Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2002, n. 42876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42876 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO PRESIDENTE
1. Dott. LA GIOIA VITO CONSIGLIERE
2. Dott. GIORDANO UMBERTO
3.Dott. GIRONI EMILIO
4.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /
sul ricorso proposto da :
N. 1) MA NO
N. 2) EM LV
N. 3) O' GI
N. 4) RA NO
N. 5) ON LV
6) AR GI N.
N. 7) GA AF
N. 8) CH GI
9) ER VA BA N.
10) EL SC OL N.
11) GA GE N.
12) DO LV N.
Pichiesta
VIAXELLO
16.20.
09.01.03
428 7 6
UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/04/2002
e del 8/5/2002
SENTENZA
N. 441102
REGISTRO GENERALE
N. 026428/2001
IL 14/09/1952
IL 28/05/1928
IL 30/09/1931
IL 02/01/1917
IL 03/04/1936
IL 24/12/1925
IL 04/01/1932
IL 02/09/1958.
IL 10/03/1958
IL 26/05/1957
IL 22/03/1960
IL 28/02/1955
REGGIANI
18,59
19.12:02
CANCELLERIA
A101146
LIRE 1500 CANCELLERIA
A101147
LIRE 1500 CANCELLERIA
A101148
LIRE 1500
NCELLERI
A101143
LIRE 1500
CANCELLERIA
A101150
LIRE 1500 CANCELLERIA
A101313
LIRE 1500
CANCELLERIA
A101314
LIRE 1500
CANCELLERIA
A101315 N. IL 05/01/1956 13) DO LV
N. IL 08/06/1961 14) DI TR NI
N. IL 20/06/1968 15) GA CO
N. IL 01/01/1959 16) SI VANI
avverso SENTENZA del 30/03/2000
CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
LA GIOIA VITO
į
1 .to il Procuratore Generale in persona del dr. Gianfranco Iadecola
ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricor si di
ZE, AN e NC LO;
il rigetto di tutti gli altri ricorsi%3
to, per la parte civile, l'Avv. Nadia Alecci per NT SS e
CO; avv;
Rosalia Caramazza per AN DA;
ti i difensori Avv. ti VAni Anania, OL Severino;
TO Reina,
e Valerio Accorretti Vianello;
I Svolgimento del processo
1 - Il presente procedimento ha per oggetto due distinti episodi omicidiari che sono tra loro collegati dal carattere di “omicidi eccellenti" consumati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro ed entrambi decisi dalla Commissione provinciale di Palermo della associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".
Il primo omicidio è stato commesso in Porticello di Palermo il 28 luglio 1985 in danno del
Commissario di P.S. AN EP ed è ora ascritto, insieme ai reati connessi, a
HE EP quale esecutore materiale, ed a EM VA, LÒ EP, GE
TO, TA VA, NE EP e NC EL, quali mandanti e componenti della suddetta Commissione.
Il secondo episodio è avvenuto il 6 agosto 1985 in Palermo, via Croce Rossa, e in esso sono stati uccisi il vice questore aggiunto CA TO e l'agente NT RT, mentre è riuscito a salvarsi l'agente ON LE. Per questo episodio, oltre ai reati di omicidio consumato e tentato, è stato configurato anche il reato di strage ascritto, oltre ai componenti della Commissione suddetti, a NI TO, HE EP, AN VA
TT, ZE RA OL, NC LO, ND VA classe 1955, ND
VA classe 1956, Di TR IC, NC DO e OT VAni.
Con sentenza pronunciata il 27 ottobre 1998 la Corte di Assise di Palermo ha condannato il
AN, l'ZE e NC LO, tutti collaboratori di giustizia, alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno, mentre ha inflitto la pena dell'ergastolo a tutti gli altri imputati.
I fatti sono stati così ricostruiti.
La sera del 28 luglio 1985, intorno alle ore 21, il commissario AN, dirigente della sezione catturandi della Squadra Mobile della Questura di Palermo, mentre rientrava da una escursione a mare compiuta con la propria imbarcazione da diporto e si trovava ancora sul molo antistante il cantiere nautico di tale Orlando NO in località Porticello, veniva attinto da quattro colpi di arma da fuoco al capo esplosi da breve distanza da due persone che poi si allontanavano rapidamente. Nel corso delle prime indagini veniva identificato e interrogato certo RI VA il quale decedeva nella Questura di Palermo all'alba del 2
agosto 1985.
Pochi giorni dopo, il 6 agosto 1985, veniva compiuto un agguato ai danni del vice questore
CA al momento del suo rientro a casa dopo la mattinata trascorsa in Questura. All'interno dell'area condominiale dello stabile di via Croce Rossa n.81, dove era giunto con la :
autovettura blindata di servizio, mentre stata per entrare nell'androne dell'edificio, veniva colpito da tre proiettili esplosi da fucili mitragliatori Kalashnikov e decedeva sul luogo stesso dell'agguato. Anche l'agente NT RT, che lo accompagnava, veniva colpito da tre proiettili e giungeva cadavere all'ospedale di Villa Sofia. Riusciva a salvarsi soltanto l'agente
ON LE, autista della vettura blindata, il quale si riparava sotto l'autovettura.
Nel corso delle indagini appariva chiaro che entrambi gli episodi, verificatisi ad appena nove giorni di distanza l'uno dall'altro, erano ascrivibili alla associazione mafiosa "Cosa Nostra" che li aveva deliberati attraverso il suo organo di vertice e ne aveva poi curato la esecuzione impegnando, soprattutto nel secondo episodio, una possente forza d'urto ed un notevole impiego di mezzi.
2 - La sentenza di primo grado, sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia dei quali alcuni soltanto "de relato" ma altri particolarmente qualificati avendo preso parte direttamente all'azione ed essendo soggetti di primo piano nella associazione, ha individuato in HE DO l'esecutore materiale del primo episodio di omicidio del commissario AN ed ha attribuito la qualità di mandanti a EM VA, LÒ
EP, GE TO, TA VA, NE EP e NC EL, tutti componenti della commissione di Palermo di Cosa Nostra. Ha inoltre individuato come esecutori materiali del secondo episodio di strage, in essa assorbiti i reati di omicidio di
CA ed NT e di tentativo di omicidio di ON, NI TO, AN
VA TT, ZE RA OL. NC LO, ND VA classe 1955,
ND VA classe 1956, Di TR IC, NC DO e OT VAni, oltre a
BI VA, AL EP e AL VI i quali non sono più interessati al giudizio.
