Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11913
CASS
Sentenza 7 agosto 2003

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Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle obiettive caratteristiche della prestazione. Nè tale soluzione contrasta con gli artt. 1, 3, 4, 35, comma primo, e 38 Cost. e con il principio di ragionevolezza, sia perché il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale dipende dalla libera volontà del lavoratore, sia perché il diverso trattamento per i lavoratori stagionali dipende dalle caratteristiche obiettive della prestazione, sia perché è rimesso alla discrezionalità del legislatore scegliere se e in che modo favorire la conclusione di contratti a tempo parziale, in modo tuttavia da evitare un ampliamento degli indennizzi rimesso sostanzialmente a scelte dei privati e tale da risolversi in un finanziamento permanente della sottoccupazione, e prevedere trattamenti di disoccupazione variabili a seconda della gravità della situazione di bisogno solo in mancanza di effettiva di reddito e di non imputabilità al singolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11913
    Data del deposito : 7 agosto 2003

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