della disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, e ciò non tanto per il carattere eccezionale di questa disciplina (art. 14 delle preleggi) quanto per la mancanza di eadem ratio.
Nè si ritiene, sulla base della predetta sentenza delle Sezioni Unite, che sulla soluzione dell'attuale questione possa influire la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1991, ispirata alle particolari esigenze di tutela di cui all'art. 37, primo comma, seconda parte, Cost. È rimessa in definitiva al legislatore di scegliere se ed in che modo favorire la conclusione dei contratti a tempo parziale, in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottocupazione. È parimenti rimessa alla discrezionalità del legislatore la costruzione di trattamenti di disoccupazione variabili a seconda della gravita della situazione di bisogno, propria di chi fruisca di un'occupazione a tempo ridotto, solo in presenza di effettiva mancanza di reddito e di non imputabilità al singolo. È indicativo che il sopravvenuto d. lgs. n. 61 del 2000, nel dare una nuova disciplina del contratto a tempo parziale, estenda ad esso alcuni benefici del contratto a tempo pieno (art. 4) e detti la disciplina previdenziale (art. 9) senza tuttavia dare una particolare tutela contro la disoccupazione parziale. Esso anzi abroga espressamente l'art. 5 d.l. n. 726 del 1984 (art. 11, lett. a), così non prevedendo l'iscrizione del lavoratore nelle liste del collocamento. Deve in definitiva negarsi l'illegittimità costituzionale della normativa che prevede che al lavoratore impiegato a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetti l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, mentre la non necessità di nuovi accertamenti di fatto permette di rigettare la domanda ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. Sulle spese dell'intero processo non si deve provvedere ex art. 152 disp. att. c.p.c, non essendo la domanda manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003