La Corte di primo grado ha individuato il movente degli omicidi nell'interesse strategico di
Cosa Nostra alla eliminazione di due funzionari di polizia particolarmente zelanti e solerti nella persecuzione della organizzazione mafiosa presente sul territorio. Ha perciò affermato che essi si qualificano come “delitti eccellenti” che rientrano, secondo l'ordinamento interno di "Cosa Nostra", nella competenza della Commissione, organismo apicale della associazione, Nel corso del dibattimento di appello, con due ordinanze emesse il 25 gennaio 2000, la
Corte di Assise di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato ed ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del D. Lgs.vo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non consente il giudizio abbreviato nei giudizi in corso che hanno superato lo stadio dell'inizio della istruttoria dibattimentale di primo grado. Con altra ordinanza emessa 1'8 febbraio 2000 la Corte ha rigettato, per vari motivi, le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e di acquisizione di documentazione formulate dai difensori di alcuni imputati. Infine gli imputati
ZE RA OL e NC LO hanno concordato con il P.G. la misura della бы pena a sensi dell'art. 599 C.p.p.
La sentenza di secondo grado, pronunziata il 31 marzo 2000, ha ridotto la pena per ZE
RA OL e NC LO nella misura concordato di anni 13 di reclusione ciascuno ed ha invece confermato la decisione di primo grado nei confronti di tutti gli altri imputati ora ricorrenti.
Nella motivazione ha anzitutto dichiarato infondate le censure di carattere processuale ed in particolare quella concernente la pretesa violazione dell'art. 511 C.p.p. consistente nell'aver dato lettura delle dichiarazioni rese dai testi avanti ad un collegio in diversa composizione, non ostante la opposizione degli imputati. La Corte ha ammesso che la tesi degli appellanti trova conforto nella decisione delle Sezioni Unite 15 gennaio 1999, n.2, Iannasso, ma ha affermato di preferire la contraria opinione espressa in numerose precedenti decisioni delle sezioni singole. Ha inoltre affermato che dalla illegittima lettura non conseguirebbe la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali ma soltanto una nullità che, non essendo stata tempestivamente eccepita, sarebbe sanata.
Infondata è stata anche ritenuta la censura di violazione dell'ordine di assunzione delle prove previsto dall'art. 496 C.p.p. consistente nel fatto che i coimputati collaboratori di giustizia sarebbero stati sentiti prima della escussione dei testi di accusa. La sentenza ha precisato che per gli imputati non collaboranti non vi è stata alcuna inversione nell'ordine di assunzione delle prove e che invece i collaboranti hanno prestato il loro consenso. In ogni caso le norme che stabiliscono l'ordine di assunzione delle prove avrebbero natura ordinatoria e la loro violazione non comporta nullità o inutilizzabilità delle prove.
Con riferimento alla censura di violazione dell'art. 147-bis delle disp. att. C.p.p. per essere stati sentiti á distanza, mediante collegamento audiovisivo, gli imputati collaboratori di bi giustizia la sentenza di appello ha affermato la liceità di tale modo di assunzione estesa, oltre
2 che agli imputati di reato connesso in altro procedimento, indicati nell'art. 210 C.p.p., anche agli imputati nel medesimo procedimento.
Infine è stata ritenuta ammissibile la contestazione del reato di strage avvenuta nel corso del dibattimento di primo grado.
Nel merito delle singole imputazioni la sentenza di appello ha richiamato, per l'omicidio del commissario AN e i reati connessi, le dichiarazioni dei collaboratori RI IA
RA, NC VA, OL RE, CH EP, DR VAni, Di
PP LE e Di PP LE, mettendone in risalto la attendibilità intrinseca e i riscontri reciproci ed esterni.
Per la strage di via Croce Rossa (omicidio del vice questore CA e dell'agente NT) la sentenza ha ricordato diffusamente le dichiarazioni di RI IA RA, NC
VA, OL RE, CH EP, Di PP LE, Di PP LE,
AN VA TT, ZE RA OL, NC LO e La RC RA.
Tutti sono stati ritenuti particolarmente attendibili perché soggetti di primo piano nella associazione che hanno dato notizie di prima mano, avendo preso parte direttamente all'azione. Le dichiarazioni inoltre sarebbero convergenti sui vari aspetti dell'agguato, come le riunioni preparatorie, il ruolo di organizzatore del NI, la “battuta” data dal Di TR, i vari sopralluoghi, l'uso di una scala a forbice, di moto Vespa e di guanti di lattice, il tipo delle armi usate e la distribuzione dei ruoli, l'uso di grembiuli, tute o cappellini, le modalità di fuga.
Ha infine indicato i riscontri oggettivi.
La sentenza di appello ha anche esaminato singolarmente le divergenze o discrasie messe in evidenza dagli imputati ed ha affermato che esse sono o irrilevanti o ampiamente spiegabili con la conoscenza parziale dei fatti da parte dei singoli dichiaranti e con la difficoltà del ricordo, sicché vi sarebbe sostanziale convergenza di tutte le dichiarazioni.
Ha infine esaminato singolarmente le posizioni degli esecutori materiali e dei mandanti precisando, per questi ultimi, che la loro qualità di componenti della "Commissione" costituisce elemento sufficiente per affermarne la responsabilità trattandosi di reati strategici ed eccellenti che vengono decisi da tutti i componenti, anche da quelli in stato di detenzione.
4 dell'art. 192 co. 2 e 3 C.p.p. ed alla valutazione delle prove. Infine ha lamentato la violazione dell'art. 511 co. 2 C.p.p. e la nullità derivante dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali rese davanti ad un collegio in diversa composizione.
EM VA ha dedotto anch'egli la violazione degli artt. 511 e 525 co. 2 C.p.p. per la lettura delle dichiarazioni testimoniali rese davanti ad un collegio diversamente composto e per la decisione da parte di un collegio che non ha partecipato al dibattimento. Ha anche lamentato la mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità quale mandante di un delitto eccellente. Con successiva memoria difensiva ha esaminato la problematica della responsabilità per i delitti eccellenti ed ha esibito copia degli atti relativi ad altro delitto analogo dal quale egli è stato assolto.
LÒ EP ha denunziato la violazione degli artt. 575 C.p. e 192 C.p.p. con riferimento alla affermata responsabilità quale mandante di un delitto eccellente.
GE TO e NC EL, con unico atto, hanno denunziato la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per un delitto eccellente.
TA VA ha denunziato la violazione dell'art. 192 co. 1 e 3 oltre che la mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla affermata responsabilità per i reati eccellenti o strategici.
NE EP, nei motivi principali e nelle note di udienza, ha denunziato il vizio di motivazione con riferimento alla applicazione dei criteri indicati nell'art. 192 co. 1 e 3 e con riferimento anche agli artt. 575 C.p. e 27 Cost.
HE EP ha anzitutto eccepito la nullità dell'intero procedimento, a sensi degli artt. 178 e 179 C.p.p., per violazione del diritto di difesa derivante dalla eccessiva complessità del dibattimento che ha comportato la impossibilità di sostenere l'onere economico necessario per le trasferte del difensore, il rilascio di copie, ecc. Ha anche dedotto la violazione dell'art. 192 co. 3 C.p.p. nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
AN VA TT ha dedotto la erronea applicazione dell'art. 8 della legge n. 203/91
e dell'art. 81 C.p. nel calcolo della pena.
ZE RA OL ha denunziato la violazione degli artt. 422 C.p. e 599 co. 4 C.p.p. per erronea configurazione del reato di strage e la conseguente determinazione della pena.
NC LO ha denunziato la mancanza e illogicità della motivazione relativa al giudizio '
di equivalenza delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena.
ND VA, classe 1955, ha dedotto anzitutto la erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha poi proposto anch'egli la censura di violazione dell'art. 511 co. 2 C.p.p. e la
S illogicità della motivazione relativa alla ritenuta legittimità della acquisizione, mediate lettura, delle prove assunte da un collegio in diversa composizione.
ND VA, classe 1956, ha denunziato la violazione degli artt. 484 e 486 C.p.p. e la conseguente violazione del diritto di difesa derivante dalla impossibilità pratica di partecipare validamente al dibattimento. Ha inoltre denunziato la violazione dell'art. 192 co.2 C.p.p., oltre che degli artt. 422 e 575 C.p., per erronea applicazione dei principi che regolano la valutazione delle prove e in particolare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Di TR IC ha denunziato la violazione degli artt. 546 co. 1 lett. e) e 192 C.p.p. per la erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità, alla lettura delle prove assunte avanti ad un collegio in diversa composizione, alla mancata assunzione di prove decisive. Con motivi nuovi e con note di
J udienza ha insistito sulla dedofta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 co. 3 e 546 co. 1 lett. e) C.p.p.
NC DO ha denunziato la violazione della legge e il vizio della motivazione nella parte in cui i giudici di merito avrebbero affermato la responsabilità adeguandosi acriticamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ha anche denunziato la eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 192 co. 3 C.p.p.
Infine OT VAni ha dedotto due motivi di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 546 co. 1 lett. e) e 192 co. 3 C.p.p., nella parte in cui è stata affermata la responsabilità, e 511 co. 2 C.p.p. e 111 Cost., relativamente alla lettura degli atti assunti da un collegio in composizione diversa, senza il consenso delle parti e nonostante la richiesta espressa di esame dei dichiaranti formulata dalla difesa. Motivi della decisione
1 - Deve essere esaminata anzitutto la censura, già sollevata con i motivi di appello ed ora riproposta da vari ricorrenti (NI, EM, ND VA cl. 1955, OT) ma estensibile anche ad altri, relativa alla pretesa violazione degli artt. 525, co. 2, e 511, co. 2,
C.p.p. per la mancata ripetizione dell'esame dei collaboranti in seguito al mutamento della composizione del collegio giudicante.
La questione è stata già esaminata, in termini identici, da questa sezione con la sentenza n.
147 del 15 febbraio 2002 su ricorso di IL TO ed altri.
Con la detta decisione la censura è stata ritenuta infondata in quanto, come è anche avvenuto nel presente procedimento, i verbali delle dichiarazioni rese dai collaboranti nel dibattimento e in contraddittorio tra le parti innanzi all'originario collegio, sono stati legittimamente acquisiti '
dal nuovo e diverso collegio. I verbali infatti erano contenuti nel fascicolo per il dibattimento e la lettura ne era consentita a sensi dell'art. 190-bis C.p.p., trattandosi di procedimento relativo a un reato incluso nel catalogo dell'art. 51, co.
3-bis, C.p.p. Non era perciò necessario procedere al riesame dei dichiaranti, la cui ammissibilità, anche secondo la novellata formulazione dell'art. 190-bis C.p.p., è limitata all'ipotesi eccezionale di necessità di interrogare il dichiarante su circostanze o fatti diversi da quelli oggetto delle precedenti. dichiarazioni. o per "specifiche esigenze". Invece secondo la formulazione della norma nel testo anteriore alla modifica introdotta con la legge n. 63/2001, applicabile alla presente vicenda processuale a sensi dell'art. 26, co. 5, di detta legge, il riesame dei dichiaranti era consentito solo se il giudice lo avesse ritenuto "assolutamente necessario". In conclusione non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dalla vecchia e dalla nuova formulazione dell'art. 190- bis Cop.p., nelle quali è possibile riesaminare i dichiaranti.
Irrilevante è peraltro l'argomento letterale desunto dal fatto che il detto art. 190-bis indica le sole dichiarazioni assunte in sede di incidente probatorio o acquisite a norma dell'art. 238, cioè formatesi in altro procedimento penale e sempre nell'incidente probatorio o in dibattimento, non anche a quelle assunte in una precedente fase del dibattimento relativo al medesimo processo e già incluse nel fascicolo per il dibattimento. Trattasi infatti, all'evidenza, di una innocua lacuna della formulazione della norma agevolmente colmabile in via interpretativa.
A questo proposito va tenuta presente la sentenza delle Sezioni Unite 15 gennaio 1999, n. 2,
Iannasso, la quale ha ritenuto necessario, in via generale e in applicazione dell'art. 511, co. 2,
Z C.p.p., il riesame del dichiarante in caso di sua possibile ripetizione e di espressa richiesta di una parte, ma ha tuttavia puntualizzato che tale regola è applicabile solo fuori dell'ipotesi eccezionale di cui all'art. 190.bis C.p.p., ipotesi quest'ultima in cui deve ritenersi consentita la assunzione della prova mediante semplice lettura dei preesistenti verbali, non vedendosi alcuna ragione per discriminare, riservando loro un regime deteriore, le dichiarazioni assunte nel medesimo dibattimento rispetto a quelle assunte in sede di incidente probatorio od addirittura in un diverso procedimento penale, una volta che tutte dette dichiarazioni risultino rese nel rispetto del contraddittorio con gli imputati nei cui confronti esse debbano essere utilizzate.
Alla conclusione suddetta può pervenirsi sia mediante una interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 190-bis e 238 C.p.p., assimilando ad "altro procedimento penale" la fase dibattimentale pregressa svoltasi innanzi a collegio diversamente composto, posto che il dibattimento deve essere rinnovato “ab imis” davanti al nuovo giudice, sia attraverso una interpretazione analogica, equiparando l'istruzione dibattimentale, consumata innanzi a diverso giudice persona fisica, alle prove assunte in incidente probatorio od in un diverso procedimento, identica essendo la “ratio legis" sottesa alle diverse ipotesi, identiche le intervenute garanzie di contraddittorio e non potendosi ritenere detta disciplina di natura eccezionale in quanto derogatoria ai principi di tendenziale oralità ed immediatezza del giudizio. Sul punto va ricordata la sentenza n. 17/1994 della Corte Costituzionale la quale ha escluso che l'acquisizione di una prova mediante lettura di verbali legittimamente acquisiti contrasti con i principi di oralità ed immediatezza. Va ricordato inoltre che la lettura di dichiarazioni pregresse costituisce uno dei metodi ordinari di formazione della prova, come desumibile dal sistema disegnato dagli artt. 511-515 C.p.p., sistema che, lungi dal formulare una regola generale di divieto di letture salvo eccezioni, prevede articolati cataloghi di letture consentite (art. 511,514) e vietate (art. 515), e ciò in conformità al criterio direttivo di cui all'art. 2, n. 76, della legge di delega n. 81/1987, da cui, del pari, non è ricavabile un generale divieto di letture salvo eccezioni ma solo la necessità di puntuale previsione dei casi di letture consentite.
Con riferimento al caso concreto va osservato che pur non essendo stata contestata la specifica aggravante dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n, 152, norma questa non ancora in vigore all'epoca dei fatti, è certo tuttavia che gli omicidi e i reati connessi sono stati compiuti al fine di agevolare la attività della associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” e rientrano perciò nel catalogo di reati previsti dall'art. 51, co.
3-bis, C.p.p.
8. ん -2 Altra questione di carattere generale comune ai ricorrenti EM, LÒ, GE,
TA, NE e NC EL, è quella concernente la responsabilità dei componenti della Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra quali mandanti di delitti
"eccellenti" o "strategici" per la attività della associazione.
La sentenza di appello sul punto ha ampiamente e logicamente motivato in ordine all'interesse strategico di Cosa Nostra alla eliminazione dei due funzionari di polizia particolarmente zelanti e solerti nella persecuzione della organizzazione mafiosa presente sul territorio. Ha perciò dedotto la particolare competenza, secondo l'ordinamento interno di Cosa
Nostra, della Commissione che costituisce l'organismo apicale della associazione.
Peraltro la sentenza di appello ha anche ricordato che i collaboratori hanno riferito in ordine alla effettiva riunione della Commissione allo scopo di deliberare l'esecuzione degli omicidi e la possibilità per i membri detenuti di comunicare la propria personale decisione agli altri componenti che materialmente partecipavano alla delibera e li sostituivano al momento del voto.
Gli argomenti ora addotti dai ricorrenti per confutare la logicità della motivazione suddetta si risolvono in sostanza in due ordini di censure: l'uno relativo alla stessa individuazione di essi ricorrenti quali membri della Commissione, l'altro relativo alla applicazione degli artt.
110 C.p. ẹ 192 C.p.p., ovvero della disciplina del concorso e della prova di esso, che avrebbę dato luogo alla individuazione di una responsabilità di mera posizione in violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale intesa come responsabilità per fatto proprio colpevole.
Sotto il primo profilo va rilevato che la sentenza di appello ha identificato i singoli membri della Commissione, con specificazione dei mandamenti di appartenenza, sul fondamento di molteplici e convergenti riferimenti provenienti da collaboratori storici intranei alla struttura e di sperimentata credibilità.
Sotto il secondo profilo, relativo alla violazione delle norme sul concorso e sulla disciplina della prova, va rilevato, come già accennato, che la sentenza di appello non si è limitata a ricondurre, in modo automatico, alla responsabilità della Commissione la paternità degli omicidi eccellenti sulla base della deduzione di ordine logico ed a matrice presuntiva secondo cui, trattandosi di omicidi che, per regola mafiosa, esigono la preventiva deliberazione di detto organo apicale, è presumibile che tale deliberazione sia stata effettivamente adottata. Essa ha invece accertato storicamente la effettiva esistenza di una deliberazione della Commissione in un preciso termine temporale precedente l'esecuzione dei fatti. Perciò l'esistenza dell'atto deliberativo non è stato presunto o dedotto dalla rilevanza dell'impresa delittuosa, ma è stata g accertata e verificata in concreto. Entrambe le sentenze di merito, di primo e di secondo grado, hanno puntualmente indicato il contenuto delle dichiarazioni dei pentiti storici e di quelle dei collaboranti più recenti, in particolare dell'ZE il quale, per il ruolo svolto, aveva il più alto livello di conoscenza. Da esse risulta che, una ventina di giorni prima della strage del 6 agosto, NC EL, membro della Commissione, già riferiva di una deliberazione dei due omicidi AN e CA la cui esecuzione era stata affidata a due mandamenti diversi,
precisamente il primo a quello di AC e il secondo a quelli di AN e S. RE i quali controllavano il territorio ove l'agguato al CA sarebbe avvenuto.
Le censure proposte contro la decisione di merito sono perciò infondate. La sentenza di
. appello, pienamente confermativa di quella di primo grado, non ha violato le regole in tema di prova del concorso nel reato a sensi dell'art. 110 C.p. In realtà essa non ha affidato la prova del fatto, cioè del concorso, unicamente alle prassi comportamentali consolidate di Cosa
Nostra, né ha valorizzato soltanto le abituali regole interne alla struttura verticistica e chiusa di detta associazione, secondo cui un omicidio eccellente non può essere eseguito se non è deliberato dalla Commissione al completo, regola che i ricorrenti invece censurano come non dimostrata, ma ha adeguatamente e puntualmente indicato le ragioni per le quali, con riferimento agli specifici delitti oggetto del processo, la detta regola è stata ancora una volta applicata. Così ha ricordato che le eccezioni a tale regola, talvolta individuate, quando cioè alcuni omicidi eccellenti sono stati eseguiti senza la solita preventiva deliberazione della
Commissione, si riferiscono a fasi di contrasti e conflitti interni nella struttura mafiosa che ne avevano sconvolto l'ordinario equilibrio e le abituali ferree cadenze, laddove i fatti per cui è processo sono stati consumati in un momento di pace interna e di nuovi assetti, nonché di ritrovati e solidi equilibri. Inoltre, per gli imputati detenuti al momento in cui la deliberazione
è stata adottata. non si è limitata a ricordare la regola storica secondo cui la permanenza della carica di capo mandamento anche durante la detenzione in carcere presuppone che il detenuto continui a svolgere il ruolo di capo facendo conoscere all'esterno, attraverso i colloqui e nelle forme riferite dai collaboratori, la sua volontà. La sentenza ha anche indicato il fatto storico,
positivamente accertato e convergentemente riferito dai collaboratori, della perduranza della carica apicale, pur a distanza di diversi anni dalla avvenuta incarcerazione, insieme al concreto svolgimento del ruolo di capo mandamento.
In conclusione la valutazione delle prove operata dalla sentenza di appello, con riferimento alla specifica realtà mafiosa, appare corretta in quanto, pur non essendo configurabile uno speciale regime valutativo per la prova dei reati di mafia, è tuttavia corretto fare riferimento a quella realtà per interpretare e valutare i fatti accertati. Perspicuamente la sentenza di appello,
10 شما richiamando quella di primo grado, ricorda e sottolinea che la carica di componente della
Commissione non era imposta a coloro che erano chiamati a farne parte ma costituiva il punto di arrivo, il traguardo di una carriera criminale, era la risultante dell'impegno profuso e della capacità di inserirsi e di consolidarsi negli equilibri di potere e nei rapporti di forza della organizzazione, sicché era avvertita anche come fonte di responsabilità, nel senso che il componente della Commissione non poteva pensare di sottrarsi all'onere delle decisioni più gravi che incidevano sulla esistenza e sulla sopravvivenza del sodalizio. Conseguentemente è logico ritenere che le decisioni vitali siano state assunte da tutti coloro che erano portatori per eccellenza degli interessi e dei destini dell'associazione.
Sono perciò infondate le censure mosse dai ricorrenti EM, LÒ, GE, TA,
NE e NC EL con riferimento alla affermazione di responsabilità, quali componenti della Commissione provinciale di Palermo, di mandanti degli omicidi.
-Possono ora essere esaminate singolarmente le censure mosse dai diversi ricorrenti, 3
seguendo lo stesso ordine con il quale essi sono indicati nella intestazione della sentenza. Per
le questioni di carattere generale, già esaminate nei due paragrafi che precedono, sarà fatto rinvio al contenuto di detti paragrafi.
NI TO La sua responsabilità è relativa ai reati di strage ed omicidio del vice questore CA e dell'agente NT. Ha dedotto, con tre motivi, la violazione dell'art. 507 C.p.p. con riferimento alla mancata rinnovazione del dibattimento per assumere la prova nuova tendente a dimostrare l'esistenza di un alibi, la erronea applicazione dell'art. 192, co. 2
e 3, C.p.p. nonché la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove, costituite dalle chiamate in correità, ed alla conseguente affermazione di responsabilità, la violazione dell'art. 511, co. 2, C.p.p. con riferimento alla lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni testimoniali assunte da un collegio in diversa composizione.
In ordine alla prima censura è sufficiente ricordare che la Corte di appello, dopo aver messo in evidenza la natura eccezionale della rinnovazione del dibattimento, ha ritenuto in punto di fatto che il processo fosse adeguatamente istruito sicché non fosse necessaria la acquisizione di ulteriori elementi. A tal fine ha ricordato le risultanze già acquisite nella fase dibattimentale di primo grado ed ha rilevato che i nuovi elementi che l'imputato intendeva provare non avevano il carattere della decisività. Ha inoltre sottolineato la tardività della richiesta di rinnovazione del dibattimento;
proposta solo al termine dell'istruzione dibattimentale di secondo grado dopo le spontanee dichiarazioni rese dagli imputati, dichiarazioni il cui contenuto peraltro era stato già valutato e disatteso in primo grado.
Nel censurare tale decisione il ricorrente trascura di considerare, oltre al carattere eccezionale della rinnovazione del dibattimento in appello, anche l'esatta portata del concetto di diritto alla prova, che ovviamente non si estende al soddisfacimento di ogni prospettazione difensiva, anche estemporanea o sprovvista di credito sotto il duplice profilo del suo contenuto e della modalità di proposizione. Pertanto la motivazione con la quale la Corte di appello ha disatteso la richiesta è sorretta da adeguata e corretta motivazione, sicché, sotto tale aspetto, la censura del ricorrente appare persino inammissibile ed esorbitante il sindacato di legittimità.
Infondata è anche la censura, contenuta nel secondo motivo, di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove, in particolare delle chiamate in correità. Il ricorrente critica la decisione indicando puntigliosamente le discrasie tra le varie dichiarazioni accusatorie e le mancate conferme o addirittura le smentite che esse avrebbero incontrato in altre dichiarazioni testimoniali. Ma si tratta di aspetti che, nella misura in cui sono stati sottoposti all'attenzione della Corte di appello, hanno già trovato in quella sede un vaglio ed una risposta non superficiale né formalistica in termini di logicità. La sentenza di appello ha infatti messo in evidenza la possibilità di imprecisioni derivanti da una plausibile imperfezione dei ricordi di fatti avvenuti oltre dieci anni prima. Ha inoltre rilevato che le singole discordanze non sono tali, da un punto di vista logico, da incrinare la credibilità intrinseca dei riferimenti dei collaboranti, attesa la prognosi favorevole indotta da ogni altro profilo rilevante in tema di attendibilità intrinseca. Ha indicato, a tal fine, i riscontri rinvenuti nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, sicché le discrasie sono dissolte e superate in un giudizio finale che ha dato rilievo al fatto ritenuto più importante e concludente, costituito dalla piena corrispondenza del riferimenti su vari aspetti del nucleo fondamentale della vicenda. Peraltro tale corrispondenza non è stata mai elevata a sospetto per possibilità di concertazioni o intese tra i referenti. Esiste perciò una convergenza del molteplice che, investendo i momenti più significativi della vicenda, è stata ritenuta compatibile con quelle contraddizioni apprezzate anzi come prova di autonomia genetica e spontaneità dei riferimenti e ritenute tali da non incrinare la credibilità complessiva dei dichiaranti.
Non sussiste perciò alcuna illogicità della motivazione nella parte in cui ha rilevato che il
NI è raggiunto da una serie assolutamente convergente di riferimenti, circa il suo ruolo
ん apicale e primario rivendicato e svolto nella organizzazione ed esecuzione del fatto, ed è
12 significativamente chiamato in causa non solo dai nuovi collaboranti ma anche da alcuni dei vecchi collaboranti cosiddetti "storici".
Infine il terzo motivo, relativo alla pretesa nullità della lettura dei verbali delle dichiarazioni testimoniali assunte da un collegio diversamente composto, è stato già esaminato nel paragrafo n. 1 al quale si rinvia.
EM VA, LÒ EP, GE TO, TA VA, NE I
EP e NC EL sono stati tutti condannati quali mandanti di entrambi i delitti eccellenti e la loro responsabilità è stata fondata sulla qualità di componenti della
Commissione provinciale di Palermo della associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra”.
Tutti hanno censurato, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la affermazione di responsabilità con riferimento alla natura "eccellente” dei delitti di cui trattasi. Tale censura è stata esaminata e disattesa nel precedente paragrafo n. 2.
EM inoltre ha anche riproposto la eccezione di nullità della lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni testimoniali rese in precedenza davanti ad un collegio diversamente composto. Tale censura è stata sopra esaminata nel paragrafo n. 1.
HE EP è stato condannato quale esecutore materiale dell'omicidio AN e la sua responsabilità è stata affermata sulla base delle dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratori di giustizia.
Con il primo motivo di ricorso ha dedotto la violazione degli artt. 178 e 179 C.p.p. e la conseguente nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa derivante in particolare dalla eccessiva complessità del dibattimento. Secondo il ricorrente la mole degli atti processuali avrebbe reso necessario un onere economico che egli non è stato in grado si sostenere, sicché la sua possibilità di adeguata difesa sarebbe stata compromessa.
La censura coinvolge il problema della possibilità concreta di difesa per i soggetti che non abbiano i mezzi monetari necessari per affrontare le spese del procedimento. Tale problema, certamente rilevante in sede politica, è stata sollevato e trattato dal ricorrente in modo generico senza riferimento alla propria posizione personale e processuale. In ogni caso va rilevato che non è stata indicata alcuna violazione specifica delle norme poste a tutela del diritto di difesa e che la pretesa difficoltà derivante dall'ammontare eccessivo delle spese occorrenti per una adeguata difesa (trasferte per i difensori, costo delle copie degli atti, ecc.) non sembra essersi tradotta in una oggettiva assenza di difesa né in una erroneità della decisione finale.
13 Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato la violazione dell'art. 192, co. 3, C.p.p. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che lo hanno accusato.
Anche questa seconda censura è formulata in modo generico e ripropone l'analogo motivo di appello al quale la Corte di merito ha dato adeguata risposta mettendo in evidenza da un lato la attendibilità dei collaboratori e dall'altro la solidità del complessivo quadro accusatorio che ne deriva.
AN VA TT ha collaborato con la giustizia e per tale motivo ha beneficiato della riduzione di pena prevista dall'art. 8 della legge n. 203/91.
Lamenta ora la erroneità del calcolo della pena in quanto l'aumento per la continuazione sarebbe stato applicato dopo la riduzione per la detta attenuante.
La censura è infondata in quanto l'aumento per la continuazione deve essere applicato per ultimo dopo la determinazione finale della pena applicata per il reato più grave.
Inoltre la censura non è stata proposta con i motivi di appello e non può essere esaminata per la prima volta nel giudizio di cassazione. Essa infatti non attiene a profili di “legalità” della pena.
ZE RA è stato condannato quale concorrente nei reati di strage e di omicidio per l'agguato di via Croce Rossa ed ha patteggiato la pena in appello, dopo aver collaborato con la giustizia. Contesta ora la configurabilità del reato di strage.
La censura è infondata perché, come le sentenze di merito hanno ampiamente messo in evidenza, sono stati accertati tutti gli elementi che indicano la sussistenza del reato di strage previsto dall'art. 422 C.p., in particolare la morte di più persone e il pericolo per la incolumità pubblica. Infatti le modalità della condotta, l'imponente impiego di persone e di mezzi, la ferma determinazione di eliminare la vittima (il vice questore CA) ad ogni costo, anche mettendo in pericolo la vita delle altre persone coinvolte, quali gli agenti NT, poi effettiamente ucciso, e ON, che si è fortunosamente salvato, elementi questi accertati dai giudici di merito, sono stati correttamente indicati nella sentenza 'di appello come costitutivi del reato di strage.
NC LO ha anch'egli patteggiato la pena in appello e contesta ora soltanto il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti e la quantificazione della pena, riproponendo così
ん le censure contenute nei motivi di appello. Ma con il patteggiamento egli ha anche rinunziato
14 a tali motivi e non può ora rimettere in discussione il giudizio di comparazione e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
ND VA della classe 1955 è stato condannato quale concorrente nella preparazione ed esecuzione dell'agguato di via Croce Rossa e perciò responsabile dei relativi reati di strage e di omicidio.
Con due motivi di ricorso ha criticato la affermazione di responsabilità e la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dai testimoni davanti ad un collegio diversamente composto.
Il primo motivo si diffonde nella critica, comune a quella di altri ricorrenti, ai criteri usati dai giudici di appello nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti. In particolare vengono messe in evidenza le divergenze tra le dichiarazioni dei vecchi collaboranti e quelle dei nuovi e in generale le discrasie che minerebbero la attendibilità intrinseca dei referenti.
Viene inoltre censurata la valutazione con la quale i giudici di appello avrebbero valorizzato chiamate in correità generiche e contraddittorie circa il ruolo svolto e perciò non meritevoli di credito. Il ricorrente sostiene che, viceversa, i giudici di merito avrebbero dovuto formulare un giudizio di inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni.
La censura, nella parte in cui è ammissibile sotto il profilo del vizio di motivazione, non tiene conto della precisa e logica indicazione, contenuta nella sentenza di appello, della sostanziale convergenza delle dichiarazioni tre tre collaboranti ZE, AN e La RC
.
in ordine alla presenza del ricorrente sul luogo della strage ed alla sua partecipazione all'agguato, pur con qualche divergenza circa l'attività concretamente svolta in questa fase.
Inoltre la sentenza ha attribuito valenza probatoria alla convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti circa la partecipazione alla fase preparatoria della strage e cioè alle numerose riunioni organizzative che la precedettero.
Ne consegue che la motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità del
ND non è affetta dai vizi denunziati.
Quanto al secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 511, co. 2, C.p.p. ed alla
· illegittimità della acquisizione, mediante lettura, delle prove assunte da un collegio in diversa composizione, si rimanda al precedente paragrafo n. 1.
ND VA della classe 1956 è stato anch'egli condannato quale concorrente nella preparazione ed esecuzione dell'agguato di via Croce Rossa e responsabile dei relativi reati di
н strage e di omicidio.
15 Con due motivi ha denunziato:
1 - la violazione degli artt. 484 e 486 C.p.p. e la conseguente violazione del diritto di difesa per la impossibilità pratica di partecipare validamente al dibattimento e di fruire di adeguata difesa tecnica;
2 - la violazione dell'art. 192, co. 2, C.p.p. oltre che degli artt. 422 e 575 C.p. per erronea applicazione delle regole di valutazione delle prove e in particolare delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Il primo motivo ripropone la censura già contenuta nei motivi di appello e che è stata ritenuta generica in quanto priva della indicazione specifica delle situazioni in cui si sarebbe verificata la violazione del diritto di difesa, cioè la indicazione dello specifico impedimento a comparire legato alla necessità di partecipare ad altro procedimento oltre che delle udienze in cui l'impedimento si sarebbe verificato: La censura a tale valutazione della Corte di appello è perciò infondata.
Sempre con riferimento alla violazione del diritto di difesa il ricorrente critica la sentenza di
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appello anche nella parte in cui ha disatteso la censura di illegittimità della contestazione del reato di strage. Anche sotto questo profilo il ricorso è infondato in quanto, come ha rilevato puntualmente la sentenza di appello, la contestazione suppletiva del reato di strage è stata fatta correttamente a sensi dell'art. 516 C.p.p. nel corso della istruzione dibattimentale, essendo irrilevante che detta contestazione sia fondata su elementi già acquisiti e conosciuti prima del dibattimento.
Con il secondo motivo il ricorrente espone diffusamente il contenuto delle chiamate in correità al fine di criticarne la valutazione fatta dai giudici di merito e di rilevare una lunga serie di discrasie su singoli aspetti di fatto. Tali discrasie, secondo l'assunto del ricorrente, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad escludere la credibilità delle dichiarazioni dei collaboranti soprattutto con riferimento alla configurabilità del reato di strage.
La censura, comune in gran parte a quelle contenute in altri ricorsi, non tiene conto della motivazione con la quale la sentenza di appello, pur dando atto di alcune difformità su aspetti secondari e marginali, mette in evidenza la sostanziale convergenza delle chiamate in correità sul punto decisivo della partecipazione del ND alla fase ideativa ed a quella esecutiva della strage. Con riferimento particolare alla configurabilità di tale reato la motivazione ha indicato puntualmente e logicamente gli elementi dai quali ha dedotto la effettiva materialità del fatto e la volontà degli imputati di porre in pericolo la pubblica incolumità. Si tratta in particolare dei mezzi di micidiale potenza usati, del numero dei colpi esplosi, del tipo di armi
16 ん usate, della distanza dalla quale i colpi sono partiti e dalla vasta area che ne è stata interessata, dei livelli attinti fino al terzo piano dello stabile abitato dal CA, della possibilità che qualsiasi persona fosse passata nelle vicinanze o si fosse trovata nello stabile avrebbe potuto essere attinta dai colpi. Da tutti questi elementi la Corte di appello ha tratto il convincimento che la volontà di colpire il CA era accompagnata dalla accettazione del rischio di coinvolgere anche un numero indiscriminato di altre persone, sicché la condotta diretta ad uccidere il CA era anche idonea a porre in pericolo concreto la pubblica incolumità ed ha effettivamente causato la morte anche dell'agente NT.
Di TR IC è tra i partecipanti alla uccisione del vice questore CA ed è stato condannato per i relativi reati di strage ed omicidio.
Ha dedotto, con tre motivi:.
1 - la violazione degli artt. 546, co. 1, lett. e), e 192 C,p,p, per la erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità;,
2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla lettura dei verbali
-
delle prove assunte davanti ad un collegio diversamente composto;
3 la violazione della legge con riferimento alla mancata assunzione di prove decisive.
Con motivi nuovi e con note di udienza ha particolarmente insistito sulla dedotta censura di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, co. 3, 3 546, co. 1, lett. c) per quanto riguarda la affermazione di responsabilità.
Va osservato anzitutto che i motivi nuovi non contengono in realtà censure nuove e diverse rispetto a quelle contenute nei motivi principali ma sono soltanto illustrativi della censura, proposta con il primo motivo, di violazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità.
La censura è infondata perché nella sentenza di appello non si ravvisa alcuna violazione dei detti criteri. Al contrario essa ha eseguito il vaglio di attendibilità intrinseca del collaboranti le cui chiamate in correità sono state poste a fondamento della affermazione di responsabilità.
Ha poi verificato “ab extrinseco” le dichiarazioni sia tra loro e in relazione a quelle dei cosiddetti collaboranti storici sia con i dati della prova generica.
Le carenze motivazionali e le illogicità e incompletezze di vaglio denunciate in realtà non sono ravvisabili. Infatti la Corte di appello non ha disatteso e svilito l'apporto dei collaboranti storici che ha, anzi, apprezzato e valorizzato, come, per esempio, nella specificazione della causale della strage di via Croce Rossa, ma ha ragionevolmente ritenuto di dare rilievo ad un dato oggettivo quale la natura “de relato" delle loro dichiarazione e il carattere occasionale h delle loro conoscenze, condizionate queste inoltre dalla impossibilità di fare domande ai
17 referenti per ottenere chiarimenti, aggiunte o specificazioni. Sul punto la sentenza ha ricordato la ferrea ed ineludibile consuetudine che impediva a chi riceveva una confidenza di fare domande a chi, per scelta spontanea, aveva ritenuto opportuno comunicare una notizia riservata.
Non appare perciò illogico privilegiare, come ha fatto la Corte di appello, il racconto di chi ha direttamente partecipato al fatto nella sua fase preparatoria ed esecutiva, tanto più se tali racconti sono molteplici e tra loro concordanti.
Peraltro la Corte di appello ha già puntualmente replicato al rilievi difensivi, che ora sono riproposti nel ricorso, circa la incongruità del ruolo di segnalatore, mediante radio, assegnato al Di TR, la cui collocazione in un posto fisso sarebbe stata contraddetta e vanificata dalla abitudine della vittima di cambiare itinerario. La Corte ha infatti osservato anzitutto che quella collocazione fissa obbediva evidentemente ad un calcolo prudenziale di possibilità, che poi non si è rivelato del tutto erroneo ed in concreto ha funzionato il giorno della strage. Ha poi messo in evidenza che quella consuetudine di cambiare itinerario ha determinato quelle attese e quegli appostamenti vani dell'imponente gruppo di fuoco che, come i collaboranti hanno riferito, se ne stava ben occultato nell'ufficio sito al piano terra nel palazzo posto di fronte a quello ove abitava la vittima, gruppo che era pronto a disporsi lungo i vari piani del palazzo é ad uscire allo scoperto solo all'arrivo del segnale convenuto. La sentenza ha anche ricordato che nella certosina organizzazione di un gesto eclatante che non doveva fallire era stato anche previsto che, dopo l'arrivo del segnale convenuto, gli sparatori si sarebbero sistemati negli interpiani in postazioni studiate per consentire un fuoco incrociato, sicché non sarebbe logico ritenere che il gruppo potesse fare affidamento soltanto sulla propria possibilità di diretta percezione dell'arrivo della vittima.
Anche il tema delle discrasie tra le varie dichiarazioni è stato affrontato dalla sentenza di appello la quale le ha esaminate, elencandole dalle maggiori alle minori, e le ha giustificate ragionevolmente richiamando dati oggettivamente significativi, come il tempo di oltre 12 anni trascorso dai fatti, la rilevante quantità di imprese ed attentati omicidiari posti in essere dalla associazione, il diverso grado di conoscenza dei fatti in relazione alla posizione occupata nella
* organizzazione, se cioè di organizzatori o di meri esecutori, lo specifico settore curato nella esecuzione, il grande numero di soggetti impiegati nell'esecuzione stessa (oltre venti persone)
e di soggetti partecipanti alle riunioni organizzative. Non è perciò illogica la conclusione della plausibilità e comprensibilità di differenze e contrasti, anche non secondari, che rimangono compatibili con il giudizio di credibilità espresso in sentenza. Infatti, essendo spiegabili le
18 h ragioni delle discrasie, rimane la convergenza sottolineata non solo su particolari, anche marginali, ma anche sugli aspetti fondamentali della vicenda, sul suo nucleo primariamente significativo, convergenza i cui aspetti sono stati analiticamente esposti nelle pagine da 324 a
330 della sentenza di primo grado e sono stati poi richiamati e condivisi da quella di appello.
Neppure è fondata la censura di aver trascurato il vaglio di elementi favorevoli, in particolare la omessa menzione del Di TR da parte del AN, uno dei quattro collaboratori più recenti. La sentenza di appello, infatti, pur non affrontando specificamente detto profilo, tuttavia sottolinea, anche richiamando la sentenza di primo grado, la parzialità della visione del AN e della sua percezione legata sia al particolare ruolo da svolgere nella esecuzione (egli infatti doveva limitarsi a posizionare l'autovettura davanti all'ingresso dello stabile in modo da impedire l'eventuale fuga della autovettura della vittima) sia al suo inserimento solo terminale nella organizzazione, limitato alla fase esecutiva, che determinava una ovvia carenza di conoscenza quanto alla complessiva organizzazione. Con il richiamo a questo aspetto soggettivo particolare la Corte di appello ha dato risposta sostanziale alla osservazione difensiva relativa alle dichiarazioni del AN.
In ordine alla censura relativa alla lettura delle dichiarazioni testimoniali rese davanti ad un collegio in diversa composizione, si rinvia al precedente paragrafo n. 1.
Con riferimento al terzo motivo con il quale è stata censurata la mancata rinnovazione del m dibattimento per assumere la nuova prova diretta a dimostrare l'esistenza dell'alibi, è A
sufficiente ricordare che la sentenza di appello ha escluso il carattere decisivo di tale prova ed ha messo in evidenza che le circostanze allegate erano già smentite in modo conclusivo dalle prove già assunte. Inoltre ha messo in evidenza la tardività della indicazione della prova, quando ormai il dibattimento di primo grado era concluso e il Di TR aveva reso spontanee dichiarazioni all'udienza del 2 aprile 1998, senza alcuna credibile spiegazione.
Conseguentemente appare logica la decisione di appello nella parte in cui non ha ritenuto utile procedere alla eccezionale rinnovazione del dibattimento per assumere una prova ritenuta non necessaria.
NC DO ha denunziato la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione di appello con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, prospettando anche una eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 192, co. 3, C.p.p.
La censura è simile a quelle proposte da altri ricorrenti e già esaminate. Viene ora confermato il giudizio di logicità e correttezza della valutazione di merito con la quale è stata giustificata l'esistenza di divergenze e discrasie tra le dichiarazioni dei vari collaboranti.
19 n La complessità della organizzazione dell'agguato, il gran numero di riunioni preparatorie con un via vai di personaggi interessati ai preparativi, la articolazione delle varie disposizioni e del vari ruoli delle più di venti persone che parteciparono alla esecuzione dell'agguato, sono tutti elementi che, uniti ai difetti di una memoria assai lontana nel tempo ed ai limiti derivanti dalla angolazione dell'osservatorio di alcuni dichiaranti i quali hanno partecipato solo ad un settore della fase organizzativa o sono stati chiamati a ruoli assai specifici senza una visione complessiva di tutta la organizzazione, hanno indotto ragionevolmente la Corte di appello a ridimensionare la rilevanza delle discrasie e dei contrasti, anche in ordine alla presenza o ai ruoli svolti, tanto più che l'accusa proviene da soggetti di sperimentata credibilità intrinseca ed è convergente sui passaggi fondamentali della vicenda.
Anche la omessa menzione del NC da parte del AN è stata spiegata, come già sopra osservato per il ricorrente Di TR, con la limitatezza di visione del detto AN il quale, peraltro, riconosce di non ricordare la identità di alcuni partecipanti alle riunioni e di non poter escludere la partecipazione di altri soggetti all'agguato.
E' appena il caso di rilevare che il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 192, co. 3,
C.p.p. insinuato con riferimento alla disciplina della valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai coimputati che collaborano con la giustizia, è manifestamente infondato in quanto la disciplina legislativa non contrasta con alcun principio costituzionale.
OT VAni ha dedotto, con due motivi, la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità ed alla lettura degli atti formati dal collegio diversamente composto, senza il consenso delle parti e nonostante la richiesta espressa di esame diretto dei dichiaranti formulata dalla difesa. analoza Il primo motivo contiene una censura a quella proposta dal Di TR e da altri ricorrenti con riferimento al mancato apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboranti cosiddetti
"storici", i quali nulla hanno riferito circa la partecipazione del OT, ed alla valorizzazione delle accuse mosse dai "nuovi" collaboranti.
Inoltre vengono indicate le discrasie e divergenze tra le dichiarazioni accusatorie dei quattro recenti collaboranti e viene sottolineata la mancata indicazione di un concreto e specifico comportamento assunto nella vicenda.
Le censure non tengono conto della precisa indicazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di appello la quale ha posto a fondamento della decisione le
ん concordanti dichiarazioni dei collaboratori ZE, NC LO e La RC in ordine alla presenza del OT alle riunioni preparatorie ed alla sua partecipazione alla fase
20 da parte esecutiva. Ha anche spiegato la mancata indicazione del Motis dall'altro collaboratore
AN.
In ordine alla giustificazione delle singole divergenze e discrasie vale il discorso già fatto con riferimento alle analoghe censure di altri ricorrenti ed alla logicità della valutazione di merito che ha individuato la convergenza sul nucleo fondamentale e la plausibilità di diversità derivanti da cattivo ricordo o da limitata informazione.
Quanto alla censura formulata con il secondo motivo si rinvia al precedente paragrafo n. 1 relativo alla legittimità della lettura dei verbali redatti dal precedente collegio diversamente composto.
4 - In conclusione tutti i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, con la conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute in questo grado dalle parti civili costituite, spese queste ultime liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili che liquida in complessivi Euro tremila, di cui cinquanta per spese, a favore di NT
SS e NT CO, ed a complessivi Euro tremila, di cui cinqecento per spese, a favore di AN DA.
Così deciso in Roma 1'8 maggio 2002.
Il Presidente Il Consigliere est.
(Vito La Gioia) (Mario Sossi)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
18 DIC 2002
IL CANCELLIERE Rosanna Pani
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - Nei motivi di appello, per quello che ora particolarmente interessa, ND VA classe 1955, Di TR IC e OT VAni hanno lamentato che è stata data lettura, non ostante la opposizione della difesa e senza il riesame dei dichiaranti, delle dichiarazioni dei testi rese in precedenza avanti ad un giudice in diversa composizione collegiale. lu
4 - Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, con motivi redatti dai rispettivi difensori, i seguenti imputati.
NI TO ha dedotto anzitutto la violazione dell'art. 507 C.p.p. con riferimento alla mancata assunzione della prova nuova tendente a dimostrare l'esistenza di un alibi. Ha poi denunziato la mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla applicazione
5 - Le parti civili AN DA, NT SS e NT RL, già costituite nei precedenti gradi, hanno insistito per la conferma della condanna degli imputati al risarcimento dei danni.